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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5136/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. VELTRI Parte_1
MARIALUISA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. BERLICH MARIA EMANUELA;
, rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA CP_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso depositato in data 20.12.2024
e regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto che fosse annullato l'intimazione di pagamento n.
03420249009271129000 notificato il 27.8.2024 limitatamente all'avviso di addebito n.
33420160005477577000 avente ad oggetto contributi previdenziali.
A sostegno dell'opposizione la parte oggi ricorrente ha eccepito la non dovutezza delle somme perché l'avviso di addebito sotteso all'intimazione era stato annullato con sentenza n. 1790 del 2023 passata in giudicato
L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi CP_2 cessata la materia del contendere. si costituiva Controparte_3 eccependo la tardività dell'opposizione.
Fissata l'udienza di discussione, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc,all'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
All'esito del deposito delle note, la causa veniva decisa.
Parte ricorrente propone opposizione all'intimazione di pagamento sul presupposto che l'avviso di addebito sottostante era stato annullato.
Deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa alla qualificazione giuridica dell'azione intrapresa nel presente giudizio.
La presente opposizione poiché intende far valere l'illegittimità dell'intimazione perché emessa pur in presenza dell'annullamento giudiziale delle cartelle non può che qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, atteso che è certamente messo in discussione il diritto della parte ad agire esecutivamente .
E' noto, infatti, che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Ciò detto ,parte opponente ha provato documentalmente che l'avviso di addebito posto a base del provvedimento impugnato era stato annullato con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1790 del 2023.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non doveva notificare,a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo(cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
Va dunque annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito suddetti.Le parti convenute vanno condannate al pagamento delle spese di lite come in dispositivo.
PQM
annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito n. 33420160005477577000.
Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 844,00 oltre
Iva e cpa e rimborso forfettario.
Cosenza,28.11.2025 il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino