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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/09/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI P E R U G I A
TERZA SEZIONE CIVILE -
- Ufficio Procedure concorsuali - riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel. dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice nel procedimento n. 8-2/2025 avente ad oggetto omologa di accordi di ristrutturazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso depositato in data 10.6.2025 con il quale la società Parte_1
con sede in Perugia, Via del Piombo n°4/B, chiede l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57-61 CCII, a seguito di ricorso ex artt. 40-44 CCII depositato in data 6.2.2025, in relazione al quale in data 10.2.2025 era stato concesso dall'adito Tribunale termine di giorni sessanta per il deposito del piano e/o dell'accordo, prorogato di ulteriore sessanta giorni con provvedimento del 23.4.2025. Il ricorso ex artt. 40-44 era stato preceduto da istanza di composizione negoziata depositata presso la
Camera di Commercio dell'Umbria in data 30.5.2024 -con misure protettive confermate e prorogate-, nell'ambito LA quale era stata nominata quale Esperto la dott.ssa e nel corso LA quale erano state intavolate trattative con i Persona_1
creditori strategici (costituiti dalle tre società di noleggio dei principali macchinari operanti nei cantieri) -che avevano portato alla definizione dei tempi di pagamento degli importi dovuti per i canoni di noleggio- e con i creditori non strategici -ai quali era stato prospettato un pagamento al 40%, senza raggiungere l'assenso di tutti i creditori interessati-. A seguito LA presentazione del ricorso “in bianco” era stato nominato precommissario l'Avv. Gianluca Colonni;
rilevato che l'istanza è ritualmente corredata: dalla documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 3 CCI;
del piano economico-finanziario, redatto secondo le modalità dell'art. 56 CCI, contenente l'esplicitazione degli elementi che ne consentono l'esecuzione; dalla relazione del professionista indipendente, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
dalla prova documentale dell'avvenuto deposito degli accordi presso il Registro imprese (il 17.6.2025); rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame LA domanda di omologa verificando la ricorrenza delle condizioni di legge, all'esito dell'udienza fissata ex art. 48 CCII per il 26.9.2025; rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi e che sussiste la competenza dell'adito Tribunale (sede legale in Perugia); rilevato che sono rispettate le soglie di legge, in quanto i creditori aderenti all'accordo rappresentano oltre il 60% del totale dei creditori (in particolare, il 94,17%; nello specifico: il 100% dei creditori strategici;
il 91,60% dei creditori non strategici;
il 100% LA categoria creditori finanziari garantiti); considerato che, nel dettaglio, il piano prevede essenzialmente quanto segue:
-suddivisione dei creditori in tre categorie: “creditori strategici” -coi quali era già stato raggiunto l'accordo in sede di composizione negoziata-, prevedente il pagamento rateale del 100% del credito maturato al 30.6.2024, già quasi interamente adempiuto al momento del deposito del ricorso per omologa;
“creditori non strategici”, per un ammontare complessivo del debito pari ad € 1.005.981,28, principalmente rappresentati da fornitori di rango chirografario portanti il debito al 30.6.2024, e da istituti di credito per scoperti di conto corrente e finanziamento per acquisto autovettura, con previsione di pagamento del 45% del credito, corrisposto per il 40% entro tre mesi dalla sentenza di omologa e il 5% non oltre dodici mesi, senza interessi;
“creditore finanziario garantito” (Cloud SPV s.r.l.), e cioè un creditore bancario che ha mostrato disponibilità
a ripristinare il piano di ammortamento, con pagamento del 100% dell'importo nominale del credito scaduto e successivo ripristino del piano di ammortamento originario. Rimangono esclusi dall'elenco dei creditori oggetto di accordo e di ristrutturazione le seguenti categorie di soggetti:-creditori verso fornitori ordinari, di formazione ante la data di riferimento presa a base dalla Composizione Negoziata LA
Crisi, ossia il 30 aprile 2024, di entità inferiore ad euro 5.000,00 ciascuno (l'importo complessivo loro dovuto, alla data del 31 marzo 2025, era pari ad euro 31.520,77): - creditori verso fornitori ordinari di formazione successiva al 30 aprile 2024, sia di natura chirografaria che privilegiata (ex art. 2751 bis n.2 c.c.) inerenti e strettamente connessi all'attività di impresa avviata in costanza di CNC (l'importo complessivo loro dovuto, alla data del 31 marzo 2025, era pari ad euro 621.522,91); -Creditore bancario per finanziamento COVID assistito da garanzia MCC per un importo residuo di CP_1
euro 11.588,56 (oltre interessi di mora maturati nel frattempo). Tale istituto è stato escluso dall'accordo tenuto conto LA non totale omogeneità con gli altri creditori bancari (chirografari senza alcuna garanzia collaterale) e la modesta entità del debito. In definitiva, rimangono esclusi creditori per complessivi euro 664.632,24, di cui fornitori per euro 653.043,68, oltre ai debiti tributari, perchè di modesta entità e oggetto di regolare rateizzazione in corso di esecuzione;
rilevato che i creditori estranei saranno pagati -così come i creditori aderenti all'accordo- entro 120 giorni dalla scadenza, tramite i flussi scaturenti dalla gestione corrente dell'attività per effetto dell'ordinaria continuazione LA stessa, e previa eventuale nuova finanza -per € 200.000,00-, che verrà concessa da finanziamenti bancari (in via diretta o indiretta) subordinatamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
al riguardo, l'attestatore ha ritenuto attendibile il piano, posto che i flussi attivi indicati “dipendono solamente dalle commesse già in essere e dalle stipulande integrazioni contrattuali, di cui le condizioni economiche sono già state pattuite”, e appaiono sufficienti a garantire di “pagare i creditori aderenti il pagamento LA somma “accordata” in base ai vari accordi di ristrutturazione firmati e di pagare regolarmente la debitoria generante dalle attuali commesse”, anche perché prudenzialmente valutati all'80% dei flussi stimabili dai cantieri, oltre a sottolineare l'intervento del finanziamento del socio di maggioranza per € 200.000,00 qualora i flussi non fossero sufficienti al ripagamento dell'accordo; rilevato che l'istante ha chiesto di estendere, ai sensi dell'art. 61, 5° comma CCI,
l'accordo di ristrutturazione a nove creditori appartenenti alla categoria “non strategici”, portante complessivamente l'8,40% del totale dei crediti LA classe, rappresentati da:
1) (valore nominale del credito € 10.797,00); 2) Parte_2 CP_2
(valore nominale del credito € 12.891,25), 3) (valore nominale del
[...] Controparte_3
credito € 7.234,60); 4) (valore nominale del credito € 9.564,80); 5) CP_4 [...]
(valore nominale del credito € 16.640,00); 6) (valore Controparte_5 Controparte_6
nominale del credito € 7.686,00);7) (valore Controparte_7
nominale del credito 8) NC ES e LA AN (valore nominale del credito €
8.562,77); 9) EL AN (valore nominale del credito € 5.045,25); rilevato che sulla scorta LA relazione del professionista in atti si ritengono ragionevolmente sussistenti i presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini prospettati;
considerato infatti che il professionista attestatore ha dichiarato di aver effettuato la verifica dei dati contabili mediante riscontri esterni, senza rilevare discordanze degne di nota;
ha concluso, inoltre, attestando che il piano risulta sostenibile in quanto fondato su parametri idonei, ragionevoli, coerenti, dopo avere analizzato i contratti in corso;
che il professionista attesta altresì la convenienza rispetto ad ogni alternativa praticabile, atteso che la liquidazione giudiziale avverrebbe a valori nettamente inferiori, posto che, esclusa la praticabilità di un esercizio provvisorio per l'assenza di risorse necessarie per gli approvvigionamenti, l'unica alternativa sarebbe una liquidazione atomistica dei beni inidonea a consentire la satisfazione del ceto chirografario anche per i costi in prededuzione insorgendi, oltre che per le conseguenze negative dell'interruzione degli appalti in corso;
ritenuto quindi che, pur nell'aleatorietà di previsioni che si proiettano in un orizzonte temporale non immediato, non vi sono ragioni per discostarsi significativamente o disattendere le valutazioni del professionista;
rilevato che è decorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione presso il
Registro Imprese (17.6.2025) in assenza di opposizioni, così come non risultano essere state presentate opposizioni dai creditori nei cui confronti è chiesta l'estensione nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per l'estensione dell'accordo ai creditori non aderenti, ai sensi dell'art. 61 CCI;
ritenuto in particolare che i nove soggetti come sopra elencati sono creditori appartenenti alla medesima categoria degli aderenti, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici;
che tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, in difetto di contestazioni sul punto;
che l'accordo ha carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività di impresa in via diretta;
che i creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentano oltre il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria (il 91,60%); che il debitore ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo; che i creditori non aderenti possono risultare soddisfatti in base all'accordo in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57, 61 CCII
Omologa
l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla società con Parte_1
ricorso depositato in data 10.6.2025 , con estensione dell'accordo, ai sensi dell'art. 61,
5° comma CCII a:
1) 2) 3) ; 4) 5) Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
6) ;7) 8) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
NC ES e LA AN;
9) EL AN.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Perugia 30/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Teresa Giardino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI P E R U G I A
TERZA SEZIONE CIVILE -
- Ufficio Procedure concorsuali - riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel. dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice nel procedimento n. 8-2/2025 avente ad oggetto omologa di accordi di ristrutturazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso depositato in data 10.6.2025 con il quale la società Parte_1
con sede in Perugia, Via del Piombo n°4/B, chiede l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57-61 CCII, a seguito di ricorso ex artt. 40-44 CCII depositato in data 6.2.2025, in relazione al quale in data 10.2.2025 era stato concesso dall'adito Tribunale termine di giorni sessanta per il deposito del piano e/o dell'accordo, prorogato di ulteriore sessanta giorni con provvedimento del 23.4.2025. Il ricorso ex artt. 40-44 era stato preceduto da istanza di composizione negoziata depositata presso la
Camera di Commercio dell'Umbria in data 30.5.2024 -con misure protettive confermate e prorogate-, nell'ambito LA quale era stata nominata quale Esperto la dott.ssa e nel corso LA quale erano state intavolate trattative con i Persona_1
creditori strategici (costituiti dalle tre società di noleggio dei principali macchinari operanti nei cantieri) -che avevano portato alla definizione dei tempi di pagamento degli importi dovuti per i canoni di noleggio- e con i creditori non strategici -ai quali era stato prospettato un pagamento al 40%, senza raggiungere l'assenso di tutti i creditori interessati-. A seguito LA presentazione del ricorso “in bianco” era stato nominato precommissario l'Avv. Gianluca Colonni;
rilevato che l'istanza è ritualmente corredata: dalla documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 3 CCI;
del piano economico-finanziario, redatto secondo le modalità dell'art. 56 CCI, contenente l'esplicitazione degli elementi che ne consentono l'esecuzione; dalla relazione del professionista indipendente, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
dalla prova documentale dell'avvenuto deposito degli accordi presso il Registro imprese (il 17.6.2025); rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame LA domanda di omologa verificando la ricorrenza delle condizioni di legge, all'esito dell'udienza fissata ex art. 48 CCII per il 26.9.2025; rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi e che sussiste la competenza dell'adito Tribunale (sede legale in Perugia); rilevato che sono rispettate le soglie di legge, in quanto i creditori aderenti all'accordo rappresentano oltre il 60% del totale dei creditori (in particolare, il 94,17%; nello specifico: il 100% dei creditori strategici;
il 91,60% dei creditori non strategici;
il 100% LA categoria creditori finanziari garantiti); considerato che, nel dettaglio, il piano prevede essenzialmente quanto segue:
-suddivisione dei creditori in tre categorie: “creditori strategici” -coi quali era già stato raggiunto l'accordo in sede di composizione negoziata-, prevedente il pagamento rateale del 100% del credito maturato al 30.6.2024, già quasi interamente adempiuto al momento del deposito del ricorso per omologa;
“creditori non strategici”, per un ammontare complessivo del debito pari ad € 1.005.981,28, principalmente rappresentati da fornitori di rango chirografario portanti il debito al 30.6.2024, e da istituti di credito per scoperti di conto corrente e finanziamento per acquisto autovettura, con previsione di pagamento del 45% del credito, corrisposto per il 40% entro tre mesi dalla sentenza di omologa e il 5% non oltre dodici mesi, senza interessi;
“creditore finanziario garantito” (Cloud SPV s.r.l.), e cioè un creditore bancario che ha mostrato disponibilità
a ripristinare il piano di ammortamento, con pagamento del 100% dell'importo nominale del credito scaduto e successivo ripristino del piano di ammortamento originario. Rimangono esclusi dall'elenco dei creditori oggetto di accordo e di ristrutturazione le seguenti categorie di soggetti:-creditori verso fornitori ordinari, di formazione ante la data di riferimento presa a base dalla Composizione Negoziata LA
Crisi, ossia il 30 aprile 2024, di entità inferiore ad euro 5.000,00 ciascuno (l'importo complessivo loro dovuto, alla data del 31 marzo 2025, era pari ad euro 31.520,77): - creditori verso fornitori ordinari di formazione successiva al 30 aprile 2024, sia di natura chirografaria che privilegiata (ex art. 2751 bis n.2 c.c.) inerenti e strettamente connessi all'attività di impresa avviata in costanza di CNC (l'importo complessivo loro dovuto, alla data del 31 marzo 2025, era pari ad euro 621.522,91); -Creditore bancario per finanziamento COVID assistito da garanzia MCC per un importo residuo di CP_1
euro 11.588,56 (oltre interessi di mora maturati nel frattempo). Tale istituto è stato escluso dall'accordo tenuto conto LA non totale omogeneità con gli altri creditori bancari (chirografari senza alcuna garanzia collaterale) e la modesta entità del debito. In definitiva, rimangono esclusi creditori per complessivi euro 664.632,24, di cui fornitori per euro 653.043,68, oltre ai debiti tributari, perchè di modesta entità e oggetto di regolare rateizzazione in corso di esecuzione;
rilevato che i creditori estranei saranno pagati -così come i creditori aderenti all'accordo- entro 120 giorni dalla scadenza, tramite i flussi scaturenti dalla gestione corrente dell'attività per effetto dell'ordinaria continuazione LA stessa, e previa eventuale nuova finanza -per € 200.000,00-, che verrà concessa da finanziamenti bancari (in via diretta o indiretta) subordinatamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
al riguardo, l'attestatore ha ritenuto attendibile il piano, posto che i flussi attivi indicati “dipendono solamente dalle commesse già in essere e dalle stipulande integrazioni contrattuali, di cui le condizioni economiche sono già state pattuite”, e appaiono sufficienti a garantire di “pagare i creditori aderenti il pagamento LA somma “accordata” in base ai vari accordi di ristrutturazione firmati e di pagare regolarmente la debitoria generante dalle attuali commesse”, anche perché prudenzialmente valutati all'80% dei flussi stimabili dai cantieri, oltre a sottolineare l'intervento del finanziamento del socio di maggioranza per € 200.000,00 qualora i flussi non fossero sufficienti al ripagamento dell'accordo; rilevato che l'istante ha chiesto di estendere, ai sensi dell'art. 61, 5° comma CCI,
l'accordo di ristrutturazione a nove creditori appartenenti alla categoria “non strategici”, portante complessivamente l'8,40% del totale dei crediti LA classe, rappresentati da:
1) (valore nominale del credito € 10.797,00); 2) Parte_2 CP_2
(valore nominale del credito € 12.891,25), 3) (valore nominale del
[...] Controparte_3
credito € 7.234,60); 4) (valore nominale del credito € 9.564,80); 5) CP_4 [...]
(valore nominale del credito € 16.640,00); 6) (valore Controparte_5 Controparte_6
nominale del credito € 7.686,00);7) (valore Controparte_7
nominale del credito 8) NC ES e LA AN (valore nominale del credito €
8.562,77); 9) EL AN (valore nominale del credito € 5.045,25); rilevato che sulla scorta LA relazione del professionista in atti si ritengono ragionevolmente sussistenti i presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini prospettati;
considerato infatti che il professionista attestatore ha dichiarato di aver effettuato la verifica dei dati contabili mediante riscontri esterni, senza rilevare discordanze degne di nota;
ha concluso, inoltre, attestando che il piano risulta sostenibile in quanto fondato su parametri idonei, ragionevoli, coerenti, dopo avere analizzato i contratti in corso;
che il professionista attesta altresì la convenienza rispetto ad ogni alternativa praticabile, atteso che la liquidazione giudiziale avverrebbe a valori nettamente inferiori, posto che, esclusa la praticabilità di un esercizio provvisorio per l'assenza di risorse necessarie per gli approvvigionamenti, l'unica alternativa sarebbe una liquidazione atomistica dei beni inidonea a consentire la satisfazione del ceto chirografario anche per i costi in prededuzione insorgendi, oltre che per le conseguenze negative dell'interruzione degli appalti in corso;
ritenuto quindi che, pur nell'aleatorietà di previsioni che si proiettano in un orizzonte temporale non immediato, non vi sono ragioni per discostarsi significativamente o disattendere le valutazioni del professionista;
rilevato che è decorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione presso il
Registro Imprese (17.6.2025) in assenza di opposizioni, così come non risultano essere state presentate opposizioni dai creditori nei cui confronti è chiesta l'estensione nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per l'estensione dell'accordo ai creditori non aderenti, ai sensi dell'art. 61 CCI;
ritenuto in particolare che i nove soggetti come sopra elencati sono creditori appartenenti alla medesima categoria degli aderenti, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici;
che tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, in difetto di contestazioni sul punto;
che l'accordo ha carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività di impresa in via diretta;
che i creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentano oltre il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria (il 91,60%); che il debitore ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo; che i creditori non aderenti possono risultare soddisfatti in base all'accordo in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57, 61 CCII
Omologa
l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla società con Parte_1
ricorso depositato in data 10.6.2025 , con estensione dell'accordo, ai sensi dell'art. 61,
5° comma CCII a:
1) 2) 3) ; 4) 5) Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
6) ;7) 8) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
NC ES e LA AN;
9) EL AN.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Perugia 30/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Teresa Giardino