Art. 5.
L' art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e l' art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall' art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio".
L' art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e l' art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall' art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio".