TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 53
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio (mancata comunicazione di avvio del procedimento)

    L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento è motivata da esigenze di celerità legate alla natura dei fatti denunciati, al rischio di reiterazione delle condotte aggressive e alla recente cessazione della convivenza. La pronuncia della Corte EDU invocata non è sovrapponibile alla fattispecie in esame.

  • Rigettato
    Violazione dei presupposti normativi del provvedimento di ammonimento

    La misura di prevenzione per condotte di violenza domestica è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, anche se non particolarmente gravi in sé, possono sfociare in manifestazioni più eclatanti. Non occorre la piena prova dei reati, ma elementi probatori attendibili. L'istruttoria ha fornito un quadro indiziario verosimile.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione

    Il provvedimento di ammonimento mira a prevenire reati, non a sanzionarli. L'istruttoria ha fornito un quadro indiziario da cui appare verosimile il compimento di condotte aggressive, confermato dalla relazione del centro antiviolenza e dal rinvenimento di una pistola scacciacani.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 53
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 53
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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