CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1606 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30.09.2021 al n. 1606 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso il Lodo emesso in data 22.09.2021
promossa da in persona del Parte_1 l vv. Giampiero Cassi, e dall'Avv. Massimo Giammarioli, come da procura in atti
- Impugnante - contro e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 a
- Impugnati -
avente ad oggetto: impugnazione di Lodo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'impugnante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda e/o ogni contraria eccezione formulate dalla parte appellata, accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma dell'impugnato il lodo arbitrale emesso in Prato il 22 Luglio 2020 dall'Arbitro Unico Dott.
[...]
accertare e dichiarare la nullità del paragrafo 4 e dei capi n. 4 e 5 Persona_1 del dispositivo del lodo arbitrale e per l'effetto decidere nel merito la controversia e quindi: - accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. per tutte CP_1 le ragioni dedotte in narrativa e nel procedimento arbitrale ed accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ. formulata dalla Parte_1 ;
[...]
- condannare i Sig.ri e al pagamento CP_1 Controparte_2 integrale delle spese izi idazione, e a rimborsare alla la metà delle spese del lodo arbitrale, pari Parte_1 ad Euro 2.835, Con vittoria dei compensi professionali e delle spese concernenti il presente giudizio di impugnazione, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre CAP e IVA come per legge. ***** In via istruttoria, la
chiede, per quanto occorrer possa, che la Corte d'Appello Parte_1 re all'Arbitro Unico Dott. con Persona_1 studio in Prato, Via G. Catani n. 37, di depositare in giudizio il fascicolo del procedimento arbitrale contenente tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti di causa.”; per gli impugnati: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello, adversiis contrariis reiectis, respingere le domande svolte in atto di citazione dalla
[...]
, in quanto inammissibili e/o infondate Controparte_3 in fatto ed in diritto e per l'effetto- in tesi dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta in quanto svolta in difetto dei requisiti di cui all'art 829 cpc;
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei motivi di nullità parziale del lodo arbitrale respingere le domande avanzate dalla la , in Controparte_3 Pt_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. Per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La presente controversia trae origine dal rapporto giuridico intercorso tra la , da un lato, e, dall'altro, Parte_1 CP_1 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta
Cooperativa, e in qualità di socio della medesima. Controparte_2
Fra le parti insorgeva una divergenza avente ad oggetto la consegna delle copie contabili relative al bilancio 2018 della ed il riconoscimento Parte_1 dei compensi spettanti a per le mansioni esercitate nello CP_1 svolgimento della sua carica;
la controversia era deferita ad arbitrato, in forza della clausola compromissoria, prevista dall'art. 45 dello Statuto societario.
La contestava la fondatezza delle pretese del Parte_1 CP_1 sollevando l'eccezione di inadempimento per non avere quest'ultimo correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali o statutari.
Parallelamente a tale vicenda, emergevano ulteriori circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione delle responsabilità delle parti. In particolare, veniva accertato che il non aveva provveduto alla tenuta di CP_1 determinati registri e documenti, quali il registro degli interventi di manutenzione, il registro dei controlli operati in vasca, il regolamento interno della Piscina e il registro delle analisi delle acque. Tale omissione, unitamente ad altre irregolarità a lui imputabili, era emersa a seguito di un esposto presentato dallo stesso il quale, aveva involontariamente portato alla CP_1 luce il grave inadempimento di controparte.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto un credito IVA vantato dalla a causa dell'omissione, imputabile a Parte_1 [...]
[...] quale legale rappresentante della società, dell'invio della dichiarazione CP_4
IVA relativa all'anno 2014. Tale omissione aveva determinato l'emissione di una cartella di pagamento per un importo significativo. Il peraltro, non aveva CP_1 comunicato né al C.d.A. né ai soci della Cooperativa la notifica dell'avviso bonario relativo a tale irregolarità.
L'Arbitro Unico, all'esito del procedimento così statuiva:
“Quanto al paragrafo sub 1: Rigetta la domanda dei soci e CP_1 olta ad ottenere la consegna di copia o l'esibizione delle Controparte_2 schede contabili e schede di sotto conto relative al bilancio al 31/12/2018 per i motivi dedotti al precedente paragrafo 1 pag. 13-14;
- Quanto al paragrafo sub 2: Rigetta la domanda di condanna della
al pagamento di somme a titolo di compensi, rimborso spese e per Parte_1
l'attività svolta in favore della per i motivi dedotti al precedente Parte_1 paragrafo 2 pag. 14-16;
- Quanto al paragrafo sub 3: Accoglie la domanda riconvenzionale della
Cooperativa per i motivi di cui al paragrafo 3 pag. 16 e per l'effetto condanna il
Sig. a rifondere alla convenuta la somma di € CP_1 Parte_1
14.445,18oltre interessi legali dal giorno dell'indebita riscossione a quello del pagamento;
|
- Quanto al paragrafo sub 4: Rigetta I 'eccezione di inadempimento ex art.
1460 C.C. peri motivi di cui al paragrafo 4 pag. 17;
- Compensa integralmente le spese legali tra le parti, e pone a carico di entrambe in ragione della perfetta meta le spese del lodo arbitrale che quantifica in complessivi euro 5.670,00 oltre cap ed iva, sulla base della tabella parametri forensi per valore indeterminato e perciò per lo scaglione di valori da 26.001 e
52.000 euro («Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00» art.5 co. 6 DM 55/2014).”
II. Il veniva impugnato dalla Cooperativa. Nello specifico, la Per_2
articolava i seguenti quali motivi di impugnazione: Parte_1
A) NULLITÀ PARZIALE DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829,
COMMA I, N. 9, C.P.C. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO. La Cooperativa rappresentava che il aveva CP_1 formulato istanza di riconoscimento delle somme asseritamente dovute a titolo di compensi per l'attività svolta in qualità di amministratore, includendo i compensi relativi al CDA, le indennità di partecipazione ai Consigli di amministrazione, i rimborsi spese di viaggio, il compenso ordinario per l'incarico
3 di Presidente, i compensi per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per l'attività di receptionist. A fronte di tali richieste la aveva eccepito l'inadempimento del e le sue condotte Parte_1 CP_1 negligenti nell'espletamento dell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione e di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza. A fronte dell'eccezione di inadempimento, il si era limitato ad allegare CP_1
l'asserito corretto adempimento, senza fornire ulteriori elementi probatori a supporto della sua difesa, nonostante l'onere probatorio incombente sullo stesso. L'Arbitro Unico, nonostante ciò, respingeva l'eccezione di inadempimento formulata dalla , ritenendo che il avesse Parte_1 CP_1 assolto l'onere probatorio gravante su di lui in quanto, pur rivestendo la carica di presidente del Consiglio di amministrazione, la gestione amministrativa della spettava all'intero Consiglio di amministrazione. Sottolineava Parte_1
l'impugnante che in tal modo, l'Arbitro, nella sua essenziale motivazione, aveva posto a fondamento della decisione un'argomentazione non oggetto del giudizio arbitrale. In particolare, la lamentava che l'Arbitro avesse introdotto Parte_1 un elemento di novità, ritenuto decisivo per la decisione, senza previamente sottoporlo al vaglio delle parti, privandola della possibilità di esprimere le proprie ragioni al riguardo e di confutare le argomentazioni avversarie. La decisione dell'Arbitro Unico si configurava, pertanto, come lesiva del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto fondata su un'argomentazione introdotta d'ufficio dall'Arbitro stesso. Conseguentemente, il lodo risultava viziato da nullità per violazione del principio del contraddittorio.
Rilevava che l'argomentazione dell'arbitro ra di fatto una motivazione apparente, determinando la nullità parziale del lodo anche per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. Invero, l'iter logico-giuridico seguito per escludere l'inadempimento del convenuto non risultava intellegibile dalle stringate argomentazioni espresse nel Lodo. La motivazione non chiariva adeguatamente le ragioni per le quali l'Arbitro avesse ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento, omettendo di esaminare compiutamente le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. La carenza di motivazione del lodo arbitrale impediva di comprendere le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a disattendere le difese della Cooperativa e a ritenere fondate le pretese del precludendo, in tal modo, la possibilità di un effettivo CP_1 controllo sulla correttezza e sulla legittimità della decisione.
4 B) DELL'ART. 829, Controparte_5
COMMA I, N. 5, C.P.C. PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE E AI SENSI
DELL'ART. 829, COMMA I, N. 11, C.P.C. PER CONTRADDITTORIETÀ. La
impugnava la decisione relativa alla compensazione Parte_1 integrale delle spese legali per due ordini di motivi. In primo luogo, denunciava la totale assenza di motivazione. Nessuna parte del lodo, infatti, esponeva le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a compensare le spese, né tali ragioni potevano essere desunte implicitamente dal contesto della decisione.
In secondo luogo, la contestava la contraddittorietà della decisione Parte_1 relativa alle spese legali rispetto all'esito della lite, in quanto le domande del erano state tutte respinte, mentre la domanda riconvenzionale della CP_1
era stata accolta. Tale esito, secondo la , avrebbe Parte_1 Parte_1 dovuto condurre alla condanna del al pagamento delle spese legali CP_1 sostenute dalla , e non alla compensazione integrale delle stesse. La Parte_1 compensazione integrale delle spese, infatti, presuppone una soccombenza reciproca delle parti, che non si era verificata nel caso di specie.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando le censure sollevate dalla Cooperativa.
Quanto alla contestazione relativa alla mancanza di motivazione le parti convenute, a sostegno della legittimità del lodo, argomentavano come la motivazione, pur sintetica fosse comunque presente e idonea a rendere comprensibile il ragionamento seguito dall'Arbitro per giungere alla decisione.
Affermavano che la motivazione, seppur succinta, soddisfaceva i requisiti minimi di legge e consentiva di comprendere le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a disattendere le difese della . La motivazione non deve Parte_1 infatti necessariamente essere prolissa e dettagliata, ma sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Arbitro.
Quanto alla contestazione relativa alla violazione del principio del contraddittorio a confutazione di tale censura, sostenevano che l'Arbitro, nello svolgimento della propria attività, aveva il potere di interpretare le norme di diritto e di valutare le risultanze processuali, traendo le proprie conclusioni sulla base degli elementi acquisiti al processo. L'Arbitro non aveva introdotto un elemento nuovo sul quale non era stato attivato il contraddittorio, ma aveva semplicemente svolto una valutazione in diritto sulla base delle risultanze documentali e delle difese delle parti. I convenuti evidenziavano, inoltre, che l'impugnazione del lodo era uno strumento a critica vincolata che consentiva di
5 muovere contestazioni solo per i motivi tassativamente indicati all'art 829 cpc.
L'arbitro aveva, in definitiva, esercitato legittimamente i propri poteri decisori, senza violare il diritto di difesa della . Sottolineavano infine che il Parte_1 ruolo di quale titolare di compiti propri del Presidente, era stato CP_1 espressamente evidenziato e che, pertanto, nessuna violazione del contraddittorio era ravvisabile.
In merito alla contestazione relativa alla contraddittorietà del lodo in relazione alle spese di lite replicavano che la decisione non era contraddittoria ma conforme alle statuizioni di cui al dispositivo ed alle motivazioni espresse, sebbene non fossero state esplicitate le ragioni di tale affermazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'impugnazione avverso il Lodo arbitrale si rivela infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, la parte impugnante deduce la violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., sostenendo che l'Arbitro Unico avrebbe fondato la propria decisione su una circostanza non emersa nel corso del giudizio arbitrale e non previamente sottoposta al vaglio delle parti. Nello specifico, si contesta che l'Arbitro abbia escluso la responsabilità di in ragione del fatto che, pur rivestendo CP_1 poteri di rappresentanza della società, non era investito dell'amministrazione se non congiuntamente all'intero Consiglio di amministrazione, mancando di una delega di poteri specifica o della carica di amministratore delegato.
Il motivo è infondato. Invero, la decisione dell'Arbitro, nella parte in cui respinge l'eccezione di inadempimento sollevata dalla , si fonda, in Parte_1 via primaria, sulla valutazione di carenza probatoria in relazione agli elementi addotti dalla a sostegno dell'eccezione medesima. Tale conclusione Parte_1 si evince inequivocabilmente dal passo del lodo arbitrale in cui l'Arbitro afferma:
“In ordine all'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. avanzata in via riconvenzionale dalla Cooperativa, l'Arbitro rileva che l'inadempimento non risulta sufficientemente provato, negli elementi e nella riconducibilità degli stessi al Sig.
. CP_1
Pur nella sua sinteticità, il rigetto dell'eccezione di inadempimento è chiaramente riconducibile a un mancato assolvimento dell'onere probatorio da
6 parte della , valutazione sulla quale non è consentito a questa Corte Parte_1 sindacare, in quanto attinente alla valutazione discrezionale dell'Arbitro circa l'apprezzamento delle prove offerte dalle parti.
L'Arbitro osservava altresì che, al di là della legale rappresentanza della società, dalla documentazione in atti non risultava che a fossero CP_1 stati conferiti poteri specifici o che lo stesso fosse stato investito della carica di amministratore delegato, essendo dell'amministrazione investito l'intero
Consiglio di Amministrazione.
L'assunto dell'impugnante, secondo cui l'argomentazione dell'Arbitro configurerebbe una novità processuale, sottratta al confronto dialettico e al vaglio critico delle parti in causa, in violazione dell'art.829, comma 1, n. 9, c.p.c., non appare condivisibile. L'elemento valutativo posto in rilievo dall'Arbitro, desumibile dalla documentazione processuale, non configura un fatto nuovo, estraneo al perimetro del contraddittorio. Difatti, il fulcro della controversia risiedeva nella disamina degli incarichi espletati da e nelle CP_1 responsabilità ad essi inerenti. Le pretese economiche avanzate da quest'ultimo trovavano il loro presupposto nell'asserito adempimento di una pluralità di incombenze. Pertanto, l'osservazione dell'Arbitro in merito all'assenza di elementi probatori idonei a comprovare la qualifica di amministratore delegato in capo a o l'attribuzione di poteri eccedenti quelli esercitati CP_1 collegialmente con l'intero Consiglio di amministrazione della , non Parte_1 assume i connotati della novità processuale. Il rilievo si pone in evidente e stretta correlazione con il thema decidendum, ovvero la determinazione dell'esatta estensione dei poteri e delle responsabilità del in relazione CP_1 agli incarichi da quest'ultimo svolti.
La censura non può dunque trovare accoglimento, non integrando la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c. Detta disposizione normativa è preordinata alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. Tale violazione si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.
Nel caso in esame, difetta tale presupposto, in quanto le valutazioni operate dall'Arbitro, seppur tendenti ad una diversa qualificazione dei poteri del CP_1 erano comunque ricavabili dagli atti di causa e, in ogni caso, intimamente
7 connesse con il thema probandum, rispetto al quale le parti avevano ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, producendo elementi di prova e articolando le proprie difese. L'assenza di una lesione del diritto al contraddittorio preclude, dunque, l'annullamento del Lodo per la ragione invocata.
Parimenti, si reputa destituito di fondamento il secondo motivo di impugnazione, con il quale la deduce il difetto di motivazione del Parte_1
Lodo, lamentando l'assenza di elementi sufficienti a ricostruire l'iter logico- giuridico seguito dall'Arbitro per pervenire alla decisione e ascrivendo alla motivazione un carattere meramente apparente, in presunta violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. Nonostante la motivazione del Lodo si presenti in forma succinta, non si ravvisano elementi tali da configurare, avuto riguardo all'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, il vizio di nullità previsto dalla norma citata. È infatti orientamento consolidato della
Suprema Corte che il difetto di motivazione si profili soltanto quando la motivazione sia del tutto assente o talmente lacunosa da non consentire in alcun modo di comprendere il ragionamento seguito dall'Arbitro, dovendosi, in tal caso, ritenere che essa sia del tutto inesistente. Nella fattispecie in esame, è invece chiaramente evincibile il ragionamento seguito dall'arbitro e, in particolare, il motivo del rigetto dell'eccezione di inadempimento, che si fonda inequivocabilmente su una valutazione di carenza probatoria. L'Arbitro, infatti, ha espressamente affermato che gli elementi probatori addotti dalla Parte_1
a sostegno dell'eccezione di inadempimento non erano sufficienti a dimostrare l'inadempimento stesso e la sua riconducibilità a Il motivo CP_1
d'impugnazione si risolve, in sostanza, in un tentativo surrettizio di sindacare la valutazione nel merito effettuata dall'Arbitro e, segnatamente, la valutazione operata in ordine alla rilevanza e pertinenza delle prove con un'operazione preclusa al giudicante in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale.
Con riferimento alla censura di contraddittorietà in relazione alla statuizione sulle spese di lite, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di nullità del Lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. Tale nullità ricorre esclusivamente nelle ipotesi di contrasto insanabile tra parti del provvedimento di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione univoca della ratio decidendi. Essa si configura unicamente allorché si riscontri una contraddizione manifesta e insanabile tra passaggi della decisione tali da risultare reciprocamente
8 incompatibili, inficiando la correttezza dell'intero iter logico-argomentativo che sorregge la decisione.
La Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2021, n. 2747).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna contraddittorietà idonea ad inficiare la validità del lodo. La determinazione sulle spese di lite, seppur non espressamente esplicitata, è evidentemente riconducibile al rigetto di alcune delle domande proposte sia dagli attori che dalla convenuta. Invero, l'Arbitro ha rigettato le domande di e di e, altresì, CP_1 Controparte_2
l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Cooperativa, accogliendo, contestualmente, la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima.
Pertanto, l'Arbitro ha evidentemente ritenuto sussistente un'ipotesi di soccombenza parziale L'apprezzamento della ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite rientra nel novero dei poteri discrezionali dell'arbitro, il cui esercizio è sindacabile in sede di impugnazione nelle tassative ipotesi previste dall'art.829 c.p.c. che non ricorrono nel caso di specie.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'impugnazione rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi riferibili alla cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_2
[...] nei confronti di e di Parte_1 CP_1 [...] avverso il Lodo impugnato così provvede: Controparte_2
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna la al Parte_1 pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore delle parti convenute, in complessivi Euro 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30.09.2021 al n. 1606 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso il Lodo emesso in data 22.09.2021
promossa da in persona del Parte_1 l vv. Giampiero Cassi, e dall'Avv. Massimo Giammarioli, come da procura in atti
- Impugnante - contro e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 a
- Impugnati -
avente ad oggetto: impugnazione di Lodo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'impugnante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda e/o ogni contraria eccezione formulate dalla parte appellata, accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma dell'impugnato il lodo arbitrale emesso in Prato il 22 Luglio 2020 dall'Arbitro Unico Dott.
[...]
accertare e dichiarare la nullità del paragrafo 4 e dei capi n. 4 e 5 Persona_1 del dispositivo del lodo arbitrale e per l'effetto decidere nel merito la controversia e quindi: - accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. per tutte CP_1 le ragioni dedotte in narrativa e nel procedimento arbitrale ed accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ. formulata dalla Parte_1 ;
[...]
- condannare i Sig.ri e al pagamento CP_1 Controparte_2 integrale delle spese izi idazione, e a rimborsare alla la metà delle spese del lodo arbitrale, pari Parte_1 ad Euro 2.835, Con vittoria dei compensi professionali e delle spese concernenti il presente giudizio di impugnazione, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre CAP e IVA come per legge. ***** In via istruttoria, la
chiede, per quanto occorrer possa, che la Corte d'Appello Parte_1 re all'Arbitro Unico Dott. con Persona_1 studio in Prato, Via G. Catani n. 37, di depositare in giudizio il fascicolo del procedimento arbitrale contenente tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti di causa.”; per gli impugnati: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello, adversiis contrariis reiectis, respingere le domande svolte in atto di citazione dalla
[...]
, in quanto inammissibili e/o infondate Controparte_3 in fatto ed in diritto e per l'effetto- in tesi dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta in quanto svolta in difetto dei requisiti di cui all'art 829 cpc;
- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei motivi di nullità parziale del lodo arbitrale respingere le domande avanzate dalla la , in Controparte_3 Pt_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. Per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La presente controversia trae origine dal rapporto giuridico intercorso tra la , da un lato, e, dall'altro, Parte_1 CP_1 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta
Cooperativa, e in qualità di socio della medesima. Controparte_2
Fra le parti insorgeva una divergenza avente ad oggetto la consegna delle copie contabili relative al bilancio 2018 della ed il riconoscimento Parte_1 dei compensi spettanti a per le mansioni esercitate nello CP_1 svolgimento della sua carica;
la controversia era deferita ad arbitrato, in forza della clausola compromissoria, prevista dall'art. 45 dello Statuto societario.
La contestava la fondatezza delle pretese del Parte_1 CP_1 sollevando l'eccezione di inadempimento per non avere quest'ultimo correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali o statutari.
Parallelamente a tale vicenda, emergevano ulteriori circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione delle responsabilità delle parti. In particolare, veniva accertato che il non aveva provveduto alla tenuta di CP_1 determinati registri e documenti, quali il registro degli interventi di manutenzione, il registro dei controlli operati in vasca, il regolamento interno della Piscina e il registro delle analisi delle acque. Tale omissione, unitamente ad altre irregolarità a lui imputabili, era emersa a seguito di un esposto presentato dallo stesso il quale, aveva involontariamente portato alla CP_1 luce il grave inadempimento di controparte.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto un credito IVA vantato dalla a causa dell'omissione, imputabile a Parte_1 [...]
[...] quale legale rappresentante della società, dell'invio della dichiarazione CP_4
IVA relativa all'anno 2014. Tale omissione aveva determinato l'emissione di una cartella di pagamento per un importo significativo. Il peraltro, non aveva CP_1 comunicato né al C.d.A. né ai soci della Cooperativa la notifica dell'avviso bonario relativo a tale irregolarità.
L'Arbitro Unico, all'esito del procedimento così statuiva:
“Quanto al paragrafo sub 1: Rigetta la domanda dei soci e CP_1 olta ad ottenere la consegna di copia o l'esibizione delle Controparte_2 schede contabili e schede di sotto conto relative al bilancio al 31/12/2018 per i motivi dedotti al precedente paragrafo 1 pag. 13-14;
- Quanto al paragrafo sub 2: Rigetta la domanda di condanna della
al pagamento di somme a titolo di compensi, rimborso spese e per Parte_1
l'attività svolta in favore della per i motivi dedotti al precedente Parte_1 paragrafo 2 pag. 14-16;
- Quanto al paragrafo sub 3: Accoglie la domanda riconvenzionale della
Cooperativa per i motivi di cui al paragrafo 3 pag. 16 e per l'effetto condanna il
Sig. a rifondere alla convenuta la somma di € CP_1 Parte_1
14.445,18oltre interessi legali dal giorno dell'indebita riscossione a quello del pagamento;
|
- Quanto al paragrafo sub 4: Rigetta I 'eccezione di inadempimento ex art.
1460 C.C. peri motivi di cui al paragrafo 4 pag. 17;
- Compensa integralmente le spese legali tra le parti, e pone a carico di entrambe in ragione della perfetta meta le spese del lodo arbitrale che quantifica in complessivi euro 5.670,00 oltre cap ed iva, sulla base della tabella parametri forensi per valore indeterminato e perciò per lo scaglione di valori da 26.001 e
52.000 euro («Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00» art.5 co. 6 DM 55/2014).”
II. Il veniva impugnato dalla Cooperativa. Nello specifico, la Per_2
articolava i seguenti quali motivi di impugnazione: Parte_1
A) NULLITÀ PARZIALE DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829,
COMMA I, N. 9, C.P.C. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO. La Cooperativa rappresentava che il aveva CP_1 formulato istanza di riconoscimento delle somme asseritamente dovute a titolo di compensi per l'attività svolta in qualità di amministratore, includendo i compensi relativi al CDA, le indennità di partecipazione ai Consigli di amministrazione, i rimborsi spese di viaggio, il compenso ordinario per l'incarico
3 di Presidente, i compensi per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per l'attività di receptionist. A fronte di tali richieste la aveva eccepito l'inadempimento del e le sue condotte Parte_1 CP_1 negligenti nell'espletamento dell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione e di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza. A fronte dell'eccezione di inadempimento, il si era limitato ad allegare CP_1
l'asserito corretto adempimento, senza fornire ulteriori elementi probatori a supporto della sua difesa, nonostante l'onere probatorio incombente sullo stesso. L'Arbitro Unico, nonostante ciò, respingeva l'eccezione di inadempimento formulata dalla , ritenendo che il avesse Parte_1 CP_1 assolto l'onere probatorio gravante su di lui in quanto, pur rivestendo la carica di presidente del Consiglio di amministrazione, la gestione amministrativa della spettava all'intero Consiglio di amministrazione. Sottolineava Parte_1
l'impugnante che in tal modo, l'Arbitro, nella sua essenziale motivazione, aveva posto a fondamento della decisione un'argomentazione non oggetto del giudizio arbitrale. In particolare, la lamentava che l'Arbitro avesse introdotto Parte_1 un elemento di novità, ritenuto decisivo per la decisione, senza previamente sottoporlo al vaglio delle parti, privandola della possibilità di esprimere le proprie ragioni al riguardo e di confutare le argomentazioni avversarie. La decisione dell'Arbitro Unico si configurava, pertanto, come lesiva del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto fondata su un'argomentazione introdotta d'ufficio dall'Arbitro stesso. Conseguentemente, il lodo risultava viziato da nullità per violazione del principio del contraddittorio.
Rilevava che l'argomentazione dell'arbitro ra di fatto una motivazione apparente, determinando la nullità parziale del lodo anche per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. Invero, l'iter logico-giuridico seguito per escludere l'inadempimento del convenuto non risultava intellegibile dalle stringate argomentazioni espresse nel Lodo. La motivazione non chiariva adeguatamente le ragioni per le quali l'Arbitro avesse ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento, omettendo di esaminare compiutamente le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. La carenza di motivazione del lodo arbitrale impediva di comprendere le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a disattendere le difese della Cooperativa e a ritenere fondate le pretese del precludendo, in tal modo, la possibilità di un effettivo CP_1 controllo sulla correttezza e sulla legittimità della decisione.
4 B) DELL'ART. 829, Controparte_5
COMMA I, N. 5, C.P.C. PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE E AI SENSI
DELL'ART. 829, COMMA I, N. 11, C.P.C. PER CONTRADDITTORIETÀ. La
impugnava la decisione relativa alla compensazione Parte_1 integrale delle spese legali per due ordini di motivi. In primo luogo, denunciava la totale assenza di motivazione. Nessuna parte del lodo, infatti, esponeva le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a compensare le spese, né tali ragioni potevano essere desunte implicitamente dal contesto della decisione.
In secondo luogo, la contestava la contraddittorietà della decisione Parte_1 relativa alle spese legali rispetto all'esito della lite, in quanto le domande del erano state tutte respinte, mentre la domanda riconvenzionale della CP_1
era stata accolta. Tale esito, secondo la , avrebbe Parte_1 Parte_1 dovuto condurre alla condanna del al pagamento delle spese legali CP_1 sostenute dalla , e non alla compensazione integrale delle stesse. La Parte_1 compensazione integrale delle spese, infatti, presuppone una soccombenza reciproca delle parti, che non si era verificata nel caso di specie.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 contestando le censure sollevate dalla Cooperativa.
Quanto alla contestazione relativa alla mancanza di motivazione le parti convenute, a sostegno della legittimità del lodo, argomentavano come la motivazione, pur sintetica fosse comunque presente e idonea a rendere comprensibile il ragionamento seguito dall'Arbitro per giungere alla decisione.
Affermavano che la motivazione, seppur succinta, soddisfaceva i requisiti minimi di legge e consentiva di comprendere le ragioni che avevano indotto l'Arbitro a disattendere le difese della . La motivazione non deve Parte_1 infatti necessariamente essere prolissa e dettagliata, ma sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Arbitro.
Quanto alla contestazione relativa alla violazione del principio del contraddittorio a confutazione di tale censura, sostenevano che l'Arbitro, nello svolgimento della propria attività, aveva il potere di interpretare le norme di diritto e di valutare le risultanze processuali, traendo le proprie conclusioni sulla base degli elementi acquisiti al processo. L'Arbitro non aveva introdotto un elemento nuovo sul quale non era stato attivato il contraddittorio, ma aveva semplicemente svolto una valutazione in diritto sulla base delle risultanze documentali e delle difese delle parti. I convenuti evidenziavano, inoltre, che l'impugnazione del lodo era uno strumento a critica vincolata che consentiva di
5 muovere contestazioni solo per i motivi tassativamente indicati all'art 829 cpc.
L'arbitro aveva, in definitiva, esercitato legittimamente i propri poteri decisori, senza violare il diritto di difesa della . Sottolineavano infine che il Parte_1 ruolo di quale titolare di compiti propri del Presidente, era stato CP_1 espressamente evidenziato e che, pertanto, nessuna violazione del contraddittorio era ravvisabile.
In merito alla contestazione relativa alla contraddittorietà del lodo in relazione alle spese di lite replicavano che la decisione non era contraddittoria ma conforme alle statuizioni di cui al dispositivo ed alle motivazioni espresse, sebbene non fossero state esplicitate le ragioni di tale affermazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'impugnazione avverso il Lodo arbitrale si rivela infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, la parte impugnante deduce la violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., sostenendo che l'Arbitro Unico avrebbe fondato la propria decisione su una circostanza non emersa nel corso del giudizio arbitrale e non previamente sottoposta al vaglio delle parti. Nello specifico, si contesta che l'Arbitro abbia escluso la responsabilità di in ragione del fatto che, pur rivestendo CP_1 poteri di rappresentanza della società, non era investito dell'amministrazione se non congiuntamente all'intero Consiglio di amministrazione, mancando di una delega di poteri specifica o della carica di amministratore delegato.
Il motivo è infondato. Invero, la decisione dell'Arbitro, nella parte in cui respinge l'eccezione di inadempimento sollevata dalla , si fonda, in Parte_1 via primaria, sulla valutazione di carenza probatoria in relazione agli elementi addotti dalla a sostegno dell'eccezione medesima. Tale conclusione Parte_1 si evince inequivocabilmente dal passo del lodo arbitrale in cui l'Arbitro afferma:
“In ordine all'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. avanzata in via riconvenzionale dalla Cooperativa, l'Arbitro rileva che l'inadempimento non risulta sufficientemente provato, negli elementi e nella riconducibilità degli stessi al Sig.
. CP_1
Pur nella sua sinteticità, il rigetto dell'eccezione di inadempimento è chiaramente riconducibile a un mancato assolvimento dell'onere probatorio da
6 parte della , valutazione sulla quale non è consentito a questa Corte Parte_1 sindacare, in quanto attinente alla valutazione discrezionale dell'Arbitro circa l'apprezzamento delle prove offerte dalle parti.
L'Arbitro osservava altresì che, al di là della legale rappresentanza della società, dalla documentazione in atti non risultava che a fossero CP_1 stati conferiti poteri specifici o che lo stesso fosse stato investito della carica di amministratore delegato, essendo dell'amministrazione investito l'intero
Consiglio di Amministrazione.
L'assunto dell'impugnante, secondo cui l'argomentazione dell'Arbitro configurerebbe una novità processuale, sottratta al confronto dialettico e al vaglio critico delle parti in causa, in violazione dell'art.829, comma 1, n. 9, c.p.c., non appare condivisibile. L'elemento valutativo posto in rilievo dall'Arbitro, desumibile dalla documentazione processuale, non configura un fatto nuovo, estraneo al perimetro del contraddittorio. Difatti, il fulcro della controversia risiedeva nella disamina degli incarichi espletati da e nelle CP_1 responsabilità ad essi inerenti. Le pretese economiche avanzate da quest'ultimo trovavano il loro presupposto nell'asserito adempimento di una pluralità di incombenze. Pertanto, l'osservazione dell'Arbitro in merito all'assenza di elementi probatori idonei a comprovare la qualifica di amministratore delegato in capo a o l'attribuzione di poteri eccedenti quelli esercitati CP_1 collegialmente con l'intero Consiglio di amministrazione della , non Parte_1 assume i connotati della novità processuale. Il rilievo si pone in evidente e stretta correlazione con il thema decidendum, ovvero la determinazione dell'esatta estensione dei poteri e delle responsabilità del in relazione CP_1 agli incarichi da quest'ultimo svolti.
La censura non può dunque trovare accoglimento, non integrando la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c. Detta disposizione normativa è preordinata alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. Tale violazione si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.
Nel caso in esame, difetta tale presupposto, in quanto le valutazioni operate dall'Arbitro, seppur tendenti ad una diversa qualificazione dei poteri del CP_1 erano comunque ricavabili dagli atti di causa e, in ogni caso, intimamente
7 connesse con il thema probandum, rispetto al quale le parti avevano ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, producendo elementi di prova e articolando le proprie difese. L'assenza di una lesione del diritto al contraddittorio preclude, dunque, l'annullamento del Lodo per la ragione invocata.
Parimenti, si reputa destituito di fondamento il secondo motivo di impugnazione, con il quale la deduce il difetto di motivazione del Parte_1
Lodo, lamentando l'assenza di elementi sufficienti a ricostruire l'iter logico- giuridico seguito dall'Arbitro per pervenire alla decisione e ascrivendo alla motivazione un carattere meramente apparente, in presunta violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. Nonostante la motivazione del Lodo si presenti in forma succinta, non si ravvisano elementi tali da configurare, avuto riguardo all'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, il vizio di nullità previsto dalla norma citata. È infatti orientamento consolidato della
Suprema Corte che il difetto di motivazione si profili soltanto quando la motivazione sia del tutto assente o talmente lacunosa da non consentire in alcun modo di comprendere il ragionamento seguito dall'Arbitro, dovendosi, in tal caso, ritenere che essa sia del tutto inesistente. Nella fattispecie in esame, è invece chiaramente evincibile il ragionamento seguito dall'arbitro e, in particolare, il motivo del rigetto dell'eccezione di inadempimento, che si fonda inequivocabilmente su una valutazione di carenza probatoria. L'Arbitro, infatti, ha espressamente affermato che gli elementi probatori addotti dalla Parte_1
a sostegno dell'eccezione di inadempimento non erano sufficienti a dimostrare l'inadempimento stesso e la sua riconducibilità a Il motivo CP_1
d'impugnazione si risolve, in sostanza, in un tentativo surrettizio di sindacare la valutazione nel merito effettuata dall'Arbitro e, segnatamente, la valutazione operata in ordine alla rilevanza e pertinenza delle prove con un'operazione preclusa al giudicante in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale.
Con riferimento alla censura di contraddittorietà in relazione alla statuizione sulle spese di lite, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di nullità del Lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. Tale nullità ricorre esclusivamente nelle ipotesi di contrasto insanabile tra parti del provvedimento di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione univoca della ratio decidendi. Essa si configura unicamente allorché si riscontri una contraddizione manifesta e insanabile tra passaggi della decisione tali da risultare reciprocamente
8 incompatibili, inficiando la correttezza dell'intero iter logico-argomentativo che sorregge la decisione.
La Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2021, n. 2747).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna contraddittorietà idonea ad inficiare la validità del lodo. La determinazione sulle spese di lite, seppur non espressamente esplicitata, è evidentemente riconducibile al rigetto di alcune delle domande proposte sia dagli attori che dalla convenuta. Invero, l'Arbitro ha rigettato le domande di e di e, altresì, CP_1 Controparte_2
l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Cooperativa, accogliendo, contestualmente, la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima.
Pertanto, l'Arbitro ha evidentemente ritenuto sussistente un'ipotesi di soccombenza parziale L'apprezzamento della ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite rientra nel novero dei poteri discrezionali dell'arbitro, il cui esercizio è sindacabile in sede di impugnazione nelle tassative ipotesi previste dall'art.829 c.p.c. che non ricorrono nel caso di specie.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'impugnazione rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi riferibili alla cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_2
[...] nei confronti di e di Parte_1 CP_1 [...] avverso il Lodo impugnato così provvede: Controparte_2
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna la al Parte_1 pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore delle parti convenute, in complessivi Euro 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
10