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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.20617 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Cecilia Nusiner, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Donatello, 11 Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Daniele Silingardi e dell'Avv. Sara Menichetti, giusta procura in atti, presso lo studio della seconda elettivamente domiciliata in Roma, via
Zanardelli 34 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.9.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 21.9.91 contraeva matrimonio civile con
[...] CP_1
; che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed
[...]
economicamente indipendenti;
che in data 18.6.10 il Tribunale di Roma
omologava la separazione, le cui condizioni prevedevano il trasferimento alla moglie della propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale,
mentre la moglie gli cedeva, dietro corrispettivo, il 50% della proprietà di altro appartamento sito in Ovindoli ed inoltre, si dava atto della corresponsione da parte sua al coniuge di contributo di mantenimento in unica soluzione dell'importo di € 180.000,00 suddiviso in nove rate quadrimestrali di €
20.000,00 ciascuna;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo senza nessuna previsione economica.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo, richiedendo il riconoscimento di assegno divorzile nella misura di euro 10000,00 mensili o nella diversa di giustizia.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti separativi e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 15.2.21, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevato che parte ricorrente instava per la sentenza parziale sullo status, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con termini ridotti ex art.190 c.p.c. in difetto di concorde rinuncia.
Con sentenza parziale del 15.5.21 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle pronunzie conseguenziali ai sensi dell'art. 4,
comma 9 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, disposta indagine tributaria e a seguire consulenza tecnico-contabile,
concessa proroga al c.t.u. per il deposito dell'elaborato peritale, acquisitene le risultanze, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni al 25.9.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c. La presente pronuncia attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 15.5.21 sentenza parziale sullo status.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sufficientemente istruita la causa, senza necessità di ulteriori approfondimenti, al riguardo dovendosi rammentare che per costante giurisprudenza, per valutare la domanda di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte
Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008 e, da ultimo, Cass. 975/2021).
Nel merito, unica questione in controversia concerne il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente cui il ricorrente si è opposto.
Occorre premettere che non rilevano, in questa sede, le statuizioni contenute nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile
è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché,
data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, degli approfondimenti a mezzo della
Polizia tributaria e dell'espletata c.t.u. – le cui conclusioni congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici il Tribunale condivide- è emersa la sussistenza di un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
In particolare, con riferimento al ricorrente, il medesimo presenta una consistenza patrimoniale nelle annualità oggetto di indagine (2017-2022) pari rispettivamente ad euro 13.996.643, euro 14.538.084, euro 15.241.010, euro
15.674.324, euro 17.209.705, euro 10.400.015. I redditi annui nel medesimo periodo, al netto dell'imposizione fiscale, sono risultati essere pari ad euro 158.855, euro 192.576, euro 187.006, euro 180.458,
euro 341.904.
Dal modello fiscale relativo all'anno 2022 depositato dal ricorrente in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince un reddito annuo di euro 115.999.
In ordine alla resistente, nel periodo considerato (2017-2022) è stata accertata una consistenza immobiliare pari rispettivamente ad euro 1.621.538, euro
1.553.849, euro 1.444.687, euro 1.146.223, euro 1.344.795 euro 1.367.880, con redditi annui per il periodo 2017-2021, al netto dell'imposizione fiscale, pari ad euro 6.609, euro 26.377 euro 32.721, euro 26.383, euro 25.607.
Dal modello fiscale relativo all'anno 2022 depositato in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince un reddito annuo di
15396,00, mentre nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 9.9.24 è
riferito il riconoscimento di emolumento pensionistico per euro 1000,00
mensili oltre all'avvenuta percezione della somma di euro 53000,00 a titolo di arretrati.
Come correttamente evidenziato dal consulente, nel periodo oggetto di indagine il rapporto tra i patrimoni delle parti varia da 7,60 a 13,67, mentre quello reddituale varia da 3 volte a 8,60 volte.
Ciò premesso, persiste lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi esistente già nella fase separativa e che aveva determinato, tra l'altro, il riconoscimento in favore della moglie da parte del marito di una somma quale contributo di mantenimento “in unica soluzione”, pari ad euro 180000,00 (cfr.
verbale della separazione omologata in atti). Tale squilibrio, a parere del Tribunale, non consente il riconoscimento del contributo divorzile in termini assistenziali, in ragione della documentata capacità della resistente, per il tramite delle proprie sostanze economiche e patrimoniali (oltre al compendio immobiliare, oggetto negli anni di dismissioni e reinvestimenti, il recente riconoscimento di emolumenti pensionistici ed i proventi derivanti dagli investimenti mobiliari dal controvalore di attuali euro
230000), di far fronte alle proprie basilari esigenze di vita, disponendo di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Nondimeno, occorre verificare ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune e alle scelte fatte durante il matrimonio (cfr., da ultimo, Cass., Ord. n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sent.
n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Ord. n. 38362 del 03/12/2021).
Come dianzi accennato, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà
attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole,
con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (cfr., in termini, Cass., Ord. n. 4328 del 19/02/2024; Cass., Sent. n. 35434 del
19/12/2023).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato l'apporto dato dalla moglie al ménage familiare e al complessivo accrescimento delle risorse economico-familiari del nucleo, sia rinunciando ad aspettative proprie di carriera - per scelta che, in difetto di prova contraria, deve ritenersi condivisa tra le parti-, come riferito dalla teste , collega di lavoro della Testimone_1
CP_ CP_
presso la “ Ricordo che il direttore generale della chiamò CP_1
la per chiedere il motivo delle sue dimissioni. Era un posto molto CP_1
ambito. La disse a me personalmente che il marito aveva avuto CP_1
problemi con i collaboratori e aveva bisogno di una persona di fiducia a tempo
CP_ pieno. ADR: “la lavorava nella nell'ufficio servizio affari CP_1
generali, era nella segreteria allargata del direttore generale e del presidente.
Si occupava di rappresentanza in ambito internazionale. Non ricordo il
CP_ livello”, precisando la teste la buona remuneratività dell'impiego presso la
CP_
“al tempo l'orario lavoro e gli stipendi della erano paralleli a quelli della
Banca d'Italia, quindi molto consistenti. L'orario era flessibile, per 36 a
settimana con possibilità di avere il sabato libero. La era una risorsa CP_1
importante, al tempo una delle assunzioni di persone giovani con familiarità
con la videoscrittura”, sia con il proprio operato domestico che trova un ulteriore ed indiretta conferma dall'ausilio apprestato al marito nelle compagini sociali a lui riferite, con orari e modalità non predeterminati.
CP_ Al riguardo, riferisce la teste che “Ero il capo della alla Tes_1 CP_1
dall'82 fino al momento delle dimissioni. In ufficio si parlava e la mi CP_1 diceva che si occupava dell'andamento della casa e delle incombenze relative
ai figli”.
I testi , e hanno tutti Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
concordemente riferito della assoluta libertà di cui godeva la resistente recandosi in ufficio due-tre volte la settimana, lavorando talora anche per l'altra società del marito, Idea s.r.l. che condivideva gli uffici con la e della CP_3
quale per un certo periodo è stata anche amministratrice, nondimeno evidenziandone il ruolo non marginale ricoperto.
Riferisce, al riguardo, la teste stretta collaboratrice della Testimone_2
resistente dall'assunzione avvenuta nell'anno 2000 “ era il mio Persona_1
capo amministrativo. Io e un'altra persona che nel tempo è cambiata varie
volte eravamo direttamente dipendenti da lei. Quando c'era una situazione
particolare, per esempio quando c'è stato il cambio dell'amministratore della
società lei si è occupata dei vari passaggi e dei rapporti con i commercialisti
e gli avvocati. ADR: “L'ufficio a cui ero addetta era l'ufficio amministrativo.
La Sig.ra si occupava della contabilità, dei rapporti con i clienti, con CP_1
le banche e con i fornitori”.
All'esito di tali risultanze ritiene il Tribunale che debba riconoscersi alla resistente, sotto un profilo perequativo-compensativo, l'apporto fornito con il proprio non contestato apporto domestico ed anche con l'ausilio prestato nelle società facenti capo al marito, alla realizzazione del patrimonio familiare, sì
frutto dell'indiscutibile capacità imprenditoriale del marito, ma anche di una condivisa suddivisione dei compiti tra i coniugi nel lungo lasso di tempo trascorso insieme, iniziato ben prima del matrimonio contratto nell'anno 1991
(i figli sono nati, rispettivamente, nel 1977 e nel 1988). Tale apporto non appare integralmente satisfatto dall'attuazione degli accordi separativi e dalle pur significative elargizioni di cui la resistente ha beneficiato nel corso degli anni da parte del marito, così dovendosi ritenere sussistente il diritto al riconoscimento del contributo divorzile.
Relativamente al quantum dell'assegno, dati i redditi delle parti come accertati,
valutato, per un verso, l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage familiare, ma, per altro verso, le elargizioni ed i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito da parte del marito, considerata la durata del matrimonio e l'età della resistente (75 anni), il Collegio stima equo determinare nell'importo di euro 1400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
l'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1
dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987
n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione
(Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che, pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e il limitato accoglimento nel quantum della domanda della resistente per compensare le spese di lite, come a carico delle parti in egual misura vanno poste le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20617/20 R.G.A.C., così provvede:
a) pone a carico di a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma mensile di euro 1400,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 4.2. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.20617 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Cecilia Nusiner, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Donatello, 11 Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Daniele Silingardi e dell'Avv. Sara Menichetti, giusta procura in atti, presso lo studio della seconda elettivamente domiciliata in Roma, via
Zanardelli 34 Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.9.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 21.9.91 contraeva matrimonio civile con
[...] CP_1
; che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed
[...]
economicamente indipendenti;
che in data 18.6.10 il Tribunale di Roma
omologava la separazione, le cui condizioni prevedevano il trasferimento alla moglie della propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale,
mentre la moglie gli cedeva, dietro corrispettivo, il 50% della proprietà di altro appartamento sito in Ovindoli ed inoltre, si dava atto della corresponsione da parte sua al coniuge di contributo di mantenimento in unica soluzione dell'importo di € 180.000,00 suddiviso in nove rate quadrimestrali di €
20.000,00 ciascuna;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo senza nessuna previsione economica.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo, richiedendo il riconoscimento di assegno divorzile nella misura di euro 10000,00 mensili o nella diversa di giustizia.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti separativi e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 15.2.21, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevato che parte ricorrente instava per la sentenza parziale sullo status, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con termini ridotti ex art.190 c.p.c. in difetto di concorde rinuncia.
Con sentenza parziale del 15.5.21 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle pronunzie conseguenziali ai sensi dell'art. 4,
comma 9 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, concessi i termini istruttori, ammesse ed espletate le prove orali, disposta indagine tributaria e a seguire consulenza tecnico-contabile,
concessa proroga al c.t.u. per il deposito dell'elaborato peritale, acquisitene le risultanze, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni al 25.9.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c. La presente pronuncia attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 15.5.21 sentenza parziale sullo status.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sufficientemente istruita la causa, senza necessità di ulteriori approfondimenti, al riguardo dovendosi rammentare che per costante giurisprudenza, per valutare la domanda di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte
Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008 e, da ultimo, Cass. 975/2021).
Nel merito, unica questione in controversia concerne il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente cui il ricorrente si è opposto.
Occorre premettere che non rilevano, in questa sede, le statuizioni contenute nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile
è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché,
data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, degli approfondimenti a mezzo della
Polizia tributaria e dell'espletata c.t.u. – le cui conclusioni congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici il Tribunale condivide- è emersa la sussistenza di un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
In particolare, con riferimento al ricorrente, il medesimo presenta una consistenza patrimoniale nelle annualità oggetto di indagine (2017-2022) pari rispettivamente ad euro 13.996.643, euro 14.538.084, euro 15.241.010, euro
15.674.324, euro 17.209.705, euro 10.400.015. I redditi annui nel medesimo periodo, al netto dell'imposizione fiscale, sono risultati essere pari ad euro 158.855, euro 192.576, euro 187.006, euro 180.458,
euro 341.904.
Dal modello fiscale relativo all'anno 2022 depositato dal ricorrente in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince un reddito annuo di euro 115.999.
In ordine alla resistente, nel periodo considerato (2017-2022) è stata accertata una consistenza immobiliare pari rispettivamente ad euro 1.621.538, euro
1.553.849, euro 1.444.687, euro 1.146.223, euro 1.344.795 euro 1.367.880, con redditi annui per il periodo 2017-2021, al netto dell'imposizione fiscale, pari ad euro 6.609, euro 26.377 euro 32.721, euro 26.383, euro 25.607.
Dal modello fiscale relativo all'anno 2022 depositato in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince un reddito annuo di
15396,00, mentre nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 9.9.24 è
riferito il riconoscimento di emolumento pensionistico per euro 1000,00
mensili oltre all'avvenuta percezione della somma di euro 53000,00 a titolo di arretrati.
Come correttamente evidenziato dal consulente, nel periodo oggetto di indagine il rapporto tra i patrimoni delle parti varia da 7,60 a 13,67, mentre quello reddituale varia da 3 volte a 8,60 volte.
Ciò premesso, persiste lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi esistente già nella fase separativa e che aveva determinato, tra l'altro, il riconoscimento in favore della moglie da parte del marito di una somma quale contributo di mantenimento “in unica soluzione”, pari ad euro 180000,00 (cfr.
verbale della separazione omologata in atti). Tale squilibrio, a parere del Tribunale, non consente il riconoscimento del contributo divorzile in termini assistenziali, in ragione della documentata capacità della resistente, per il tramite delle proprie sostanze economiche e patrimoniali (oltre al compendio immobiliare, oggetto negli anni di dismissioni e reinvestimenti, il recente riconoscimento di emolumenti pensionistici ed i proventi derivanti dagli investimenti mobiliari dal controvalore di attuali euro
230000), di far fronte alle proprie basilari esigenze di vita, disponendo di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Nondimeno, occorre verificare ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune e alle scelte fatte durante il matrimonio (cfr., da ultimo, Cass., Ord. n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sent.
n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Ord. n. 38362 del 03/12/2021).
Come dianzi accennato, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà
attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole,
con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (cfr., in termini, Cass., Ord. n. 4328 del 19/02/2024; Cass., Sent. n. 35434 del
19/12/2023).
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato l'apporto dato dalla moglie al ménage familiare e al complessivo accrescimento delle risorse economico-familiari del nucleo, sia rinunciando ad aspettative proprie di carriera - per scelta che, in difetto di prova contraria, deve ritenersi condivisa tra le parti-, come riferito dalla teste , collega di lavoro della Testimone_1
CP_ CP_
presso la “ Ricordo che il direttore generale della chiamò CP_1
la per chiedere il motivo delle sue dimissioni. Era un posto molto CP_1
ambito. La disse a me personalmente che il marito aveva avuto CP_1
problemi con i collaboratori e aveva bisogno di una persona di fiducia a tempo
CP_ pieno. ADR: “la lavorava nella nell'ufficio servizio affari CP_1
generali, era nella segreteria allargata del direttore generale e del presidente.
Si occupava di rappresentanza in ambito internazionale. Non ricordo il
CP_ livello”, precisando la teste la buona remuneratività dell'impiego presso la
CP_
“al tempo l'orario lavoro e gli stipendi della erano paralleli a quelli della
Banca d'Italia, quindi molto consistenti. L'orario era flessibile, per 36 a
settimana con possibilità di avere il sabato libero. La era una risorsa CP_1
importante, al tempo una delle assunzioni di persone giovani con familiarità
con la videoscrittura”, sia con il proprio operato domestico che trova un ulteriore ed indiretta conferma dall'ausilio apprestato al marito nelle compagini sociali a lui riferite, con orari e modalità non predeterminati.
CP_ Al riguardo, riferisce la teste che “Ero il capo della alla Tes_1 CP_1
dall'82 fino al momento delle dimissioni. In ufficio si parlava e la mi CP_1 diceva che si occupava dell'andamento della casa e delle incombenze relative
ai figli”.
I testi , e hanno tutti Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
concordemente riferito della assoluta libertà di cui godeva la resistente recandosi in ufficio due-tre volte la settimana, lavorando talora anche per l'altra società del marito, Idea s.r.l. che condivideva gli uffici con la e della CP_3
quale per un certo periodo è stata anche amministratrice, nondimeno evidenziandone il ruolo non marginale ricoperto.
Riferisce, al riguardo, la teste stretta collaboratrice della Testimone_2
resistente dall'assunzione avvenuta nell'anno 2000 “ era il mio Persona_1
capo amministrativo. Io e un'altra persona che nel tempo è cambiata varie
volte eravamo direttamente dipendenti da lei. Quando c'era una situazione
particolare, per esempio quando c'è stato il cambio dell'amministratore della
società lei si è occupata dei vari passaggi e dei rapporti con i commercialisti
e gli avvocati. ADR: “L'ufficio a cui ero addetta era l'ufficio amministrativo.
La Sig.ra si occupava della contabilità, dei rapporti con i clienti, con CP_1
le banche e con i fornitori”.
All'esito di tali risultanze ritiene il Tribunale che debba riconoscersi alla resistente, sotto un profilo perequativo-compensativo, l'apporto fornito con il proprio non contestato apporto domestico ed anche con l'ausilio prestato nelle società facenti capo al marito, alla realizzazione del patrimonio familiare, sì
frutto dell'indiscutibile capacità imprenditoriale del marito, ma anche di una condivisa suddivisione dei compiti tra i coniugi nel lungo lasso di tempo trascorso insieme, iniziato ben prima del matrimonio contratto nell'anno 1991
(i figli sono nati, rispettivamente, nel 1977 e nel 1988). Tale apporto non appare integralmente satisfatto dall'attuazione degli accordi separativi e dalle pur significative elargizioni di cui la resistente ha beneficiato nel corso degli anni da parte del marito, così dovendosi ritenere sussistente il diritto al riconoscimento del contributo divorzile.
Relativamente al quantum dell'assegno, dati i redditi delle parti come accertati,
valutato, per un verso, l'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage familiare, ma, per altro verso, le elargizioni ed i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito da parte del marito, considerata la durata del matrimonio e l'età della resistente (75 anni), il Collegio stima equo determinare nell'importo di euro 1400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
l'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1
dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987
n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione
(Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che, pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e il limitato accoglimento nel quantum della domanda della resistente per compensare le spese di lite, come a carico delle parti in egual misura vanno poste le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20617/20 R.G.A.C., così provvede:
a) pone a carico di a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma mensile di euro 1400,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 4.2. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi