CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 32900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32900 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: OL ES nato a [...] il [...] OL RE nato a [...] il [...] CE RI nato a [...] il [...] inoltre: ENEL GREEN POWER S.P.A. IN P.L.R.P.T. ING. CARLO FRANCO EMANUELE PIGNOLONI, parte civile avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LI che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore della parte civile NE RE ER avv.to Giuseppe Barbuto il quale ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32900 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/09/2025 2 uditi i difensori degli imputati avv.to Sergio Rotundo, che ha insistito nei motivi di ricorso e avv.to Rocco Domenico Ceravolo, il quale ha anch’egli chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di RO, con sentenza in data 12 dicembre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia del 17 dicembre 2019 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI SC in ordine al reato di cui all’art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto allo stesso contestato, ed assolto LI TO ed LA TO per non avere commesso il fatto, dichiarava tutti i predetti imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione in concorso, ritenuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso e, escluse le ulteriori aggravanti dell’agevolazione mafiosa e dell’essere il fatto stato commesso da un componente dell’associazione, li condannava, SC e TO LI alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, LA IO, concesse a quest’ultimo le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 1.1. Riteneva la Corte di appello di non dovere procedere ad una completa rinnovazione istruttoria, limitata alla sola audizione del collaboratore di giustizia NA, vertendosi in un caso di differente qualificazione giuridica dei fatti così come esattamente ricostruiti dal giudice di primo grado;
precisava, al proposito, la Corte di appello, che le condotte poste in essere dai tre imputati e culminate nell’arresto del 23 agosto 2017, integravano la fattispecie di estorsione posto che LI SC, spalleggiato dal congiunto TO e dall’NA, si era recato presso il fondo che aveva concesso in affitto ad NE RE ER ove era installato un impianto fotovoltaico, per intimare ai lavoratori presenti di sospendere le operazioni di pulitura del terreno che gli competevano in via esclusiva. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di RO e gli imputati tramite i rispettivi difensori;
il pubblico ministero lamentava violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui, pur essendo stata riconosciuta nelle condotte degli imputati l'aggravante del metodo mafioso, era stata esclusa invece l’agevolazione dell’associazione ‘ndranghetista dei “LI di Filogaso” oltre che l’aggravante prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. Al 3 proposito deduceva che con l’atto di appello il Procuratore della Repubblica di RO aveva specificamente richiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’audizione di numerosi collaboratori di giustizia (AN, NT, HI, MO e IA) nonché di vari testimoni (RE, IV, AN, ZA, IL e CA) senza che il giudice di appello avesse fornito alcuna motivazione sul punto ed in particolare sulla decisione di non procedere alla loro audizione. Lamentava, inoltre, come l’audizione dei collaboratori avrebbe permesso di fare emergere l’esistenza dell’associazione criminale LI, come risultava dalle varie dichiarazioni riportate nell’atto di impugnazione e che analoghe risultanze si ricavavano dalle deposizioni dei testi. Infine, la motivazione della sentenza di appello, doveva ritenersi contraddittoria ed illogica nella parte in cui aveva ammesso la natura mafiosa della condotta dei LI finalizzata ad esercitare il controllo del territorio per attuare l’imposizione di ditte loro compiacenti od agli stessi riferibili, ed aveva però escluso la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione. 3. L’avv.to Rotundo per LI SC lamentava con distinti motivi qui riassunti: - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 603 codice procedura penale, manifesta illogicità della motivazione e carenza della stessa, nullità dell'ordinanza del 16 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitatamente alla escussione del collaboratore di giustizia NA;
si lamentava, in particolare, che la Corte di secondo grado non aveva disposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato e, pur assumendo in motivazione di avere operato una diversa valutazione degli stessi fatti ricostruiti dal Tribunale aveva poi, contraddittoriamente, operato una diversa e antitetica valutazione delle prove dichiarative formulando giudizi di inattendibilità o reticenza di testi già sentiti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte aveva concluso per l'inattendibilità dovuta a palese reticenza della deposizione del teste RE nonché per la inattendibilità motivata da palese compiacenza del teste RI;
peraltro, non era stata disposta la rinnovazione dell'esame degli imputati nonostante la sentenza avesse poi riservato lunghe considerazioni in ordine alla inattendibilità delle versioni dagli stessi forniti, e ciò in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite e della Corte europea dei diritti dell'uomo; - violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 56, 629 e 393 codice penale per travisamento della prova e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
la Corte di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato assumendo l'insussistenza di qualsiasi diritto 4 azionabile da parte del medesimo e ricostruendo i fatti accaduti l'11 ed il 23 agosto del 2017 ritenendo integrata l'ipotesi di tentata estorsione in concorso;
e tuttavia non si era dato conto di circostanze che riscontravano la versione difensiva e cioè dell'esistenza delle piante di ulivo all'interno del parco fotovoltaico di proprietà dei LI e del fatto che nel contratto di locazione l'originario conduttore era perfettamente a conoscenza che l'uliveto sarebbe stato inglobato nel campo fotovoltaico, e ciò al contrario di NE RE ER che, non avendo conoscenza specifica di tale circostanza, aveva poi differentemente operato;
doveva pertanto ritenersi che gli imputati avessero agito per operare la manutenzione dell'uliveto di loro proprietà, come originariamente previsto e già avvenuto negli anni precedenti quando la potatura delle piante era stata effettuata sempre a cura dei LI;
tale circostanza doveva ritenersi di rilievo fondamentale poiché l'attività di accesso sul terreno da parte del proprietario non era abusiva ma si svolgeva in collaborazione con i conduttori dello stesso fondo ed era stata totalmente travisata dalla Corte di appello;
un ulteriore travisamento riguardava la deposizione del teste Lo ET in ordine ai fatti avvenuti l'11 agosto del 2017 che non vedevano partecipe il LI SC;
- motivazione manifestamente illogica quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. posto che le minacce non provenivano da soggetto riconosciuto quale associato mafioso da parte delle vittime che lo incontravano per la prima volta e non poteva essere bastevole la gravità delle minacce a fare ritenere la sussistenza della circostanza;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 4. L’avv.to Rotundo per LA ribadiva il primo motivo proposto nel ricorso LI con la precisazione che la Corte di appello non aveva proceduto neppure alla rinnovazione dell’esame del ricorrente pur poi valutando la non attendibilità della sua dichiarazione e ciò in aperta violazione della giurisprudenza convenzionale e delle Sezioni Unite. Il secondo motivo deduceva violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente sotto il profilo del concorso nelle attività estorsive e ciò benché la presenza dello stesso non si era estrinsecata in una qualsiasi condotta attiva ed il giudice di merito non aveva neppure esposto specificamente le ragioni dell’effettivo rafforzamento del proposito criminoso altrui. Il terzo ed il quarto motivo riproponevano le doglianze in tema di riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso e determinazione della pena già esposte nel ricorso LI con la sola differenza che per LA le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. erano state concesse con giudizio di sola equivalenza che si assumeva illogico. 5 5. L’avv.to Ceravolo per LI TO deduceva con distinti motivi qui riassunti: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'imputato da parte del teste Lo ET ritenuto rilevante dal giudice di appello nella misura in cui l'imputato era rimasto assente all'udienza del 14 gennaio 2019 impedendo così lo svolgimento dell'atto; al proposito, si lamentava che detta udienza non era destinata allo svolgimento dell'attività ricognitiva e che mai vi era stata richiesta di ricognizione formale da parte del pubblico ministero anche per udienze successive;
peraltro, il LI TO, non era stato riconosciuto neppure nel corso delle indagini preliminari dal Lo ET e non si comprendeva come la Corte fosse giunta alla conclusione differente circa l’episodio dell’11 agosto;
- violazione ed erronea applicazione dell'articolo 603 codice procedura penale quanto alla mancata rinnovazione dell'attività istruttoria e ciò benché nella motivazione della sentenza d'appello il giudice di secondo grado aveva compiuto una significativa rivalutazione della prova dichiarativa ritenendo proprio il testimone Lo ET non attendibile perché soggetto ad intimidazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'identificazione di LI TO quale soggetto unico utilizzatore dell'autovettura a bordo della quale si erano mossi gli estorsori nell'episodio dell'undici agosto 2017; - difetto di motivazione per essere la stessa inesistente, apparente o manifestamente illogica quanto alla circostanza, ricavata dalle registrazioni delle conversazioni del 23-8-17 operate dagli agenti di polizia giudiziaria, della presenza del LI TO in occasione del precedente episodio dell'undici agosto posto che dall'elaborato peritale la frase ritenuta decisiva dal giudice di appello non si ricavava e ciò integrava un evidente travisamento della prova;
- omessa valutazione da parte del giudice di appello della presenza meramente occasionale del ricorrente all’episodio del 23 agosto come emergeva dalla deposizione del teste De UC. 6. Con memoria depositata in cancelleria unitamente ad allegati il difensore della parte civile NE RE ER s.p.a., avv.to Barbuto, chiedeva dichiararsi il rigetto o l’inammissibilità del ricorso dei difensori;
esponeva la difesa di parte civile l’insussistenza della lamentata violazione dell’obbligo di rinnovazione avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali affermati in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ed essendo pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sulla base dell’analisi di documenti inequivocabili, dell’interpretazione dei contratti e della valutazione di altre 6 dichiarazioni pure rese nel corso dell’istruzione dibattimentale che la memoria richiamava. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi LI SC ed LA ed il secondo dell’impugnazione di LI TO sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. La disciplina dettata dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella ultima versione frutto dell’intervento di modifica introdotto con il D.Lgs. 150/2022 ( c.d. L. Cartabia) prevede espressamente che:” nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5”. Il legislatore è nuovamente intervenuto con la riforma predetta al fine evidente di tassativizzare l’obbligo di rinnovazione limitandone il campo applicativo;
la nuova previsione contenuta nel comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero (con esclusione quindi della impugnazione della parte civile) ma la subordina ad alcune specifiche circostanze che limitano fortemente il portato operativo di principi in precedenza affermati. Innanzi tutto, come peraltro già disposto nella precedente versione del comma 3- bis, la rinnovazione si impone soltanto ove l’impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi alla interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamente assai specifica ed innovativa, l’obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs. 150/2022 si interviene sull’articolo 603 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 3-bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l’istruttoria dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal pubblico ministero e non solo da quello proposto dalle parti. La volontà di ricondurre l’obbligo di rinnovazione in appello nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado al canone dell’immediatezza tra giudice della condanna e prova appare pertanto evidente così che solo nei casi specificamente previsti dalla nuova disposizione il giudice di 7 appello, che agisce nella possibile prospettiva della riforma della decisione assolutoria di primo grado emessa a seguito di rito ordinario od abbreviato condizionato a prove dichiarative, deve comunque rinnovare gli esami testimoniali dei soggetti le cui dichiarazioni vengono poste a fondamento della decisione degli imputati e degli imputati che abbiano anche essi reso dichiarazioni su temi devoluti con il gravame. 2. Va poi precisato che, ove a fronte dell’impugnazione della sentenza assolutoria emessa all’esito di rito ordinario dibattimentale, il giudice di appello intenda dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella operata in primo grado, se detta conclusione sia - in parti decisive o quanto meno rilevanti – fondata sulla diversa valutazione di prove dichiarative, deve anche in tal caso procedere a rinnovazione. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare come sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 - 03; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638 - 01; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280 - 01); ne consegue affermarsi che, ove il giudice di primo grado abbia prosciolto per difetto di querela gli imputati dal reato di estorsione loro contestato riqualificando il fatto in esercizio arbitrario, il giudice di secondo grado, che su appello del pubblico ministero riconosca l’originaria più grave imputazione, deve procedere alla rinnovazione ove giunga a detta conclusione sulla base di una difforme valutazione di prove dichiarative decisive o, quanto meno, rilevanti nel percorso logico che conduce all’affermazione di responsabilità 2.1. Il suddetto principio non contrasta con quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 - 01) e ciò perché, per espressa previsione, tale evenienza è collegata alla sussistenza di sole circostanze di fatto non controverse e non di difforme valutazione in secondo grado. 8 2.2. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio l’accoglimento dei diversi motivi di ricorso formulati dalle difese posto che la Corte di appello di RO, pur avendo premesso di non essere tenuta alla rinnovazione essendosi limitata ad una differente valutazione delle medesime circostanze di fatto, ha poi, contraddittoriamente, in motivazione affermato: - che il mancato riconoscimento del LI TO ad opera del teste Lo ET quanto all’episodio dell’11 agosto era frutto della reticenza dello stesso che “trova spiegazione nella situazione ambientale” (pagina 8) e ciò sebbene il giudice di primo grado avesse sottolineato a pagina 12 della motivazione la rilevanza dello stesso mancato riconoscimento affermando che Lo ET aveva negato di riconoscere in alcuno dei presenti uno degli autori dei fatti;
- che le dichiarazioni rese dall’imputato LI SC in sede dibattimentale di primo grado circa le ragioni della sua presenza il giorno 23 agosto sul terreno concesso in affitto (riassunte a pagina 10 della sentenza di appello) dovevano ritenersi non attendibili perché difformi a quanto riferito durante l’interrogatorio di garanzia e non giustificate dalla presenza di piante di ulivo nel fondo che continuava a coltivare;
- che le dichiarazioni del teste RI (pagina 11) e secondo cui SC LI negli anni precedenti aveva continuato ad occuparsi della potatura degli ulivi dovevano ritenersi compiacenti e ciò benché il tribunale di primo grado nella sua motivazione (pagina 14) avesse espressamente ritenuto che tale rilevante deposizione aveva confermato proprio quanto riferito dall’imputato LI SC in relazione alla cura da parte degli stessi in via esclusiva dei lavori di pulitura e potatura nel terreno;
- che anche le giustificazioni fornite dall’imputato LA circa le ragioni della sua presenza sui luoghi “non sono suffragate da convincenti elementi di riscontro” (pagina 17) poiché detta versione non risultava confermata da quella di LI SC nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Trattasi con evidenza di una congerie di valutazioni difformi rispetto a quelle operate in primo grado che hanno ad oggetto proprio la circostanza fondamentale del processo e cioè accertare se i LI si fossero recati su quel fondo, come già avvenuto in passato, di proprietà di SC e da questi concesso in affitto ad NE RE ER sul quale insisteva un campo fotovoltaico, con la pretesa o anche con la sola soggettiva convinzione di potere attuare la pulizia dello stesso e la potatura degli ulivi. Circostanza questa che, nella valutazione del Tribunale, appare trovare conferma nella lettura testuale del contratto concluso tra le parti interpretato in senso totalmente opposto dalla Corte di appello che riporta il punto 1.8 del negozio privato e che non sembra però confermare la lettura datane nella decisione di 9 riforma quanto ai poteri di accesso sul fondo da parte del proprietario pur nel corso del rapporto di locazione. Così che sia l’esame degli imputati circa le ragioni della loro presenza che quelle dei testimoni che avevano effettuato riconoscimenti ovvero spiegato le causali dei loro interventi non possono ritenersi frutto di una diversa valutazione giuridica delle stesse circostanze di fatto avendo, invece, Tribunale e Corte di appello, ricostruito gli episodi ed interpretato il contratto in maniera totalmente differente, poiché, mentre il giudice di primo grado aveva affermato che dette prove dichiarative avevano dimostrato che la “manutenzione e la pulizia delle piante presenti sul campo era lasciata ai proprietari” (vedi pagine 14-15), la Corte di appello giungeva a conclusioni totalmente difformi. 2.3. Inoltre, ulteriore difformità si ravvisa in ordine alle posizioni di LI TO e di LA che secondo il Tribunale dovevano essere assolti per non avere commesso il fatto “in quanto le prove raccolte in dibattimento si limitano ad attestare la mera presenza degli stessi suoi luoghi”, mentre, la Corte di appello, ha ritenuto concorrenti nel reato di tentata estorsione aggravata svalutando i medesimi elementi valorizzati in primo grado. 3. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata nei confronti di LI SC, LI TO e LA IO, con obbligo per il nuovo giudice di appello di procedere a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nella prospettiva del ribaltamento della sentenza di proscioglimento in primo grado oltre che ad un nuovo ed attento esame del contratto di affitto del fondo. 4. Infondato appare il gravame del pubblico ministero poiché ove si valuti pur concreto l’interesse al riconoscimento anche dell’aggravante sotto il profilo dell’agevolazione, la sua esistenza risulta smentita dalla stessa pronuncia di appello di condanna sulla base di precise e specifiche argomentazioni in fatto esposte alle pagine 19-20 della sentenza medesima, che sottolineano come i fatti siano avvenuti per la realizzazione di un interesse personale dei LI e non di una ipotetica consorteria mafiosa. Ne consegue che, anche nella stessa prospettiva della pronuncia di condanna, le condotte poste in essere risultano attuate dai LI nel proprio interesse avente ad oggetto un terreno di propria pertinenza e tale statuizione integra un’ipotesi di doppia conforme, essendo coincidente con le conclusioni del giudice di primo grado. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile sotto questo profilo nella presente sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti 10 compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Viene riservata al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NE RE ER s.p.a.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI SC, di LI TO e di LA IO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RO. Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Riserva al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NE RE ER s.p.a. Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. AZ PA IL PRESIDENTE EA GR
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LI che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore della parte civile NE RE ER avv.to Giuseppe Barbuto il quale ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32900 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/09/2025 2 uditi i difensori degli imputati avv.to Sergio Rotundo, che ha insistito nei motivi di ricorso e avv.to Rocco Domenico Ceravolo, il quale ha anch’egli chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di RO, con sentenza in data 12 dicembre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia del 17 dicembre 2019 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI SC in ordine al reato di cui all’art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto allo stesso contestato, ed assolto LI TO ed LA TO per non avere commesso il fatto, dichiarava tutti i predetti imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione in concorso, ritenuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso e, escluse le ulteriori aggravanti dell’agevolazione mafiosa e dell’essere il fatto stato commesso da un componente dell’associazione, li condannava, SC e TO LI alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, LA IO, concesse a quest’ultimo le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 1.1. Riteneva la Corte di appello di non dovere procedere ad una completa rinnovazione istruttoria, limitata alla sola audizione del collaboratore di giustizia NA, vertendosi in un caso di differente qualificazione giuridica dei fatti così come esattamente ricostruiti dal giudice di primo grado;
precisava, al proposito, la Corte di appello, che le condotte poste in essere dai tre imputati e culminate nell’arresto del 23 agosto 2017, integravano la fattispecie di estorsione posto che LI SC, spalleggiato dal congiunto TO e dall’NA, si era recato presso il fondo che aveva concesso in affitto ad NE RE ER ove era installato un impianto fotovoltaico, per intimare ai lavoratori presenti di sospendere le operazioni di pulitura del terreno che gli competevano in via esclusiva. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di RO e gli imputati tramite i rispettivi difensori;
il pubblico ministero lamentava violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui, pur essendo stata riconosciuta nelle condotte degli imputati l'aggravante del metodo mafioso, era stata esclusa invece l’agevolazione dell’associazione ‘ndranghetista dei “LI di Filogaso” oltre che l’aggravante prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. Al 3 proposito deduceva che con l’atto di appello il Procuratore della Repubblica di RO aveva specificamente richiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’audizione di numerosi collaboratori di giustizia (AN, NT, HI, MO e IA) nonché di vari testimoni (RE, IV, AN, ZA, IL e CA) senza che il giudice di appello avesse fornito alcuna motivazione sul punto ed in particolare sulla decisione di non procedere alla loro audizione. Lamentava, inoltre, come l’audizione dei collaboratori avrebbe permesso di fare emergere l’esistenza dell’associazione criminale LI, come risultava dalle varie dichiarazioni riportate nell’atto di impugnazione e che analoghe risultanze si ricavavano dalle deposizioni dei testi. Infine, la motivazione della sentenza di appello, doveva ritenersi contraddittoria ed illogica nella parte in cui aveva ammesso la natura mafiosa della condotta dei LI finalizzata ad esercitare il controllo del territorio per attuare l’imposizione di ditte loro compiacenti od agli stessi riferibili, ed aveva però escluso la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione. 3. L’avv.to Rotundo per LI SC lamentava con distinti motivi qui riassunti: - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 603 codice procedura penale, manifesta illogicità della motivazione e carenza della stessa, nullità dell'ordinanza del 16 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitatamente alla escussione del collaboratore di giustizia NA;
si lamentava, in particolare, che la Corte di secondo grado non aveva disposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato e, pur assumendo in motivazione di avere operato una diversa valutazione degli stessi fatti ricostruiti dal Tribunale aveva poi, contraddittoriamente, operato una diversa e antitetica valutazione delle prove dichiarative formulando giudizi di inattendibilità o reticenza di testi già sentiti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte aveva concluso per l'inattendibilità dovuta a palese reticenza della deposizione del teste RE nonché per la inattendibilità motivata da palese compiacenza del teste RI;
peraltro, non era stata disposta la rinnovazione dell'esame degli imputati nonostante la sentenza avesse poi riservato lunghe considerazioni in ordine alla inattendibilità delle versioni dagli stessi forniti, e ciò in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite e della Corte europea dei diritti dell'uomo; - violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 56, 629 e 393 codice penale per travisamento della prova e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
la Corte di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato assumendo l'insussistenza di qualsiasi diritto 4 azionabile da parte del medesimo e ricostruendo i fatti accaduti l'11 ed il 23 agosto del 2017 ritenendo integrata l'ipotesi di tentata estorsione in concorso;
e tuttavia non si era dato conto di circostanze che riscontravano la versione difensiva e cioè dell'esistenza delle piante di ulivo all'interno del parco fotovoltaico di proprietà dei LI e del fatto che nel contratto di locazione l'originario conduttore era perfettamente a conoscenza che l'uliveto sarebbe stato inglobato nel campo fotovoltaico, e ciò al contrario di NE RE ER che, non avendo conoscenza specifica di tale circostanza, aveva poi differentemente operato;
doveva pertanto ritenersi che gli imputati avessero agito per operare la manutenzione dell'uliveto di loro proprietà, come originariamente previsto e già avvenuto negli anni precedenti quando la potatura delle piante era stata effettuata sempre a cura dei LI;
tale circostanza doveva ritenersi di rilievo fondamentale poiché l'attività di accesso sul terreno da parte del proprietario non era abusiva ma si svolgeva in collaborazione con i conduttori dello stesso fondo ed era stata totalmente travisata dalla Corte di appello;
un ulteriore travisamento riguardava la deposizione del teste Lo ET in ordine ai fatti avvenuti l'11 agosto del 2017 che non vedevano partecipe il LI SC;
- motivazione manifestamente illogica quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. posto che le minacce non provenivano da soggetto riconosciuto quale associato mafioso da parte delle vittime che lo incontravano per la prima volta e non poteva essere bastevole la gravità delle minacce a fare ritenere la sussistenza della circostanza;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 4. L’avv.to Rotundo per LA ribadiva il primo motivo proposto nel ricorso LI con la precisazione che la Corte di appello non aveva proceduto neppure alla rinnovazione dell’esame del ricorrente pur poi valutando la non attendibilità della sua dichiarazione e ciò in aperta violazione della giurisprudenza convenzionale e delle Sezioni Unite. Il secondo motivo deduceva violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente sotto il profilo del concorso nelle attività estorsive e ciò benché la presenza dello stesso non si era estrinsecata in una qualsiasi condotta attiva ed il giudice di merito non aveva neppure esposto specificamente le ragioni dell’effettivo rafforzamento del proposito criminoso altrui. Il terzo ed il quarto motivo riproponevano le doglianze in tema di riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso e determinazione della pena già esposte nel ricorso LI con la sola differenza che per LA le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. erano state concesse con giudizio di sola equivalenza che si assumeva illogico. 5 5. L’avv.to Ceravolo per LI TO deduceva con distinti motivi qui riassunti: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'imputato da parte del teste Lo ET ritenuto rilevante dal giudice di appello nella misura in cui l'imputato era rimasto assente all'udienza del 14 gennaio 2019 impedendo così lo svolgimento dell'atto; al proposito, si lamentava che detta udienza non era destinata allo svolgimento dell'attività ricognitiva e che mai vi era stata richiesta di ricognizione formale da parte del pubblico ministero anche per udienze successive;
peraltro, il LI TO, non era stato riconosciuto neppure nel corso delle indagini preliminari dal Lo ET e non si comprendeva come la Corte fosse giunta alla conclusione differente circa l’episodio dell’11 agosto;
- violazione ed erronea applicazione dell'articolo 603 codice procedura penale quanto alla mancata rinnovazione dell'attività istruttoria e ciò benché nella motivazione della sentenza d'appello il giudice di secondo grado aveva compiuto una significativa rivalutazione della prova dichiarativa ritenendo proprio il testimone Lo ET non attendibile perché soggetto ad intimidazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'identificazione di LI TO quale soggetto unico utilizzatore dell'autovettura a bordo della quale si erano mossi gli estorsori nell'episodio dell'undici agosto 2017; - difetto di motivazione per essere la stessa inesistente, apparente o manifestamente illogica quanto alla circostanza, ricavata dalle registrazioni delle conversazioni del 23-8-17 operate dagli agenti di polizia giudiziaria, della presenza del LI TO in occasione del precedente episodio dell'undici agosto posto che dall'elaborato peritale la frase ritenuta decisiva dal giudice di appello non si ricavava e ciò integrava un evidente travisamento della prova;
- omessa valutazione da parte del giudice di appello della presenza meramente occasionale del ricorrente all’episodio del 23 agosto come emergeva dalla deposizione del teste De UC. 6. Con memoria depositata in cancelleria unitamente ad allegati il difensore della parte civile NE RE ER s.p.a., avv.to Barbuto, chiedeva dichiararsi il rigetto o l’inammissibilità del ricorso dei difensori;
esponeva la difesa di parte civile l’insussistenza della lamentata violazione dell’obbligo di rinnovazione avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali affermati in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ed essendo pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sulla base dell’analisi di documenti inequivocabili, dell’interpretazione dei contratti e della valutazione di altre 6 dichiarazioni pure rese nel corso dell’istruzione dibattimentale che la memoria richiamava. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi LI SC ed LA ed il secondo dell’impugnazione di LI TO sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. La disciplina dettata dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella ultima versione frutto dell’intervento di modifica introdotto con il D.Lgs. 150/2022 ( c.d. L. Cartabia) prevede espressamente che:” nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5”. Il legislatore è nuovamente intervenuto con la riforma predetta al fine evidente di tassativizzare l’obbligo di rinnovazione limitandone il campo applicativo;
la nuova previsione contenuta nel comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero (con esclusione quindi della impugnazione della parte civile) ma la subordina ad alcune specifiche circostanze che limitano fortemente il portato operativo di principi in precedenza affermati. Innanzi tutto, come peraltro già disposto nella precedente versione del comma 3- bis, la rinnovazione si impone soltanto ove l’impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi alla interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamente assai specifica ed innovativa, l’obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs. 150/2022 si interviene sull’articolo 603 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 3-bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l’istruttoria dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal pubblico ministero e non solo da quello proposto dalle parti. La volontà di ricondurre l’obbligo di rinnovazione in appello nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado al canone dell’immediatezza tra giudice della condanna e prova appare pertanto evidente così che solo nei casi specificamente previsti dalla nuova disposizione il giudice di 7 appello, che agisce nella possibile prospettiva della riforma della decisione assolutoria di primo grado emessa a seguito di rito ordinario od abbreviato condizionato a prove dichiarative, deve comunque rinnovare gli esami testimoniali dei soggetti le cui dichiarazioni vengono poste a fondamento della decisione degli imputati e degli imputati che abbiano anche essi reso dichiarazioni su temi devoluti con il gravame. 2. Va poi precisato che, ove a fronte dell’impugnazione della sentenza assolutoria emessa all’esito di rito ordinario dibattimentale, il giudice di appello intenda dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella operata in primo grado, se detta conclusione sia - in parti decisive o quanto meno rilevanti – fondata sulla diversa valutazione di prove dichiarative, deve anche in tal caso procedere a rinnovazione. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare come sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 - 03; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638 - 01; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280 - 01); ne consegue affermarsi che, ove il giudice di primo grado abbia prosciolto per difetto di querela gli imputati dal reato di estorsione loro contestato riqualificando il fatto in esercizio arbitrario, il giudice di secondo grado, che su appello del pubblico ministero riconosca l’originaria più grave imputazione, deve procedere alla rinnovazione ove giunga a detta conclusione sulla base di una difforme valutazione di prove dichiarative decisive o, quanto meno, rilevanti nel percorso logico che conduce all’affermazione di responsabilità 2.1. Il suddetto principio non contrasta con quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 - 01) e ciò perché, per espressa previsione, tale evenienza è collegata alla sussistenza di sole circostanze di fatto non controverse e non di difforme valutazione in secondo grado. 8 2.2. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio l’accoglimento dei diversi motivi di ricorso formulati dalle difese posto che la Corte di appello di RO, pur avendo premesso di non essere tenuta alla rinnovazione essendosi limitata ad una differente valutazione delle medesime circostanze di fatto, ha poi, contraddittoriamente, in motivazione affermato: - che il mancato riconoscimento del LI TO ad opera del teste Lo ET quanto all’episodio dell’11 agosto era frutto della reticenza dello stesso che “trova spiegazione nella situazione ambientale” (pagina 8) e ciò sebbene il giudice di primo grado avesse sottolineato a pagina 12 della motivazione la rilevanza dello stesso mancato riconoscimento affermando che Lo ET aveva negato di riconoscere in alcuno dei presenti uno degli autori dei fatti;
- che le dichiarazioni rese dall’imputato LI SC in sede dibattimentale di primo grado circa le ragioni della sua presenza il giorno 23 agosto sul terreno concesso in affitto (riassunte a pagina 10 della sentenza di appello) dovevano ritenersi non attendibili perché difformi a quanto riferito durante l’interrogatorio di garanzia e non giustificate dalla presenza di piante di ulivo nel fondo che continuava a coltivare;
- che le dichiarazioni del teste RI (pagina 11) e secondo cui SC LI negli anni precedenti aveva continuato ad occuparsi della potatura degli ulivi dovevano ritenersi compiacenti e ciò benché il tribunale di primo grado nella sua motivazione (pagina 14) avesse espressamente ritenuto che tale rilevante deposizione aveva confermato proprio quanto riferito dall’imputato LI SC in relazione alla cura da parte degli stessi in via esclusiva dei lavori di pulitura e potatura nel terreno;
- che anche le giustificazioni fornite dall’imputato LA circa le ragioni della sua presenza sui luoghi “non sono suffragate da convincenti elementi di riscontro” (pagina 17) poiché detta versione non risultava confermata da quella di LI SC nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Trattasi con evidenza di una congerie di valutazioni difformi rispetto a quelle operate in primo grado che hanno ad oggetto proprio la circostanza fondamentale del processo e cioè accertare se i LI si fossero recati su quel fondo, come già avvenuto in passato, di proprietà di SC e da questi concesso in affitto ad NE RE ER sul quale insisteva un campo fotovoltaico, con la pretesa o anche con la sola soggettiva convinzione di potere attuare la pulizia dello stesso e la potatura degli ulivi. Circostanza questa che, nella valutazione del Tribunale, appare trovare conferma nella lettura testuale del contratto concluso tra le parti interpretato in senso totalmente opposto dalla Corte di appello che riporta il punto 1.8 del negozio privato e che non sembra però confermare la lettura datane nella decisione di 9 riforma quanto ai poteri di accesso sul fondo da parte del proprietario pur nel corso del rapporto di locazione. Così che sia l’esame degli imputati circa le ragioni della loro presenza che quelle dei testimoni che avevano effettuato riconoscimenti ovvero spiegato le causali dei loro interventi non possono ritenersi frutto di una diversa valutazione giuridica delle stesse circostanze di fatto avendo, invece, Tribunale e Corte di appello, ricostruito gli episodi ed interpretato il contratto in maniera totalmente differente, poiché, mentre il giudice di primo grado aveva affermato che dette prove dichiarative avevano dimostrato che la “manutenzione e la pulizia delle piante presenti sul campo era lasciata ai proprietari” (vedi pagine 14-15), la Corte di appello giungeva a conclusioni totalmente difformi. 2.3. Inoltre, ulteriore difformità si ravvisa in ordine alle posizioni di LI TO e di LA che secondo il Tribunale dovevano essere assolti per non avere commesso il fatto “in quanto le prove raccolte in dibattimento si limitano ad attestare la mera presenza degli stessi suoi luoghi”, mentre, la Corte di appello, ha ritenuto concorrenti nel reato di tentata estorsione aggravata svalutando i medesimi elementi valorizzati in primo grado. 3. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata nei confronti di LI SC, LI TO e LA IO, con obbligo per il nuovo giudice di appello di procedere a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nella prospettiva del ribaltamento della sentenza di proscioglimento in primo grado oltre che ad un nuovo ed attento esame del contratto di affitto del fondo. 4. Infondato appare il gravame del pubblico ministero poiché ove si valuti pur concreto l’interesse al riconoscimento anche dell’aggravante sotto il profilo dell’agevolazione, la sua esistenza risulta smentita dalla stessa pronuncia di appello di condanna sulla base di precise e specifiche argomentazioni in fatto esposte alle pagine 19-20 della sentenza medesima, che sottolineano come i fatti siano avvenuti per la realizzazione di un interesse personale dei LI e non di una ipotetica consorteria mafiosa. Ne consegue che, anche nella stessa prospettiva della pronuncia di condanna, le condotte poste in essere risultano attuate dai LI nel proprio interesse avente ad oggetto un terreno di propria pertinenza e tale statuizione integra un’ipotesi di doppia conforme, essendo coincidente con le conclusioni del giudice di primo grado. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile sotto questo profilo nella presente sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti 10 compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Viene riservata al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NE RE ER s.p.a.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI SC, di LI TO e di LA IO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RO. Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Riserva al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile NE RE ER s.p.a. Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. AZ PA IL PRESIDENTE EA GR