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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6068/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR1300147 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR1300147 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 6819/2024, resa il 6 febbraio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. n. 1 e depositata in segreteria il 22 maggio 2024 e per l'effetto, di annullare integralmente l'avviso di accertamento di responsabilità n. TK7CR1300147 emesso, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., a carico del sig. Ricorrente_1, nella sua qualità di socio della società Società_1 S.R.L., C.F. P.IVA_1, in relazione alle imposte da quest'ultima dovute per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per i motivi di diritto e di merito ampiamente argomentati nel corpo del ricorso;
2) di condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
Appellato UFFICIO AGENZIE DELLE ENTRATE rigettare il proposto gravame e, di conseguenza, confermare la piena validità della pronuncia n. 6819/13/2024, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone gravame avverso la sentenza n. 6819/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha respinto il ricorso originario contro l'avviso di accertamento n.
TK7CR1300147. Tale atto ha irrogato al contribuente una responsabilità "in proprio", ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2495 c.c., per un importo di € 7.654.255,23, relativo a debiti IRES, IVA
e ritenute non versate dalla società estinta Società_1 S.R.L. per gli anni 2014, 2015 e 2016.
L'Ufficio ha fondato l'atto sulla scorta di un articolato disegno di svuotamento patrimoniale:
1. Omessi versamenti sistematici a fronte di dichiarazioni regolarmente presentate.
2. Costituzione della "Società_1 Srl" (luglio 2015) da parte del Ricorrente_1 e della coniuge, rimasta inattiva fino alla cessione d'azienda "frazionata" dalla vecchia società.
3. Distrazione di utili e beni: assegnazione di un immobile alla socia Nominativo_1 e auto-liquidazione di compensi sproporzionati (circa 20 volte superiori alla media) per quasi € 500.000,00 nel 2016.
4. Cessione delle quote a una "testa di legno": il sig. Nominativo_2, privo di operatività bancaria, mentre il Ricorrente_1 manteneva la gestione di fatto e il potere di firma sui conti correnti fino all'estinzione.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/73, il difetto di motivazione dell'atto e l'erroneità della sentenza di prime cure. L'Ufficio resiste chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva all'udienza del 10 dicembre 2025, l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Sulla legittimità della motivazione dell'atto e della sentenza il Collegio osserva:
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di motivazione. L'avviso di accertamento impugnato contiene un'analitica descrizione dei presupposti di fatto (prelievi, assegnazioni immobiliari, cessioni a prestanome) e delle ragioni giuridiche. Come correttamente rilevato dai primi giudici, la cui sentenza deve essere confermata, la difesa del contribuente è stata così puntuale nel merito da dimostrare una piena comprensione dell'iter logico-giuridico dell'Ufficio. Parimenti, la sentenza di I grado risulta pienamente conforme ai dettami degli artt. 36 D.Lgs. 546/92 e 111 Cost., avendo esposto con chiarezza la ratio decidendi.
2. Circa la sussistenza della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/73, la fattispecie in esame Banca_1 perfettamente i presupposti della responsabilità dei soci e degli amministratori.
L'art. 36 cit. prevede infatti che i soci rispondano delle imposte dovute dalla società nei limiti del denaro o dei beni ricevuti nel biennio precedente alla liquidazione. Nel caso di specie, è provata l'assegnazione di un immobile del valore di € 527.500,00 e la percezione di compensi straordinari aventi natura di distribuzione occulta di utili.
Per quanto attiene la responsabilità dell'Amministratore di fatto, dai documenti versati in atti e dal contesto generale del giudizio è emerso con valenza probatoria certa, tale da consolidare il convincimento di questo
Giudice, che il Sig. Ricorrente_1, nonostante la formale cessione delle quote al sig. Nominativo_2 (figura meramente interposta), abbia continuato a gestire i conti correnti e a presenziare alle assemblee come segretario verbalizzante fino al bilancio finale di liquidazione.
3. Circa l'onere della prova e la condotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. 602/73 (come modificato dal D.Lgs. 175/2014), grava sul liquidatore/amministratore l'onere di dimostrare di aver assolto i debiti tributari o che il loro mancato soddisfacimento non sia dipeso da propria colpa. Nel caso di specie, non solo tale prova è mancata, ma l'Ufficio ha documentato una condotta dolosa volta a soddisfare crediti postergati o prelievi dei soci in violazione della par condicio creditorum. Tra questi viene in rilievo il trasferimento del complesso aziendale alla "Società_1 Srl" per proseguire l'attività depurata dai debiti erariali.
La pretestuosità della cessione delle quote a un soggetto privo di mezzi finanziari (Nominativo_2), unitamente al contestuale "svuotamento" delle riserve tramite stipendi esorbitanti, cristallizza la responsabilità del Ricorrente_1 per fatto proprio ex lege, avente natura civilistica, per aver sottratto alla garanzia del fisco l'attivo sociale.
Assorbiti gli altri motivi, l'appello è respinto con conferma della legittimità degli atti impugnati e della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'AR come in dispositivo.
P.Q.M.
Sciolta la riserva all'udienza del 10.12. 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6819/2024 della
CGT di I grado di Roma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 12.400,00 in favore dell' Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6068/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR1300147 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR1300147 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 6819/2024, resa il 6 febbraio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. n. 1 e depositata in segreteria il 22 maggio 2024 e per l'effetto, di annullare integralmente l'avviso di accertamento di responsabilità n. TK7CR1300147 emesso, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., a carico del sig. Ricorrente_1, nella sua qualità di socio della società Società_1 S.R.L., C.F. P.IVA_1, in relazione alle imposte da quest'ultima dovute per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per i motivi di diritto e di merito ampiamente argomentati nel corpo del ricorso;
2) di condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
Appellato UFFICIO AGENZIE DELLE ENTRATE rigettare il proposto gravame e, di conseguenza, confermare la piena validità della pronuncia n. 6819/13/2024, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone gravame avverso la sentenza n. 6819/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha respinto il ricorso originario contro l'avviso di accertamento n.
TK7CR1300147. Tale atto ha irrogato al contribuente una responsabilità "in proprio", ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2495 c.c., per un importo di € 7.654.255,23, relativo a debiti IRES, IVA
e ritenute non versate dalla società estinta Società_1 S.R.L. per gli anni 2014, 2015 e 2016.
L'Ufficio ha fondato l'atto sulla scorta di un articolato disegno di svuotamento patrimoniale:
1. Omessi versamenti sistematici a fronte di dichiarazioni regolarmente presentate.
2. Costituzione della "Società_1 Srl" (luglio 2015) da parte del Ricorrente_1 e della coniuge, rimasta inattiva fino alla cessione d'azienda "frazionata" dalla vecchia società.
3. Distrazione di utili e beni: assegnazione di un immobile alla socia Nominativo_1 e auto-liquidazione di compensi sproporzionati (circa 20 volte superiori alla media) per quasi € 500.000,00 nel 2016.
4. Cessione delle quote a una "testa di legno": il sig. Nominativo_2, privo di operatività bancaria, mentre il Ricorrente_1 manteneva la gestione di fatto e il potere di firma sui conti correnti fino all'estinzione.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/73, il difetto di motivazione dell'atto e l'erroneità della sentenza di prime cure. L'Ufficio resiste chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva all'udienza del 10 dicembre 2025, l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Sulla legittimità della motivazione dell'atto e della sentenza il Collegio osserva:
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di motivazione. L'avviso di accertamento impugnato contiene un'analitica descrizione dei presupposti di fatto (prelievi, assegnazioni immobiliari, cessioni a prestanome) e delle ragioni giuridiche. Come correttamente rilevato dai primi giudici, la cui sentenza deve essere confermata, la difesa del contribuente è stata così puntuale nel merito da dimostrare una piena comprensione dell'iter logico-giuridico dell'Ufficio. Parimenti, la sentenza di I grado risulta pienamente conforme ai dettami degli artt. 36 D.Lgs. 546/92 e 111 Cost., avendo esposto con chiarezza la ratio decidendi.
2. Circa la sussistenza della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/73, la fattispecie in esame Banca_1 perfettamente i presupposti della responsabilità dei soci e degli amministratori.
L'art. 36 cit. prevede infatti che i soci rispondano delle imposte dovute dalla società nei limiti del denaro o dei beni ricevuti nel biennio precedente alla liquidazione. Nel caso di specie, è provata l'assegnazione di un immobile del valore di € 527.500,00 e la percezione di compensi straordinari aventi natura di distribuzione occulta di utili.
Per quanto attiene la responsabilità dell'Amministratore di fatto, dai documenti versati in atti e dal contesto generale del giudizio è emerso con valenza probatoria certa, tale da consolidare il convincimento di questo
Giudice, che il Sig. Ricorrente_1, nonostante la formale cessione delle quote al sig. Nominativo_2 (figura meramente interposta), abbia continuato a gestire i conti correnti e a presenziare alle assemblee come segretario verbalizzante fino al bilancio finale di liquidazione.
3. Circa l'onere della prova e la condotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. 602/73 (come modificato dal D.Lgs. 175/2014), grava sul liquidatore/amministratore l'onere di dimostrare di aver assolto i debiti tributari o che il loro mancato soddisfacimento non sia dipeso da propria colpa. Nel caso di specie, non solo tale prova è mancata, ma l'Ufficio ha documentato una condotta dolosa volta a soddisfare crediti postergati o prelievi dei soci in violazione della par condicio creditorum. Tra questi viene in rilievo il trasferimento del complesso aziendale alla "Società_1 Srl" per proseguire l'attività depurata dai debiti erariali.
La pretestuosità della cessione delle quote a un soggetto privo di mezzi finanziari (Nominativo_2), unitamente al contestuale "svuotamento" delle riserve tramite stipendi esorbitanti, cristallizza la responsabilità del Ricorrente_1 per fatto proprio ex lege, avente natura civilistica, per aver sottratto alla garanzia del fisco l'attivo sociale.
Assorbiti gli altri motivi, l'appello è respinto con conferma della legittimità degli atti impugnati e della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'AR come in dispositivo.
P.Q.M.
Sciolta la riserva all'udienza del 10.12. 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6819/2024 della
CGT di I grado di Roma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 12.400,00 in favore dell' Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Presidente Giuliana Passero