Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2073/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...……….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ….………………Giudice dott.ssa Martina BADANO … ……………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2073 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza in data 27.12.2024 a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. e celebrata in data 18.12.2024 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Perugia, Viale Centova n.6 presso lo studio dell'avv.to Cristina Belei che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.166 presso lo studio dell'avv.to Maria Grazia Sibona che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il
Sig. e la Sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
12.12.2019 trascritto presso il Comune di TR atto n. 1 parte 2 serie C anno
2020, senza nessuna statuizione di carattere economico, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Con vittoria di spese…”;
1
per parte resistente: “…pronunciare lo scioglimento del matrimonio officiato in TO GO (DOM), il 12.12.2019 ed il relativo atto veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di TR (PG), all'anno 2020, atto nr. 1, Parte II, Serie C, tra la Sig.ra e il Sig. e per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- confermare la condizione di cui al verbale di separazione omologato e pertanto che il marito corrisponda un assegno mensile di mantenimento per la moglie, di
€. 200,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze di causa…”;
per il pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4.12.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in TO GO (Repubblica Dominicana) il 12.12.2019 con
[...] ; che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Controparte_1
Imperia con provvedimento in data 16.11.2022 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza – chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con Controparte_1 propria comparsa di costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda avanzata da controparte in punto status, dall'altro chiedeva fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo analogo all'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione (pari ad € 200,00 mensili).
Celebrata in data 23.5.2024 l'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale – con ordinanza ex art. artt. 473-bis.22, c.1 e 3 c.p.c. in data
7.6.2024 – rigettava, allo stato, la richiesta economica di parte resistente così come le istanze di prova avanzate dalle parti.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui le autocertificazioni delle parti in ordine alla loro situazione reddituale e patrimoniale).
Con ordinanza in data 7.6.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 17.12.2024 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data
27.12.2024 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dal ricorrente (cui, del resto, controparte si è associata) in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse allegato negli atti introduttivi, dalla loro attuale differente residenza - l'una a TR (PG) e l'altra a Camporosso (IM) - e resa esplicita dalla dichiarata volontà di
2 n. 2073/2023 R.G.A.C.C.
non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status e passando ad esaminare l'unica ulteriore domanda avanzata dalla resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite - così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent.
11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro …(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico
3 n. 2073/2023 R.G.A.C.C.
patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre avendo, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Prendendo, pertanto, le mosse da una valutazione comparativa “statica” – ovvero riferita esclusivamente all'attuale condizione economica – per poi passare ad un giudizio di tipo
“dinamico” – ovvero relativo alle scelte di vita e gestione famigliare attuate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale (vds. Cass., sez.1, sent. 22.3.2023, n.8162: “…il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto…”), deve essere in primo luogo essere raffrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a lo stesso, sulla scorta dell'autocertificazione e della Parte_1 documentazione in atti, risulta assunto a tempo indeterminato – attraverso l'agenzia
4 n. 2073/2023 R.G.A.C.C.
interinale - presso la società “Le Vie del Tartufo s.r.l.” con sede in TR CP_2 (PG), aver dichiarato redditi pari ad € 16.223,00 per il 2023 e percepire, per come dallo stesso riferito, uno stipendio pari a circa € 1.500,00 mensili;
quanto precede non essendo gravato da canone di locazione abitando immobile di proprietà dei genitori (vds. quanto riferito all'udienza del 23.5.2023: “…Riferisce di svolgere attività lavorativa di operaio presso ditta alimentare che si occupa della lavorazione del tartufo con stipendio mensile di circa 1.500 euro, senza attualmente essere gravato da canone di locazione abitando presso i propri genitori…”).
Quanto, invece, a la stessa, sulla scorta Controparte_1 dell'autocertificazione depositata, risulta attualmente occupata presso la lavanderia industriale “Pedersol” di Vallecrosia, aver dichiarato redditi pari ad € 11.129,32 per il 2023 e percepire retribuzione - pur variabile nei mesi in ragione delle esigenze aziendali
- di circa € 1.350,00 mensili (vds. autocertificazione in data 24.6.2024); quanto precede essendo gravata da un canone di locazione pari ad € 500,00 mensili per l'immobile nel quale vive unitamente ad una figlia minore.
Passando a questo punto ad analizzare gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio, deve essere sottolineato come la brevissima durata del matrimonio (circa un anno) non abbia di fatto portato la coppia ad operare scelte di vita oggettivamente funzionali a soddisfare i diversi bisogni del nucleo;
scelte che, in astratto, avrebbero potuto significativamente influenzarne le aspettative professionali così come le possibilità reddituali. Del resto, specificamente presa in esame la posizione della resistente (in quanto coniuge richiedente il riconoscimento dell'assegno divorzile), merita osservare come essa, pur avendo potuto contare, in costanza di matrimonio, sul sostegno economico del marito, abbia successivamente potuto svolgere diverse attività lavorative (vds. quanto riferito all'udienza del 23.5.2023: “… La resistente richiesta dal Giudice dichiara di avere iniziato a lavorare dal 7 maggio ultimo scorso presso la lavanderia Pedersol di Vallecrosia con stipendio mensile di circa 1.350 euro;
quanto precede svolgendo però attualmente un periodo di prova e con contratto allo stato di 3 mesi, con eventuale possibilità di rinnovo che, tuttavia, verrà valutata alla fine del periodo. Precisa di essere gravata da un canone di locazione dell'importo di € 500 mensili e di abitare unicamente insieme alla figlia di 15 anni;
figlia per la quale provvede integralmente al mantenimento essendo il padre deceduto. Quanto all'attività lavorativa svolta nel 2023 precisa di essere stata assunta per l'intero anno con mansioni di cameriera presso il ristorante Paloma di Bordighera, con stipendio mensile di circa
1.200 euro;
impiego terminato il 2 maggio ultimo scorso senza, pertanto, periodo di disoccupazione…”); quanto precede a riprova di come la sua capacità di produzione di reddito ed inserimento nel circuito produttivo non siano state in concreto pregiudicate per effetto del matrimonio.
E', pertanto, sulla scorta di quanto sopra e dell'attuale situazione economica delle parti che ritiene il Collegio insussistenti i presupposti utili a riconoscere in favore della resistente – sia nella sua componente “assistenziale” che in quella “perequativo- compensativa”, un assegno divorzile.
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
5 n. 2073/2023 R.G.A.C.C.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TO GO (Repubblica Dominicana) il 12.12.2019 tra i coniugi nato a Parte_1 Città di Castello il 3.9.1977 e Controparte_1 nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di TR (PG), dell'anno 2020, n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 23.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
6