Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".
Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".