CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2024, n. 26939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26939 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC UN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE NI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena;
lette le conclusioni del difensore, Avvocato Antonio Di Gaspare, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di L'Aquila, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 24 gennaio 2022, ha assolto UN RC in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A), rideterminando la pena per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (capo B) in mesi sei di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata che, quanto al delitto di cui all'art. 651 cod. pen., aveva determinato la pena in giorni dieci di arresto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26939 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 16/05/2024 Il Tribunale di Teramo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di resistenza (capo A) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo B) e, riuniti gli stessi ex art. 81 cod. pen., aveva condannato UN RC alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, pena così determinata in ragione del rito prescelto;
aveva quantificato, inoltre, in dieci giorni di arresto la pena in ordine alla contestata ipotesi di rifiuto di declinare le generalità ex art. 651 cod. pen. All'esito dell'impugnazione la Corte di appello ha assolto il RC dal delitto di cui al capo A), rilevando che non potesse sussumersi nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del ricorrente che aveva minacciato di denunciare i pubblici ufficiali i quali, a suo dire, lo avrebbero strattonato per impedirgli di chiamare i Vigili del Fuoco alla vista di fumo che fuoriusciva dall'esercizio commerciale di proprietà. Ha ritenuto comunque integrata la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale e la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., determinando la pena in ordine al solo delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando l'ammenda già determinata in giorni dieci di arresto in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. 2. UN RC, per il tramite del difensore, formula tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Osserva la difesa che il Tribunale aveva applicato la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. contestati ai capi A) e B); nonostante la Corte di appello avesse assolto l'imputato in ordine al ritenuto più grave delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha poi determinato la pena in mesi sei di reclusione per il solo delitto di oltraggio di cui al capo B), superiore a quella in precedenza complessivamente irrogata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge penale e processuale nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto sussistente, quantomeno nella sua forma putativa, l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., tenuto conto che la condotta del ricorrente era stata determinata dall'atteggiamento degli agenti, che si assume fosse stato illegittimo. Proprio l'equivoco in cui il ricorrente era incorso spiegava la presenza putativa della citata esimente con conseguente assenza di dolo. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 651 cod. pen. Seppure la contravvenzione si consumi in maniera istantanea, non può ritenersi integrata al momento dell'espressione del diniego, che poi è stata 2 superata dalla "desistenza volontaria" del RC che in seguito declinava le proprie generalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso, mentre è inammissibile nel resto. 2. Motivi di carattere logico impongono la previa trattazione del secondo e del terzo motivo di ricorso. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di norma processuale e dell'art. 341-bis cod. pen. sul presupposto che sarebbe assente il dolo del delitto di oltraggio in ragione dell'abusiva condotta dei pubblici ufficiali (anche putativamente ritenuta dal RC), risulta generico ed indeducibile;
il motivo si presenta privo di concreta censura nei confronti della decisione e comunque non sottoposto al vaglio della Corte di appello. La difesa perlustra, senza alcuna articolata motivazione sul punto, aspetti niente affatto assimilabili, quali la sussistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa e del dolo, unico rilievo, quest'ultimo, posto anche in sede di gravame, adeguatamente confutato dalla Corte territoriale che ha osservato come fosse evidente il carattere offensivo delle frasi pronunciate nei confronti di soggetti che l'imputato sapeva svolgessero pubbliche funzioni ed intenti ad assolvere i propri obblighi istituzionali connessi al richiesto intervento. Quanto all'ipotizzata esimente ex art. 393-bis cod. pen. anche nella forma putativa, si osserva che nessuna deduzione in merito è stata svolta in sede di gravame, avendo comunque la Corte territoriale dato atto della consistenza e giustificazione dell'intervento dei pubblici ufficiali teso ad accertare le ragioni dell'allarme che si era attivato nell'esercizio commerciale del ricorrente, senza che si rilevassero eccessi di sorta nello svolgimento delle funzioni nel frangente esercitate. 3. Manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si ipotizza la desistenza dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., rispetto alla condotta che, nondimeno, si realizza - come ammesso nel ricorso e ribadito in sentenza - con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884). 3 Non pertinente si rivela il richiamato principio di diritto secondo cui ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto (Sez. 6, n. 40678 del 11/10/2011, Rinaldi, Rv. 251058 - 01): decisione, questa, da ritenersi chiaramente applicabile alle sole ipotesi delittuose ex art. 56, primo comma, cod. pen. 4. Fondata risulta la parte del motivo con cui si deduce la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. La Corte di appello, pur assolvendo il ricorrente dal reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), ha irrogato la pena quantificandola in mesi sei di reclusione, superiore a quella di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai capi A) e B) di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 5. Tenuto conto che il vulnus della decisione risulta in concreto individuato nella sola omessa riduzione per il rito abbreviato prescelto, che nessuna censura è stata rivolta alla parte della sentenza che aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche (censura ipotizzata in forma meramente assertiva e generica solo in sede di ricorso) e che non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte reputa - ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. - potersi determinare la pena per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in mesi quattro di reclusione partendo, come riportato nella sentenza impugnata, dal minimo edittale previsto dalla citata fattispecie di mesi sei di reclusione, pena poi ridotta in ragione del rito abbreviato prescelto ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., che ridetermina in mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE NI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena;
lette le conclusioni del difensore, Avvocato Antonio Di Gaspare, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di L'Aquila, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 24 gennaio 2022, ha assolto UN RC in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A), rideterminando la pena per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (capo B) in mesi sei di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata che, quanto al delitto di cui all'art. 651 cod. pen., aveva determinato la pena in giorni dieci di arresto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26939 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 16/05/2024 Il Tribunale di Teramo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di resistenza (capo A) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo B) e, riuniti gli stessi ex art. 81 cod. pen., aveva condannato UN RC alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, pena così determinata in ragione del rito prescelto;
aveva quantificato, inoltre, in dieci giorni di arresto la pena in ordine alla contestata ipotesi di rifiuto di declinare le generalità ex art. 651 cod. pen. All'esito dell'impugnazione la Corte di appello ha assolto il RC dal delitto di cui al capo A), rilevando che non potesse sussumersi nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del ricorrente che aveva minacciato di denunciare i pubblici ufficiali i quali, a suo dire, lo avrebbero strattonato per impedirgli di chiamare i Vigili del Fuoco alla vista di fumo che fuoriusciva dall'esercizio commerciale di proprietà. Ha ritenuto comunque integrata la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale e la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., determinando la pena in ordine al solo delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando l'ammenda già determinata in giorni dieci di arresto in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. 2. UN RC, per il tramite del difensore, formula tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Osserva la difesa che il Tribunale aveva applicato la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. contestati ai capi A) e B); nonostante la Corte di appello avesse assolto l'imputato in ordine al ritenuto più grave delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha poi determinato la pena in mesi sei di reclusione per il solo delitto di oltraggio di cui al capo B), superiore a quella in precedenza complessivamente irrogata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge penale e processuale nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto sussistente, quantomeno nella sua forma putativa, l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., tenuto conto che la condotta del ricorrente era stata determinata dall'atteggiamento degli agenti, che si assume fosse stato illegittimo. Proprio l'equivoco in cui il ricorrente era incorso spiegava la presenza putativa della citata esimente con conseguente assenza di dolo. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 651 cod. pen. Seppure la contravvenzione si consumi in maniera istantanea, non può ritenersi integrata al momento dell'espressione del diniego, che poi è stata 2 superata dalla "desistenza volontaria" del RC che in seguito declinava le proprie generalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso, mentre è inammissibile nel resto. 2. Motivi di carattere logico impongono la previa trattazione del secondo e del terzo motivo di ricorso. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di norma processuale e dell'art. 341-bis cod. pen. sul presupposto che sarebbe assente il dolo del delitto di oltraggio in ragione dell'abusiva condotta dei pubblici ufficiali (anche putativamente ritenuta dal RC), risulta generico ed indeducibile;
il motivo si presenta privo di concreta censura nei confronti della decisione e comunque non sottoposto al vaglio della Corte di appello. La difesa perlustra, senza alcuna articolata motivazione sul punto, aspetti niente affatto assimilabili, quali la sussistenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa e del dolo, unico rilievo, quest'ultimo, posto anche in sede di gravame, adeguatamente confutato dalla Corte territoriale che ha osservato come fosse evidente il carattere offensivo delle frasi pronunciate nei confronti di soggetti che l'imputato sapeva svolgessero pubbliche funzioni ed intenti ad assolvere i propri obblighi istituzionali connessi al richiesto intervento. Quanto all'ipotizzata esimente ex art. 393-bis cod. pen. anche nella forma putativa, si osserva che nessuna deduzione in merito è stata svolta in sede di gravame, avendo comunque la Corte territoriale dato atto della consistenza e giustificazione dell'intervento dei pubblici ufficiali teso ad accertare le ragioni dell'allarme che si era attivato nell'esercizio commerciale del ricorrente, senza che si rilevassero eccessi di sorta nello svolgimento delle funzioni nel frangente esercitate. 3. Manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si ipotizza la desistenza dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., rispetto alla condotta che, nondimeno, si realizza - come ammesso nel ricorso e ribadito in sentenza - con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884). 3 Non pertinente si rivela il richiamato principio di diritto secondo cui ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto (Sez. 6, n. 40678 del 11/10/2011, Rinaldi, Rv. 251058 - 01): decisione, questa, da ritenersi chiaramente applicabile alle sole ipotesi delittuose ex art. 56, primo comma, cod. pen. 4. Fondata risulta la parte del motivo con cui si deduce la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. La Corte di appello, pur assolvendo il ricorrente dal reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), ha irrogato la pena quantificandola in mesi sei di reclusione, superiore a quella di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai capi A) e B) di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 5. Tenuto conto che il vulnus della decisione risulta in concreto individuato nella sola omessa riduzione per il rito abbreviato prescelto, che nessuna censura è stata rivolta alla parte della sentenza che aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche (censura ipotizzata in forma meramente assertiva e generica solo in sede di ricorso) e che non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte reputa - ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. - potersi determinare la pena per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in mesi quattro di reclusione partendo, come riportato nella sentenza impugnata, dal minimo edittale previsto dalla citata fattispecie di mesi sei di reclusione, pena poi ridotta in ragione del rito abbreviato prescelto ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., che ridetermina in mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/05/2024.