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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/06/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
il giorno 27.5.2025 nella causa civile in riassunzione iscritta al n. 65/2024 del Ruolo Generale Lavoro
e Previdenza tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Roberto Parte_1
SS, NZ SS e NA DE FA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Frattegiani, Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
28314/2023
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato aveva convenuto dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, l' (di Parte_1 seguito l' rassegnando le seguento conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Pt_1
In via principale a) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l' Controparte_2
si è svolto un rapporto di lavoro subordinato dalla data del
[...]
4 giugno 1979 alla data del 2007, quando la ricorrente venne licenziata;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia ed illegittimità del licenziamento, in quanto la malattia della dipendente è stata provocata dall'ambiente di lavoro e dai superiori;
c) accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto e per quelli che emergeranno ulteriormente in corso di causa che l' Controparte_2
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ha attuato nei confronti della
[...]
Sig.ra una serie di condotte mobbizzanti e nello specifico tramite l'allora Vice Controparte_1
Direttore Generale Dott. , delle richieste e molestie sessuali, Parte_2
violenze psicologiche, violazioni di diritti del dipendente, offensive ed emarginanti, e quindi violando i diritti del ricorrente (artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.);
d) accertare e dichiarare altresì, che, in virtù delle condotte perpetrate è configurabile a carico dell' una Controparte_2
responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., anche in concorso o in alternativa con una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. per i fatti compiuti dai responsabili della società, nonché a carico del Sig. di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. Parte_2
e concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
e) accertare e dichiarare sempre per i motivi di cui al presente atto e per tutti gli altri che ulteriormente emergeranno, che a seguito degli abusi, delle condotte offensive, delle richieste e molestie sessuali patite sul luogo di lavoro da parte del dipendente gerarchicamente superiore, la
Sig.ra ha subito ingenti danni inerenti la propria sfera psicofisica, scaturita in Controparte_1
violente crisi ansioso-depressive di cui, ad oggi, porta ingiustamente le conseguenze;
e per l'effetto f) condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento del risarcimento del danno procurato
[...] da condotta mobbizzante che, attesi i parametri quali l'età del ricorrente, l'intensità del patema d'animo, è nello specifico, così configurabile, sulla base dei documenti in atti in euro 522.000.000,00
(cinquecentoventiduemila,00) o in quella maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi o in subordine nel risarcimento del danno in via equitativa;
nonché
g) condannare l' Controparte_2 , in persona del legale rappresentante, al pagamento del risarcimento del danno a titolo
[...]
di danno patrimoniale, di perdita di chance, di lucro cessante e danno emergente per la diminuzione della retribuzione conseguente all'illegittimo licenziamento, e quindi pari all'ultima retribuzione corrisposta pari ad euro 1.412,66 per tutto il periodo lavorativo di vita della ricorrente e quindi fino al 65esimo anno di età della stessa, e/o al tempo di maturazione della pensione e pari all'importo di euro 1.412,00 per 17 anni di età e quindi pari ad euro 288.000,00, nonché di lucro cessante, consistente alla concreta perdita di possibilità di carriera all'interno dell'azienda, ed alla perdita di migliori impieghi e comunque di un impiego, stante il fatto che la ricorrente, dopo il licenziamento del 2007 non ha più lavorato e quindi il danno della stessa consisterebbe nel blocco della carriera lavorativa della Sig.ra ; CP_1
h) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai sensi del C.C.N.L. Collettivo
e collegati contratti integrativi aziendali al pagamento delle relative differenze retributive ed a titolo di TFR non corrisposto, nonché delle altre somme dovute che verranno accertate con CTU a livello di differenze retributive e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
per l'effetto in via gradata i) condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente delle altre
[...]
somme dovute a titolo di tfr e che verranno accertate con CTU e le somme dovute a livello di differenze retributive e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia oltre a differenze di retribuzione, oltre ad interessi alla data degli eventi;
j) condannare altresì l' al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_1
Sig.ra , come sopra quantificati o determinati in corso di giudizio;
CP_1
k) dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimato alla ricorrente in data 2007
[rectius: 2006], per superamento del periodo di comporto, in quanto intimato in assenza di giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo, nonché accertare e dichiarare che detto licenziamento illegittimo e la malattia procurata dalla Sig.ra è stata causata dal CP_1 comportamento del Dirigente dell' , Dott. e quindi accertare il Controparte_2 Parte_2 nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia ed il maturarsi del periodo di comporto, che non può essere in alcun modo sommato per la determinazione del periodo di comporto;
e per l'effetto l) ordinare all' di reintegrare la ricorrente nel livello di cui al Parte_1
licenziamento, con applicazione del relativo trattamento economico, o nel livello ritenuto di giustizia, con condanna dell'Ospedale al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione sulla base della retribuzione spettantegli per legge, in considerazione che l'ultima mensilità percepita dalla ricorrente ammontava ad euro
1.412,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni facoltà della stessa in merito al diritto di opzione ex art. 18, relativo alla alter natività della indennità risarcitoria, fermo restando il risarcimento del danno pari a diciotto mensilità, o alla misura determinata dal Giudicante, stante la normativa riformata;
Il danno patito complessivo per il mobbing subito, nonché per tutte le altre voci presenti nel corpo dell'atto, sono così riassunte:
I.P. 35% (35 anni) euro 150.000,00
ITA 500 x euro 100,00 al dì euro 50.000,00
ITP 300 x euro 50,00 al dì euro 15.000,00
Totale euro 215.000,00
Danno morale euro 107.000,00
Danno esistenziale euro 200.000,00
cessante euro 288.000,00 Pt_3
Totale euro 810.000,00
Oltre al tfr ed alle differenze retributive da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Delianni, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via rivalutate”.
L' si è costituito nel giudizio di primo grado contestando ogni avversa pretesa e chiedendo Pt_1
il rigetto delle domande ex adverso formulate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti CP_1 dell' in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna delle domande avversarie, rigettare comunque tutte le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente in quanto infondate e non provate;
- in via ulteriormente subordinata, nell'inconcessa ipotesi di accoglimento della domanda di controparte tesa a sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ridurre le somme dichiarate spettanti alla Sig.ra degli importi che la stessa abbia percepito, a titolo di lavoro CP_1 subordinato e/o autonomo, dalla data di cessazione del rapporto con l'Ospedale e concedere alla ricorrente un'indennità pari a quella minima riconosciuta dall'art. 18 quarto comma L. n. 300/70;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 9827/2014 che ha così statuito:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando, così decide: 1) condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 13.580 a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento del danno, già inclusiva di rivalutazione ad oggi, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2011 al soddisfo e ulteriore rivalutazione da oggi;
2) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 18.7.2006 e per l'effetto condanna l'Ospedale: - a reintegrare immediatamente la nel posto di lavoro, alle condizioni preesistenti: - a corrispondere alla CP_1
a titolo di risarcimento del danno una somma pari ad euro 18.996, oltre, dal mese CP_1
successivo al licenziamento, alla rivalutazione secondo gli indici Istat da calcolarsi mese per mese ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, fino al saldo;
- al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
3) disattende ogni altra domanda;
4) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al Pt_1
pagamento delle metà residua da liquidare per la quota in euro 3.400 per compensi oltre iva e cpa come per legge”.
Riuniti i due giudizi di appello proposti da entrambe le parti (rispettivamente rubricati sub r.g.
5465/2014 quello proposto dall' e sub r.g. 1314/2015 quello proposto dalla ) per la Pt_1 CP_1
parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1153/2020 pubblicata l'8.6.2020 ha così statuito:
“- accoglie l'appello di cui al n. RG 5465/2014 e per l'effetto respinge le originarie domande di
; Controparte_1
- rigetta l'appello di cui al n. RG 1314/2015;
- condanna al rimborso in favore dell' delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al presente grado in euro 4.000,00, sempre oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione in via principale da parte della
, affidato a sei motivi, e in via incidentale a da parte dell' con unico motivo. CP_1 Pt_1
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 28314/2023 pubblicata il 10.10.2023 ha così statuito:
“La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la pronunzia conseguente all'accoglimento del ricorso incidentale, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”.
Specificamente la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il sesto motivo, infondato il secondo ed assorbiti gli altri, mentre, quanto all'unico motivo di appello incidentale, ha rilevato che: “ 5.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.
4), c.p.c. l' lamenta “violazione e falsa applicazione” dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte Pt_1
territoriale omesso di pronunziare sulla domanda restitutoria formulata in appello.
Il motivo è da accogliere, visto che effettivamente l'istanza restitutoria era stata avanzata dall' In tal senso la causa va rimessa alla Corte territoriale, affinché accerti il relativo Pt_1
fatto costitutivo (avvenuto pagamento) e pronunzi di conseguenza, provvedendo alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”.
2.Proponeva tempestivo ricorso in riassunzione l' al fine di veder accertato l'intervenuto Pt_1 pagamento a favore della della somma di € 62.303,49, effettuato il 19.12.2014, in CP_1 adempimento della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento
(avendo la lavoratrice esercitato il diritto di opzione ex art. 18, comma 5 legge n. 300/70), poi riformata dalla Corte di Appello con sentenza sul punto confermata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi legali.
Si costituiva nella fase di rinvio la che resisteva all'avversa domanda e concludeva per la CP_1
compensazione delle spese di giudizio e della fase avanti alla Cassazione.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.Il ricorso in riassunzione è fondato e va accolto.
3.1 Preso atto di quanto “statuito dalla Corte” (come impone l'art. 384, comma 2, c.p.c.) deve accogliersi la domanda proposta dall' volta alla restituzione da parte della della Pt_1 CP_1 somma di € 62.301,43 pacificamente già erogatale in adempimento della sentenza di primo grado, poi cassata dalla Corte d'Appello con statuizione sul punto ormai definitivamente confermata dalla
Corte di Cassazione.
Le argomentazioni di parte resistente versate nel presente giudizio di rinvio e volte a censurare la sentenza parzialmente rescindente della Cassazione -per un presunto vizio di ultrapetizione nell'accoglimento del motivo incidentale in quanto, a suo dire, la domanda restitutoria era domanda processuale e non sostanziale-appaiono inammissibili.
Infatti secondo l'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio)” (ex multis Cass. n. 24357/2023).
In fatto, la costituendosi nel presente giudizio di rinvio non ha contestato l'intervenuto CP_1 pagamento della somma de qua, limitandosi a contestare genericamente “il calcolo della sorte e degli interessi”, senza specificare in alcun modo in cosa si sarebbe tradotto l'errore compiuto dalla controparte e, comunque, non contestando in alcun modo l'avversa deduzione circa il fatto della dazione a suo favore da parte dell'Ospedale della predetta somma in data 19.12.2014.
Alla caducazione del titolo in virtù del quale era stato eseguito il pagamento consegue il venir meno della causa della relativa attribuzione patrimoniale con effetto retroattivo dalla data del pagamento, con conseguente obbligo restitutorio in capo all' accipiens.
In conclusione, in questa sede di rinvio ed entro i limiti del devoluto, va Controparte_1 condannata alla restituzione a favore dell' della Parte_1 somma di € 62.303,49 oltre interessi legali dal 19.12.2014 -data dell'avvenuto pagamento-al saldo
(cfr. ex multis Cass. n. 34011/2021).
4.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza della ai sensi CP_1 dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento determinato dal petitum originario-eccetto che per quelle del presente giudizio di rinvio, che seguono lo scaglione relativo al devolutum determinato dalla somma oggetto della domanda restitutoria-e vengono liquidate secondo l'attività difensionale svolta ed in ragione delle fasi di giudizio effettivamente espletate.
P.Q.M.
In sede di rinvio ed entro i limiti del devoluto,
-condanna alla restituzione a favore dell' Controparte_1 Parte_1
della somma di € 62.303,49 oltre interessi legali dal 19.12.2014 al saldo;
[...]
-condanna alla refusione a favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di tutti gradi del giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo
[...] grado, € 4.000,00 per il secondo grado, € 7.003,00 per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione ed
€ 4.997,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. per ciascun grado ove versato.
Roma, 27.5.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
il giorno 27.5.2025 nella causa civile in riassunzione iscritta al n. 65/2024 del Ruolo Generale Lavoro
e Previdenza tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Roberto Parte_1
SS, NZ SS e NA DE FA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Frattegiani, Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
28314/2023
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato aveva convenuto dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, l' (di Parte_1 seguito l' rassegnando le seguento conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Pt_1
In via principale a) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l' Controparte_2
si è svolto un rapporto di lavoro subordinato dalla data del
[...]
4 giugno 1979 alla data del 2007, quando la ricorrente venne licenziata;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia ed illegittimità del licenziamento, in quanto la malattia della dipendente è stata provocata dall'ambiente di lavoro e dai superiori;
c) accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto e per quelli che emergeranno ulteriormente in corso di causa che l' Controparte_2
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ha attuato nei confronti della
[...]
Sig.ra una serie di condotte mobbizzanti e nello specifico tramite l'allora Vice Controparte_1
Direttore Generale Dott. , delle richieste e molestie sessuali, Parte_2
violenze psicologiche, violazioni di diritti del dipendente, offensive ed emarginanti, e quindi violando i diritti del ricorrente (artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.);
d) accertare e dichiarare altresì, che, in virtù delle condotte perpetrate è configurabile a carico dell' una Controparte_2
responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., anche in concorso o in alternativa con una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. per i fatti compiuti dai responsabili della società, nonché a carico del Sig. di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. Parte_2
e concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
e) accertare e dichiarare sempre per i motivi di cui al presente atto e per tutti gli altri che ulteriormente emergeranno, che a seguito degli abusi, delle condotte offensive, delle richieste e molestie sessuali patite sul luogo di lavoro da parte del dipendente gerarchicamente superiore, la
Sig.ra ha subito ingenti danni inerenti la propria sfera psicofisica, scaturita in Controparte_1
violente crisi ansioso-depressive di cui, ad oggi, porta ingiustamente le conseguenze;
e per l'effetto f) condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento del risarcimento del danno procurato
[...] da condotta mobbizzante che, attesi i parametri quali l'età del ricorrente, l'intensità del patema d'animo, è nello specifico, così configurabile, sulla base dei documenti in atti in euro 522.000.000,00
(cinquecentoventiduemila,00) o in quella maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi o in subordine nel risarcimento del danno in via equitativa;
nonché
g) condannare l' Controparte_2 , in persona del legale rappresentante, al pagamento del risarcimento del danno a titolo
[...]
di danno patrimoniale, di perdita di chance, di lucro cessante e danno emergente per la diminuzione della retribuzione conseguente all'illegittimo licenziamento, e quindi pari all'ultima retribuzione corrisposta pari ad euro 1.412,66 per tutto il periodo lavorativo di vita della ricorrente e quindi fino al 65esimo anno di età della stessa, e/o al tempo di maturazione della pensione e pari all'importo di euro 1.412,00 per 17 anni di età e quindi pari ad euro 288.000,00, nonché di lucro cessante, consistente alla concreta perdita di possibilità di carriera all'interno dell'azienda, ed alla perdita di migliori impieghi e comunque di un impiego, stante il fatto che la ricorrente, dopo il licenziamento del 2007 non ha più lavorato e quindi il danno della stessa consisterebbe nel blocco della carriera lavorativa della Sig.ra ; CP_1
h) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai sensi del C.C.N.L. Collettivo
e collegati contratti integrativi aziendali al pagamento delle relative differenze retributive ed a titolo di TFR non corrisposto, nonché delle altre somme dovute che verranno accertate con CTU a livello di differenze retributive e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
per l'effetto in via gradata i) condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente delle altre
[...]
somme dovute a titolo di tfr e che verranno accertate con CTU e le somme dovute a livello di differenze retributive e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia oltre a differenze di retribuzione, oltre ad interessi alla data degli eventi;
j) condannare altresì l' al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_1
Sig.ra , come sopra quantificati o determinati in corso di giudizio;
CP_1
k) dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimato alla ricorrente in data 2007
[rectius: 2006], per superamento del periodo di comporto, in quanto intimato in assenza di giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo, nonché accertare e dichiarare che detto licenziamento illegittimo e la malattia procurata dalla Sig.ra è stata causata dal CP_1 comportamento del Dirigente dell' , Dott. e quindi accertare il Controparte_2 Parte_2 nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia ed il maturarsi del periodo di comporto, che non può essere in alcun modo sommato per la determinazione del periodo di comporto;
e per l'effetto l) ordinare all' di reintegrare la ricorrente nel livello di cui al Parte_1
licenziamento, con applicazione del relativo trattamento economico, o nel livello ritenuto di giustizia, con condanna dell'Ospedale al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione sulla base della retribuzione spettantegli per legge, in considerazione che l'ultima mensilità percepita dalla ricorrente ammontava ad euro
1.412,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni facoltà della stessa in merito al diritto di opzione ex art. 18, relativo alla alter natività della indennità risarcitoria, fermo restando il risarcimento del danno pari a diciotto mensilità, o alla misura determinata dal Giudicante, stante la normativa riformata;
Il danno patito complessivo per il mobbing subito, nonché per tutte le altre voci presenti nel corpo dell'atto, sono così riassunte:
I.P. 35% (35 anni) euro 150.000,00
ITA 500 x euro 100,00 al dì euro 50.000,00
ITP 300 x euro 50,00 al dì euro 15.000,00
Totale euro 215.000,00
Danno morale euro 107.000,00
Danno esistenziale euro 200.000,00
cessante euro 288.000,00 Pt_3
Totale euro 810.000,00
Oltre al tfr ed alle differenze retributive da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Delianni, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via rivalutate”.
L' si è costituito nel giudizio di primo grado contestando ogni avversa pretesa e chiedendo Pt_1
il rigetto delle domande ex adverso formulate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti CP_1 dell' in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna delle domande avversarie, rigettare comunque tutte le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente in quanto infondate e non provate;
- in via ulteriormente subordinata, nell'inconcessa ipotesi di accoglimento della domanda di controparte tesa a sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ridurre le somme dichiarate spettanti alla Sig.ra degli importi che la stessa abbia percepito, a titolo di lavoro CP_1 subordinato e/o autonomo, dalla data di cessazione del rapporto con l'Ospedale e concedere alla ricorrente un'indennità pari a quella minima riconosciuta dall'art. 18 quarto comma L. n. 300/70;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 9827/2014 che ha così statuito:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando, così decide: 1) condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 13.580 a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento del danno, già inclusiva di rivalutazione ad oggi, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2011 al soddisfo e ulteriore rivalutazione da oggi;
2) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 18.7.2006 e per l'effetto condanna l'Ospedale: - a reintegrare immediatamente la nel posto di lavoro, alle condizioni preesistenti: - a corrispondere alla CP_1
a titolo di risarcimento del danno una somma pari ad euro 18.996, oltre, dal mese CP_1
successivo al licenziamento, alla rivalutazione secondo gli indici Istat da calcolarsi mese per mese ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, fino al saldo;
- al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
3) disattende ogni altra domanda;
4) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al Pt_1
pagamento delle metà residua da liquidare per la quota in euro 3.400 per compensi oltre iva e cpa come per legge”.
Riuniti i due giudizi di appello proposti da entrambe le parti (rispettivamente rubricati sub r.g.
5465/2014 quello proposto dall' e sub r.g. 1314/2015 quello proposto dalla ) per la Pt_1 CP_1
parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1153/2020 pubblicata l'8.6.2020 ha così statuito:
“- accoglie l'appello di cui al n. RG 5465/2014 e per l'effetto respinge le originarie domande di
; Controparte_1
- rigetta l'appello di cui al n. RG 1314/2015;
- condanna al rimborso in favore dell' delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al presente grado in euro 4.000,00, sempre oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione in via principale da parte della
, affidato a sei motivi, e in via incidentale a da parte dell' con unico motivo. CP_1 Pt_1
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 28314/2023 pubblicata il 10.10.2023 ha così statuito:
“La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la pronunzia conseguente all'accoglimento del ricorso incidentale, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”.
Specificamente la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il sesto motivo, infondato il secondo ed assorbiti gli altri, mentre, quanto all'unico motivo di appello incidentale, ha rilevato che: “ 5.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.
4), c.p.c. l' lamenta “violazione e falsa applicazione” dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte Pt_1
territoriale omesso di pronunziare sulla domanda restitutoria formulata in appello.
Il motivo è da accogliere, visto che effettivamente l'istanza restitutoria era stata avanzata dall' In tal senso la causa va rimessa alla Corte territoriale, affinché accerti il relativo Pt_1
fatto costitutivo (avvenuto pagamento) e pronunzi di conseguenza, provvedendo alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità”.
2.Proponeva tempestivo ricorso in riassunzione l' al fine di veder accertato l'intervenuto Pt_1 pagamento a favore della della somma di € 62.303,49, effettuato il 19.12.2014, in CP_1 adempimento della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento
(avendo la lavoratrice esercitato il diritto di opzione ex art. 18, comma 5 legge n. 300/70), poi riformata dalla Corte di Appello con sentenza sul punto confermata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi legali.
Si costituiva nella fase di rinvio la che resisteva all'avversa domanda e concludeva per la CP_1
compensazione delle spese di giudizio e della fase avanti alla Cassazione.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.Il ricorso in riassunzione è fondato e va accolto.
3.1 Preso atto di quanto “statuito dalla Corte” (come impone l'art. 384, comma 2, c.p.c.) deve accogliersi la domanda proposta dall' volta alla restituzione da parte della della Pt_1 CP_1 somma di € 62.301,43 pacificamente già erogatale in adempimento della sentenza di primo grado, poi cassata dalla Corte d'Appello con statuizione sul punto ormai definitivamente confermata dalla
Corte di Cassazione.
Le argomentazioni di parte resistente versate nel presente giudizio di rinvio e volte a censurare la sentenza parzialmente rescindente della Cassazione -per un presunto vizio di ultrapetizione nell'accoglimento del motivo incidentale in quanto, a suo dire, la domanda restitutoria era domanda processuale e non sostanziale-appaiono inammissibili.
Infatti secondo l'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio)” (ex multis Cass. n. 24357/2023).
In fatto, la costituendosi nel presente giudizio di rinvio non ha contestato l'intervenuto CP_1 pagamento della somma de qua, limitandosi a contestare genericamente “il calcolo della sorte e degli interessi”, senza specificare in alcun modo in cosa si sarebbe tradotto l'errore compiuto dalla controparte e, comunque, non contestando in alcun modo l'avversa deduzione circa il fatto della dazione a suo favore da parte dell'Ospedale della predetta somma in data 19.12.2014.
Alla caducazione del titolo in virtù del quale era stato eseguito il pagamento consegue il venir meno della causa della relativa attribuzione patrimoniale con effetto retroattivo dalla data del pagamento, con conseguente obbligo restitutorio in capo all' accipiens.
In conclusione, in questa sede di rinvio ed entro i limiti del devoluto, va Controparte_1 condannata alla restituzione a favore dell' della Parte_1 somma di € 62.303,49 oltre interessi legali dal 19.12.2014 -data dell'avvenuto pagamento-al saldo
(cfr. ex multis Cass. n. 34011/2021).
4.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza della ai sensi CP_1 dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento determinato dal petitum originario-eccetto che per quelle del presente giudizio di rinvio, che seguono lo scaglione relativo al devolutum determinato dalla somma oggetto della domanda restitutoria-e vengono liquidate secondo l'attività difensionale svolta ed in ragione delle fasi di giudizio effettivamente espletate.
P.Q.M.
In sede di rinvio ed entro i limiti del devoluto,
-condanna alla restituzione a favore dell' Controparte_1 Parte_1
della somma di € 62.303,49 oltre interessi legali dal 19.12.2014 al saldo;
[...]
-condanna alla refusione a favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di tutti gradi del giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo
[...] grado, € 4.000,00 per il secondo grado, € 7.003,00 per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione ed
€ 4.997,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. per ciascun grado ove versato.
Roma, 27.5.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi