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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2024, n. 22986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22986 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. U Num. 22986 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 21/08/2024 il procedimento disciplinare non poteva né doveva essere avviato, innanzitutto perché il potere disciplinare può essere esercitato dagli Organi forensi solo in relazione ai propri iscritti, circostanza da escludere nella fattispecie per i motivi sopra indicati, ed inoltre perché l’apertura di un nuovo e distinto procedimento per i medesimi fatti integra violazione del principio del ne bis in idem.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l’Avv. E.C., il quale ha anche formulato contestuale istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari ha notificato controricorso e l’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c. avendo il giudice di merito dichiarato la nullità del procedimento disciplinare svoltosi a carico dello stesso avv. E.C. innanzi al C.D.D. di Cagliari definito con 6 provvedimento del 13/05/2022 anziché dichiarare l’estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., con successiva, illegittima, pronuncia di reviviscenza della sanzione irrogata in precedenza dal C.O.A. di Sassari». Il ricorrente, sulla premessa che si era in presenza di una riassunzione disposta ex officio dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, sostiene che il C.N.F. avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento ex art. 393 cod. proc. civ., in ragione del mancato rispetto del termine perentorio previsto dalla legge per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Aggiunge che la reiscrizione disposta dopo le sentenze pronunciate da queste Sezioni Unite si poneva quale autonomo atto amministrativo, ormai dotato di stabilità, implicante definitivo e spontaneo riconoscimento dell’illegittimità della pregressa radiazione. Deduce, inoltre, che la reiscrizione aveva determinato la mancata esecuzione della sanzione amministrativa e, quindi, l’estinzione della stessa in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato delle sentenze nn. 15206 e 15207 del 2016. 2. La seconda critica, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «avendo il giudice di merito pronunciato oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti». Il ricorrente sostiene che il C.N.F. non aveva tenuto conto del provvedimento di reiscrizione ad opera del C.O.A. di Sassari e ribadisce che il successivo procedimento disciplinare attivato dal Consiglio Distrettuale andava qualificato riassunzione ex officio, disposta irritualmente e tardivamente. Aggiunge che dinanzi al C.N.F. il C.O.A. non aveva svolto difese e, pertanto, il Consiglio si doveva limitare ad accogliere il motivo di appello con il quale era stata eccepita l’estinzione del procedimento, senza adottare ulteriori statuizioni.
3. Entrambi i motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità perché, come evidenziato dalla difesa del controricorrente, le censure, nella parte in cui fanno leva su una diversa interpretazione e qualificazione degli atti del procedimento disciplinare e dei provvedimenti assunti dal C.O.A., non rispettano gli oneri formali imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. che, nel testo 7 riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ( applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 149/2022), impone a pena di inammissibilità «la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi». Il legislatore delegato, nel «chiarire che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità» (così la relazione illustrativa pubblicata sulla G.U. 19.10.2022 n. 245 – supplemento straordinario n. 5), ha avallato l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta autosufficienza o autonomia del ricorso per cassazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950; Cass. S.U. 30 novembre 2022 n. 35305; Cass. 26 giugno 2024 n. 17670; Cass. 25 giugno 2024 n. 17445; Cass. 21 giugno 2024 n. 17183; Cass. 16 maggio 2024 n. 13565; Cass. 10 maggio 2024 n. 12906; Cass. 29 aprile 2024 n. 11362) secondo cui la «specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/2022), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché la produzione o l’indicazione della esatta collocazione dello stesso nel fascicolo processuale. Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto della doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello 8 stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 75, 78, 104 e 105 della motivazione).
3.1. Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile, nella parte in cui sostiene che il successivo procedimento disciplinare avviato dal C.D.D. ed iscritto al n. 46/2017 andava in realtà qualificato mera riassunzione (irrituale e tardiva) dei procedimenti nei quali erano intervenute le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 15206 e 15207 del 2016, perché non riporta il contenuto essenziale degli atti rilevanti adottati dal C.O.A. e dal C.D.D., atti in relazione ai quali non risulta neppure assolto l’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., poiché il ricorrente ha provveduto al loro deposito solo in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Al riguardo va detto che è fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa del C.O.A. di Sassari nel corso della discussione orale, di inammissibilità della produzione documentale, perché a norma del citato art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. i documenti sui quali il ricorso si fonda devono essere depositati unitamente al ricorso medesimo, atteso che l’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., consente il deposito successivo dei soli atti inerenti all’ammissibilità dell’impugnazione e non può essere utilizzato per eludere il termine fissato a pena di improcedibilità del ricorso né per sanare i vizi di formulazione dei singoli motivi.
3.2. Analogo profilo di inammissibilità si riscontra quanto alla censura che fa leva sui provvedimenti adottati dal C.O.A., dopo l’annullamento con rinvio disposto dalle citate pronunce rese da queste Sezioni Unite, per sostenere che la reiscrizione costituirebbe «definito e spontaneo riconoscimento dell’illegittimità della pregressa radiazione». Anche in tal caso il ricorrente non illustra il contenuto del provvedimento sul quale il motivo si fonda, non fa cenno alla motivazione dello stesso, non lo produce unitamente al ricorso, sicché non risulta assolto l’onere di specifica indicazione dell’atto, imposto dal riformulato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
3.3. Né i riscontrati profili di inammissibilità possono essere superati valorizzando la memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. 9 che, a differenza del ricorso, ripercorre analiticamente la complessa vicenda disciplinare e processuale, illustrando il contenuto degli atti rilevanti, prodotti unitamente alla memoria medesima. Basterà al riguardo richiamare l’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le prospettazioni già compiutamente e ritualmente sviluppate negli atti introduttivi ed a confutare le tesi avversarie, sicché non è possibile integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni, deducendo nuove eccezioni o sollevando nuove questioni di dibattito, né tantomeno è consentito sanare, attraverso integrazioni, aggiunte o chiarimenti, i vizi di genericità e mancanza di specificità dei motivi di ricorso ( si rinvia, fra le tante, a Cass. S.U. 15 maggio 2006 n. 11097; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26670; Cass. 25 febbraio 2015 n. 3780; Cass. 17 marzo 2018 n. 5355; Cass. 30 marzo 2023 n. 8949).
3.4. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’avvio di un nuovo procedimento disciplinare fosse impedito dal «consolidamento» delle sanzioni già inflitte al C. ed assume, denunciando la violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., che i provvedimenti di radiazione irrogati dal C.O.A. di Sassari nell’anno 2013 (provvedimenti nn. 6 e 9 del 2013), diversamente da quanto ritenuto dal C.N.F., sarebbero divenuti inefficaci a seguito della mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio nel termine imposto dall’art. 392 cod. proc. civ. La pronuncia impugnata è conforme all’orientamento recentemente espresso da queste Sezioni Unite, al quale va dato continuità, secondo cui, attesa la natura amministrativa delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti all’ordine forense, va esteso al giudizio di impugnazione delle sanzioni medesime il principio, di carattere generale, che regola gli effetti dell’estinzione del processo di impugnazione sull’efficacia dell’atto impugnato, principio alla stregua del quale l’estinzione travolge l’intero processo e determina la caducazione delle sole sentenze emesse nel corso dello stesso, non dell’atto amministrativo oggetto del giudizio di impugnazione, e, quindi, della sanzione disciplinare, che, non avendo natura processuale, diviene definitiva a seguito 10 dell’estinzione ( Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 10103 che ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del C.d.S. n. 3040 del 13 maggio 2020 citata dal C.N.F., pronunciata in fattispecie nella quale si discuteva, come in questa sede, degli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare della radiazione).
3.5. Ferma, quindi, l’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., va detto che, per le ragioni già indicate al punto 3.3., non possono essere apprezzate in questa sede le argomentazioni sviluppate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente prospetta l’eccesso di potere giurisdizionale del C.N.F., la violazione dell’art. 34 cod. proc. civ., la nullità dei provvedimenti di radiazione adottati nell’anno 2013, la violazione del diritto di difesa e della legge professionale nonché del principio, ritenuto estensibile alla fattispecie, dell’effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto alla sanzione inflitta dall’organo disciplinare. Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni che non si limitano ad illustrare i motivi di ricorso, bensì prospettano questioni giuridiche alle quali non fa cenno l’atto introduttivo del giudizio di legittimità e, quindi, finiscono per denunciare vizi diversi ed ulteriori della sentenza impugnata, che dovevano essere dedotti nel ricorso e nel rispetto delle forme imposte dall’art. 366 cod. proc. civ.
3.6. Quanto alla questione, anch’essa posta solo nella memoria, inerente all’eccepita prescrizione della sanzione disciplinare della radiazione, occorre innanzitutto precisare che la prescrizione medesima non è eccepita in relazione all’illecito disciplinare, bensì alla sanzione inflitta, perché il ricorrente sostiene che la radiazione non sarebbe stata tempestivamente eseguita ed invoca l’applicazione del termine quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981 e, in subordine, prospetta la questione della legittimità costituzionale della legge professionale (artt. 56 e 62 della legge n. 247/2012), nella parte in cui detto termine di prescrizione della sanzione non prevede. Le deduzioni svolte - anche a volerle ritenere ammissibili sulla base dei medesimi principi che sorreggono l’orientamento inerente alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’illecito disciplinare commesso dagli iscritti agli ordini professionali (cfr. sul punto Cass. S.U. 4 novembre 2022 n. 32634; Cass. 11 S.U. 19 aprile 2022 n. 12447; si vedano anche Cass. S.U. 26 novembre 2008 n. 28159 e Cass. S.U. 2 luglio 1997 n. 4902) - non considerano che la sanzione disciplinare della radiazione, tendenzialmente definitiva, produce i suoi effetti ex art. 62, comma 2, della legge n. 247/2012 dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo (e, quindi, in caso di estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. dallo spirare del termine concesso per la riassunzione), tanto che è da quel momento che «l'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso». La sanzione, quindi, è immediatamente efficace ex lege sicché, non dipendendo la sua esecuzione dall’attività successiva che il C.O.A. è chiamato a svolgere, l’eventuale inerzia di quest’ultimo nel compimento degli atti finalizzati a garantire la necessaria pubblicità del provvedimento non ne può determinare l’estinzione.
4. Inammissibile nella sua interezza è il secondo motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non rispetta gli oneri formali imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. quanto alla specifica indicazione degli atti rilevanti (provvedimento di irrogazione della sanzione e ricorso al C.N.F.); si fonda sul presupposto erroneo che nella specie si fosse in presenza di una tardiva riassunzione e non, come ritenuto dal C.N.F., di un nuovo procedimento disciplinare;
non coglie pienamente il decisum della sentenza gravata, che è fondata su una duplice ratio decidendi, perché l’accertata nullità della sanzione disciplinare impugnata dinanzi al C.N.F. è stata fatta discendere, non solo dall’avvenuto consolidamento dei provvedimenti di radiazione, ma anche dalla violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente una volta che, per effetto del rigetto del primo motivo, è stata esclusa la denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., non ha interesse a censurare il capo della decisione che, preso atto della definitività del provvedimento di radiazione a suo tempo inflitto, ne ha anche ordinato l’esecuzione, mandando al C.O.A. di Sassari i conseguenti adempimenti. Si tratta di una statuizione meramente consequenziale al ritenuto consolidamento delle sanzioni irrogate nell’anno 2013, sicché, passato in giudicato il capo della decisione inerente a detto consolidamento, nessuna utilità 12 giuridica potrebbe trarre il ricorrente dall’accoglimento del ricorso nella sola parte in cui è posta in discussione la legittimità dell’ordine impartito al C.O.A. di Sassari. Ciò perché, come si è evidenziato al punto 3.6., l’efficacia della radiazione non è condizionata dagli adempimenti esecutivi demandati al C.O.A. ma discende direttamente dalla legge e decorre dal momento in cui il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo.
5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Dal rigetto nel merito del ricorso discende l’assorbimento della richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Dichiara assorbita la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paolantonio Margherita Cassano 13
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l’Avv. E.C., il quale ha anche formulato contestuale istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari ha notificato controricorso e l’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c. avendo il giudice di merito dichiarato la nullità del procedimento disciplinare svoltosi a carico dello stesso avv. E.C. innanzi al C.D.D. di Cagliari definito con 6 provvedimento del 13/05/2022 anziché dichiarare l’estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., con successiva, illegittima, pronuncia di reviviscenza della sanzione irrogata in precedenza dal C.O.A. di Sassari». Il ricorrente, sulla premessa che si era in presenza di una riassunzione disposta ex officio dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, sostiene che il C.N.F. avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento ex art. 393 cod. proc. civ., in ragione del mancato rispetto del termine perentorio previsto dalla legge per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Aggiunge che la reiscrizione disposta dopo le sentenze pronunciate da queste Sezioni Unite si poneva quale autonomo atto amministrativo, ormai dotato di stabilità, implicante definitivo e spontaneo riconoscimento dell’illegittimità della pregressa radiazione. Deduce, inoltre, che la reiscrizione aveva determinato la mancata esecuzione della sanzione amministrativa e, quindi, l’estinzione della stessa in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato delle sentenze nn. 15206 e 15207 del 2016. 2. La seconda critica, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «avendo il giudice di merito pronunciato oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti». Il ricorrente sostiene che il C.N.F. non aveva tenuto conto del provvedimento di reiscrizione ad opera del C.O.A. di Sassari e ribadisce che il successivo procedimento disciplinare attivato dal Consiglio Distrettuale andava qualificato riassunzione ex officio, disposta irritualmente e tardivamente. Aggiunge che dinanzi al C.N.F. il C.O.A. non aveva svolto difese e, pertanto, il Consiglio si doveva limitare ad accogliere il motivo di appello con il quale era stata eccepita l’estinzione del procedimento, senza adottare ulteriori statuizioni.
3. Entrambi i motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità perché, come evidenziato dalla difesa del controricorrente, le censure, nella parte in cui fanno leva su una diversa interpretazione e qualificazione degli atti del procedimento disciplinare e dei provvedimenti assunti dal C.O.A., non rispettano gli oneri formali imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. che, nel testo 7 riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ( applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 149/2022), impone a pena di inammissibilità «la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi». Il legislatore delegato, nel «chiarire che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità» (così la relazione illustrativa pubblicata sulla G.U. 19.10.2022 n. 245 – supplemento straordinario n. 5), ha avallato l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta autosufficienza o autonomia del ricorso per cassazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950; Cass. S.U. 30 novembre 2022 n. 35305; Cass. 26 giugno 2024 n. 17670; Cass. 25 giugno 2024 n. 17445; Cass. 21 giugno 2024 n. 17183; Cass. 16 maggio 2024 n. 13565; Cass. 10 maggio 2024 n. 12906; Cass. 29 aprile 2024 n. 11362) secondo cui la «specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/2022), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché la produzione o l’indicazione della esatta collocazione dello stesso nel fascicolo processuale. Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto della doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello 8 stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 75, 78, 104 e 105 della motivazione).
3.1. Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile, nella parte in cui sostiene che il successivo procedimento disciplinare avviato dal C.D.D. ed iscritto al n. 46/2017 andava in realtà qualificato mera riassunzione (irrituale e tardiva) dei procedimenti nei quali erano intervenute le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 15206 e 15207 del 2016, perché non riporta il contenuto essenziale degli atti rilevanti adottati dal C.O.A. e dal C.D.D., atti in relazione ai quali non risulta neppure assolto l’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., poiché il ricorrente ha provveduto al loro deposito solo in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Al riguardo va detto che è fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa del C.O.A. di Sassari nel corso della discussione orale, di inammissibilità della produzione documentale, perché a norma del citato art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. i documenti sui quali il ricorso si fonda devono essere depositati unitamente al ricorso medesimo, atteso che l’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., consente il deposito successivo dei soli atti inerenti all’ammissibilità dell’impugnazione e non può essere utilizzato per eludere il termine fissato a pena di improcedibilità del ricorso né per sanare i vizi di formulazione dei singoli motivi.
3.2. Analogo profilo di inammissibilità si riscontra quanto alla censura che fa leva sui provvedimenti adottati dal C.O.A., dopo l’annullamento con rinvio disposto dalle citate pronunce rese da queste Sezioni Unite, per sostenere che la reiscrizione costituirebbe «definito e spontaneo riconoscimento dell’illegittimità della pregressa radiazione». Anche in tal caso il ricorrente non illustra il contenuto del provvedimento sul quale il motivo si fonda, non fa cenno alla motivazione dello stesso, non lo produce unitamente al ricorso, sicché non risulta assolto l’onere di specifica indicazione dell’atto, imposto dal riformulato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
3.3. Né i riscontrati profili di inammissibilità possono essere superati valorizzando la memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. 9 che, a differenza del ricorso, ripercorre analiticamente la complessa vicenda disciplinare e processuale, illustrando il contenuto degli atti rilevanti, prodotti unitamente alla memoria medesima. Basterà al riguardo richiamare l’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le prospettazioni già compiutamente e ritualmente sviluppate negli atti introduttivi ed a confutare le tesi avversarie, sicché non è possibile integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni, deducendo nuove eccezioni o sollevando nuove questioni di dibattito, né tantomeno è consentito sanare, attraverso integrazioni, aggiunte o chiarimenti, i vizi di genericità e mancanza di specificità dei motivi di ricorso ( si rinvia, fra le tante, a Cass. S.U. 15 maggio 2006 n. 11097; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26670; Cass. 25 febbraio 2015 n. 3780; Cass. 17 marzo 2018 n. 5355; Cass. 30 marzo 2023 n. 8949).
3.4. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’avvio di un nuovo procedimento disciplinare fosse impedito dal «consolidamento» delle sanzioni già inflitte al C. ed assume, denunciando la violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., che i provvedimenti di radiazione irrogati dal C.O.A. di Sassari nell’anno 2013 (provvedimenti nn. 6 e 9 del 2013), diversamente da quanto ritenuto dal C.N.F., sarebbero divenuti inefficaci a seguito della mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio nel termine imposto dall’art. 392 cod. proc. civ. La pronuncia impugnata è conforme all’orientamento recentemente espresso da queste Sezioni Unite, al quale va dato continuità, secondo cui, attesa la natura amministrativa delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti all’ordine forense, va esteso al giudizio di impugnazione delle sanzioni medesime il principio, di carattere generale, che regola gli effetti dell’estinzione del processo di impugnazione sull’efficacia dell’atto impugnato, principio alla stregua del quale l’estinzione travolge l’intero processo e determina la caducazione delle sole sentenze emesse nel corso dello stesso, non dell’atto amministrativo oggetto del giudizio di impugnazione, e, quindi, della sanzione disciplinare, che, non avendo natura processuale, diviene definitiva a seguito 10 dell’estinzione ( Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 10103 che ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del C.d.S. n. 3040 del 13 maggio 2020 citata dal C.N.F., pronunciata in fattispecie nella quale si discuteva, come in questa sede, degli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare della radiazione).
3.5. Ferma, quindi, l’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., va detto che, per le ragioni già indicate al punto 3.3., non possono essere apprezzate in questa sede le argomentazioni sviluppate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con il quale il ricorrente prospetta l’eccesso di potere giurisdizionale del C.N.F., la violazione dell’art. 34 cod. proc. civ., la nullità dei provvedimenti di radiazione adottati nell’anno 2013, la violazione del diritto di difesa e della legge professionale nonché del principio, ritenuto estensibile alla fattispecie, dell’effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto alla sanzione inflitta dall’organo disciplinare. Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni che non si limitano ad illustrare i motivi di ricorso, bensì prospettano questioni giuridiche alle quali non fa cenno l’atto introduttivo del giudizio di legittimità e, quindi, finiscono per denunciare vizi diversi ed ulteriori della sentenza impugnata, che dovevano essere dedotti nel ricorso e nel rispetto delle forme imposte dall’art. 366 cod. proc. civ.
3.6. Quanto alla questione, anch’essa posta solo nella memoria, inerente all’eccepita prescrizione della sanzione disciplinare della radiazione, occorre innanzitutto precisare che la prescrizione medesima non è eccepita in relazione all’illecito disciplinare, bensì alla sanzione inflitta, perché il ricorrente sostiene che la radiazione non sarebbe stata tempestivamente eseguita ed invoca l’applicazione del termine quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981 e, in subordine, prospetta la questione della legittimità costituzionale della legge professionale (artt. 56 e 62 della legge n. 247/2012), nella parte in cui detto termine di prescrizione della sanzione non prevede. Le deduzioni svolte - anche a volerle ritenere ammissibili sulla base dei medesimi principi che sorreggono l’orientamento inerente alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’illecito disciplinare commesso dagli iscritti agli ordini professionali (cfr. sul punto Cass. S.U. 4 novembre 2022 n. 32634; Cass. 11 S.U. 19 aprile 2022 n. 12447; si vedano anche Cass. S.U. 26 novembre 2008 n. 28159 e Cass. S.U. 2 luglio 1997 n. 4902) - non considerano che la sanzione disciplinare della radiazione, tendenzialmente definitiva, produce i suoi effetti ex art. 62, comma 2, della legge n. 247/2012 dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo (e, quindi, in caso di estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. dallo spirare del termine concesso per la riassunzione), tanto che è da quel momento che «l'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso». La sanzione, quindi, è immediatamente efficace ex lege sicché, non dipendendo la sua esecuzione dall’attività successiva che il C.O.A. è chiamato a svolgere, l’eventuale inerzia di quest’ultimo nel compimento degli atti finalizzati a garantire la necessaria pubblicità del provvedimento non ne può determinare l’estinzione.
4. Inammissibile nella sua interezza è il secondo motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non rispetta gli oneri formali imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. quanto alla specifica indicazione degli atti rilevanti (provvedimento di irrogazione della sanzione e ricorso al C.N.F.); si fonda sul presupposto erroneo che nella specie si fosse in presenza di una tardiva riassunzione e non, come ritenuto dal C.N.F., di un nuovo procedimento disciplinare;
non coglie pienamente il decisum della sentenza gravata, che è fondata su una duplice ratio decidendi, perché l’accertata nullità della sanzione disciplinare impugnata dinanzi al C.N.F. è stata fatta discendere, non solo dall’avvenuto consolidamento dei provvedimenti di radiazione, ma anche dalla violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente una volta che, per effetto del rigetto del primo motivo, è stata esclusa la denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., non ha interesse a censurare il capo della decisione che, preso atto della definitività del provvedimento di radiazione a suo tempo inflitto, ne ha anche ordinato l’esecuzione, mandando al C.O.A. di Sassari i conseguenti adempimenti. Si tratta di una statuizione meramente consequenziale al ritenuto consolidamento delle sanzioni irrogate nell’anno 2013, sicché, passato in giudicato il capo della decisione inerente a detto consolidamento, nessuna utilità 12 giuridica potrebbe trarre il ricorrente dall’accoglimento del ricorso nella sola parte in cui è posta in discussione la legittimità dell’ordine impartito al C.O.A. di Sassari. Ciò perché, come si è evidenziato al punto 3.6., l’efficacia della radiazione non è condizionata dagli adempimenti esecutivi demandati al C.O.A. ma discende direttamente dalla legge e decorre dal momento in cui il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo.
5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Dal rigetto nel merito del ricorso discende l’assorbimento della richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Dichiara assorbita la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paolantonio Margherita Cassano 13