Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto da sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati DA Bacchetta e Linda Giaccaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX settembre 76;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009;
- del consequenziale verbale di ammonimento orale impartito al ricorrente, ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93 del 2013 conv. l. n. 119 del 2013, come modificato dalla l. n. 168 del 2023, in data-OMISSIS- presso la Questura di Perugia - Divisione Anticrimine - Ufficio Minori e Vittime vulnerabili - da parte dell’Ufficiale di P.S.;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Perugia, e della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo posta il 23 luglio 2025 e depositato il 1° agosto successivo il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari, del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 (conv. con l. n. 38 del 2009), emesso a suo carico dal Questore di Perugia in data -OMISSIS-, nonché il conseguente verbale di ammonimento orale impartito al ricorrente ex art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 (conv. con l. n. 119 del 2013).
2. Emerge dagli atti di causa che l’atto gravato è stato adottato alla luce della querela presentata in data -OMISSIS- – successivamente integrata – nei confronti del ricorrente dall’odierna controinteressata, all’epoca compagna (coniugata con rito -OMISSIS- secondo la legge-OMISSIS-) e convivente del ricorrente, nonché madre del figlio minore dello stesso nato -OMISSIS-.
Il gravato provvedimento riporta di comportamenti aggressivi e volti al controllo da parte dell’odierno ricorrente nei confronti dell’allora compagna, aggravatisi a seguito della scoperta della gravidanza della stessa e culminati in data -OMISSIS- in un episodio di minacce e aggressione fisica con intervento delle Forze dell’ordine.
L’Amministrazione ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del sig. -OMISSIS-, tali da costituire i presupposti indicati dall’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 « evidenziandosi fatti gravi ovvero non episodici, riconducibili ai reati di cui agli artt. 581 e 572 del codice penale, in ambito di violenza domestica ».
Emerge dagli atti di causa che, successivamente alla querela del -OMISSIS-, con denuncia di detenzione abusiva di arma a carico del ricorrente, è stata eseguita presso l’abitazione dello stesso una perquisizione domiciliare, nell’ambito della quale è stata rinvenuta una pistola scacciacani, munita di tappo rosso, con 48 colpi a salve.
Emerge, altresì, che l’odierna controinteressata è stata presa in carico da un centro -OMISSIS-e che in data -OMISSIS- ha lasciato l’abitazione per trovare rifugio in una struttura protetta.
3. Dopo aver proposto un’ampia ricostruzione dei fatti, illustrando i rapporti intercorrenti con la controinteressata ed i problemi di salute del figlio neonato, nonché evidenziando il parallelo procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni dell’Umbria, che ha adottato un provvedimento cautelare di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, il ricorrente ha proposto censure in diritto riassumibili come segue.
i. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 7 e 8 d.l. n. 11 del 2009, degli artt. 7-10 l. n. 241 del 1990, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, che non gli ha consentito di esporre in sede procedimentale la propria versione dei fatti – in particolare l’assenza da parte sua di qualsiasi tipo di violenza fisica o verbale nei confronti della compagna – e di manifestare l’intenzione di interrompere immediatamente ed unilateralmente la convivenza con la controinteressata. Ad avviso di parte ricorrente, non sarebbero state ravvisabili nel caso in esame esigenze di celerità tali da consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
ii. Violazione e/o erronea applicazione dei presupposti normativi del provvedimento di ammonimento, di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 11 del 2009 in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013.
Lamenta la parte ricorrente che l’Amministrazione si sia basata unicamente sulla versione dei fatti fornita dall’odierna controinteressata; da una adeguata istruttoria sarebbe invece emersa l’esistenza di due denunce presentate dall’odierno ricorrente (in data -OMISSIS- e -OMISSIS-), la pendenza di procedimenti penali a carico di entrambi gli ex conviventi, nonché la circostanza che la convivenza era immediatamente cessata per scelta unilaterale dell’odierno ricorrente. Parimenti non sarebbe stato valutato che la controinteressata ha accusato l’ex compagno di fatti di reato, che assume continuati, senza nemmeno giustificare la mancata denuncia nel corso della vita in comune, nell’ambito della quale erano state programmazione le nozze e ricercata la nascita del figlio.
iii. Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione del principio di proporzionalità, per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle norme penali di riferimento, per carenza di istruttoria e carenza di motivazione, per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
La parte ricorrente ha contestato la sussistenza dei comportamenti ossessivi di controllo da parte dell’ammonito in danno della compagna ed evidenziato l’assenza di riscontri per quanto attiene ai riferiti episodi di violenza fisica. Nell’evidenziare l’erroneità della riconduzione dei fatti presuntamente occorsi nelle fattispecie di cui agli artt. 581 e 572 cod. pen., il ricorrente ha evidenziato come il Questore si sia trovato dinanzi ad un quadro fattuale inidoneo ad integrare la fattispecie di atti persecutori, per cui devono ricorrere comportamenti che, oltre a rivestire natura “persecutoria”, dovrebbero essere connotati dal carattere della ricorrenza ed essere idonei ad arrecare uno stato di ansia, un timore per la propria incolumità e l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
L’ammonimento sarebbe stato calibrato in strumentale connessione con presunti reati di violenza domestica, prospettati come ravvisabili, in luogo dell’unico reato che poteva apparire astrattamente pertinente secondo le premesse di asserita continua oppressione e controllo; la violenza avrebbe dovuto lasciare tracce – non riscontrate nel caso in esame – mentre il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. presuppone uno sbilanciamento di posizione tra le parti – con il soggetto in posizione dominante che limita la liberta e l’autodeterminazione dell’altra, creando una condizione di sopraffazione e soggezione – non riscontrabile nel caso specifico.
iv. Eccesso di potere per violazione dell’art. 8 della C.E.D.U., argomentato dalla parte ricorrente con ampi stralci motivazionali della sentenza della Corte di Giustizia del 22 giugno 2023 che ha deciso il caso AN NO contro lo Stato italiano riferito ad un caso di ammonimento questorile emesso senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’interno.
Con successive memorie, dopo aver a propria volta ricostruito i fatti occorsi, la difesa resistente ha sottolineato, in primo luogo, che la comunicazione di avvio del procedimento è stata legittimamente omessa per le particolari esigenze di celerità, indicate nel provvedimento de quo ; nel caso di specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte rendeva necessario un intervento immediato per salvaguardare l’incolumità della persona offesa, non potendo attendere i tempi del contraddittorio preventivo.
È stato in particolare evidenziato come il rinvenimento nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il -OMISSIS- di 48 colpi a salve insieme ad un’arma “scenica” (pistola scacciacani), non sia marginale; tale possesso può aumentare il potenziale rischio percepito dalla vittima, in quanto anche la mera esibizione di un’arma finta può assumere un forte valore intimidatorio, a prescindere dalla sua effettiva portata offensiva. Tali elementi, oltre a concorrere a formare un giudizio sulla pericolosità del soggetto, anche in relazione alla segnalata conflittualità familiare, legittimerebbero e rafforzerebbero l’intervento preventivo dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Dopo aver richiamato la natura esclusivamente preventivo/dissuasiva (quindi non punitiva né afflittiva) dell’ammonimento ex art. 3 d.l. n. 11 del 2009, l’Amministrazione resistente ha sottolineato come l’intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento. Nel caso in esame, il provvedimento sarebbe stato adottato in presenza di elementi concreti ed attuali tali da giustificare la valutazione di pericolosità e l’adozione della misura, fermo restando che in sede penale l’autorità giudicante sarà chiamata ad accertare, in modo inequivoco, fatti e responsabilità per cui comunque l’autorità inquirente ha comunicato l’avviso di conclusione delle indagini con riferimento al delitto di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod. pen.
Quanto, infine, alla lamentata violazione dell’art. 8 C.E.D.U., si è evidenziato come il richiamato articolo tuteli il diritto al rispetto della vita privata e familiare, consentendo, al par. 2, limitazioni previste dalla legge, necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti altrui. L’ammonimento rientra in tali ipotesi, essendo previsto dalla legge, finalizzato alla prevenzione e proporzionato allo scopo perseguito; a tal riguardo la Corte E.D.U. ha più volte affermato che misure minime e proporzionate, adottate per proteggere persone vulnerabili, non violano l’art. 8 (Corte E.D.U., O. c. Regno Unito, 2011; A. c. Paesi Bassi, 2005). Nel caso concreto l’ammonimento non ha inciso in modo sostanziale sulla vita privata o familiare del ricorrente, limitandosi ad un invito formale a conformare la propria condotta alla legge. Eventuali restrizioni, come ad esempio quelle citate dal ricorrente con riferimento alla sospensione della responsabilità genitoriale, sono conseguenza di un autonomo giudizio del Tribunale per i minorenni, non imputabili all’atto impugnato. Né può lamentarsi una lesione della reputazione, atteso che l’atto non è soggetto a forme di pubblicità esterna idonee a incidere sull’immagine sociale del destinatario, essendo comunicato solo agli uffici competenti e all’interessato.
4. Si è costituita la parte controinteressata, evidenziando come i presupposti in punto di fatto siano ben differenti da quelli rappresentati nel ricorso e denotino un quadro assolutamente allarmante, che conferma la necessità di una tutela al massimo grado dell’incolumità fisica e psichica della sig.ra -OMISSIS- e di cui la permanenza della misura dell’ammonimento costituisce un elemento necessario.
È stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 cod. proc amm., in quanto incentrato non sul provvedimento in sé quanto piuttosto su atti processuali formati in altri giudizi, cosicché le censure risulterebbero formulate in via ipotetica e non riferite al contenuto effettivo del provvedimento.
La difesa controinteressata ha, poi, argomentato nel merito circa l’infondatezza dei motivi di ricorso e della connessa istanza cautelare.
5. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare, considerata « la natura di misura di prevenzione con finalità dissuasive del provvedimento Questorile di ammonizione ex art. 3 d.l. n. 93 del 2013 ed i conseguenti limiti del sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia (cfr. ex multis. T.A.R. Torino, sez. I, 3 marzo 2025, n. 458; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 9; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 settembre 2020, n. 1486) » e « Ritenuta, all’esito della delibazione che tipicamente connota la presente fase e riservata ogni ulteriore valutazione anche in rito, l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare risultando, atteso che: - come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, il gravato provvedimento di ammonimento non costituisce “causa efficiente della sospensione della responsabilità genitoriale”, stante l’autonomia della valutazione del Tribunale per i minorenni – che ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare della potestà genitoriale in data anteriore al provvedimento questorile oggetto del presente giudizio – né la sospensione del provvedimento gravato potrebbe direttamente incidere sulle modalità protette disposte dal medesimo Tribunale per i minorenni per gli incontri padre-figlio; - nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere comunque data prevalenza alla tutela dell’incolumità fisica e psichica della persona qualificata come offesa dal provvedimento di ammonimento ».
6. L’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno depositato memorie in vista della trattazione in pubblica udienza, ribadendo e specificando le difese già spiegate.
7. La parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Si controverte della legittimità del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009.
10. Il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata, in quanto il ricorso si presenta comunque infondato nel merito, per le considerazioni di seguito esposte.
11. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93 del 2014, « 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto … ».
Il richiamato art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 a sua volta dispone che « [f]ino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni ».
11.1. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, « l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612-bis c.p.. Infatti, il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un “civile” disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, desta un allarme sociale che ha spinto il legislatore a prevedere e a sanzionare con l’ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza. Ai fini della sua emissione, pertanto, non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio. All’ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo. In particolare, l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale in cui viene effettuata una delicata valutazione delle condotte poste in essere dall’ammonendo, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Il provvedimento di ammonimento presuppone, dunque, non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato. Inoltre, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del Giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2022, n. 10211; id.18 ottobre 2021, n. 6958; id., 25 maggio 2015, n. 2599). Da quanto innanzi osservato emerge la funzione cautelare e preventiva dell’ammonimento, che è preordinato a impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599). Speculari considerazioni valgono per la “misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”, prevista dal citato art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 » (T.A.R. Basilicata, sez. I, 28 ottobre 2025, n. 497).
12. Ciò posto, possono essere trattati congiuntamente il primo ed il quarto motivo di ricorso, vertenti sulla compressione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, non avendo l’Amministrazione provveduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento.
La richiamata normativa lascia all’Amministrazione ampia discrezionalità sulla necessità di coinvolgere il destinatario del provvedimento nel corso dell’indagine.
Con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza ha difatti rilevato che « [è] quindi rimessa al Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità della previa indagine istruttoria. L’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’ art. 7, L. n. 241 del 1990, si impone come obbligatorio solo se le circostanze effettivamente consentono di avvisare il possibile destinatario dell’atto, in quanto non si evidenziano, in senso contrario, specifiche ragioni di urgenza, non altrimenti fronteggiabili se non attraverso un intervento illico et immediate (Cons. Stato, sez. III, n. 4187/2018 e 5259/2018). ... Nella fase procedimentale propedeutica all’emissione del provvedimento, il punto di intollerabile compressione dei diritti difensivi del destinatario della misura preventiva si raggiunge nella sola ipotesi in cui, pur difettando una situazione di concreta ed insuperabile urgenza, allo stesso vengano immotivatamente negate tutte le possibilità (scritte e orali) di interlocuzione con l’autorità competente » (C.d.S., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620; cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 settembre 2020, n. 1486; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 10 giugno 2025, n. 11275).
Nel caso che occupa, nel provvedimento l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è, seppur succintamente, motivata evidenziando le « particolari esigenze di celerità che rendono necessario un immediato intervento al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori ». L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento trova pertanto giustificazione nelle ragioni di urgenza concretamente individuate dal Questore e collegate alla natura dei fatti denunciati, alla recente cessazione della convivenza, al rischio di reiterazione delle condotte aggressive. Va evidenziato che l’art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013 esclude espressamente la rilevanza della convivenza ai fini dell’applicazione dell’ammonimento, proprio in considerazione del fatto che la violenza domestica ben può manifestarsi o protrarsi al di là della coabitazione.
Né risulta ravvisabile nel caso che occupa la dedotta violazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U. La pronuncia C.E.DU. invocata dalla parte ricorrente – inerente ad un ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 e ad una fattispecie del tutto peculiare, non sovrapponibile con quella per cui è causa – ha riconosciuto la compatibilità del sistema normativo italiano con i principi della Convenzione, richiedendo che le ragioni dell’urgenza siano motivate, come avvenuto nel caso che occupa, così da poter essere sottoposte a controllo giurisdizionale.
13. Parimenti non meritevoli di accoglimento, alla luce dei richiamati principi, si presentano il secondo ed il terzo mezzo, con cui si denuncia la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione nonché travisamento dei fatti affermando l’insussistenza dei presupposti normativi del provvedimento di ammonimento, di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 11 del 2009 in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013. Il provvedimento questorile sarebbe stato adottato in assenza di presupposti, senza che aver sentito l’interessato e in assenza di riscontri obiettivi alle accuse dell’ex compagna; quest’ultima avrebbe tenuto comportamenti contraddittori, non avendo in passato mai sporto denuncia e, anzi, programmato un matrimonio e deciso di avere un figlio con il ricorrente.
Come già rammentato, anche con riferimento alla misura di prevenzione per condotte di violenza domestica di cui all’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 la giurisprudenza ha più volte ribadito che la stessa è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento in discorso mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell’adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all’identificazione del suo autore ( ex multis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 settembre 2020, n. 553; T.R.G.A. Trento, 19 luglio 2016, n. 304). I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell’ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica; pertanto, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I ter, 10 giugno 2025, n. 11275).
Nel caso di specie, da una disamina della documentazione versata in atti non si rinviene una manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o una irragionevolezza o sproporzione nel provvedimento impugnato il quale, come già evidenziato, costituisce una misura avente natura meramente preventiva.
Si legge nel provvedimento gravato che, visti « gli atti d’ufficio relativi ad episodi di violenza domestica posti in essere da -OMISSIS- …. in pregiudizio della moglie, -OMISSIS- » e preso atto che « nel corso della relazione il -OMISSIS- ha sempre manifestato comportamenti ossessivi nei confronti della -OMISSIS-, con controlli persistenti del cellulare e dei Social Network, inoltre la stessa non poteva uscire e frequentare amiche altrimenti il -OMISSIS- la seguiva e videochiamava in modo insistente. Le aggressioni erano per lo più verbali fino all’agosto 2024 quando la -OMISSIS- scopriva di aspettare un bambino, dà quel momento iniziavano delle vere e proprie aggressioni fisiche. Il giorno -OMISSIS- intervenivano le FF.OO. per l’ennesimo litigio in cui il -OMISSIS- insultava la -OMISSIS- e strattonandola provocava alla stessa lividi sul braccio. Il -OMISSIS- in quel momento per minacciare la -OMISSIS- prendeva da un cassetto una pistola con la quale iniziava a ripetere alla moglie frasi del tipo: “mi vendicherò in modo -OMISSIS-” », il Questore ha ritenuto che « dagli atti assunti emerge la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che gli eventi sopra descritti configurano in capo a -OMISSIS- i presupposti indicati nell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 14.08.2013 evidenziandosi fatti gravi ovvero non episodici, riconducibili ai reati di cui agli artt. 581 e 572 del codice penale, in ambito di violenza domestica, e che è pertanto possibile procedere all’ammonimento dell’autore ».
L’istruttoria svolta ha fornito un quadro indiziario da cui appare verosimile l’avvenuto compimento di condotte aggressive. Va evidenziato che non è contestata l’esistenza di una situazione di grave conflittualità tra il ricorrente e l’ex compagna; la misura preventiva è stata adottata dopo la presentazione di denuncia querela da parte dell’odierna controinteressata, con denuncia di detenzione abusiva di arma a carico del ricorrente, cui ha fatto seguito la perquisizione domiciliare del giorno -OMISSIS- nell’ambito della quale è stata rinvenuta una pistola scacciacani (munita di tappo rosso, unitamente a diverse decine di colpi a salve) che, sebbene innocua, può aver contribuito ad ingenerare nella denunciante un senso di pericolo. Circostanze confermate dalla relazione del -OMISSIS- del centro antiviolenza da cui la controinteressata è stata presa in carico, in cui si evidenzia « una situazione di gravissimo rischio per l’incolumità fisica e psicologica della donna, della madre e del neonato. ... La signora -OMISSIS- vive attualmente in stato di forte stress psico-fisico, aggravato dalle condizioni mediche post-parto e dalla situazione sanitaria del figlio. ... La valutazione effettuata tramite metodo SARA (Spousal Assault Risk Assessment) ha evidenziato una valutazione di rischio elevato, che impone un intervento urgente di protezione ».
14. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ravvisandosi, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Alla liquidazione del patrocinio a carico dello Stato si procederà con separato provvedimento in esito alla presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e eventuali altre persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
DA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA EL | ES UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.