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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1071/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa LO CO, in data 23 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Martini, in forza di mandato in calce al ricorso depositato Parte_1 unitamente allo stesso e a esso congiunto mediante gli strumenti informatici di legge, ai fini del quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla Piazza Dei Rossi n. 1; RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per procura su foglio separato e congiunto Controparte_1 materialmente alla memoria difensiva ex art. 83, co. 3 c.p.c. dagli avvocati Roberta Staffieri e Vittorio Bechi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Jacopo Nardi n. 27; RESISTENTE E C.F./P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Firenze alla Via Pico CP_1 PartitaIVA_1 della Mirandola n. 8, contumace;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.3.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni di merito: “
1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL CP_ 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell 21.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le CP_ modifiche di cui all 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dal ricorrente;
2. Per l'effetto condannare al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente degli arretrati dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal 2007 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in € 5.403,38 in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria. Con vittoria di spese.”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente nell'an e nel quantum la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi, autorizzi la chiamata in garanzia di – sedente in via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Firenze, partita IVA CP_1
e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore – e, fissata P.IVA_2 P.IVA_3 nuova udienza per gli adempimenti di cui agli art. 420 co. 9 e 11 c.p.c., … 2) nel merito, rigetti tutte le domande proposte da per carenza di interesse ad agire e/o di prova o comunque per Parte_1 infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in ipotesi, riduca gli importi di condanna per intervenuta prescrizione ed in ogni caso, ove le domande attrici fossero accolte anche parzialmente, condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e garantirla da ogni CP_1 e qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti, con vittoria di spese da porsi a carico di quest'ultima.”.
3. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima, nonostante CP_1 la ritualità della notifica dell'atto di chiamata del terzo, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
4. In pendenza del giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2008 (nel ricorso introduttivo le differenze retributive erano quantificate con decorrenza gennaio 2008) al 30 novembre 2012, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale con la società terza chiamata in causa di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale versato in atti. CP_1
5. Ritiene, pertanto, il Tribunale che debba dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, sia, alla domanda svolta dal lavoratore contro per il periodo 1.1.2008-30.11.2012, sia, di Controparte_1 conseguenza, alla domanda di manleva svolta da contro in quanto relativa al Controparte_1 CP_1 predetto periodo.
6. La presente pronuncia ha, quindi, a oggetto esclusivamente il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 ottobre 2021 (ma i conteggi aggiornati del 16.10.2025 sono stati elaborati da parte ricorrente con decorrenza 1.1.2013).
7. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 23 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
8. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
9. In fatto, è pacifico che il ricorrente sia stato assunto da dal 3 novembre 2003 con mansioni di CP_3 conducente di linea, che a decorrere da dicembre 2012, a seguito del trasferimento di ramo d'azienda operato da in favore di il ricorrente, senza soluzione di continuità, sia CP_3 Controparte_1 divenuto dipendente di quest'ultima azienda, conservando l'anzianità precedentemente maturata, nonché ogni diritto di cui già era titolare al momento del passaggio, e che dal 31 ottobre 2021 sia transitato alle dipendenze di ai sensi dell'art. 10 del contratto di cessione, in forza Controparte_4 dell'aggiudicazione da parte di quest'ultima dell'affidamento di tutto il trasporto urbano ed extraurbano della Regione Toscana.
10. Parte ricorrente chiede, dunque, allo stato, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 1° gennaio 2013 e il 31 ottobre 2021, computandovi anche le seguenti indennità: indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/cond., indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
11. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
12. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
13. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
14. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
15. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 13425/2019, peraltro resa nella materia oggetto del presente giudizio). 16. Di conseguenza, ancorché la retribuzione effettivamente esuli dalle competenze dell'Unione, il tema di causa attiene alla tutela della sicurezza e della salute sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 17. È in tale ottica, dunque, che si pone la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie maturate, o, comunque, dal fruirne in modo continuativo.
18. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 20216/2022), infatti, “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.”.
19. Ciò posto, diviene allora irrilevante il fatto che il lavoratore, in concreto, abbia sempre fruito ogni anno delle ferie, atteso che, quanto alla valenza dissuasiva, deve, anzitutto, evidenziarsi che – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) – ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
20. Né, d'altro canto, appare dirimente il fatto che il nostro ordinamento già preveda un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Il divieto è presente, infatti, anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
21. La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, affermato in più occasioni che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito come l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della citata direttiva n. 88/2003/CE, faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali (limitatamente al periodo minimo di quattro settimane l'anno, v. infra), deve essere sostanzialmente mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 20216/2022).
22. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare al lavoratore, in occasione della fruizione del periodo minimo (v. art. 7) di ferie annuali di quattro settimane (per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, infatti, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione – cfr. sentenza C.G.U.E. 3.5.2012, Neidel, C337/10, punto 36; sentenza C.G.U.E. 20.7.2016, , C- Persona_1 341/15, punto 39 – e, pertanto, la normativa europea e i principi giurisprudenziali in trattazione non sono invocabili), a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. 15.9.2011, C-155/10, C.G.U.E. 13.12.2018, C-385/17, ). Per_2 Persona_3
23. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
24. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021; Cass. n. 13425/2019).
25. In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, così come si è andata delineando nell'elaborazione giurisprudenziale, in forza della quale, come detto, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore quanto alla fruizione delle ferie, essa deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria.
26. Alla luce della interpretazione elaborata dalla C.G.U.E., quindi, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato con l'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (nel limite di quattro settimane), allo stesso modo degli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del prestatore di lavoro (per esempio, anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), dovendo, viceversa, essere escluse dal calcolo le spese occasionali o accessorie.
27. La nozione europea di retribuzione feriale coincide, dunque, in sostanza, con la normale retribuzione, trattandosi della retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, alla sua professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, dovendo rimanere esclusi da essa solo i costi occasionali e contingenti.
28. Ne discende, quindi, che sono da includere in questa nozione anche le indennità accessorie (i.e. le componenti variabili della retribuzione) normalmente riferibili alle mansioni e/o allo status personale e professionale del lavoratore.
29. In questo senso, allora, preme evidenziare che quel che rileva, non è tanto la continuità della loro erogazione al lavoratore, quanto, piuttosto, la loro normale riferibilità alle mansioni e/o allo status, requisito del quale una certa frequenza o regolarità di corresponsione possono essere indici, senza che, tuttavia, sia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi o quasi, purché essa sia, comunque, inerente alle funzioni e/o allo status e, quindi, non contingente, non occasionale.
30. È, quindi, “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_2 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, Cass. n. 22401/2020).
31. Applicati, quindi, i consolidati principi di diritto sin qui esposti al caso di specie, ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di parte ricorrente delle indennità accessorie azionate.
32. In fatto, è pacifico fra le parti che le voci retributive per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione feriale, in conformità alla disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto.
33. A parere del giudicante, però, tutte le voci retributive variabili per cui è causa, abitualmente percepite da parte ricorrente negli ordinari periodi di lavoro effettivo (v. buste paga in atti), sono connesse in modo intrinseco alle mansioni in concreto svolte da parte ricorrente, quale “operatore di esercizio”, nella misura in cui sono previste, o, per compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, l'incomodo che ne deriva (per es., indennità di turno ex art. 5, lettera a) dell'A.N. 21/5/1981; premio evitati sinistri;
indennità forfettaria ritardi;
indennità di presenza), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie alla guida, previste e disciplinate dalle disposizione pattizie collettive applicate al rapporto (per es., indennità vendita e informazioni;
indennità mansione controllo/conducente; compenso titoli)1. 1 L'indennità di turno è prevista dall'A.N del 21.05.1981 ed è corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione lavorativa in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni tra i dipendenti). È un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione e remunera l'incomodo derivante all'autista da tale modalità di organizzazione della prestazione lavorativa sotto il profilo temporale. Il premio di evitati sinistri incentiva la buona condotta di guida degli autisti ed è, quindi, strettamente connesso all'esercizio della mansione e alla professionalità dell'autista. Sulla natura della voce in esame non può evidentemente incidere il fatto che la conduzione di tali veicoli non avvenga in modo costante o prevalente nel tempo. L'art. 8 dell'Accordo Aziendale del giorno 11.12.2014, testualmente, prevede: “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo) è forfettariamente compensato fino a 15 minuti attraverso l'erogazione di € 1,00 per ogni giornata di prestazione di guida”. Continua il predetto articolo stabilendo che “Tale indennità (indennità forfettaria ritardi) non è corrisposta nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 10 […] Gli eventuali ritardi eccedenti sono sempre compensati con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario”. Evidente, dunque, il collegamento intrinseco di tale voce rispetto alle mansioni di autista, è la stessa previsione della norma collettiva a configurarla quale voce fissa, collegata a ogni giornata di prestazione effettiva. L'indennità di presenza al lavoro, corrisposta in base alle presenze effettive per i soli assunti con contratto di formazione lavoro dal 27.11.00 fino al momento di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, è un elemento stabile della retribuzione collegato alla mera presenza in servizio, come già visto per l'indennità di turno. Quanto alle indennità di mansione controllo/conducente e di vendita e informazioni, l'Accordo Aziendale del dicembre 2014 esplicita la natura accessoria delle relative mansioni (controllo della corretta obliterazione dei titoli di viaggio, dazione di informazioni ai passeggeri) rispetto alle ordinarie mansioni di guida “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”; trattasi, quindi, di indennità che compensano l'incomodo arrecato al conducente dalla loro esecuzione, aggiuntiva rispetto alla guida del mezzo. In forza del C.C.N.L. 27 novembre 2000, gli operatori di esercizio (cioè, gli autisti o conducenti di linea) sono, infatti, identificati come quei "lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida 34. Nessuna di tali indennità è, dunque, volta a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
35. Quanto alla valenza dissuasiva, rispetto alla fruizione (o, comunque, alla fruizione in modo continuativo) delle ferie maturate, della mancata inclusione delle suddette voci retributive variabili nella retribuzione feriale, deve ritenersi, con specifico riferimento alla posizione di parte ricorrente, che l'incidenza della mancata inclusione delle indennità in parola nella retribuzione feriale sia senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di poter indurre il prestatore di lavoro a non fruire delle ferie annuali spettanti o a non fruirne per un periodo continuativo, atteso che, nel caso di specie, come emerge dalla disamina delle buste paga in atti confrontando i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le voci da riconoscersi in applicazione del diritto euro unitario, si controverte di differenze retributive che non ammontano certamente a somme di denaro irrisorie e non concretamente percepibili, a maggior ragione se rapportate al reddito (non elevato) mediamente percepito dal lavoratore. Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla società convenuta.
36. Inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare, poi, l'istituto della quattordicesima mensilità invocato da parte convenuta, trattandosi di una retribuzione aggiuntiva, che matura in ratei mensili, in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale, essendo, infatti, ricollegata dal C.C.N.L. alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento e non certo al godimento delle ferie, a nulla rilevando, quindi, che ne sia previsto il pagamento in un'unica soluzione nel mese di luglio.
37. In conclusione, sussiste il diritto di parte ricorrente a vedere ricomprese le indennità accessorie azionate nella base di calcolo della retribuzione alla stessa spettante durante le ferie, in ogni caso per non più di quattro settimane di ferie annuali, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole della disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto che, in contrasto con i richiamati principi sovraordinati di diritto comunitario, prevedono il contrario.
38. Ciò detto sull'an del diritto, per quanto concerne il quantum, deve premettersi che, ad avviso del giudicante, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa eurounitaria oggetto del presente giudizio, è pari a 24 (v. nel doc. 2 fasc.
“gg 4 sett”). CP_1
39. Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
40. Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato “Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 2 fasc. ric.).
41. L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con un giorno di riposo.
42. Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni.
43. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).
44. Del resto, la stessa C.G.U.E. ha affermato che per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro, il calcolo del diritto alle “ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (C-219/14, c. The Care Bureau Ltd, punto 32). Persona_4
di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale". Il compenso titoli costituisce un compenso che remunera l'incomodo derivante all'autista dalla vendita dei biglietti a bordo del bus, ovvero dallo svolgimento di un'attività accessoria rispetto a quella di conduzione del mezzo, e il suo ammontare è, infatti, come detto, commisurato al numero di titoli effettivamente venduti. 45. Il Tribunale ritiene, pertanto, che, al fine di quantificare le differenze retributive maturate da parte ricorrente nel periodo dedotto in giudizio a titolo di retribuzione feriale, debba farsi applicazione del seguente criterio di calcolo: per ciascuna voce retributiva variabile azionata devono trarsi, da ogni singola busta paga relativa all'anno solare cui si riferiscono le ferie, i valori mensili;
per ciascuna indennità il totale annuo deve essere diviso per il numero dei giorni effettivamente lavorati2 nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, così da ottenere per ciascuna indennità il valore medio per ogni giornata lavorativa;
infine, tale valore medio giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente fruiti in ciascuna annualità (dal 2013 all'ottobre 2021).
46. Deve, infatti, rilevarsi che è incontroverso tra le parti e, comunque, risultante dallo stesso doc. 2 fasc.
[...] (i cui dati, quanto al totale delle voci retributive accessorie annualmente percepite, ai giorni di CP_1 lavoro effettivo e ai giorni di ferie fruiti, non sono stati contestati da parte ricorrente) che alla data del 31 ottobre 2021 (dies ad quem dei conteggi del 16.10.25) parte ricorrente non avesse fruito (neppure considerando complessivamente le annualità dal 2013 al 2021) del periodo minimo di ferie di 24 giorni maturato in ciascuno degli anni di causa (dal 2013 al 2021, corrispondente a complessivi n. 216 giorni, mentre il ricorrente ha fruito di complessivi n. 207,5 giorni). A nulla rileva, infatti, che il periodo minimo di ferie annuali di 24 giorni sia stato interamente fruito nell'anno di maturazione, o, in parte, successivamente. Diversamente opinando su tale ultimo aspetto, infatti, nel caso in cui il lavoratore fruisca nell'anno di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiore a 24, per il residuo numero di giorni, ancorché successivamente goduti, non potrebbe più percepire la retribuzione di cui alla suddetta nozione eurounitaria, posto che tali giorni si aggiungerebbero necessariamente al periodo minimo di ferie annuali maturato l'anno successivo. Del resto, l'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.
47. Tale criterio di calcolo appare, dunque, conforme alla giurisprudenza comunitaria in argomento, la quale ha affermato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. C.G.U.E. 13.12.2018 in C-385/17, ). Persona_3
48. Al contrario, il Tribunale ritiene non condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, ad avviso della quale dovrebbe procedersi nel seguente modo: “dividere la retribuzione mensile in trentesimi per ottenere la retribuzione media giornaliera;
a questo punto, se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati, al netto del periodo di ferie annuali pari a 4 settimane - che per giurisprudenza europea deve essere garantito al lavoratore - (6 gg di ferie settimanali per un totale di 24 gg annuali, potendo il lavoratore godere delle ferie solo relativamente alla settimana lavorativa e al mese lavorativo che sono rispettivamente di 6 giorni o al massimo di 26) e si divide detto importo per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile, e ciò a prescindere da tutte le assenze per malattia o ad altro titolo che il lavoratore in astratto potrebbe far registrare, anch'esse peraltro compensate.” (pag. 60 comparsa . Il divisore 30, infatti, (v. art. 15 del C.C.N.L. del CP_1 23.07.1976) è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione (v. Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574).
49. Le differenze retributive, maturate da parte ricorrente rispetto alla retribuzione percepita per le ferie fruite nel periodo 1.1.2013-31.10.2021, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, sono, quindi, quantificabili (v. sulla base del conteggio di parte ricorrente del 16.10.2025 e del doc. 2 di parte convenuta) nella somma capitale lorda di € 3.388,36, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
50. Infine, deve giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, come reiteratamente ritenuto dall'intestato Tribunale e recentemente affermato anche dal giudice di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022). 51. Il regolamento delle spese di lite tra parte ricorrente e liquidate come in dispositivo in Controparte_1 base all'importo per il quale la domanda è stata accolta e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda svolta dal lavoratore contro
[...]Controparte_ per il periodo 1.1.2008-30.11.2012, e, per l'effetto, alla domanda di manleva svolta da
[...]Controparte_ contro per il medesimo periodo;
CP_1
- previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui agli artt. 5 e 6c) del C.C.N.L. 23/7/1976, del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981, degli artt. 10 e 1 del C.C.N.L. 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e delle norme degli accordi aziendali, nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale, fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell 21/5/1981, CP_2 premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mansione controllo/conducente, indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate sulla retribuzione
[...] relativa alle ferie fruite nel periodo 1.1.2013-31.10.2021, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, della somma capitale lorda di € 3.388,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, ex D.M. n. 147/22, in Controparte_1 complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LO CO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa LO CO, in data 23 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Martini, in forza di mandato in calce al ricorso depositato Parte_1 unitamente allo stesso e a esso congiunto mediante gli strumenti informatici di legge, ai fini del quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla Piazza Dei Rossi n. 1; RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per procura su foglio separato e congiunto Controparte_1 materialmente alla memoria difensiva ex art. 83, co. 3 c.p.c. dagli avvocati Roberta Staffieri e Vittorio Bechi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze alla Via Jacopo Nardi n. 27; RESISTENTE E C.F./P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Firenze alla Via Pico CP_1 PartitaIVA_1 della Mirandola n. 8, contumace;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.3.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni di merito: “
1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL CP_ 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell 21.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le CP_ modifiche di cui all 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dal ricorrente;
2. Per l'effetto condannare al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente degli arretrati dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal 2007 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in € 5.403,38 in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria. Con vittoria di spese.”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente nell'an e nel quantum la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi, autorizzi la chiamata in garanzia di – sedente in via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Firenze, partita IVA CP_1
e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore – e, fissata P.IVA_2 P.IVA_3 nuova udienza per gli adempimenti di cui agli art. 420 co. 9 e 11 c.p.c., … 2) nel merito, rigetti tutte le domande proposte da per carenza di interesse ad agire e/o di prova o comunque per Parte_1 infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in ipotesi, riduca gli importi di condanna per intervenuta prescrizione ed in ogni caso, ove le domande attrici fossero accolte anche parzialmente, condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e garantirla da ogni CP_1 e qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti, con vittoria di spese da porsi a carico di quest'ultima.”.
3. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima, nonostante CP_1 la ritualità della notifica dell'atto di chiamata del terzo, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
4. In pendenza del giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2008 (nel ricorso introduttivo le differenze retributive erano quantificate con decorrenza gennaio 2008) al 30 novembre 2012, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale con la società terza chiamata in causa di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale versato in atti. CP_1
5. Ritiene, pertanto, il Tribunale che debba dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, sia, alla domanda svolta dal lavoratore contro per il periodo 1.1.2008-30.11.2012, sia, di Controparte_1 conseguenza, alla domanda di manleva svolta da contro in quanto relativa al Controparte_1 CP_1 predetto periodo.
6. La presente pronuncia ha, quindi, a oggetto esclusivamente il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 ottobre 2021 (ma i conteggi aggiornati del 16.10.2025 sono stati elaborati da parte ricorrente con decorrenza 1.1.2013).
7. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 23 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
8. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
9. In fatto, è pacifico che il ricorrente sia stato assunto da dal 3 novembre 2003 con mansioni di CP_3 conducente di linea, che a decorrere da dicembre 2012, a seguito del trasferimento di ramo d'azienda operato da in favore di il ricorrente, senza soluzione di continuità, sia CP_3 Controparte_1 divenuto dipendente di quest'ultima azienda, conservando l'anzianità precedentemente maturata, nonché ogni diritto di cui già era titolare al momento del passaggio, e che dal 31 ottobre 2021 sia transitato alle dipendenze di ai sensi dell'art. 10 del contratto di cessione, in forza Controparte_4 dell'aggiudicazione da parte di quest'ultima dell'affidamento di tutto il trasporto urbano ed extraurbano della Regione Toscana.
10. Parte ricorrente chiede, dunque, allo stato, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 1° gennaio 2013 e il 31 ottobre 2021, computandovi anche le seguenti indennità: indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/cond., indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
11. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
12. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
13. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
14. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
15. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 13425/2019, peraltro resa nella materia oggetto del presente giudizio). 16. Di conseguenza, ancorché la retribuzione effettivamente esuli dalle competenze dell'Unione, il tema di causa attiene alla tutela della sicurezza e della salute sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 17. È in tale ottica, dunque, che si pone la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie maturate, o, comunque, dal fruirne in modo continuativo.
18. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 20216/2022), infatti, “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.”.
19. Ciò posto, diviene allora irrilevante il fatto che il lavoratore, in concreto, abbia sempre fruito ogni anno delle ferie, atteso che, quanto alla valenza dissuasiva, deve, anzitutto, evidenziarsi che – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) – ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
20. Né, d'altro canto, appare dirimente il fatto che il nostro ordinamento già preveda un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Il divieto è presente, infatti, anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
21. La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, affermato in più occasioni che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito come l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della citata direttiva n. 88/2003/CE, faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali (limitatamente al periodo minimo di quattro settimane l'anno, v. infra), deve essere sostanzialmente mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 20216/2022).
22. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare al lavoratore, in occasione della fruizione del periodo minimo (v. art. 7) di ferie annuali di quattro settimane (per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, infatti, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione – cfr. sentenza C.G.U.E. 3.5.2012, Neidel, C337/10, punto 36; sentenza C.G.U.E. 20.7.2016, , C- Persona_1 341/15, punto 39 – e, pertanto, la normativa europea e i principi giurisprudenziali in trattazione non sono invocabili), a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. 15.9.2011, C-155/10, C.G.U.E. 13.12.2018, C-385/17, ). Per_2 Persona_3
23. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
24. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021; Cass. n. 13425/2019).
25. In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, così come si è andata delineando nell'elaborazione giurisprudenziale, in forza della quale, come detto, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore quanto alla fruizione delle ferie, essa deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria.
26. Alla luce della interpretazione elaborata dalla C.G.U.E., quindi, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato con l'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (nel limite di quattro settimane), allo stesso modo degli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del prestatore di lavoro (per esempio, anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), dovendo, viceversa, essere escluse dal calcolo le spese occasionali o accessorie.
27. La nozione europea di retribuzione feriale coincide, dunque, in sostanza, con la normale retribuzione, trattandosi della retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, alla sua professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, dovendo rimanere esclusi da essa solo i costi occasionali e contingenti.
28. Ne discende, quindi, che sono da includere in questa nozione anche le indennità accessorie (i.e. le componenti variabili della retribuzione) normalmente riferibili alle mansioni e/o allo status personale e professionale del lavoratore.
29. In questo senso, allora, preme evidenziare che quel che rileva, non è tanto la continuità della loro erogazione al lavoratore, quanto, piuttosto, la loro normale riferibilità alle mansioni e/o allo status, requisito del quale una certa frequenza o regolarità di corresponsione possono essere indici, senza che, tuttavia, sia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi o quasi, purché essa sia, comunque, inerente alle funzioni e/o allo status e, quindi, non contingente, non occasionale.
30. È, quindi, “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_2 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, Cass. n. 22401/2020).
31. Applicati, quindi, i consolidati principi di diritto sin qui esposti al caso di specie, ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di parte ricorrente delle indennità accessorie azionate.
32. In fatto, è pacifico fra le parti che le voci retributive per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione feriale, in conformità alla disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto.
33. A parere del giudicante, però, tutte le voci retributive variabili per cui è causa, abitualmente percepite da parte ricorrente negli ordinari periodi di lavoro effettivo (v. buste paga in atti), sono connesse in modo intrinseco alle mansioni in concreto svolte da parte ricorrente, quale “operatore di esercizio”, nella misura in cui sono previste, o, per compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, l'incomodo che ne deriva (per es., indennità di turno ex art. 5, lettera a) dell'A.N. 21/5/1981; premio evitati sinistri;
indennità forfettaria ritardi;
indennità di presenza), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie alla guida, previste e disciplinate dalle disposizione pattizie collettive applicate al rapporto (per es., indennità vendita e informazioni;
indennità mansione controllo/conducente; compenso titoli)1. 1 L'indennità di turno è prevista dall'A.N del 21.05.1981 ed è corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione lavorativa in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni tra i dipendenti). È un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione e remunera l'incomodo derivante all'autista da tale modalità di organizzazione della prestazione lavorativa sotto il profilo temporale. Il premio di evitati sinistri incentiva la buona condotta di guida degli autisti ed è, quindi, strettamente connesso all'esercizio della mansione e alla professionalità dell'autista. Sulla natura della voce in esame non può evidentemente incidere il fatto che la conduzione di tali veicoli non avvenga in modo costante o prevalente nel tempo. L'art. 8 dell'Accordo Aziendale del giorno 11.12.2014, testualmente, prevede: “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo) è forfettariamente compensato fino a 15 minuti attraverso l'erogazione di € 1,00 per ogni giornata di prestazione di guida”. Continua il predetto articolo stabilendo che “Tale indennità (indennità forfettaria ritardi) non è corrisposta nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 10 […] Gli eventuali ritardi eccedenti sono sempre compensati con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario”. Evidente, dunque, il collegamento intrinseco di tale voce rispetto alle mansioni di autista, è la stessa previsione della norma collettiva a configurarla quale voce fissa, collegata a ogni giornata di prestazione effettiva. L'indennità di presenza al lavoro, corrisposta in base alle presenze effettive per i soli assunti con contratto di formazione lavoro dal 27.11.00 fino al momento di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, è un elemento stabile della retribuzione collegato alla mera presenza in servizio, come già visto per l'indennità di turno. Quanto alle indennità di mansione controllo/conducente e di vendita e informazioni, l'Accordo Aziendale del dicembre 2014 esplicita la natura accessoria delle relative mansioni (controllo della corretta obliterazione dei titoli di viaggio, dazione di informazioni ai passeggeri) rispetto alle ordinarie mansioni di guida “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”; trattasi, quindi, di indennità che compensano l'incomodo arrecato al conducente dalla loro esecuzione, aggiuntiva rispetto alla guida del mezzo. In forza del C.C.N.L. 27 novembre 2000, gli operatori di esercizio (cioè, gli autisti o conducenti di linea) sono, infatti, identificati come quei "lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida 34. Nessuna di tali indennità è, dunque, volta a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
35. Quanto alla valenza dissuasiva, rispetto alla fruizione (o, comunque, alla fruizione in modo continuativo) delle ferie maturate, della mancata inclusione delle suddette voci retributive variabili nella retribuzione feriale, deve ritenersi, con specifico riferimento alla posizione di parte ricorrente, che l'incidenza della mancata inclusione delle indennità in parola nella retribuzione feriale sia senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di poter indurre il prestatore di lavoro a non fruire delle ferie annuali spettanti o a non fruirne per un periodo continuativo, atteso che, nel caso di specie, come emerge dalla disamina delle buste paga in atti confrontando i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le voci da riconoscersi in applicazione del diritto euro unitario, si controverte di differenze retributive che non ammontano certamente a somme di denaro irrisorie e non concretamente percepibili, a maggior ragione se rapportate al reddito (non elevato) mediamente percepito dal lavoratore. Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla società convenuta.
36. Inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare, poi, l'istituto della quattordicesima mensilità invocato da parte convenuta, trattandosi di una retribuzione aggiuntiva, che matura in ratei mensili, in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale, essendo, infatti, ricollegata dal C.C.N.L. alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento e non certo al godimento delle ferie, a nulla rilevando, quindi, che ne sia previsto il pagamento in un'unica soluzione nel mese di luglio.
37. In conclusione, sussiste il diritto di parte ricorrente a vedere ricomprese le indennità accessorie azionate nella base di calcolo della retribuzione alla stessa spettante durante le ferie, in ogni caso per non più di quattro settimane di ferie annuali, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole della disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto che, in contrasto con i richiamati principi sovraordinati di diritto comunitario, prevedono il contrario.
38. Ciò detto sull'an del diritto, per quanto concerne il quantum, deve premettersi che, ad avviso del giudicante, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa eurounitaria oggetto del presente giudizio, è pari a 24 (v. nel doc. 2 fasc.
“gg 4 sett”). CP_1
39. Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
40. Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato “Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 2 fasc. ric.).
41. L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con un giorno di riposo.
42. Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni.
43. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).
44. Del resto, la stessa C.G.U.E. ha affermato che per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro, il calcolo del diritto alle “ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (C-219/14, c. The Care Bureau Ltd, punto 32). Persona_4
di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale". Il compenso titoli costituisce un compenso che remunera l'incomodo derivante all'autista dalla vendita dei biglietti a bordo del bus, ovvero dallo svolgimento di un'attività accessoria rispetto a quella di conduzione del mezzo, e il suo ammontare è, infatti, come detto, commisurato al numero di titoli effettivamente venduti. 45. Il Tribunale ritiene, pertanto, che, al fine di quantificare le differenze retributive maturate da parte ricorrente nel periodo dedotto in giudizio a titolo di retribuzione feriale, debba farsi applicazione del seguente criterio di calcolo: per ciascuna voce retributiva variabile azionata devono trarsi, da ogni singola busta paga relativa all'anno solare cui si riferiscono le ferie, i valori mensili;
per ciascuna indennità il totale annuo deve essere diviso per il numero dei giorni effettivamente lavorati2 nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, così da ottenere per ciascuna indennità il valore medio per ogni giornata lavorativa;
infine, tale valore medio giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente fruiti in ciascuna annualità (dal 2013 all'ottobre 2021).
46. Deve, infatti, rilevarsi che è incontroverso tra le parti e, comunque, risultante dallo stesso doc. 2 fasc.
[...] (i cui dati, quanto al totale delle voci retributive accessorie annualmente percepite, ai giorni di CP_1 lavoro effettivo e ai giorni di ferie fruiti, non sono stati contestati da parte ricorrente) che alla data del 31 ottobre 2021 (dies ad quem dei conteggi del 16.10.25) parte ricorrente non avesse fruito (neppure considerando complessivamente le annualità dal 2013 al 2021) del periodo minimo di ferie di 24 giorni maturato in ciascuno degli anni di causa (dal 2013 al 2021, corrispondente a complessivi n. 216 giorni, mentre il ricorrente ha fruito di complessivi n. 207,5 giorni). A nulla rileva, infatti, che il periodo minimo di ferie annuali di 24 giorni sia stato interamente fruito nell'anno di maturazione, o, in parte, successivamente. Diversamente opinando su tale ultimo aspetto, infatti, nel caso in cui il lavoratore fruisca nell'anno di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiore a 24, per il residuo numero di giorni, ancorché successivamente goduti, non potrebbe più percepire la retribuzione di cui alla suddetta nozione eurounitaria, posto che tali giorni si aggiungerebbero necessariamente al periodo minimo di ferie annuali maturato l'anno successivo. Del resto, l'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.
47. Tale criterio di calcolo appare, dunque, conforme alla giurisprudenza comunitaria in argomento, la quale ha affermato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. C.G.U.E. 13.12.2018 in C-385/17, ). Persona_3
48. Al contrario, il Tribunale ritiene non condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, ad avviso della quale dovrebbe procedersi nel seguente modo: “dividere la retribuzione mensile in trentesimi per ottenere la retribuzione media giornaliera;
a questo punto, se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati, al netto del periodo di ferie annuali pari a 4 settimane - che per giurisprudenza europea deve essere garantito al lavoratore - (6 gg di ferie settimanali per un totale di 24 gg annuali, potendo il lavoratore godere delle ferie solo relativamente alla settimana lavorativa e al mese lavorativo che sono rispettivamente di 6 giorni o al massimo di 26) e si divide detto importo per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile, e ciò a prescindere da tutte le assenze per malattia o ad altro titolo che il lavoratore in astratto potrebbe far registrare, anch'esse peraltro compensate.” (pag. 60 comparsa . Il divisore 30, infatti, (v. art. 15 del C.C.N.L. del CP_1 23.07.1976) è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione (v. Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574).
49. Le differenze retributive, maturate da parte ricorrente rispetto alla retribuzione percepita per le ferie fruite nel periodo 1.1.2013-31.10.2021, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, sono, quindi, quantificabili (v. sulla base del conteggio di parte ricorrente del 16.10.2025 e del doc. 2 di parte convenuta) nella somma capitale lorda di € 3.388,36, da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
50. Infine, deve giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, come reiteratamente ritenuto dall'intestato Tribunale e recentemente affermato anche dal giudice di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022). 51. Il regolamento delle spese di lite tra parte ricorrente e liquidate come in dispositivo in Controparte_1 base all'importo per il quale la domanda è stata accolta e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda svolta dal lavoratore contro
[...]Controparte_ per il periodo 1.1.2008-30.11.2012, e, per l'effetto, alla domanda di manleva svolta da
[...]Controparte_ contro per il medesimo periodo;
CP_1
- previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui agli artt. 5 e 6c) del C.C.N.L. 23/7/1976, del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981, degli artt. 10 e 1 del C.C.N.L. 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e delle norme degli accordi aziendali, nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale, fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell 21/5/1981, CP_2 premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mansione controllo/conducente, indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate sulla retribuzione
[...] relativa alle ferie fruite nel periodo 1.1.2013-31.10.2021, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, della somma capitale lorda di € 3.388,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, ex D.M. n. 147/22, in Controparte_1 complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LO CO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo.