Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1929/2024 di R.G. promossa da
), con il patrocinio dell'avv. GASPARONE Parte_1 CodiceFiscale_1
SEBASTIANO e domicilio eletto in Condofuri via Duca d'Aosta 68
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e del dott. VINCIGUERRA ANTONIO e con domicilio eletto in Monza via Grigna 13.
resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.5.2024, conveniva in Parte_1 giudizio il , esponendo quanto segue: Controparte_1
“la sig.ra ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, presso
[...]
l'Istituto Comprensivo “Don Milani” del comune di Vimercate, codice meccanografico:MBIC8EX001, con contratto di lavoro, per 10 ore settimanali, con decorrenza dal 25.09.2023 al 30.06.2024, e con contratto di lavoro per 12,5 ore settimanali, con decorrenza dal 02.11.2023 al 30.06.2024; in precedenza, la predetta ricorrente, ha svolto svariate supplenze brevi e temporanee alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di più contratti a tempo determinato per come di seguito specificato:
[...]
- dal 25.10.2021 al 30.12.2021, presso l'Istituto Comprensivo “DON MILANI VIMERCATE II”, del comune di Vimercate (MB), codice meccanografico: MBIC83X001, per 25 ore settimanali;
1
- dal 01.04.2022 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo “DON MILANI VIMERCATE II”, del comune di Vimercate (MB), codice meccanografico: MBIC83X001, per 25 ore settimanali;
a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non ha Controparte_1 corrisposto alla ricorrente la “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dal l'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15.03.2001, quale voce stipendiale spettante per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999; l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, prevede al comma 3, che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”; quest'ultima disposizione normativa, individua, tra i destinatari del compenso accessorio, gli assunti con contratto a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
non vi è dubbio, che la
“Retribuzione Professionale Docenti” rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, ancorché, con contratti inferiori all'annualità”. Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla Parte_1 percezione della “Retribuzione Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del , al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_2 Parte_1 somma dovuta a titolo di “Retribuzione Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il si costituiva con memoria, nella quale Controparte_3 contestava le pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto in forza della normativa e delle previsioni del CCNL 15.2.2001, che, introducendo l'emolumento rappresentato dalla Retribuzione Professionale Docenti, lasciava intendere l'esclusione dal novero dei destinatari del personale in servizio con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuari. Rientrando la ricorrente in quest'ultima categoria, la rivendicazione relativa al compenso doveva essere disattesa.
Deduceva che, in ogni caso, la domanda era stata formulata in modo generico, non indicando nello specifico l'importo richiesto, bensì limitandosi a chiedere il pagamento di una somma indeterminata. All'udienza del 16.1.2025, celebratasi mediante collegamento da remoto, il difensore della ricorrente veniva invitato a colmare tale lacuna, senza che peraltro ciò determinasse un profilo di inammissibilità della domanda proposta, corredata dai contratti e dall'indicazione completa delle supplenze svolte, unitamente ai rispettivi tempi di durata. Parte ricorrente depositava quindi una memoria esplicativa, nella quale illustrava le modalità di calcolo della retribuzione richiesta, pervenendo a un importo fonale complessivo di euro 1.505,10. All'udienza del 12.2.2025, tenutasi con le medesime modalità, premessa da parte del difensore della ricorrente la correzione dell'errore di trascrizione relativo alla data di
2 cessazione dei contratti, in ogni caso desumibile dal tenore testuale degli stessi (31.3.22 e
30.6.22), si dava corso alla discussione della causa, con emissione e lettura alle parti delle sentenza ai sensi dell'art.429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Al riguardo, può integralmente richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. la decisione adottata da questo Tribunale in analoga vertenza (sentenza Tribunale di Monza nr.482 del 18.11.2022) , ove la medesima questione è stata affrontata e risolta come segue: “ 'la retribuzione professionale docenti' è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995'. Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018). La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'; 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio', esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30 Giugno). La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha, pertanto, ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo. Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di
3 mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al
31 agosto e fino al 30 giugno. Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018, ha così statuito, affermando il seguente principio di diritto: 'l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio'. Quanto precede, alla luce dei principi ivi richiamati e applicati per fattispecie analoga, comporta la condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 retributive maturate e non percepite in occasione ai servizi di lavoro prestati per i contratti a tempo determinato, anche per supplenze brevi e saltuarie, come documentati in atti, da quantificarsi sulla base del computo, elaborato nella memoria di cui sopra. In essa, si è proceduto al relativo calcolo, muovendo dalla retribuzione mensile di euro 184,50, ricavabile dalla TABELLA D1.1 – SCUOLA – CCNL 6.12.2022, moltiplicata per il numero di mensilità di esercizio dell'attività, pari a 8. Viene così a determinarsi la somma di euro 1.476,00, cui deve aggiungersi quella di euro 29,10, riconducibile alla prestazione del servizio inferiore alla mensilità di cui all'art. 25 comma 5 CCNL 31.8.1999 (euro 5,82 per 5 giorni), approdando alla somma definitiva e complessiva di euro 1.505,10. E' ulteriormente dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, atteso il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994.
Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
condanna il a pagare, per tale causale, in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di euro 1.505,10, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 1.030,00 per compensi, euro 49,00 per CU, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Monza 12.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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