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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI GI, Presidente DI IO SA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035335089000 e la sottesa cartella n. 097 20110293337320 000 (limitatamente ai tributi) € 5.951,89 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme portate in cartella, maturata dopo la data di presunta notifica della cartella, perfezionatasi con la notifica dell'avviso di intimazione notificato il 20.7.2022, in assenza di ulteriori atti interruttivi. Ne chiedeva pertanto l'annullamento e in via preliminare la sospensione.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione contrastando le eccezioni del ricorrente evidenziando la presenza di precedente atto interruttivo ritualmente notificato.
La Corte di primo grado Sez. 10, con sentenza n. 9541 resa in data 11.6.2024 e depositata il 15.7.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi (commercianti-Inps) e accoglieva il ricorso con riferimento alle imposte Iva e Irpef anno 2008, così motivando: “…Per quanto riguarda invece la differenza di euro 1.097,23, afferente un'addizionale regionale Irpef ed un'Iva da pagare, il relativo credito si prescrive in 10 anni. Sta di fatto che la notifica della cartella iniziale del 29 febbraio 2012 era stata effettuata nei confronti del portiere.
L'Agenzia convenuta però non ha provato che, in caso di notifica al portiere e per accertare il buon esito della stessa, sussistesse la copia che attestava l'invio della raccomandata. Tale prova è assente. Per cui è affetta da nullità la notifica della cartella esattoriale del 29.2.2012, effettuata al portiere
Indirizzo_1dello stabile di pal H, atteso che la convenuta Agenzia entrate riscossione non ha provato anche l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (ex multis Corte di
Cassazione, ordinanza n.2229/20) …”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto le doglianze del ricorrente ritenendo non perfezionato il procedimento di notifica. Evidenzia che alla notifica della cartella, prima dell'impugnato avviso di intimazione, è seguita altro avviso di intimazione rimasto non impugnato.
Conclude per la riforma della sentenza, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado.
Resistente_1Si costituisce nel grado il Sig. insistendo sulla nullità della notifica della cartella n. 097 20110293337320 000. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello confermando la giurisdizione del giudice tributario, con condanna alle spese del grado in favore del procuratore antistatario.
In data 14 gennaio 2026 parte appellata deposita memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa confermata la sentenza di primo nella parte in cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai contributi commercianti ed Inps ricompresi nell'impugnata cartella.
Nel resto l'appello dell'Agenzia è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti il collegio rileva la corretta notifica della cartella n. 097
20110293337320000 avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 29.2.2012 a mani del portiere. Sul punto la Corte suprema ha ribadito che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente
'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” Va osservato, inoltre, che la detta cartella risulta tra quelle per le quali in data 30.7.2016 l'Ufficio ha ritualmente notificato al contribuente un avviso di intimazione (n. 09720169008279277000), con consegna a mani del portiere ed invio di successiva raccomandata informativa (cfr. all 5), rimasto non impugnato, avente effetto interruttivo del decorso della prescrizione decennale del credito, riferito all'Irpef annualità 2008 (cfr. Cass. n.5469/19).
La mancata impugnazione dell'avviso di intimazione n. 09720169008279277000 determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire, in questa sede, la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine decadenziale.
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, pienamente condiviso dal collegio, nelle recentissime sentenze n. 6436/2025 e 20476/2025).
In ragione delle motivazioni sopra esposte la Corte accoglie l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 300,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI GI, Presidente DI IO SA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293337320000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035335089000 e la sottesa cartella n. 097 20110293337320 000 (limitatamente ai tributi) € 5.951,89 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme portate in cartella, maturata dopo la data di presunta notifica della cartella, perfezionatasi con la notifica dell'avviso di intimazione notificato il 20.7.2022, in assenza di ulteriori atti interruttivi. Ne chiedeva pertanto l'annullamento e in via preliminare la sospensione.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione contrastando le eccezioni del ricorrente evidenziando la presenza di precedente atto interruttivo ritualmente notificato.
La Corte di primo grado Sez. 10, con sentenza n. 9541 resa in data 11.6.2024 e depositata il 15.7.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi (commercianti-Inps) e accoglieva il ricorso con riferimento alle imposte Iva e Irpef anno 2008, così motivando: “…Per quanto riguarda invece la differenza di euro 1.097,23, afferente un'addizionale regionale Irpef ed un'Iva da pagare, il relativo credito si prescrive in 10 anni. Sta di fatto che la notifica della cartella iniziale del 29 febbraio 2012 era stata effettuata nei confronti del portiere.
L'Agenzia convenuta però non ha provato che, in caso di notifica al portiere e per accertare il buon esito della stessa, sussistesse la copia che attestava l'invio della raccomandata. Tale prova è assente. Per cui è affetta da nullità la notifica della cartella esattoriale del 29.2.2012, effettuata al portiere
Indirizzo_1dello stabile di pal H, atteso che la convenuta Agenzia entrate riscossione non ha provato anche l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (ex multis Corte di
Cassazione, ordinanza n.2229/20) …”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto le doglianze del ricorrente ritenendo non perfezionato il procedimento di notifica. Evidenzia che alla notifica della cartella, prima dell'impugnato avviso di intimazione, è seguita altro avviso di intimazione rimasto non impugnato.
Conclude per la riforma della sentenza, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado.
Resistente_1Si costituisce nel grado il Sig. insistendo sulla nullità della notifica della cartella n. 097 20110293337320 000. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello confermando la giurisdizione del giudice tributario, con condanna alle spese del grado in favore del procuratore antistatario.
In data 14 gennaio 2026 parte appellata deposita memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa confermata la sentenza di primo nella parte in cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai contributi commercianti ed Inps ricompresi nell'impugnata cartella.
Nel resto l'appello dell'Agenzia è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti il collegio rileva la corretta notifica della cartella n. 097
20110293337320000 avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 29.2.2012 a mani del portiere. Sul punto la Corte suprema ha ribadito che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente
'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” Va osservato, inoltre, che la detta cartella risulta tra quelle per le quali in data 30.7.2016 l'Ufficio ha ritualmente notificato al contribuente un avviso di intimazione (n. 09720169008279277000), con consegna a mani del portiere ed invio di successiva raccomandata informativa (cfr. all 5), rimasto non impugnato, avente effetto interruttivo del decorso della prescrizione decennale del credito, riferito all'Irpef annualità 2008 (cfr. Cass. n.5469/19).
La mancata impugnazione dell'avviso di intimazione n. 09720169008279277000 determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire, in questa sede, la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine decadenziale.
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, pienamente condiviso dal collegio, nelle recentissime sentenze n. 6436/2025 e 20476/2025).
In ragione delle motivazioni sopra esposte la Corte accoglie l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 300,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente