Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via P Colletta 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza:
A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Cat.-OMISSIS-^prot. n. -OMISSIS- e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) provvedimento di rigetto della richiesta di aggiornamento della posizione della -OMISSIS-; C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Caserta; - della Nota della Questura di Caserta; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza; D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS--Ord.Sic.Pub.-OMISSIS-; E) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente; nonché avverso il silenzio per la istanza di aggiornamento presentata dalla ricorrente immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 3419 del 2025 DEL TAR DI NAPOLI SEZIONE I, RG 4306 DEL 2022 e per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Caserta recante rigetto della richiesta di aggiornamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. BI Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società -OMISSIS- impugnò dinanzi a questo TAR l'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Cat.-OMISSIS-^prot. n. -OMISSIS- e il provvedimento di rigetto della richiesta di aggiornamento della propria posizione della propria -OMISSIS-
Con sentenza n. 3419 del 2025 questo TAR annullò i provvedimenti impugnati, ritenendo non provato il pericolo attuale di infiltrazione mafiosa.
Peraltro nelle more la ricorrente presentò istanza di applicazione di misura di controllo giudiziario ex art. 34 bis cod. mafia al Tribunale di prevenzione di Santa Maria C.V., accolta -OMISSIS-.
Alla luce dell’annullamento disposto dal TAR il giorno -OMISSIS- chiese l’avvio del procedimento per il rilascio della liberatoria, previa acquisizione di apposite relazioni del Controllore Giudiziario e dell’ODV, il tutto anche al fine di capire la necessità di proseguire il percorso con il Tribunale di -OMISSIS-.
A tale istanza la Prefettura con nota del -OMISSIS- rispose nei seguenti termini: “ Con riferimento all'istanza di riesame prodotta dalla S.V. si rappresenta che, in adempimento al decreto n. -OMISSIS- del Tribunale di Santa Maria CV - Sez. -OMISSIS-, questo Ufficio ha già provveduto a rinnovare l'iscrizione nelle white list della società "-OMISSIS-". Pertanto, pur prendendo atto dell'annullamento della interdittiva a suo tempo emanata, l'ulteriore riesame della posizione antimafia della società sarà disposto da quest' Ufficio solo alla scadenza del periodo della misura del controllo giudiziario. Lo stesso Tribunale, peraltro, con decreto -OMISSIS- ha statuito il non luogo a provvedere sull'istanza di revoca della misura di controllo giudiziario presentato dalla parte, disponendone il prosieguo. Ciò premesso, atteso che gli effetti dell'annullamento disposto dal TAR sono da considerarsi già prodotti con la citata iscrizione nella white list provinciale, la richiesta di aggiornamento presentata dalla S.V. non può essere accolta ”. Quindi l’istanza della società fu respinta in ragione dell’avvenuta iscrizione dell'impresa nelle white list provinciali a fronte dell’ammissione al controllo giudiziario.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società -OMISSIS- ha chiesto l'ottemperanza alla citata sentenza del Tar Campania Napoli, lamentando l'insufficienza del provvedimento liberatorio emesso in forza dell'art. 34 bis cod. antimafia, lamentando che la Prefettura di Caserta abbia proceduto ad iscrivere in White List la ricorrente, ma non come “liberatoria”, come impresa sottoposta al controllo giudiziario.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Nel corso della camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a. il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della inammissibilità del ricorso, dubitandosi dell’effettivo interesse all'ottemperanza della sentenza, avendo la ricorrente già ottenuto l'iscrizione alla white list seppur dipendente da ammissione al controllo giudiziario.
2. Il Collegio ritiene che la società ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un interesse ad agire concreto e attuale.
Il Collegio osserva che, in applicazione del citato decreto emesso dal Tribunale di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere, la Prefettura ha proceduto all’iscrizione dell’impresa nelle white list provinciali, non come piena “liberatoria”, bensì come impresa sottoposta a controllo giudiziario.
Orbene, tale modalità di iscrizione non è ritenuta soddisfacente dalla società ricorrente, poiché la dicitura “ iscrizione con controllo giudiziario ” lascerebbe intendere che permangono effetti interdittivi nei suoi confronti.
In realtà, osserva il Collegio, la ricorrente non ha dimostrato che da tale modalità di iscrizione nelle white list provinciali derivi un effetto minore o meno favorevole. Piuttosto va osservato che il citato decreto del Tribunale si Santa Maria C.V. determina la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva per tutto il periodo del controllo giudiziario e produce, di fatto, gli stessi effetti di un provvedimento liberatorio. Ne consegue che da tale iscrizione la società non subisce alcun pregiudizio né sotto il profilo della sua operatività economica né sotto quello della reputazione commerciale.
Ne deriva che non sussiste la prospettata elusione o violazione del giudicato amministrativo, sia perché il giudicato in questione non impone una attività vincolata, e non priva l’Amministrazione della sua discrezionalità, sia perché la Prefettura ha già dato piena esecuzione al provvedimento, rinnovando l’iscrizione nella white list .
Peraltro la Prefettura non avrebbe potuto adottare il diverso provvedimento richiesto dalla società ricorrente, in quanto un’eventuale liberatoria “piena” sarebbe illegittima e configurerebbe un’ingerenza nelle competenze esclusive del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto e applicato la misura del controllo giudiziario su richiesta della stessa società.
Di conseguenza, l’interesse della società risulta pienamente soddisfatto con l’iscrizione nelle white list provinciali, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario. Sotto tale ultimo profilo, non è secondario rilevare che La Corte Costituzionale ha dichiarato che « È costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 » (Corte Cost., 7 luglio 2025, n. 109).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse ad agire.
3. In ragione della particolarità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di ZO | IN AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.