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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 388/2025 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
5.08.1966, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Zoller, presso il cui studio in Trento, alla via dei Solteri n. 76, elettivamente domicilia
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
E
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Andrea Righi, presso il cui studio in Venezia-Mestre, alla via Mestrina n. 69, elettivamente domicilia
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 17.12.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti costituite in giudizio hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, , dopo aver Parte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 19.04.2019 al 2.04.2024 con qualifica di autista, ha dedotto:
[...] che le buste paga dei mesi di marzo e aprile 2024 gli sono state trasmesse solo grazie all'intervento del suo legale nell'ottobre 2024; che nel mese di marzo 2024 gli è stata erogata la somma di € 2.075,00 mentre per il mese di aprile e a titolo di TFR non gli è stato corrisposto nulla;
che dalla lettura della busta paga finale ha appreso che ad essa
è stata applicata una trattenuta di € 6.524,14 a titolo di non meglio precisato “risarcimento danni azienda”; che nel corso del rapporto lavorativo ha ricevuto solo una contestazione in data 27.03.2024 co n allegata una quantificazione di danno di € 1.352,00; che però l'importo trattenuto è notevolmente superiore;
che nel periodo precedente aveva ricevuto due contestazioni nel 2020, 3 nel 2021 e 2 nel 2022 e 1 nel
2023 per importi inferiori a € 1.000,00; che ha avuto esito negativo la richiesta alla società di consegna delle precedenti buste paga e di pagamento della somma indebitamente trattenuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna della Controparte_2 al pagamento di € 5.172,14, somma trattenuta
[...] ingiustamente sulla busta paga di aprile 2024 o della diversa somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con v ittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza della domanda, evidenziando: che il ricorrente, nel corso del rapporto lavorativo, ha causato molteplici danni alla società, come risulta dai procedimenti disciplinari analiticamente indicati in ricorso
(cfr. punti 6 e 7 pp. 2 e 3 della memoria difensiva); che la società ha subito per la condotta del ricorrente danni quantificati in € 14.936,02, come da provvedimenti disciplinari notificati e in relazione ai quali il
2 ricorrente autorizzava ad effettuare le trattenute in busta paga, come risulta dalle stesse;
che, nel riscontrare la richiesta di parte ricorrente, la società, con nota del 27.04.2024 ha evidenziato che le buste paga erano state regolarmente trasmesse durante il rapporto al ricorrente e che la trattenuta operata sulla busta paga di maggio 2024, si riferisce al residuo complessivo dei danni causati dal lavoratore, con la conseguenza che la trattenuta è legittima;
che, nonostante ciò, il ricorrente ha agito comunque in giudizio;
che residua un debito per danni di € 1.310,61, di cui chiede la condanna al pagamento in via riconvenzionale. Ciò posto, ha dedotto la legittimità del comportamento del ricorrente, avendo il ricorrente causato danni in violazione agli articoli 2091, 2104 e 2105 c.c., con conseguente compensazione delle competenze pretese dal ricorrente con il credito risarcitorio.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna in via riconvenzionale del ricorrente al pagamento di € 1.310,61, con vittoria di spese e con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con decreto del 10.05.2025 era disposto il differimento della prima udienza per consentire alla resistente la notifica della domanda riconvenzionale.
Parte ricorrente non depositava memoria di replica alla domanda riconvenzionale.
La causa era quindi ritenuta matura per la decisione.
LA DECISIONE
1. La domanda principale è infondata e va rigettata.
In via di estrema sintesi il ricorrente ha agito in giudizio al fine di accertare l'illegittimità della trattenuta di € 6.524,14 (e in particolare della somma di € 5.172,14 nell'ambito di quest'ultima) operata sull'ultima busta paga dalla società CST Logistica Trasporti s.r.l. ex datrice di lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha eccepito che la trattenuta è giustificata alla luce dei numerosi danni causati al patrimonio aziendale nel corso del rapporto dal ricorrente, e ha chiesto la
3 condanna di quest'ultimo al pagamento di ulteriore residuo importo eccedente la già operata trattenuta.
In primo luogo, deve premettersi che, secondo i principi generali in tema di rapporto obbligatorio, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n.
2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che
è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art.
167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudiz io, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente , in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n.
5191/08). In una recente pronuncia la Suprema Corte è giunta
4 finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve premettersi che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in compensazione un credito idoneo a paralizzare la pretesa di parte ricorrente e a giustificare la trattenuta operata sull'ultima busta paga, contestata dal ricorrente con il ricorso in esame.
A supporto di quanto eccepito e dedotto in via riconvenzionale la società ha depositato una serie di documenti relativi, in particolare, a tutta una serie di contestazioni disciplinari sollevate nei confronti del lavoratore odierno ricorrente concernenti p roprio la causazione di danni nel corso del rapporto (cfr. all.ti da 8 a 15 della memoria difensiva) e precisamente a:
1) procedimento disciplinare avviato con contestazione del 31.08.2020
e concluso con provvedimento dell'11.09.2020, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 4.886,30;
2) procedimento disciplinare avviato con contestazione del 27.04.2021
e concluso con provvedimento dell'08.05.2021, regolarmente concluso e accettato (ivi incluso l'addebito) da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 693,00;
3) procedimento disciplinare avviato con contestazione del 13.08.2021
e concluso con provvedimento del 23.08.2021, a seguito di
5 giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 1.480,00;
4) procedimento disciplinare avviato con contestazione dell'08.09.2021
e concluso con provvedimento del 18.09.2021, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 980,00;
5) procedimento disciplinare avviato con contestazione e conclusione del 13.04.2022, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro
1.586,00;
6) procedimento disciplinare avviato con contestazione del 15.07.2022
e concluso con provvedimento del 29.07.2022, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 2.379,02;
7) procedimento disciplinare avviato e concluso in data 04.08.2023, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 980,00;
8) procedimento disciplinare avviato e concluso in data 27.03.2024, a seguito di giustificazioni e riconoscimento del danno da parte del lavoratore, per un danno complessivo pari ad euro 1.352,00.
Inoltre, la società ha depositato copia delle buste paga da marzo 2020 Contr a maggio 2024 (cfr. all.ti da 16 a 57 della produzione di da cui risultano le trattenute operate per un importo complessivo di €
13.625,41 corrispondente alla quasi totalità dell'importo rivendicato a titolo di danni (ad esclusione dell'importo di € 1.310,61 rivendicato in questa sede).
Tutti i documenti relativi alle contestazioni disciplinari risultano sottoscritti dal lavoratore non solo per ricevuta ma anche in relazione a una specifica dichiarazione di riconoscimento della responsabilità e autorizzazione alla società a trattenere gli importi dovuti a titolo di danni in busta paga.
Tali documenti non sono stati specificamente disconosciuti dal ricorrente, né in particolare sono state oggetto di disconoscimento le
6 sottoscrizioni apposte in calce allo stesso, che peraltro non ha depositato una memoria di replica in seguito alla notifica della domanda riconvenzionale, nella quale avrebbe dovuto contestare specificamente le circostanze di fatto puntualmente dedotte dal la società nella memoria difensiva.
Né può ritenersi idonea la generica contestazione sollevata all'udienza del 24 giugno 2025, in cui il difensore del ricorrente ha dichiarato:
“L'Avvocato Zoller contesta la costituzione avversaria in particolare la produzione delle contestazioni disciplinari che il cliente eccepisce di non aver mai ricevuto richieste di chiarimenti e concessione di termine a difesa e di non aver mai concordato n é sottoscritto riconoscimenti di debito. (…). Fa presente che il ricorrente nega di aver mai sottoscritto documentazione inerente riconoscimento di debito”.
Com'è noto, infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art.
2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al conten uto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere stata effettuata da controparte, la contestazione non preclude
l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso.” (Cass. n. 16232/04, cfr. anche in termini analoghi
Cass. n. 28096/09)”.
Ciò vale anche con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni che deve essere puntuale e specifico.
7 Da quanto evidenziato, considerata la documentazione prodotta dalla società - che, come evidenziato, non è stata oggetto di disconoscimento specifico -, la mancata contestazione specifica delle singole circostanze di fatto poste alla base della trattenuta, tenuto conto, altresì, del fatto che non risulta dedotto che alcuna delle numerose contestazioni disciplinari sia stata impugnata e/o annullata, deve ritenersi provato Contr il credito eccepito in compensazione dalla per giustificare la trattenuta e azionato in riconvenzionale per la differenza ancora dovuto, con conseguente legittimità della trattenuta operata in busta paga perché giustificata da comportamenti negligenti del lavoratore tenuti nel corso del rapporto di lavoro.
Pertanto, la domanda principale va rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato al Parte_1 pagamento in favore di di € 1.310,61 a Controparte_1 titolo di risarcimento danni per la residua somma ancora dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 applicando valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento individuato in base alla domanda
(fino ad € 26.000,00 considerato che la riconvenzionale ha determinato l'aumento di valore del giudizio confluito in tale scaglione), tenuto conto del valore della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Va invece respinta la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., non sussistendo i presupposti della mala fede e/o della colpa grave nel comportamento processuale della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 388/2025 come innanzi proposta, così provvede:
8 1. accerta e dichiara la legittimità della trattenuta in busta paga per i motivi indicati in parte motiva e, per l'effetto, rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_3 Controparte_1 di € 1.310,61 a titolo di risarcimento danni per la residua somma
[...] ancora dovuta, oltre interessi e rivalutazione m onetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_3 favore della che liquida in € 49,00 per Controparte_1 spese vive ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge .
Venezia, 18.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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