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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CE RI LL Presidente RI Teresa Pia Farina Giudice ER CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Rieti, Via delle Orchidee, n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Christian Massimiani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al reclamo RECLAMANTE contro e per essa, quale mandataria, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio, n. 95, presso lo studio dell'Avv. Michele Ferrari e dall'Avv. Teodoro Carsillo, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta RECLAMATA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 06.05.2025, nell'ambito della procedura esecutiva distinta da R.G.E.I. n. 321/2024, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente termine di giorni novanta per documentare il primo titolo di acquisto ultraventennale del bene pignorato. 2
Con istanza del 09.05.2025, il debitore esecutato ha chiesto la revoca dell'indicato provvedimento, rilevando la già avvenuta concessione di proroga per l'integrazione della documentazione richiesta, in relazione a termine non ulteriormente prorogabile, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c. Con ordinanza del 14.05.2025, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'indicata istanza, evidenziando l'estraneità della richiesta integrazione documentale dalla fattispecie di cui all'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c. Avverso tale provvedimento, il debitore esecutato ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 630 c.p.c. chiedendo, stante l'incompletezza della documentazione depositata dal creditore procedente nel termine non prorogabile originariamente assegnato, dichiararsi l'inefficacia del pignoramento e disporsi la cancellazione della relativa trascrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 04.11.2025, si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o infondatezza del reclamo.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione ed è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Anzitutto, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14.05.2025 non può ritenersi provvedimento suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Infatti, non viene in rilievo ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per la previsione di cui all'art. 624, comma 2, c.p.c. Neppure l'indicata ordinanza può essere qualificata in termini di provvedimento cautelare, trattandosi di rigetto di domanda diretta alla dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, non risultando conseguentemente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.
Ciò posto, venendo in rilievo provvedimento di rigetto dell'istanza finalizzata alla dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, provvedimento idoneo a determinare l'estinzione almeno parziale della procedura esecutiva, occorre valutare il presente reclamo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. (cfr. Corte App. Messina, 27.11.2020, n. 499).
Fermo quanto indicato, con riguardo all'ammissibilità del reclamo proposto, deve analizzarsi se viene in rilievo una fattispecie di estinzione tipica ovvero atipica del procedimento esecutivo. 3
Occorre premettere che, avverso i provvedimenti che determinano ipotesi di chiusura anticipata della procedura esecutiva diverse da quelle espressamente tipizzate dal legislatore, ovvero provvedimenti di estinzione atipica della procedura, l'unico rimedio impugnatorio applicabile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Infatti, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, implicanti la sua sostanziale improseguibilità, ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo. Invece, lo strumento del reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. risulta riferibile esclusivamente alle ipotesi tipiche di estinzione del procedimento esecutivo, come tassativamente individuate dal legislatore.
Con specifico riguardo alla fattispecie di mancata produzione nei termini da parte del creditore procedente del primo atto di acquisto ultraventennale del bene pignorato, occorre evidenziare l'estraneità di tale atto dalla puntuale elencazione oggetto dell'art. 567, comma 2, c.p.c. Infatti, è stato condivisibilmente evidenziato che “solo se il creditore non fornisca, neppure nel termine fissato ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre la mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale cui deve risalire la certificazione […] imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene […]. L'estinzione, in tale secondo caso, sarà pertanto atipica e non tipica” (Cass. 30.12.2024, n. 34949, conf. Cass. 11.06.2019, n. 15597). Conseguentemente, si tratta di “una estinzione cd. atipica, e cioè di un provvedimento che nulla ha a che fare con l'istituto regolato dagli art. 629 e ss., e che più correttamente andrebbe qualificato come dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. 22.06.2017, n. 15606). In ipotesi siffatte, deve ritenersi che “il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) […] non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c. […] in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.” (Cass. 06.04.2022, n. 11241).
Da ciò discende che il provvedimento, recante estinzione della procedura esecutiva per causa diversa da quelle tipizzate dal legislatore, avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. 4
Neppure potrebbe ipotizzarsi eventuale conversione o riqualificazione del rimedio proposto dalla parte, stante la radicale differenza dei requisiti di sostanza e di forma dei rispettivi istituti del reclamo al collegio e dell'opposizione agli atti esecutivi. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto che “d'altronde, né in primo grado, né, tanto meno, nella presente sede di legittimità, è prospettabile una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari” (Cass. 04.03.2025, n. 5784). Pertanto, il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese legali di lite sostenute dalla reclamata sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico del reclamante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
Da ultimo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte del reclamante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dallo stesso proposto, senza spazio per valutazioni discrezionali (in questo senso, Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto;
- Condanna il reclamante al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER CE CE RI LL
N. R.G. 1726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CE RI LL Presidente RI Teresa Pia Farina Giudice ER CE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Rieti, Via delle Orchidee, n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Christian Massimiani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al reclamo RECLAMANTE contro e per essa, quale mandataria, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio, n. 95, presso lo studio dell'Avv. Michele Ferrari e dall'Avv. Teodoro Carsillo, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta RECLAMATA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 06.05.2025, nell'ambito della procedura esecutiva distinta da R.G.E.I. n. 321/2024, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente termine di giorni novanta per documentare il primo titolo di acquisto ultraventennale del bene pignorato. 2
Con istanza del 09.05.2025, il debitore esecutato ha chiesto la revoca dell'indicato provvedimento, rilevando la già avvenuta concessione di proroga per l'integrazione della documentazione richiesta, in relazione a termine non ulteriormente prorogabile, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c. Con ordinanza del 14.05.2025, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'indicata istanza, evidenziando l'estraneità della richiesta integrazione documentale dalla fattispecie di cui all'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c. Avverso tale provvedimento, il debitore esecutato ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 630 c.p.c. chiedendo, stante l'incompletezza della documentazione depositata dal creditore procedente nel termine non prorogabile originariamente assegnato, dichiararsi l'inefficacia del pignoramento e disporsi la cancellazione della relativa trascrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 04.11.2025, si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o infondatezza del reclamo.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione ed è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Anzitutto, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14.05.2025 non può ritenersi provvedimento suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Infatti, non viene in rilievo ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per la previsione di cui all'art. 624, comma 2, c.p.c. Neppure l'indicata ordinanza può essere qualificata in termini di provvedimento cautelare, trattandosi di rigetto di domanda diretta alla dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, non risultando conseguentemente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.
Ciò posto, venendo in rilievo provvedimento di rigetto dell'istanza finalizzata alla dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e cancellazione della relativa trascrizione, provvedimento idoneo a determinare l'estinzione almeno parziale della procedura esecutiva, occorre valutare il presente reclamo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. (cfr. Corte App. Messina, 27.11.2020, n. 499).
Fermo quanto indicato, con riguardo all'ammissibilità del reclamo proposto, deve analizzarsi se viene in rilievo una fattispecie di estinzione tipica ovvero atipica del procedimento esecutivo. 3
Occorre premettere che, avverso i provvedimenti che determinano ipotesi di chiusura anticipata della procedura esecutiva diverse da quelle espressamente tipizzate dal legislatore, ovvero provvedimenti di estinzione atipica della procedura, l'unico rimedio impugnatorio applicabile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Infatti, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, implicanti la sua sostanziale improseguibilità, ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo. Invece, lo strumento del reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. risulta riferibile esclusivamente alle ipotesi tipiche di estinzione del procedimento esecutivo, come tassativamente individuate dal legislatore.
Con specifico riguardo alla fattispecie di mancata produzione nei termini da parte del creditore procedente del primo atto di acquisto ultraventennale del bene pignorato, occorre evidenziare l'estraneità di tale atto dalla puntuale elencazione oggetto dell'art. 567, comma 2, c.p.c. Infatti, è stato condivisibilmente evidenziato che “solo se il creditore non fornisca, neppure nel termine fissato ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre la mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale cui deve risalire la certificazione […] imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene […]. L'estinzione, in tale secondo caso, sarà pertanto atipica e non tipica” (Cass. 30.12.2024, n. 34949, conf. Cass. 11.06.2019, n. 15597). Conseguentemente, si tratta di “una estinzione cd. atipica, e cioè di un provvedimento che nulla ha a che fare con l'istituto regolato dagli art. 629 e ss., e che più correttamente andrebbe qualificato come dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, trattandosi di un provvedimento con cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. 22.06.2017, n. 15606). In ipotesi siffatte, deve ritenersi che “il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) […] non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c. […] in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.” (Cass. 06.04.2022, n. 11241).
Da ciò discende che il provvedimento, recante estinzione della procedura esecutiva per causa diversa da quelle tipizzate dal legislatore, avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. 4
Neppure potrebbe ipotizzarsi eventuale conversione o riqualificazione del rimedio proposto dalla parte, stante la radicale differenza dei requisiti di sostanza e di forma dei rispettivi istituti del reclamo al collegio e dell'opposizione agli atti esecutivi. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto che “d'altronde, né in primo grado, né, tanto meno, nella presente sede di legittimità, è prospettabile una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari” (Cass. 04.03.2025, n. 5784). Pertanto, il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese legali di lite sostenute dalla reclamata sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico del reclamante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
Da ultimo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte del reclamante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dallo stesso proposto, senza spazio per valutazioni discrezionali (in questo senso, Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto;
- Condanna il reclamante al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER CE CE RI LL