Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1350
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1956
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956