Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica Nella persona del GI dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 112/2026 nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. 69177 promosso da:
G. R. A., C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall’avv. Antonio Catalioto, con domicilio presso la casella di posta elettronica certificata del difensore contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Gramuglia e dall’avv. Tiziana G. Norrito.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 27 febbraio 2026, come da verbale di udienza
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I)- Nell’atto introduttivo la ricorrente G. R. A., riassumendo il giudizio a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Messina n. 527/2023, ha premesso:
a)- che, a seguito della morte del coniuge R. B., ha usufruito, sin dal dicembre 2002, della pensione di reversibilità (compresa la quota dei due figli F. e E.) nella misura dell’80% fino al mese di Ottobre 2009 per un ammontare mensile pari ad € 2.003,00 circa; dal mese di Novembre 2009 al mese di Gennaio 2016 (compresa la quota del solo figlio F.) per un ammontare mensile di euro 1.696,45 circa; dal mese di Febbraio 2016 al mese di Luglio 2019 senza la quota del figlio a carico per un ammontare mensile di euro 1.309,37; dal mese di Agosto 2019 con la trattenuta debitoria di euri 199,89 la pensione si è ridotta ad un ammontare mensile di € 718,97;
b)- il reddito della predetta pensione è stato sempre riportato all’interno del modello 730, cumulandolo, sotto il profilo fiscale, con il reddito personale di lavoro dipendente e con i redditi fondiari;
c)- con raccomandata del 18 giugno 2019 l’PS comunicava che a far data dal 1 novembre 2015, essendo venuta meno la quota di pensione del figlio F., l’importo globale pensionistico veniva ridotto al 60% dal mese di febbraio 2016 ma nello stesso tempo non veniva ricalcolato l’importo della pensione, secondo la tabella F in considerazione del reddito personale da lavoro dipendente della ricorrente. L’PS contestava alla ricorrente un indebito complessivo di euro 28.384,04 per somme erogate e non dovute dal 1 novembre 2015 al 31 luglio 2019. Il recupero di tale importo sarebbe avvenuto, con decorrenza dal mese di agosto 2019, a mezzo di ritenuta mensile di euro 199,89 sulla pensione;
d)- tale nota di recupero è illegittima, poiché l’PS non ha provveduto tempestivamente alle verifiche di sua competenza, tenuto conto peraltro della buona fede e della correttezza della ricorrente;
e)- l’PS non ha corrisposto mai la tredicesima sulla pensione di reversibilità, sebbene diffidata in sede extragiudiziale.
La ricorrente, pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni:
-dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire la riduzione dell’indebito per agli anni antecedenti al 2019 con il ricalcolo della pensione di reversibilità iscr. n. OMISSIS limitando l’indebito al solo anno 2019;
-riconoscere sin dal dicembre 2002 il diritto alla tredicesima mensilità mai percepita con conseguente erogazione della somma con parziale compensazione con l’eventuale indebito e conseguente restituzione delle somme già trattenute;
-riconoscere il diritto al risarcimento dei danni per la maggiore ali quota IR pagata;
-con vittoria di spese di lite.
II)- Con memoria di costituzione l’PS ha dedotto la correttezza del suo operato; ha poi eccepito la prescrizione relativamente alla domanda di tredicesima; ha negato la risarcibilità del danno per la maggiore aliquota IRPEF pagata e ha chiesto il rigetto del ricorso.
III)- Con ordinanza n. 79 del 2024 il GI ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, designando il dott.
BR MA, consulente del lavoro.
IV)- Dopo il deposito della relazione del c.t.u. e lo scambio di memorie, all’udienza del 27 febbraio 2026, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione; il GI ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.
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Il ricorso merita accoglimento nei sensi che si esporranno.
I)- Merita parziale accoglimento la prima domanda, con la quale la ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuto l’indebito per gli anni antecedenti al 2019 e la conseguente condanna dell’PS alla restituzione delle trattenute effettuate a tale titolo.
Il GI osserva che l’argomento fondamentale della richiesta di restituzione dell’indebito formulata (con nota prot. n. PS 4800.18/06/2019.0261513 - datata 19 giugno 2019) dall’PS nei confronti della ricorrente G. R. A. si basa sul presupposto per cui, alla luce delle dichiarazioni dei redditi della medesima ricorrente, applicando la tabella F della legge n. 335 del 1995, la pensione di reversibilità doveva essere quantificata sin dal 2015 in un importo minore.
In una siffatta fattispecie deve tenersi conto dell’art.13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che dispone che: “2. L'PS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La giurisprudenza ha sostenuto che l'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, anche alla luce dell’art. 35 del Decreto legge n.
207/2008, va inteso nel senso che entro il termine annuale l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e deve quanto meno iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato. (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13918).
Va nondimeno considerato che, per confermare o rideterminare l’importo della pensione spettante ai superstiti, l’PS deve attendere i dati reddituali dall'Agenzia delle Entrate e analizzarli, in modo tale da quantificare eventualmente l'importo della pensione spettante. Ciò significa che il termine annuale può decorrere soltanto da quando l’ente previdenziale ha la possibilità di accedere alle dichiarazioni dei redditi e agli altri elementi informativi detenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, -come nel caso della ricorrente- ove il pensionato proceda alla regolare presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, l’PS deve effettuare i conteggi per la rideterminazione della pensione e procedere all’emissione della nota di partecipazione dell’indebito (o quanto meno della comunicazione di avvio del procedimento di recupero) entro il breve termine annuale fissato dal citato art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.
Tanto premesso, con riferimento all’odierna vicenda, il GI concorda con i conteggi e con gli accertamenti effettuati dal c.t.u. dott.
BR MA, al quale con ordinanza n. 79 del 2024 è stato chiesto di rispondere ai seguenti quesiti: 1)- calcoli l’eventuale indebito della pensione di reversibilità per ciascun anno dal 2015 al 2019; 2)-
verifichi presso l’Agenzia delle Entrate se e quando la ricorrente abbia presentato la dichiarazione dei redditi per ciascuno degli anni compresi dal 2015 al 2019; 3)- determini l’ammontare della tredicesima mensilità: a)- dal 2002 alla data di redazione della relazione del c.t.u.; b)- dal novembre 2014 alla data di redazione della relazione del c.t.u.; per entrambe le decorrenze, di cui alle precedenti lettere a) e b), proceda alla quantificazione degli interessi legali
(quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), da determinarsi su ciascun rateo dalla data di spettanza e sino ad oggi.
Il c.t.u. ha preliminarmente proceduto al calcolo delle eventuali eccedenze sulla pensione di reversibilità percepite dalla ricorrente; ha accuratamente espletato i conteggi sulla base dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della tabella F ivi richiamata e, ovviamente, sulla base dei redditi complessivamente percepiti dalla sig.ra G. E’ dunque emerso che la ricorrente ha percepito le seguenti somme non dovute: euro 1.303,03 per il 2015, euro 7.856,93 per il 2016, euro 7.856,93 per il 2017, euro 7.921,73 per il 2018 ed euro 4.660,19 per il 2016.
Tanto premesso, in esecuzione dell’incarico ricevuto, il c.t.u. ha provveduto a verificare presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina la data di presentazione da parte della ricorrente delle dichiarazioni dei redditi per ciascuno degli anni compresi dal 2015 al 2019. In base alle informazioni acquisite, estrapolate dalle dichiarazioni dei redditi corredate da numero identificativo e data di trasmissione trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, è risultato che: 1) la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2015 (Mod. 730/2016) è stata presentata in data 07/07/2016;
2)- la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2016 (Mod.
730/2017) è stata presentata in data 27/06/2017; 3)- la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2017 (Mod. 730/2018 1) è stata presentata in data 05/07/2018; 4)- la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2018 (Mod. 730/2019) è stata presentata in data 29/06/2019; 5)- la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2019
(Mod. 730/2020) è stata presentata in data 22/07/2020. In conclusione, la ricorrente ha presentato nei termini di legge la dichiarazione dei redditi per tutti gli anni di imposta sopra elencati.
Ciò assume particolare rilevanza alla luce del richiamato art.13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che -come già esposto- dispone che: “2. L'PS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In considerazione della disposizione da ultimo richiamata, bisogna pertanto verificare la tempestività (per ciascuna annualità) della nota di ripetizione di indebito inviata dall’PS con raccomandata datata 18 giugno 2019. Al riguardo, la parte ricorrente ha evidenziato che l’ente previdenziale non ha mai dato prova della data di effettivo recapito di tale nota. Il GI ritiene che, in difetto di siffatta dimostrazione incombente sull’PS, la nota deve ritenersi conosciuta alla data del 19 luglio 2019, cioè nel giorno in cui la ricorrente, tramite un legale, dava riscontro al provvedimento summenzionato.
Pertanto, in virtù dell’art.13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, tenuto conto della conoscenza della nota di ripetizione di indebito da parte della ricorrente avvenuta soltanto il 19 luglio 2019, avuto riguardo alle date di presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015, 2016 e 2017 (cioè rispettivamente il 7 luglio 2016, il 27 giugno 2017 e il 5 luglio 2018) non sono ripetibili le somme riferite al periodo compreso dal giorno 1 gennaio 2015 sino al giorno 31 dicembre 2017.
La nota di indebito, invece, è tempestiva e legittima per gli anni successivi.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la non ripetibilità delle somme richieste dall’PS (con la nota prot. n. PS 4800.18/06/2019.0261513 avente ad oggetto “Pensione iscr. n.
16178243Z1. Comunicazione debito per Tabella F”) per il periodo compreso dal giorno 1 novembre 2015 sino al giorno 31 dicembre 2017. Il c.t.u. ha quantificato dette somme in euro 7.856,93 per il 2017, in euro 7.921,73 per il 2018 e in euro 4.660,16 per il 2019.
Per l’effetto, l’PS va condannato alla restituzione -in favore della ricorrente- degli importi trattenuti in virtù della summenzionata nota di ripetizione di indebito per il periodo compreso dal giorno 1 novembre 2015 sino al giorno 31 dicembre 2017 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza da ogni trattenuta.
II)- Va parzialmente accolta la domanda della ricorrente concernente il riconoscimento della tredicesima sulla pensione di reversibilità.
Invero, è emerso -anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio ed è stato comunque ammesso dall’PS- che l’ente previdenziale sin dal 2002 non ha corrisposto la tredicesima relativa alla pensione di reversibilità. In memoria di costituzione, nondimeno, l’PS ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione relativo alla tredicesima va rinvenuto nella nota dell’avvocato della sig.ra G.
del 3 novembre 2019, inviata per PEC all’PS, in cui appunto si chiedeva il pagamento della tredicesima dal 2002. L’eccezione di prescrizione dell’ente previdenziale è perciò fondata per i periodi anteriori rispetto al quinquennio che ha preceduto la nota del 3 novembre 2019.
Applicandosi la prescrizione quinquennale, sono dunque prescritti i ratei di tredicesima antecedenti al 3 novembre 2014, cioè relativi al quinquennio precedente la citata nota del 3 novembre 2019, primo atto interruttivo della prescrizione. Sono dovute invece le tredicesime maturate dal mese di novembre del 2014.
Il c.t.u. dott. MA in modo puntuale ha quantificato le tredicesime maturate dal novembre 2014 al 2024 in un importo complessivo di euro 22.739,07, di cui euro 18.706,54 a titolo di capitale oltre ad euro 1.502,87 per interessi legali ed euro 2.529,65 per rivalutazione sino a febbraio 2025.
Pertanto, l’PS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore della parte ricorrente- degli arretrati a titolo di tredicesima dal novembre 2014 al dicembre 2024 pari complessivamente all’importo di euro 22.739,07 (comprensivo di interessi legali e rivalutazione sino al febbraio 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria
(quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di marzo 2025 e sino al soddisfo.
III)- Deve essere invece respinta la domanda di risarcimento spiegata dalla ricorrente con riferimento all’asserito danno per effetto della maggiore aliquota IRPEF subita.
Il GI osserva che, in realtà, tale pretesa esula dal campo previdenziale, poiché la ricorrente potrà richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza dell’IRPEF nei termini e secondo le modalità fissate dalla normativa tributaria. Oltretutto, non è emerso che l’Amministrazione finanziaria abbia negato il rimborso. La domanda va quindi respinta.
IV)- Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione dell’accoglimento parziale delle domande della ricorrente, si ravvisano giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite.
Tenuto conto nondimeno della prevalente soccombenza dell’ente previdenziale, l’PS va condannato al pagamento -in favore della parte ricorrente- della restante quota dei due terzi che si quantifica complessivamente in euro 2.200 (duemiladuecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Sulla base del medesimo criterio della soccombenza prevalente, vanno poste in via definitiva a carico dell’PS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel decreto già depositato, e pari complessivamente ad Euro 580,00 (cinquecentoottanta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibili le somme richieste dall’PS (con la nota prot. n. PS 4800.18/06/2019.0261513 avente ad oggetto “Pensione iscr. n.
16178243Z1. Comunicazione debito per Tabella F”) per il periodo compreso dal giorno 1 novembre 2015 sino al giorno 31 dicembre 2017;
-condanna, per l’effetto, l’PS alla restituzione -in favore della ricorrente- degli importi trattenuti in virtù della summenzionata nota di ripetizione di indebito per il periodo compreso dal giorno 1 novembre 2015 sino al giorno 31 dicembre 2017 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza da ogni trattenuta;
-condanna l’PS al pagamento -in favore della parte ricorrentedegli arretrati a titolo di tredicesima dal novembre 2014 al dicembre 2024 pari complessivamente all’importo di euro 22.739,07
(comprensivo di interessi legali e rivalutazione sino al febbraio 2025)
oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di marzo 2025 e sino al soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente;
-compensa per un terzo le spese di lite e condanna l’PS al pagamento -in favore della parte ricorrente- della restante quota dei due terzi che si quantifica complessivamente in euro 2.200
(duemiladuecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
-pone in via definitiva a carico dell’PS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad Euro 580,00 (cinquecentoottanta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2026 Il GI Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente e dei suoi congiunti menzionati nella sentenza.
Palermo, 27 febbraio 2026 Il GI Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositata nei modi di legge Palermo, 24 aprile 2026 Pubblicata il 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. R. A. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)