Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 29 aprile 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6464/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 18857/2022 (ATP), tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Nizzoli n. 8, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli (Na) al Corso della Repubblica n. 42 presso lo studio degli Avv.ti Laura Fortuna e Claudia Podestà, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica CP_1 presso la sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, nr.55 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal TU nel giudizio RG 18857/2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario volto al riconoscimento della provvidenza dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dei benefici concessi ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a quanto dovuto. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Una volta verificata la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, veniva assegnato un termine per il deposito di note di trattazione scritta e, in seguito al deposito degli scritti difensivi delle parti, è stata disposta la convocazione del Ctu della fase di ATP per gli opportuni chiarimenti. . All'udienza del 26 novembre 2024 è stata disposta l'integrazione della perizia della prima fase, anche alla luce del deposito di documentazione sanitaria di epoca successiva. All'udienza del 21 gennaio 2024 è stata disposto il rinvio all'udienza odierna per consentire il deposito della ctu integrativa. All'esito dell'odierna udienza, preso atto del deposito della integrazione della Ctu, e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
18857/2022 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ritiene il tribunale di fare proprie le conclusioni di cui alla perizia resa nel presente giudizio, in seguito alla integrazione della TU di prima fase.
2) gli aspetti difettuali riscontrati, rappresentati, si ribadisce, da difficoltà mnesico-attentive, sono da ricondurre prevalentemente a una condizione di tipo depressivo del tono umorale;
3) la sintomatologia neurologica, esordita nel 2021 con i segni di una “sindrome cerebellare”, risulta sostanzialmente regredita, nonostante il complesso quadro vascolare per il quale veniva esclusa l'indicazione ad una rivascolarizzazione chirurgica, in relazione evidentemente alla parziale pervietà della carotide di sinistra ed ai circoli collaterali esistenti.
4) non è stata esibita nessuna ulteriore documentazione di tipo neurologico, relativa a controlli successivi, eventualmente praticati. Pertanto, tenuto conto dell'assenza di documentazione medica ulteriore, indicativa di eventuali aggravamenti delle problematiche di carattere neurologico precedentemente rilevate, è da ritenere che il quadro sia sostanzialmente immutato, per cui lo scrivente conferma le considerazioni precedentemente esposte, non ritenendo che sulla base della relativa sintomatologia sussistano i presupposti previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda le considerazioni espresse sulla percentuale dell'80% attribuita al deficit visivo, si rileva che tali osservazioni sono del tutto prive di valore medico-legale: in primo luogo, la percentuale dell'80% corrisponde precisamente a quella indicata dalle tabelle di legge;
il fatto che tale valore possa modificarsi in seguito, come purtroppo è accaduto, non può modificare il giudizio medico-legale.
La valutazione del C.t.u. deve necessariamente tenere conto della condizione attuale e non della previsione futura. Ciò, in misura maggiore nei casi in cui la patologia è aggravata da condizioni quali una cataratta bilaterale che, seppure in linea teorica, potrebbe migliorare con opportuni interventi di tipo chirurgico. Allo stesso modo, non sono condivisibili neppure le considerazioni espresse sulla riduzione del campo visivo, che sarebbe stata evidenziata dall'OCT. Difatti, l'unico esame valido in tal senso è l' “Esame del campo visivo computerizzato”. Diversamente, l'OCT non ha alcun valore né utilità per la definizione dei deficit campimetrici.” Tanto premesso va ritenuto parimenti condivisibile quanto oggetto delle conclusioni ai sensi dell'art. 149 disp att c.p.c. Il Ctu ha ritenuto infine sussistere il requisito sanitario richiesto per conseguire l'indennità di accompagnamento nonché quello previsto dal comma 3 articolo 3 legge 104\1992 con decorrenza dal 1 marzo 2024.
Deve ritenersi che le conclusioni del Ctu appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi, tenuto conto degli elementi di valutazione medico –legale espressi dall'ausiliario del tribunale e fondanti le conclusioni stesse, basate su nuovo esame clinico diretto, sull'attenta valutazione dei dati anamnestici e sull'esame della nuova documentazione presentata in fase di opposizione.
Il Ctu ha, invero, evidenziato un aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente precisando che è risultato che “nel corso del 2024 si sia verificato un progressivo peggioramento della funzione visiva;
in particolare, a partire da marzo 2024 quando il dottor
evidenziava una riduzione del visus a sinistra (da 1/10 a 1/30). Un'ulteriore Per_1 conferma di tale aggravamento si otteneva a seguito di un controllo oculistico eseguito ad agosto del 2024, presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si ritiene che tale peggioramento, in considerazione della complessa comorbilità riscontrata, realizzi una pluriminorazione di grave entità, tale da potersi riconoscere una significativa compromissione dell'autonomia personale, con la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Ciò, a decorrere orientativamente dal 1 marzo 2024 Per quanto su espresso, valutate equamente e complessivamente le patologie riscontrate,
è risultato che il signor , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Marcello Nizzoli n. 8, E' affetto da: Deficit visivo bilaterale secondario a maculopatia atrofica, in esiti di pregresso episodio di occlusione della vena centrale della retina a destra e glaucoma cronico, con visus ridotto a “motu mano” a destra e 1/30 a sinistra. Esiti di intervento di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi tubulare Gelweave 30 mm e di plastica subcommissurale della valvola aortica per voluminoso aneurisma aortico, in iperteso arterioso. Encefalopatia ipossica biemisferica in arteriopatia dei tronchi sopraortici.
Pregresso episodio di empiema pleurico associato ad ascesso, trattato con pleurectomia basale e toilette in WATS destra, drenaggio endopleurico e drenaggio percutaneo addominale ecoguidato. Il suddetto complesso morboso già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa, risulta si sia aggravato in epoca successiva.
In relazione alle patologie da cui il ricorrente è affetto, si ritiene sussistano i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere, per le considerazioni precedentemente espresse, dalla data dello 01-03-2024. Infine, in relazione
a tale complesso morboso e alle difficoltà che ne derivano, è risultata una condizione di handicap superiore ai 2/3, che risulta in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5-2-1992 n. 104, dallo 01-03-2024” Le conclusioni della Ctu si palesano coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici, anche nell'applicazione delle indicazioni di cui al DM 5.2.21992 . Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU in atti, né
i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la sussistenza del predetto requisito sanitario per indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104\1992, , con decorrenza dal 1 marzo 2024.
Ritiene, invece, il tribunale inammissibile il capo di domanda volto ad ottenere CP_ l'accertamento del diritto della ricorrente al beneficio e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali economiche rispetto al quale l'accertamento del requisito sanitario è preordinato. Ritiene, invero, il tribunale di dover aderire alla ricostruzione della articolata fattispecie di cui all'art. 445 bis c.p.c. introdotto con decreto legge n.98\2011 convertito in legge n. 11\2011 e successive modifiche, fornita dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenza nn. 6084
e 6085 del 2014.
Il tratto essenziale della nuova fattispecie è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un ''unico'' giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alIa prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi
: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale ( a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella ( non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. L'accertamento del requisito sanitario prevede una prima fase che può concludersi con la mancata contestazione delle parti alle conclusioni del ctu in ordine alla esistenza o meno del requisito sanitario.
Solo se una delle parti contesta le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre cosi una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il TU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa ( appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità e stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi é stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta.
Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie
(omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto e condanna per come formulata nel presente giudizio.
Va rigettata ogni altra pretesa. L'accoglimento solo parziale e in virtù del disposto dell'art. 149 disp att c.p.c. della pretesa induce a compensare le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle della fase di
ATP. Le spese della Ctu, resa nel presente giudizio e in quello per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore del ricorrente del requisito sanitario per indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104\1992, con decorrenza dal 1 marzo 2024; rigetta ogni altra pretesa;
compensa le spese di lite della presente fase di opposizione e della fase di ATP;
liquida le spese di TU , come da separato decreto.
Napoli, 29.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo