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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
FIORENTINI MONICA
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
FIORENTINI MONICA
FATTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato l'11.03.2024 e integrato il 22.03.2024, Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] Parte_2 condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in SA
AN (LO) in data 11.06.2006 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al Per_ n. 4 – parte II – serie A – anno 2006), che dall'unione coniugale è nata la figlia minorenne, e che il
Tribunale di Lodi, nell'ambito del presente procedimento, con sentenza 61/2024 pubblicata il 29.04.2024 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi, passata in giudicato come da attestazione della
Cancelleria.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, ed integrate e precisate in merito alla casa coniugale nelle note conclusive – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in via Giovanni Falcone n. 2/A a SA AN, in comproprietà, ed alla
pagina 1 di 3 data dell'omologa di separazione assegnata ad entrambi i coniugi, potendo gli stessi viverci ciascuno in un piano (essendo l'immobile strutturato in modo tale da poter occupare ciascun coniuge un piano), verrà interamente acquistata dalla signora che riconoscerà al marito, Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 45.000,00 quale valore della quota del 50% allo stesso intestata, liberandolo così dal contratto di mutuo ad oggi in essere;
3) con l'acquisto della quota del 50% dell'immobile di proprietà del signor quest'ultimo uscirà Parte_2 di casa trovandosi altra collocazione con assegnazione della casa coniugale interamente alla signora Per_ e collocazione prevalente della minore verrà. Pt_1 Per_
4) Il signor verserà a favore della figlia minore sul conto corrente intestato alla Parte_2 stessa euro 150,00 oltre ad Euro 200,00 direttamente alla signora quale quota di Parte_1 mantenimento per la minore continuando a sostenere interamente le spese scolastiche.
5) I coniugi si accordano di mantenere attivo il conto corrente cointestato sul quale verrà versato il 50% ciascuno del corrispettivo della rata di mutuo, delle bollette delle utenze, le spese condominiali e le assicurazioni sino al definitivo acquisto del 50% del padre da parte della signora Parte_2 Pt_1
, dopo di che verrà definitivamente chiuso.
[...] Per_ 6) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre nella casa coniugale.
7) Entrambi i coniugi collaboreranno in modo paritetico al mantenimento ed alla crescita della minore con partecipazione al 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, ad eccezione delle spese scolastiche che verranno sostenute interamente dal padre”.
All'udienza cartolare del 20.11.2024, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SA AN (LO) in data 11.06.2006 (atto trascritto nel registro Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 4 – parte II – serie A – anno 2006)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 09/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
FIORENTINI MONICA
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
FIORENTINI MONICA
FATTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato l'11.03.2024 e integrato il 22.03.2024, Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] Parte_2 condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in SA
AN (LO) in data 11.06.2006 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al Per_ n. 4 – parte II – serie A – anno 2006), che dall'unione coniugale è nata la figlia minorenne, e che il
Tribunale di Lodi, nell'ambito del presente procedimento, con sentenza 61/2024 pubblicata il 29.04.2024 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi, passata in giudicato come da attestazione della
Cancelleria.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, ed integrate e precisate in merito alla casa coniugale nelle note conclusive – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in via Giovanni Falcone n. 2/A a SA AN, in comproprietà, ed alla
pagina 1 di 3 data dell'omologa di separazione assegnata ad entrambi i coniugi, potendo gli stessi viverci ciascuno in un piano (essendo l'immobile strutturato in modo tale da poter occupare ciascun coniuge un piano), verrà interamente acquistata dalla signora che riconoscerà al marito, Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 45.000,00 quale valore della quota del 50% allo stesso intestata, liberandolo così dal contratto di mutuo ad oggi in essere;
3) con l'acquisto della quota del 50% dell'immobile di proprietà del signor quest'ultimo uscirà Parte_2 di casa trovandosi altra collocazione con assegnazione della casa coniugale interamente alla signora Per_ e collocazione prevalente della minore verrà. Pt_1 Per_
4) Il signor verserà a favore della figlia minore sul conto corrente intestato alla Parte_2 stessa euro 150,00 oltre ad Euro 200,00 direttamente alla signora quale quota di Parte_1 mantenimento per la minore continuando a sostenere interamente le spese scolastiche.
5) I coniugi si accordano di mantenere attivo il conto corrente cointestato sul quale verrà versato il 50% ciascuno del corrispettivo della rata di mutuo, delle bollette delle utenze, le spese condominiali e le assicurazioni sino al definitivo acquisto del 50% del padre da parte della signora Parte_2 Pt_1
, dopo di che verrà definitivamente chiuso.
[...] Per_ 6) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre nella casa coniugale.
7) Entrambi i coniugi collaboreranno in modo paritetico al mantenimento ed alla crescita della minore con partecipazione al 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, ad eccezione delle spese scolastiche che verranno sostenute interamente dal padre”.
All'udienza cartolare del 20.11.2024, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SA AN (LO) in data 11.06.2006 (atto trascritto nel registro Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 4 – parte II – serie A – anno 2006)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 09/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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