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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR ES AN Presidente
LA AR Consigliere
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 420 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San RO, Via Del Tirreno Centro Il Giardino n.2, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Bazzu, che la rappresenta e difende in forza di procura ad litem in calce all'atto di citazione citazione in primo grado
APPELLANTE
contro in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando P.IVA_2
Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ed unito alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATA All'udienza del 24.10.2025 tempestivamente depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni avversa istanza e o eccezione e o domanda, in
accoglimento del presente appello, con l'adozione di ogni provvedimento di legge, per tutti i motivi
come esposti, annullare e o revocare la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, Giudice Unico
Dr. Latti, nr.1031/22 resa nel giudizio instaurato con rac. 889/2018 depositata in data 19.04.2022
(letta 15.04.22), con conseguente accoglimento delle conclusioni come proposte in primo grado da
Con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge”. Parte_1
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, rigettare
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari n. 1031/2022 resa nel giudizio
avente RG n. 889/2018, con vittoria di spese e compensi professionali”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società propose opposizione avverso l'ordinanza 1330/2017 emessa da a Pt_1 CP_1
titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata a favore dell'utenza domestica in Vico P.IVA_3
Aresola Frazione di Budditogliu San RO. A sostegno della domanda espose:
− l'illegittimità dell'ordinanza in quanto il credito era stato contestato;
− nel merito, il difetto di prova dell'effettivo consumo e l'illegittimità del calcolo presuntivo dei consumi;
− l'infondatezza della pretesa relativa alle quote per costi di “depuratore”, in quanto con prot. 3244
del 14.02.2017 il aveva attestato che a seguito di Controparte_2
eventi alluvionali la rete fognaria della borgata “Budditogliu”, , era risultata Controparte_2
inagibile dal 2009;
− l'illegittimità della tariffa da “acqua potabile”, in quanto per buona parte dei mesi estivi e per tutto il centro di San RO l'acqua erogata non era stata potabile.
Si costituì in giudizio la società domandando il rigetto dell'opposizione o la condanna CP_1
a una minore somma ed eccependo:
− a prescindere dall'infondatezza delle contestazioni, in ogni caso, il giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata, cosicché non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria;
− nel merito, l'ingiunzione fiscale opposta si era fondata su n. 4 fatture e precisamente:
n. 2010/34126506 del 2.8.2010 di importo pari ad € 2.373,56, emessa in acconto relativamente ai consumi dal 2.1.2006 al 30.6.2010;
n. 2010/34159329 del 11.10.2010 di importo pari ad € 12.278,16, emessa a saldo relativamente ai consumi dal 2.1.2006 al 31.8.2010;
n. 2014/402135105 del 3.6.2014 di importo pari ad € 21.111,68, emessa a saldo relativamente ai consumi dal 31.8.2010 al 24.4.2014;
n. 2015/28209810 del 23.9.2015 di importo pari ad € -2.727,71 emessa a saldo relativamente ai consumi dal 10.10.2014 al 15.7.2015; − le fatture ingiunte erano state emesse sulla base delle seguenti letture effettive, come si sarebbe potuto desumere dalle schermate digitali di visualizzazione dei movimenti del contatore intestato all'utente:
Dal 02.01.2006 (mc. 4.475) al 31.08.2010 (mc. 20.956);
Dal 31.08.2010 (mc. 20.956) al 24.04.2014 (mc. 27.131);
Dal 24.04.2014 (mc. 27.131) al 10.10.2014 (mc. 27.396);
Dal 10.10.2014 (mc. 27.396) al 15.07.2015 (mc. 27.644);
− la facoltà per il OR DR di emettere legittimamente “fatture in acconto” era stata espressamente riconosciuta dall'art. B.35 del Regolamento, il quale stabilisce che “Il OR si
riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta
effettuata la lettura del contatore”; né dall'eventuale ritardo di nelle letture del contatore CP_1
con le modalità imposte dal Regolamento S.I.I. e dalla Carta S.I.I., sarebbe potuto derivare il venir meno in capo alla società opponente dell'obbligo di pagamento della fornitura, anche considerato come l'utente non avesse mai tenuto sotto controllo i propri consumi abituali (art. B.35 Reg. S.I.I.),
verificato periodicamente lo stato del contatore (art. B.35 Reg. S.I.I.) e comunicato ad i dati CP_1
di consumo attraverso la “autolettura” (art.
6.1 Carta S.I.I.);
− il servizio di depurazione delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti,
rapportato ai consumi di acqua, e indipendentemente dalla presenza di impianti specifici,
comprensivo di tutti gli oneri per la depurazione delle acque reflue;
l'impianto di depurazione al servizio del San RO, sito in località “Sa Canna” - a ridosso dello stagno di San CP_2
RO e della zona costiera che costituisce il parco marino di Tavolara - Porto Coda Cavallo –
sarebbe stato perfettamente funzionante.
− le allegazioni in ordine alla non potabilità sarebbero state generiche e parziali, in quanto l'acqua erogata nel territorio del Comune di San RO non aveva mai avuto valori fuori norma significativi e gli sporadici casi di non potabilità, che peraltro non avevano sempre riguardato l'intero territorio comunale, erano stati risolti dal OR tempestivamente, come peraltro dimostrato dal fatto che tutte le ordinanze di non potabilità emesse erano state nella maggior parte dei casi rapidamente revocate con ripristino delle condizioni di potabilità; né la non potabilità aveva impedito agli utenti di utilizzare l'acqua per ulteriori finalità, come comprovato dai consumi idrici registrati.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n.
1031/2022, pubblicata in data 15/04/2022, nei seguenti termini: “1) rigetta l'opposizione; 2)
condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Chiarito che ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art 1 co 151
della legge n 244/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter, e che con decreto 30
dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze è stata concessa l'autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla il Giudice di primo Parte_2
grado ha ritenuto il primo motivo di opposizione palesemente infondato;
per mera completezza, ha aggiunto che, in ogni caso, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore, con la conseguenza che il giudizio di opposizione ha ad oggetto l'accertamento negativo.
Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, il Tribunale ha rilevato che l'opponente aveva omesso di allegare il malfunzionamento del contatore allora in uso alla società, né aveva specificatamente allegato (e tanto meno dimostrato) un'anomalia dei consumi, in rapporto a consumi precedenti o successivi a quelli in contestazione.
Quanto alla richiesta di detrazione delle quote per costi di “depuratore”, esaminata la documentazione prodotta da parte opponente, il Tribunale ha evidenziato come non fosse stato specificatamente contestato che l'impianto di depurazione al servizio del Comune di San RO
(sito in località “Sa Canna” a ridosso dello stagno di San RO e della zona costiera che costituisce il parco marino di Tavolara, Porto Coda Cavallo) fosse funzionante: conseguentemente,
ha accertato che anche se fosse stato vero che il malfunzionamento di una stazione di sollevamento della rete fognaria avrebbe potuto condurre, in quel periodo, a un minore deflusso di acque reflue,
tuttavia la quota di depurazione è sempre collegata all'esistenza di un impianto di depurazione funzionante. In conclusione, il Tribunale ha rilevato che non essendo stata dimostrata l'esistenza di un impianto di depurazione non funzionante, il gestore potesse legittimamente richiedere le quote riferite al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche.
La domanda diretta ad accertate l'”illegittimità della tariffa da acqua potabile”, rimasta completamente sfornita di prova, è stata, quindi, rigettata.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma CP_1
del provvedimento impugnato.
***
Con unico motivo di gravame, circoscritto alla questione concernente la effettività dei consumi portati nelle fatture in contestazione, la società censura il provvedimento di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare l'opposizione per mancanza di prove, non ha considerato che in caso di accertamento de credito vantato dal gestore idrico, graverebbe sulla parte opposta l'onere di dimostrare l'esigibilità delle proprie pretese: in particolare, nel caso in cui venga contestata l'effettività dei consumi indicati nelle fatture, dovrebbe essere onere del gestore dei servizi provare la correttezza e funzionalità del contatore (e detti criteri di ripartizione dell'onere della prova dovrebbero essere “seguiti anche nel caso in cui la domanda sia stata proposta dallo stesso utente
per l'accertamento negativo del credito vantato dal gestore”). Afferma testualmente l'appellante che
[…]“ In caso di contestazione sulla effettività dei consumi portati nelle fatture (e rammentiamo che
esse sono state allegate alla ordinanza ingiunzione n. 806/2016), è onere del OR dei Servizi
dimostrare la correttezza e funzionalità del contatore in uno con il consumo imputato.
Conclusivamente, sostiene parte appellante che nel caso in esame la fattura posta alla base
dell'ordinanza ingiunzione non potrebbe costituire una prova del credito, ma solo un mero indizio
dell'esecuzione della prestazione”[…] E ancora [… ] Sull'effettivo consumo la Suprema Corte si è
ben espressa (Cass. Civ. 22.05.2017 n. 12870) laddove ha precisato che è onere del OR quello
di provare sia l'effettivo consumo che la quantità dell'acqua erogata.
Analizzando il caso di specie si evidenzia – sebbene il dato costituisca ex se punto pacifico nella
giurisprudenza della Suprema Corte – che la fattura (posta a base della ordinanza ingiunzione) non
costituisca prova, ma solo un mero indizio dell'esecuzione della prestazione, e nessun valore
neppure indiziario può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa e a
quella pattuita e in merito agli altri elementi del contratto (Cass. Civ. 8549/2008).
Sulla base di queste “constatazioni” si può a buona ragione affermare che:
-la sentenza impugnata ha senz'altro errato nello spostamento e o “slittamento” dell'onere della
prova in capo all'opponente, posto che la prova sulla effettività dei consumi e sulla quantità
dell'acqua erogata sono oneri probatori che cadono in capo alla società CP_1 -ergo, la sentenza è sicuramente viziata da una errata applicazione e o interpretazione dell'art.
2697 c.c., sia con riferimento ai principi propri in tema di accertamento del credito che in tema
specifico di obblighi posti dalla legge al OR con le norme sopra richiamate;
-la mera contestazione da parte del OR, non può risolversi in un privilegio probatorio fondato
sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, chiedendo all'opponente carichi e gravami
probatori che non gli competono (Cass. Civ. 28.05.2004 n. 10313);
-la c.t.u., espletata, deve necessariamente tenere conto della omessa e o carente prova in ordine alla
effettività dei consumi ragione per cui la ricostruzione che può aver operato non può essere
considerata “logica”, “congrua” e “adeguatamente motivata” come afferma il Giudice posto che
parte da una premessa epistemologica errata in fatto e in diritto […]
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Appare doveroso premettere che, per principio costante nella giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo, Cass. Civ. n. 15061/2025).
In particolare, è di tutta evidenza che a mente dell'art. 115 c.p.c. si ha contestazione specifica solo a fronte di una negazione analiticamente dettagliata dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, la quale si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi o incompatibili: e il richiamato principio, naturalmente, si applica anche nei casi in cui l'azione proposta sia di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che incombe sull'opponente – attore in senso formale – l'onere di contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa.
Nel caso di cui ci si occupa, come già correttamente individuato dal Giudice di primo grado, la società
debitrice ha totalmente omesso di allegare il malfunzionamento del contatore allora in uso e non ha,
allo stesso modo, specificatamente allegato alcuna anomalia dei consumi rispetto a quelli precedenti o successivi al periodo in contestazione: così argomentando, infatti, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei su indicati principi di diritto, posto che, a fronte del valore presuntivo ricollegabile alle risultanze del contatore e in assenza di una previa specifica contestazione, l'allora opponente non ha fornito elementi a supporto delle proprie allegazioni.
In nessun modo, in conclusione, il Giudice di primo grado ha inteso invertire l'onere della prova,
come prospettato da parte appellante, ma ha correttamente rilevato la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'assoluta genericità delle allegazioni prospettate.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
***
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ.
mod., applicando i valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate nel presente giudizio
(esclusa la fase istruttoria, non tenutasi), sullo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1031/2022 del 15/04/2022; Parte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
€ 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Cons. estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Sezione Civile
composta dai magistrati:
AR ES AN Presidente
LA AR Consigliere
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 420 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San RO, Via Del Tirreno Centro Il Giardino n.2, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Bazzu, che la rappresenta e difende in forza di procura ad litem in calce all'atto di citazione citazione in primo grado
APPELLANTE
contro in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando P.IVA_2
Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ed unito alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATA All'udienza del 24.10.2025 tempestivamente depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni avversa istanza e o eccezione e o domanda, in
accoglimento del presente appello, con l'adozione di ogni provvedimento di legge, per tutti i motivi
come esposti, annullare e o revocare la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, Giudice Unico
Dr. Latti, nr.1031/22 resa nel giudizio instaurato con rac. 889/2018 depositata in data 19.04.2022
(letta 15.04.22), con conseguente accoglimento delle conclusioni come proposte in primo grado da
Con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge”. Parte_1
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, rigettare
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari n. 1031/2022 resa nel giudizio
avente RG n. 889/2018, con vittoria di spese e compensi professionali”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società propose opposizione avverso l'ordinanza 1330/2017 emessa da a Pt_1 CP_1
titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata a favore dell'utenza domestica in Vico P.IVA_3
Aresola Frazione di Budditogliu San RO. A sostegno della domanda espose:
− l'illegittimità dell'ordinanza in quanto il credito era stato contestato;
− nel merito, il difetto di prova dell'effettivo consumo e l'illegittimità del calcolo presuntivo dei consumi;
− l'infondatezza della pretesa relativa alle quote per costi di “depuratore”, in quanto con prot. 3244
del 14.02.2017 il aveva attestato che a seguito di Controparte_2
eventi alluvionali la rete fognaria della borgata “Budditogliu”, , era risultata Controparte_2
inagibile dal 2009;
− l'illegittimità della tariffa da “acqua potabile”, in quanto per buona parte dei mesi estivi e per tutto il centro di San RO l'acqua erogata non era stata potabile.
Si costituì in giudizio la società domandando il rigetto dell'opposizione o la condanna CP_1
a una minore somma ed eccependo:
− a prescindere dall'infondatezza delle contestazioni, in ogni caso, il giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata, cosicché non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria;
− nel merito, l'ingiunzione fiscale opposta si era fondata su n. 4 fatture e precisamente:
n. 2010/34126506 del 2.8.2010 di importo pari ad € 2.373,56, emessa in acconto relativamente ai consumi dal 2.1.2006 al 30.6.2010;
n. 2010/34159329 del 11.10.2010 di importo pari ad € 12.278,16, emessa a saldo relativamente ai consumi dal 2.1.2006 al 31.8.2010;
n. 2014/402135105 del 3.6.2014 di importo pari ad € 21.111,68, emessa a saldo relativamente ai consumi dal 31.8.2010 al 24.4.2014;
n. 2015/28209810 del 23.9.2015 di importo pari ad € -2.727,71 emessa a saldo relativamente ai consumi dal 10.10.2014 al 15.7.2015; − le fatture ingiunte erano state emesse sulla base delle seguenti letture effettive, come si sarebbe potuto desumere dalle schermate digitali di visualizzazione dei movimenti del contatore intestato all'utente:
Dal 02.01.2006 (mc. 4.475) al 31.08.2010 (mc. 20.956);
Dal 31.08.2010 (mc. 20.956) al 24.04.2014 (mc. 27.131);
Dal 24.04.2014 (mc. 27.131) al 10.10.2014 (mc. 27.396);
Dal 10.10.2014 (mc. 27.396) al 15.07.2015 (mc. 27.644);
− la facoltà per il OR DR di emettere legittimamente “fatture in acconto” era stata espressamente riconosciuta dall'art. B.35 del Regolamento, il quale stabilisce che “Il OR si
riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta
effettuata la lettura del contatore”; né dall'eventuale ritardo di nelle letture del contatore CP_1
con le modalità imposte dal Regolamento S.I.I. e dalla Carta S.I.I., sarebbe potuto derivare il venir meno in capo alla società opponente dell'obbligo di pagamento della fornitura, anche considerato come l'utente non avesse mai tenuto sotto controllo i propri consumi abituali (art. B.35 Reg. S.I.I.),
verificato periodicamente lo stato del contatore (art. B.35 Reg. S.I.I.) e comunicato ad i dati CP_1
di consumo attraverso la “autolettura” (art.
6.1 Carta S.I.I.);
− il servizio di depurazione delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti,
rapportato ai consumi di acqua, e indipendentemente dalla presenza di impianti specifici,
comprensivo di tutti gli oneri per la depurazione delle acque reflue;
l'impianto di depurazione al servizio del San RO, sito in località “Sa Canna” - a ridosso dello stagno di San CP_2
RO e della zona costiera che costituisce il parco marino di Tavolara - Porto Coda Cavallo –
sarebbe stato perfettamente funzionante.
− le allegazioni in ordine alla non potabilità sarebbero state generiche e parziali, in quanto l'acqua erogata nel territorio del Comune di San RO non aveva mai avuto valori fuori norma significativi e gli sporadici casi di non potabilità, che peraltro non avevano sempre riguardato l'intero territorio comunale, erano stati risolti dal OR tempestivamente, come peraltro dimostrato dal fatto che tutte le ordinanze di non potabilità emesse erano state nella maggior parte dei casi rapidamente revocate con ripristino delle condizioni di potabilità; né la non potabilità aveva impedito agli utenti di utilizzare l'acqua per ulteriori finalità, come comprovato dai consumi idrici registrati.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n.
1031/2022, pubblicata in data 15/04/2022, nei seguenti termini: “1) rigetta l'opposizione; 2)
condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Chiarito che ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art 1 co 151
della legge n 244/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter, e che con decreto 30
dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze è stata concessa l'autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla il Giudice di primo Parte_2
grado ha ritenuto il primo motivo di opposizione palesemente infondato;
per mera completezza, ha aggiunto che, in ogni caso, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore, con la conseguenza che il giudizio di opposizione ha ad oggetto l'accertamento negativo.
Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, il Tribunale ha rilevato che l'opponente aveva omesso di allegare il malfunzionamento del contatore allora in uso alla società, né aveva specificatamente allegato (e tanto meno dimostrato) un'anomalia dei consumi, in rapporto a consumi precedenti o successivi a quelli in contestazione.
Quanto alla richiesta di detrazione delle quote per costi di “depuratore”, esaminata la documentazione prodotta da parte opponente, il Tribunale ha evidenziato come non fosse stato specificatamente contestato che l'impianto di depurazione al servizio del Comune di San RO
(sito in località “Sa Canna” a ridosso dello stagno di San RO e della zona costiera che costituisce il parco marino di Tavolara, Porto Coda Cavallo) fosse funzionante: conseguentemente,
ha accertato che anche se fosse stato vero che il malfunzionamento di una stazione di sollevamento della rete fognaria avrebbe potuto condurre, in quel periodo, a un minore deflusso di acque reflue,
tuttavia la quota di depurazione è sempre collegata all'esistenza di un impianto di depurazione funzionante. In conclusione, il Tribunale ha rilevato che non essendo stata dimostrata l'esistenza di un impianto di depurazione non funzionante, il gestore potesse legittimamente richiedere le quote riferite al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche.
La domanda diretta ad accertate l'”illegittimità della tariffa da acqua potabile”, rimasta completamente sfornita di prova, è stata, quindi, rigettata.
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Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma CP_1
del provvedimento impugnato.
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Con unico motivo di gravame, circoscritto alla questione concernente la effettività dei consumi portati nelle fatture in contestazione, la società censura il provvedimento di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare l'opposizione per mancanza di prove, non ha considerato che in caso di accertamento de credito vantato dal gestore idrico, graverebbe sulla parte opposta l'onere di dimostrare l'esigibilità delle proprie pretese: in particolare, nel caso in cui venga contestata l'effettività dei consumi indicati nelle fatture, dovrebbe essere onere del gestore dei servizi provare la correttezza e funzionalità del contatore (e detti criteri di ripartizione dell'onere della prova dovrebbero essere “seguiti anche nel caso in cui la domanda sia stata proposta dallo stesso utente
per l'accertamento negativo del credito vantato dal gestore”). Afferma testualmente l'appellante che
[…]“ In caso di contestazione sulla effettività dei consumi portati nelle fatture (e rammentiamo che
esse sono state allegate alla ordinanza ingiunzione n. 806/2016), è onere del OR dei Servizi
dimostrare la correttezza e funzionalità del contatore in uno con il consumo imputato.
Conclusivamente, sostiene parte appellante che nel caso in esame la fattura posta alla base
dell'ordinanza ingiunzione non potrebbe costituire una prova del credito, ma solo un mero indizio
dell'esecuzione della prestazione”[…] E ancora [… ] Sull'effettivo consumo la Suprema Corte si è
ben espressa (Cass. Civ. 22.05.2017 n. 12870) laddove ha precisato che è onere del OR quello
di provare sia l'effettivo consumo che la quantità dell'acqua erogata.
Analizzando il caso di specie si evidenzia – sebbene il dato costituisca ex se punto pacifico nella
giurisprudenza della Suprema Corte – che la fattura (posta a base della ordinanza ingiunzione) non
costituisca prova, ma solo un mero indizio dell'esecuzione della prestazione, e nessun valore
neppure indiziario può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa e a
quella pattuita e in merito agli altri elementi del contratto (Cass. Civ. 8549/2008).
Sulla base di queste “constatazioni” si può a buona ragione affermare che:
-la sentenza impugnata ha senz'altro errato nello spostamento e o “slittamento” dell'onere della
prova in capo all'opponente, posto che la prova sulla effettività dei consumi e sulla quantità
dell'acqua erogata sono oneri probatori che cadono in capo alla società CP_1 -ergo, la sentenza è sicuramente viziata da una errata applicazione e o interpretazione dell'art.
2697 c.c., sia con riferimento ai principi propri in tema di accertamento del credito che in tema
specifico di obblighi posti dalla legge al OR con le norme sopra richiamate;
-la mera contestazione da parte del OR, non può risolversi in un privilegio probatorio fondato
sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, chiedendo all'opponente carichi e gravami
probatori che non gli competono (Cass. Civ. 28.05.2004 n. 10313);
-la c.t.u., espletata, deve necessariamente tenere conto della omessa e o carente prova in ordine alla
effettività dei consumi ragione per cui la ricostruzione che può aver operato non può essere
considerata “logica”, “congrua” e “adeguatamente motivata” come afferma il Giudice posto che
parte da una premessa epistemologica errata in fatto e in diritto […]
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Appare doveroso premettere che, per principio costante nella giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo, Cass. Civ. n. 15061/2025).
In particolare, è di tutta evidenza che a mente dell'art. 115 c.p.c. si ha contestazione specifica solo a fronte di una negazione analiticamente dettagliata dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, la quale si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi o incompatibili: e il richiamato principio, naturalmente, si applica anche nei casi in cui l'azione proposta sia di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che incombe sull'opponente – attore in senso formale – l'onere di contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa.
Nel caso di cui ci si occupa, come già correttamente individuato dal Giudice di primo grado, la società
debitrice ha totalmente omesso di allegare il malfunzionamento del contatore allora in uso e non ha,
allo stesso modo, specificatamente allegato alcuna anomalia dei consumi rispetto a quelli precedenti o successivi al periodo in contestazione: così argomentando, infatti, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei su indicati principi di diritto, posto che, a fronte del valore presuntivo ricollegabile alle risultanze del contatore e in assenza di una previa specifica contestazione, l'allora opponente non ha fornito elementi a supporto delle proprie allegazioni.
In nessun modo, in conclusione, il Giudice di primo grado ha inteso invertire l'onere della prova,
come prospettato da parte appellante, ma ha correttamente rilevato la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'assoluta genericità delle allegazioni prospettate.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ.
mod., applicando i valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate nel presente giudizio
(esclusa la fase istruttoria, non tenutasi), sullo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1031/2022 del 15/04/2022; Parte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
€ 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Cons. estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu