Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 D.L. n. 34/2020 emesso dalla Prefettura di Torino in data-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. FE GI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS-, cittadina extra-comunitaria di nazionalità filippina entrata sul territorio italiano con visto turistico, prestava attività lavorativa per il sig. -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-, con mansioni di assistente a persona non autosufficiente presso l’abitazione di quest’ultimo in Torino, -OMISSIS-.
2. Veniva contestualmente presentata domanda di sanatoria con protocollo n. -OMISSIS- nei confronti della competente Prefettura di Torino.
3. Nelle more, il rapporto di lavoro con il sig. -OMISSIS- cessava in data-OMISSIS-e la sig.ra -OMISSIS- veniva assunta dalla sig.ra -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-.
4. In data -OMISSIS- la Prefettura di Torino provvedeva ad emettere convocazione per le parti fissando la data del -OMISSIS-, alle ore 09:30 per la presentazione degli stessi. La suddetta convocazione veniva recapitata con raccomandata A/R n. -OMISSIS- all’ex datore di lavoro della ricorrente, il sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.
La sig.ra -OMISSIS-, dopo aver lasciato la posizione lavorativa presso il -OMISSIS-, cambiava la propria utenza telefonica e nel periodo intercorrente dal -OMISSIS- era sottoposta ad isolamento fiduciario su indicazione del medico curante della propria datrice di lavoro nonché assistita, come da certificazione medica del medico curante.
Sicché il giorno della convocazione si presentava soltanto l’ex datore di lavoro, mentre la sig.ra -OMISSIS- rimaneva assente, senza però aver dato comunicazione della propria indisponibilità.
5. Posto il protrarsi del silenzio della Prefettura, la ricorrente provvedeva a richiedere informazioni circa lo stato della propria domanda a mezzo CAF in data -OMISSIS-. Dopo accesso agli atti, in data-OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS-, per mezzo del proprio legale, riceveva comunicazione integrale del decreto di archiviazione della propria pratica di emersione, reso dalla Prefettura torinese prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
L’archiviazione, in particolare, recava la seguente motivazione:
“ VISTA la nota con la quale le parti sono state convocate il giorno -OMISSIS- alle ore 09:00 avanti allo Sportello Unico per la verifica dei documenti necessari alla definizione dell’istanza di emersione, nella quale le parti venivano altresì avvisate che “la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento con la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore”;
CONSIDERATO che in data-OMISSIS-, in sede di convocazione presso questo Sportello Unico, si è presentato solamente il sig.-OMISSIS-, e che lo stesso ha dichiarato che la Sig.ra -OMISSIS-, dal giorno -OMISSIS-, aveva lasciato, senza preavviso, il posto di lavoro in qualità di collaboratrice familiare e di convivente già dal -OMISSIS-;
CONSIDERATO che in data -OMISSIS- il Sig.-OMISSIS- ha inviato a questo Sportello Unico, a mezzo mail, una dichiarazione con la quale asseriva di voler rinunciare all’istanza di emersione in oggetto poiché, la Sig.ra -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, risultava irreperibile e aveva lasciato, senza preavviso, sia il posto di lavoro, da collaboratrice familiare, sia l’abitazione nella quale convivevano;
CONSIDERATO che il rapporto di lavoro domestico N. -OMISSIS- tra il Sig.-OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS- risulta cessato all’INPS, con comunicazione N. -OMISSIS- e che la data dichiarata di fine rapporto risulta -OMISSIS-;
[…]
DISPONE
L’istanza prot. N. -OMISSIS- è archiviata per i motivi indicati in premessa” .
6. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, con il quale la sig.ra -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del suddetto decreto di archiviazione, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
1. Illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 103 co. 15 del D.L. n. 34/2020 ;
2. Illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 103 co. 15 del D.L. n. 34/2020.
7. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale reiezione del gravame.
8. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti, la causa è passata in decisione.
9. Il -OMISSIS-legio ricorda, preliminarmente, che con il primo mezzo la ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
In particolare, la motivazione relativa all’archiviazione della domanda poggerebbe sull’erroneo assunto che la convocazione sia stata regolarmente effettuata al lavoratore e che la stessa non si sia presentata senza giustificato motivo.
Ciò sulla scorta di due fatti fondamentali.
Innanzitutto, come prodotto in atti la sig.ra -OMISSIS- nei giorni della convocazione risultava colpita da sindrome influenzale per la quale il medico curante le aveva prescritto, pur in mancanza di tampone positivo al Covid-19, di non allontanarsi dalla propria abitazione ovvero l’abitazione ove prestava regolarmente servizio come assistente a persona non autosufficiente.
La ricorrente, inoltre, aveva nel contempo cambiato la propria utenza telefonica, non essendo più in possesso del numero di utenza telefonica del sig. -OMISSIS-.
9.1. Il secondo mezzo, dal canto suo, deduce l’illegittimità dell’archiviazione per palese violazione della ratio dell’art. 103, comma 15 del D.L. 34/2020.
Prescrivendo “ la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedime nto”, la disposizione farebbe riferimento esplicito tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore stesso.
Se così non fosse, la sanatoria sarebbe lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno per eventi sopravvenuti alla data di presentazione della domanda.
Dovrebbe, invece, riconoscersi rilevanza all'interesse del lavoratore a conseguire la regolarizzazione, dovendosi pervenire all'emanazione di un provvedimento di archiviazione solo quando è accertato che difetta l'interesse di entrambe le parti.
10. Ebbene, per le ragioni di seguito esposte, l’impugnativa è fondata, sicché il ricorso deve essere accolto.
11. Il -OMISSIS-legio ricorda che l’art. 103, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno.
Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
L’art. 103, comma 6 del D.L. n. 34/2020 si riferisce, in particolare, all’assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro. Tale previsione, come previsto dalla norma stessa, è stata attuata con il D.M. 27 maggio 2020, che, all’art. 9, comma 4 che stabilisce che: “ la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”; b) “ nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui ”.
Dunque, la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale.
Quanto alle circolari emanate per disciplinare la sanatoria del 2020, pare opportuno evidenziare quanto segue.
Innanzitutto, la circolare del 24 luglio 2020, nel disciplinare gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro “ per causa di forza maggiore ”, identifica la forza maggiore con la morte dell’assistito o del datore di lavoro (per i settori dell’assistenza ai disabili e del lavoro domestico) e con la cessazione o fallimento dell’azienda (per i settori indicati nella lettera a) del comma 3 dell’art. 103, ossia agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse) e prevede la possibilità di subentro di altro datore, espressamente subordinandola alla condizione che “… sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma ” (tra cui evidentemente il reddito). Solo nel caso in cui il subentro non sia possibile per fatto non dipendente dalla volontà del lavoratore, la circolare in questione prevede la possibilità di richiedere il permesso per attesa occupazione.
L’ indefettibilità del requisito reddituale ai fini anche del rilascio del permesso per attesa occupazione è confermata dalla successiva circolare del 17 novembre 2020. Essa, infatti, prevede, quale condizione per il rilascio del permesso per attesa occupazione, “ una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno ”.
Il requisito reddituale è, dunque, previsto con il chiaro fine di impedire la regolarizzazione in presenza di rapporti di lavoro non sostenibili economicamente e, quindi, presuntivamente dichiarati strumentalmente al fine di permettere la regolarizzazione in assenza di effettività del rapporto di lavoro.
Infine, la circolare dell’11 maggio 2021 ribadisce che la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione nel caso di mancato subentro di altro datore di lavoro è subordinata agli “ opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio ” e prescrive che, in ogni caso, sia “ necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato ”.
Ciò implica la necessità che il datore di lavoro fosse in possesso dei requisiti anche reddituali richiesti per il buon esito della procedura.
Pertanto, la normativa di cui all’art. 103 del DL n. 34/2020 deve essere interpretata nel senso che il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone inevitabilmente un’istanza astrattamente accoglibile sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, tra cui, la disponibilità in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.09.2022, n. 8006).
12. Tale stato della materia ha trovato, inoltre, nella recente giurisprudenza amministrativa un’ulteriore linea di evoluzione.
Con lo scopo di dare attuazione al canone interpretativo del favor dell’emersione- e in linea con quanto già riscontrato nella sopra citate circolari ministeriali -, la più convincente giurisprudenza amministrativa, cui il -OMISSIS-legio intende prestare adesione, ha riconosciuto giuridica rilevanza alle ulteriori sopravvenienze contrattuali emerse nel corso dell’istruttoria, tra cui il mutamento di datore di lavoro, anche sul presupposto dei lunghi tempi per il completamento del procedimento da parte della Prefettura.
Specificamente, secondo quanto opportunamente ravvisato da T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, nella sentenza n. 2238 del 18.07.2024:
- “ va evidenziato che la ricorrente ha documentato di avere reperito, nelle more dell'istruttoria della pratica e dopo la cessazione del precedente contratto di lavoro, una nuova occupazione lavorativa a decorrere dal luglio 2022 e a tempo indeterminato per 40 ore settimanali (cfr. doc. 9). Trattasi, pertanto, di sopravvenienza rilevante che, nel rispetto della normativa vigente e verificata la sussistenza di tutti gli elementi all'uopo richiesti, deve essere valutata dall'amministrazione perché in grado di condurre ad una nuova determinazione e a un differente esito procedimentale ”;
- “ sul punto, la giurisprudenza ha ormai chiarito la rilevanza delle sopravvenienze nell'ambito del giudizio amministrativo, che "inteso come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull'atto impugnato, impone (...) la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull'atto, incidono sulla situazione giuridica dell'appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III. 13.09.2022, n. 7954) ” (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, sez. IV, 18.07.2024, n. 2238).
13. Orbene, in adesione al suddetto filone interpretativo espansivo nonché in linea con il canone di buona fede e di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2 bis della l. n. 241/1990, il provvedimento gravato risulta illegittimo, atteso che:
- anche in ragione del peculiare periodo di crisi pandemica, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova convocazione delle parti nonché richiedere la giustificazione per la mancata comparizione all’appuntamento dell’-OMISSIS-, anziché limitarsi a dare atto della mancata comparizione della -OMISSIS-;
(b) l’Amministrazione avrebbe, inoltre, dovuto conferire rilevanza alla possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla circolare del 17 novembre 2020;
(c) siffatta valutazione, peraltro, risulta avvalorata dalle circostanze per cui la ricorrente risultava bloccata a casa, non aveva completa conoscenza delle procedure amministrative di rilievo, nonché dalla sopravvenuta comunicazione da parte del precedente datore di lavoro, il sig. -OMISSIS-, della cessazione del relativo rapporto di lavoro con l’interessata il -OMISSIS-.
In altri termini, come ben osservato dalla ricorrente nel secondo mezzo, la Prefettura avrebbe dovuto procedere con ulteriore convocazione delle parti così da tutelare l’interesse della ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione denunciata con la domanda di sanatoria, ciò anche in ragione delle circostanze:
- della mancata comparizione della ricorrente in un contesto di crisi pandemica e di conseguente isolamento;
- del lungo tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza di emersione il -OMISSIS- e la data di convocazione dell’-OMISSIS-, quasi due anni;
- della conseguente alta probabilità di mutamento del datore di lavoro in tale lungo intervallo di tempo e della necessità di tutelare le ragioni dell’emersione con la verifica dei presupposti per il rilascio di altri titoli, quali l’attesa occupazione, al fine di procedere a una istruttoria della posizione lavorativa della ricorrente.
14. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, entrambi i mezzi di gravame sono meritevoli di fondamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento di archiviazione prot. n. -OMISSIS-.
Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, dovendosi però conformare ai principi di diritto sopra enucleati.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
FF PE, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
FE GI RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE GI RU | FF PE |
IL SEGRETARIO