Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2023, proposto da proposto dal Comitato CO e Ca’ LO insieme per la salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cantiani e Fabrizio Scortechini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luciano Ricci in Perugia, corso Vannucci, 30 - Pal. Ajo’;
nei confronti
Società Agricola Rossi Spello s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota della Regione Umbria - Direzione Regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali prot. reg. n. E-118111 del 23 maggio 2023, avente ad oggetto “ autorizzazione di carattere generale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Voltura dell’adesione: da SOC. AGR. GALLANO s.s. di RO RA e NT TO a Società Agricola Rossi Spello S.r.l. ”, con la quale è stata disposta la voltura in favore della Società Agricola Rossi Spello s.r.l. dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale della Provincia di Perugia D.D. n. 5426/2012, presentata in data 31 luglio 2012 dalla Soc. Agr. Gallano s.s. di RO RA e NT TO relativamente all’attività di allevamento, svolta nello stabilimento ubicato in via CO 3, nel Comune di Spello (PG), atto di cui si è avuta conoscenza in quanto trasmesso al Comitato CO e Ca’ LO insieme per la salute dal Comune di Spello (PG) tramite pec in data 5 luglio 2023;
della nota della Regione Umbria – Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali prot. reg. nr. 0177815-2023 del 14 luglio 2023, avente ad oggetto “ nota prot. reg. n. E-153843 del 21/06/2023: istanza per l’adozione di provvedimenti volti ad interdire la prosecuzione di attività di allevamento avicolo in Comune di Spello via CO. Comunicazioni ”, nella parte in cui, nel comunicare che con nota prot. reg. n. E-118111 del 23.5.2023 ha volturato in favore della Soc. Agricola Rossi Spello S.r.l. l’adesione all’autorizzazione di carattere generale della Provincia di Perugia D.D. n. 5426/2012, presentata il 31.7.2012, ha ritenuto insussistenti i presupposti per adottare i provvedimenti richiesti dal Comitato CO e Ca’ LO insieme per la salute, determinando pertanto un’implicita conferma del suddetto provvedimento di voltura;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se allo stato non conosciuto, ai predetti atti amministrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe il “Comitato CO e Ca’ LO insieme per la salute” ha agito per l’annullamento del provvedimento del 23 maggio 2023 con cui la competente Direzione regionale ha disposto la voltura in favore della Società Agricola Rossi Spello s.r.l., dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale della Provincia di Perugia D.D. n. 5426/2012, presentata in data 31 luglio 2012 dalla ditta Soc. Agr. Gallano s.s. di RO RA e NT TO relativamente all’attività di allevamento avicolo svolta nello stabilimento ubicato in via CO 3, nel Comune di Spello; il ricorrente ha, altresì, gravato la nota prot. 177815 del 14 luglio 2023 con cui la Regione Umbria, riscontrando l’istanza avanzata dal medesimo Comitato in data 21 giugno 2023, ha ritenuto insussistenti « i presupposti per adottare i provvedimenti richiesti dal Comitato CO e Ca’ LO insieme per la salute »;
- si è costituita per resistere in giudizi la Regione Umbria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al Comitato ricorrente, nonché l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l’allevamento in questione in località CO nel Comune di Spello risulterebbe da tempo non attivo;
- in data 1° luglio 2025, la difesa regionale ha versato in atti l’intervenuta determinazione dirigenziale n. 6839 del 1° luglio 2025 di revoca dell’impugnata voltura, chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 22 luglio 2025, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata rinviata al fine del decorso del termine per l’eventuale impugnativa della determinazione regionale sopravvenuta;
- all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, preso atto della dichiarazione della difesa regionale circa la mancata impugnativa della determinazione dirigenziale n. 6839 del 1° luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che la legittimazione ad agire in capo al Comitato ricorrente – che con il ricorso in epigrafe grava in primo luogo il diniego opposto ad una propria istanza – è già stata implicitamente riconosciuta nell’ambito della vicenda per cui è causa da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza 6 maggio 2024 n. 320 (solo in parte riformata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024 n. 10484), dovendo, pertanto, essere disattesa l’eccezione in rito formulata dalla difesa resisteste;
Ritenuto che l’intervenuta revoca della voltura contestata disposta dalla Regione Umbria con la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 6839 del 1° luglio 2025 soddisfi pienamente le pretese attoree – riconoscendo, peraltro, le incongruenze procedimentali denunciate nel ricorso in epigrafe – non restando, pertanto, al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente, pur potendo disporsi la parziale compensazione in ragione del comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale, che ha provveduto al riesame delle precedenti determinazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Umbria alla refusione delle spese di giudizio, in parte compensate, in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
IE EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE EL | IE AR |
IL SEGRETARIO