Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 112
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Tempestività della richiesta di recupero dell'indebito

    Il giudice ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, l'INPS debba formalizzare la richiesta di restituzione entro l'anno successivo alla conoscenza dei redditi del pensionato. Poiché la nota di ripetizione dell'indebito è stata conosciuta dalla ricorrente solo in data successiva, le somme relative al periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 non sono ripetibili.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla tredicesima mensilità

    Il giudice ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse la nota dell'avvocato della ricorrente del 3 novembre 2019. Pertanto, sono dovute le tredicesime maturate dal novembre 2014 in poi.

  • Rigettato
    Natura della pretesa risarcitoria

    Il giudice ha respinto la domanda poiché la pretesa esula dalla materia previdenziale e rientra nella normativa tributaria, per la quale la ricorrente può agire autonomamente per richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza IRPEF.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia
    Numero : 112
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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