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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2281/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. RE GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2281/2025 RG promossa da:
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSETTI LISA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia parte ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSETTI LISA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Novara, Voglia disporre la comparizione delle parti avanti a sé affinchè venga dichiarata la separazione personale degli stessi, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. I coniugi altresì si impegnano a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
2) i figli minori e RE manterranno la residenza presso Per_1 la casa coniugale e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale ed assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse in favore degli stessi in merito ad istruzione, educazione e salute;
3) i figli minori e avranno collocazione abitativa stabilmente con la madre in Persona_2 Persona_3
Galliate (NO) alla Via Tiro a Segno n. 25, nell'abitazione già di proprietà della signora mentre il padre ha Parte_1 già cambiato la propria residenza stabilendosi in Galliate Via Antonio Gramsci n. 8 . 3) il Sig. verserà, a mezzo Pt_2 di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla signora e acceso presso la Banca Intesa, entro e non Parte_1 oltre il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 in favore dei due figli minori, quale contributo mensile per il mantenimento ordinario dei due figli e RE. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento annuale ISTAT. Per_1
L'importo totale dell'AUU rimarrà interamente in favore della signora 4) Il signor provvederà al Parte_1 Pt_2 rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario in favore dei due figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, scuola, sport, attività extrascolastiche, ecc…) come per legge e le predette spese, giusto protocollo di Torino 15/03/2016, dovranno concordarsi tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in ogni caso e comunque, i figli minori e Per_1
RE staranno col padre nei fine settimana alterni, dal venerdì, quando i nonni materni porteranno i nipoti al padre verso le ore 18 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola e tutti i mercoledì dalle ore 17,00, quando il padre li andrà a prendere dai nonni materni e li terrà sino a giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il lunedì successivo al weekend in cui il padre non ha i figli, li potrà comuqnue tenere, precisando che i nonni materni o la madre li porteranno al padre che li terrà a cena e poi, verso le ore 21, li riporterà a casa dalla madre. 6) Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Natale e il giorno Santo Stefano, precisando che dalle ore 8 alle ore 14 staranno con un genitore e dalle 14,30 alle 21,30 straranno con l'altro genitore, invertendo gli orari negli anni successivi. Così varrà anche per i giorni di Capodanno e per l'Epifania, a Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, in cui i figli rimarranno in via alternata con l'uno e l'altro genitore. Quanto precede, fatti salvi diversi, più ampi e migliori accordi tra i genitori stessi. Per le vacanze estive i figli staranno col padre per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che i coniugi si comunicheranno il periodo rispettivo delle ferie entro il 15 di maggio di ogni anno;
7) I figli e RE Per_1 passeranno la giornata con i genitori in occasione dei rispettivi compleanni degli stessi nonché in occasione della festa della mamma e/o del papà, anche nel caso in cui queste ricorrenze non cadano nei giorni stabiliti, mentre in occasione dei compleanni dei figli, questi lo trascorreranno con i loro compagni di scuola e con gli amici. 8) al fine di preservare l'equilibro dei figli, i coniugi si impegnano a non farli frequentare ai nuovi compagni, almeno per il periodo di un anno dall'inizio della relazione;
9) i coniugi si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori e;
10) ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni sopra Persona_4 Persona_3 elencate, i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso, quindi, di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualunque ragione o titolo nella presente sede;
11) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
12) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso;
13) i coniugi dichiarano, altresì, di essere stati informati della facoltà di aderire alla mediazione familiare”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, le parti hanno adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2022 in Galliate (NO), matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) al n. 24, parte I, serie , anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli nata Magenta il 19.04.2017 (C.F. ) e Persona_2 C.F._3 Persona_3 nato a [...] il [...]. Quindi, dato atto della sopravenuta intollerabilità della convivenza, hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione personale alle condizioni da loro concordate, rinunciando alla comparizione personale.
***
Con ordinanza del 17/12/2025, dato atto del pervenimento delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, Parte_1 Parte_2 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra trascritte e da intendersi in questa sede integralmente riportate, e dispone in conformità ad essi;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. RE GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. RE GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2281/2025 RG promossa da:
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSETTI LISA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia parte ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSETTI LISA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Novara, Voglia disporre la comparizione delle parti avanti a sé affinchè venga dichiarata la separazione personale degli stessi, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. I coniugi altresì si impegnano a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
2) i figli minori e RE manterranno la residenza presso Per_1 la casa coniugale e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale ed assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse in favore degli stessi in merito ad istruzione, educazione e salute;
3) i figli minori e avranno collocazione abitativa stabilmente con la madre in Persona_2 Persona_3
Galliate (NO) alla Via Tiro a Segno n. 25, nell'abitazione già di proprietà della signora mentre il padre ha Parte_1 già cambiato la propria residenza stabilendosi in Galliate Via Antonio Gramsci n. 8 . 3) il Sig. verserà, a mezzo Pt_2 di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla signora e acceso presso la Banca Intesa, entro e non Parte_1 oltre il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 in favore dei due figli minori, quale contributo mensile per il mantenimento ordinario dei due figli e RE. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento annuale ISTAT. Per_1
L'importo totale dell'AUU rimarrà interamente in favore della signora 4) Il signor provvederà al Parte_1 Pt_2 rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario in favore dei due figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, scuola, sport, attività extrascolastiche, ecc…) come per legge e le predette spese, giusto protocollo di Torino 15/03/2016, dovranno concordarsi tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in ogni caso e comunque, i figli minori e Per_1
RE staranno col padre nei fine settimana alterni, dal venerdì, quando i nonni materni porteranno i nipoti al padre verso le ore 18 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola e tutti i mercoledì dalle ore 17,00, quando il padre li andrà a prendere dai nonni materni e li terrà sino a giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il lunedì successivo al weekend in cui il padre non ha i figli, li potrà comuqnue tenere, precisando che i nonni materni o la madre li porteranno al padre che li terrà a cena e poi, verso le ore 21, li riporterà a casa dalla madre. 6) Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Natale e il giorno Santo Stefano, precisando che dalle ore 8 alle ore 14 staranno con un genitore e dalle 14,30 alle 21,30 straranno con l'altro genitore, invertendo gli orari negli anni successivi. Così varrà anche per i giorni di Capodanno e per l'Epifania, a Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, in cui i figli rimarranno in via alternata con l'uno e l'altro genitore. Quanto precede, fatti salvi diversi, più ampi e migliori accordi tra i genitori stessi. Per le vacanze estive i figli staranno col padre per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che i coniugi si comunicheranno il periodo rispettivo delle ferie entro il 15 di maggio di ogni anno;
7) I figli e RE Per_1 passeranno la giornata con i genitori in occasione dei rispettivi compleanni degli stessi nonché in occasione della festa della mamma e/o del papà, anche nel caso in cui queste ricorrenze non cadano nei giorni stabiliti, mentre in occasione dei compleanni dei figli, questi lo trascorreranno con i loro compagni di scuola e con gli amici. 8) al fine di preservare l'equilibro dei figli, i coniugi si impegnano a non farli frequentare ai nuovi compagni, almeno per il periodo di un anno dall'inizio della relazione;
9) i coniugi si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori e;
10) ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni sopra Persona_4 Persona_3 elencate, i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso, quindi, di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualunque ragione o titolo nella presente sede;
11) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
12) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso;
13) i coniugi dichiarano, altresì, di essere stati informati della facoltà di aderire alla mediazione familiare”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, le parti hanno adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale.
Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2022 in Galliate (NO), matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) al n. 24, parte I, serie , anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli nata Magenta il 19.04.2017 (C.F. ) e Persona_2 C.F._3 Persona_3 nato a [...] il [...]. Quindi, dato atto della sopravenuta intollerabilità della convivenza, hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione personale alle condizioni da loro concordate, rinunciando alla comparizione personale.
***
Con ordinanza del 17/12/2025, dato atto del pervenimento delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, Parte_1 Parte_2 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra trascritte e da intendersi in questa sede integralmente riportate, e dispone in conformità ad essi;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. RE GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO