Articolo 48 bis 1 del Codice del processo tributario
Articolo 49Articolo 48 ter
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20 febbraio 2026
Art. 48-bis.1. (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria) 1. ((La corte)) di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ((ai precedenti giurisprudenziali)) . ((52)) 2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse ((con la fissazione di una nuova udienza)) . ((52)) 3. La causa ((, se richiesto da una delle parti,)) puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. ((52)) 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

(49)

--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che le presenti disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge. --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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