Art. 9.
L' articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' sostituito dal seguente:
"E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 , nonche' certificati speciali di credito di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza suddetta.
Per la emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui ai commi dal settimo al nono dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interesse pertinenti all'anno 1977, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L' articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' sostituito dal seguente:
"E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 , nonche' certificati speciali di credito di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza suddetta.
Per la emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui ai commi dal settimo al nono dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interesse pertinenti all'anno 1977, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".