TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione pronunciato la seguente ipotecaria
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2777/25 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2777/25 ter cpc nel termine fissato del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO
OE e L. OE del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _____________
n. 182/25 R.B. Prev. ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Cava de' Tirreni (Sa), Coeso Umberto I, n. 122;
Ricorrente
Discusso nel termine del 16.12.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Luparella in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente
Deposito minuta domiciliata presso lo studio del difensore in Ariano Irpino (Av), Via _________________
P. Parzanese, n. 27;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o +1 pag. 1 Pt_1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.04.2025, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2025 00000046 68 000, notificata dall' in data 12.04.2025, per la Controparte_1
somma complessiva di euro 45.058,38, relativa a n. 2 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza del ruolo esattoriale per mancata notifica degli atti prodromici;
2) l'improcedibilità dell'atto impugnato per omessa e/o inesistente notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, Dpr. n. 602/73 - inesistenza dell'originale degli atti sottesi impugnati e conseguente nullità e/o giuridica inesistenza degli stessi per la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) - nullità delle difese per violazione dell'art. 10 legge n. 23/2014;
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 CP_2 3) la nullità del procedimento d'iscrizione ipotecaria per inesistenza dei titoli esecutivi in originale;
4) la nullità dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione art. 20 D.Lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, tali atti prodromici alla comunicazione impugnata sono stati regolarmente notificati: gli avvisi di addebito risultano notificati in data 20.09.2023 e in data 02.12.2023, a mani della stessa odierna ricorrente, come si evince chiaramente dalle relate delle racc. a/r, allegate, in copia, al fascicolo dell'Istituto resistente (cfr. all. nn. 1, 2, 3 e
4 del fascicolo telematico di parte).
In proposito, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale,
1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass. n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall' , l'efficacia di una contestazione Controparte_4
formulata dalla parte ricorrente in maniera vaga e generica (come nel caso di specie: cfr. ricorso, pag. 3, a cui non ha fatto seguito alcuna querela di falso;
cfr. le note scritte depositate in data 10.12.2025), trattandosi di dichiarazione inidonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dai resistenti si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione degli avvisi in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni,
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 CP_2 risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data
13.05.2014).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di prescrizione del credito contributivo e delle relative sanzioni e interessi, sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, gli avvisi di addebito risultano notificati in data 20.09.2023 e in data 02.12.2023, a mani della stessa odierna ricorrente, come comprovato dalle relate delle racc. a/r, allegate al fascicolo dell resistente (cfr. all. nn. 1, 2, 3 e CP_3
4 del fascicolo telematico di parte).
Pertanto, alla data di notifica della comunicazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta in data 12.04.2025, palesemente non risulta decorso, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (avvisi di addebito), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 CP_2 prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione ovvero della comunicazione preventiva oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, è infondata eccezione di violazione dell'art. 50 del Dpr. n.
602/1973: infatti, l'iscrizione di ipoteca non è un atto dell'espropriazione forzata e, quindi, l'Agenzia può procedere all'iscrizione senza la necessità di notificare l'intimazione ad adempiere, di cui al detto articolo
(cfr. Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; Cass. 2879/2016; Cass. n.
23875/2015; Cass. n. 7239/2013; Cass. 10234/2012); in particolare,
“l'ipoteca prevista dal Dpr. n. 602/1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma II, del medesimo decreto, prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento , poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; in tal senso, anche Cass. n.
4077/2010).
Infine, quanto all'eccezione di nullità del procedimento d'iscrizione di ipoteca per inesistenza dei titoli esecutivi in originale, va evidenziato, posto che non trattasi di iscrizione di ipoteca bensì di
Giudizio n. 2777/25 R.G. Cuomo c/o + 1 pag. 6 CP_2 semplice preavviso di ipoteca, che non è necessario il deposito dei titoli ovvero degli atti presupposti in originale, essendo sufficiente l'allegazione delle semplici copie, tanto più che, nel caso in esame, non risulta proposto un valido disconoscimento delle copie depositate, alla stregua di quanto già ampiamente argomentato in precedenza, alle pagg.
3-5.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell e dell'
[...] Controparte_1 CP_3
con ricorso depositato in data 30.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore di , avv. M. Luparella, per dichiarato anticipo. CP_2
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2777/25 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_1 CP_2