TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 635/2022 vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez, Giuseppe Cordona e Michele Del
Bene, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Guardia Piemontese (CS), presso lo studio dell'avv. Antonietta Vattimo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla memoria di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Parte La parte attrice chiede in via principale di accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di alcuni importi e, più precisamente: € Controparte_1
92.413,95 a titolo di sorte capitale, per come riportati dalle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A., indicate nell'elenco prodotto al doc. 2; interessi moratori, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02 per come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura costituente la sorte capitale sino al saldo;
ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi indicati sopra, con decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo.
Parte L'attrice ha precisato di agire nel presente giudizio quale cessionaria di crediti di
Enel Energia S.p.A. in forza del contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddetta “cessione LIR”), redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente (v. atto di citazione, p. 4).
Orbene, con riferimento ai crediti ceduti da a seguito della Controparte_2 procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale risulta operante il regime di Salvaguardia “nel periodo di fornitura dal 1/01/2019 al 31/12/2020 ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior Cont tutela e salvaguardia ai clienti finali (di seguito ), forniti in servizio di salvaguardia nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: Calabria e Sicilia.”, regime che è stato esteso anche per il periodo successivo come da nuovo contratto nel quale si legge “le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura dal 1/01/2021 al 31/12/2022 ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
ARERA), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita Cont dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali (di seguito ), forniti in servizio di salvaguardia nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto
Adige; Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia; Lazio;
Puglia, Molise, Basilicata;
Calabria; Sicilia” (v. all. 4 delle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 del fascicolo di parte attrice). Ai sensi della disciplina di settore, il servizio di salvaguardia non necessita della sottoscrizione di un contratto. Pertanto, il rapporto di somministrazione risulta espletato in regime di salvaguardia, ed ha quindi fonte legale e non negoziale. Come è noto, infatti, quel rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), conv. in L. 3 agosto 2007, n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.l. cit.,
"il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore"; come più volte rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, sulla scorta di quella di legittimità (Cass. n. 23478/2018), il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto. Medesima fonte legale hanno anche le tariffe che si applicano al rapporto così instaurato, la cui individuazione demandata dal legislatore al Ministero dello Sviluppo Economico, che vi ha provveduto giusta D.M. 23 novembre 2007. Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dal convenuto, atteso che "la sussistenza dell'obbligazioni di pagamento dei CP_1 corrispettivi della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa (…) del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione" (Tribunale di Cosenza, I Sez Civ., sentenza n. 2169 del 21.12.2022).
La parte attrice, tuttavia, non ha provato la propria legittimazione attiva, non essendo Parte stato allegato il contratto di cessione dei crediti tra Enel Energia S.p.a. e
Come è noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 5857 del 2.2.2022). “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (Cass., sez. III, ordinanza n. 3405 del 2024).
Pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta al cessionario che agisce in giudizio fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione.
In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.U.B, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario.
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva della società attrice (“Pertanto, il corredo probatorio nella specie offerto da parte attrice non è idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo alla stessa, non avendo prodotti in giudizio neanche i singoli contratti di cessione dei crediti, elementi necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi”, p. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Parte Invero, ha agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito di Enel Energia Parte S.p.a. nei confronti del Il credito vantato da sarebbe Controparte_1 stato oggetto di una cessione di credito, in conseguenza del contratto di cessione Parte intercorso tra la società cedente Enel Energia S.p.a. e
Tuttavia, la parte attrice non ha prodotto il contratto di cessione. Pertanto, la stessa non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale.
Dall'analisi della documentazione prodotta da parte opposta non può dirsi sussistente la prova dell'effettiva cessione dello specifico credito preteso nei confronti della parte convenuta.
Pertanto, non essendo stata fornita dall'opposta la prova dell'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco, la domanda attrice va rigettata.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte attrice alla loro rifusione in favore della parte convenuta.
Le spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147/2022, ridotti del 70% quanto alla fase istruttoria e del 50% quanto alle restanti fasi, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00 (giudizi ordinari), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione, in favore del in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente procedimento in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.918,00 di cui € 0,00 per spese, € 5.918,00 per onorari, oltre a iva, spese generali e CPA.
Così deciso in Paola, il 17.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)