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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verbania - Via Fratelli Cervi 7 28921 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1489 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come da verbale
Resistente come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.04.2024, il ricorrente adiva questa Corte al fine di sentir dichiarare l'annullabilità dell'avviso di accertamento n. 1489/2023 del 29.12.2023,mediante il quale il Comune di Verbania richiedeva la somma di € 1.347,94, oltre sanzioni e interessi a titolo di IMU, anno 2019. In particolare, l'ente impositore contestava l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 . A parere del ricorrente, l'atto impositivo doveva essere soggetto a declaratoria di annullabilità attesa la presunta incostituzionalità dell'imposta per violazione degli articoli 2, 42, 47 e 53 della Costituzione, in quanto tassa sulla proprietà che non tiene conto delle risorse economiche del contribuente.
Si è costituito il Comune di Verbania chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene sollevata eccezione di incostituzionalità dell'IMU ritenendo che essa violi gli artt. 2, 42,47 e 53 della
Costituzione in quanto non tiene conto della situazione di difficoltà economica del contribuente, viola il diritto di proprietà e non rispetta il principio di capacità contributiva.
Ritiene questa Corte che ,alla luce della Costituzione materiale affermatasi anche in ragion delle interpretazioni della Corte Costituzionale le eccezioni siano manifestamente infondate in quanto a fondamento dell'obbligo fiscale viene considerato indice di capacità contributiva proprio il valore patrimoniale facente capo al contribuente. Presupposto che ha comunque un evidente fondamento logico
P.Q.M.
respinge il ricorso Spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verbania - Via Fratelli Cervi 7 28921 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1489 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come da verbale
Resistente come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.04.2024, il ricorrente adiva questa Corte al fine di sentir dichiarare l'annullabilità dell'avviso di accertamento n. 1489/2023 del 29.12.2023,mediante il quale il Comune di Verbania richiedeva la somma di € 1.347,94, oltre sanzioni e interessi a titolo di IMU, anno 2019. In particolare, l'ente impositore contestava l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 . A parere del ricorrente, l'atto impositivo doveva essere soggetto a declaratoria di annullabilità attesa la presunta incostituzionalità dell'imposta per violazione degli articoli 2, 42, 47 e 53 della Costituzione, in quanto tassa sulla proprietà che non tiene conto delle risorse economiche del contribuente.
Si è costituito il Comune di Verbania chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene sollevata eccezione di incostituzionalità dell'IMU ritenendo che essa violi gli artt. 2, 42,47 e 53 della
Costituzione in quanto non tiene conto della situazione di difficoltà economica del contribuente, viola il diritto di proprietà e non rispetta il principio di capacità contributiva.
Ritiene questa Corte che ,alla luce della Costituzione materiale affermatasi anche in ragion delle interpretazioni della Corte Costituzionale le eccezioni siano manifestamente infondate in quanto a fondamento dell'obbligo fiscale viene considerato indice di capacità contributiva proprio il valore patrimoniale facente capo al contribuente. Presupposto che ha comunque un evidente fondamento logico
P.Q.M.
respinge il ricorso Spese compensate