Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 93
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    La Corte ritiene che il principio della soccombenza trovi applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, qualora l'Ufficio ritiri in autotutela gli atti impugnati. Le spese vanno liquidate secondo il criterio della 'soccombenza virtuale'.

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    Soccombenza virtuale

    La Corte ritiene che il principio della soccombenza trovi applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, qualora l'Ufficio ritiri in autotutela gli atti impugnati. Le spese vanno liquidate secondo il criterio della 'soccombenza virtuale'.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    La Corte ritiene che il principio della soccombenza trovi applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, qualora l'Ufficio ritiri in autotutela gli atti impugnati. Le spese vanno liquidate secondo il criterio della 'soccombenza virtuale'.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    La Corte ritiene che il principio della soccombenza trovi applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, qualora l'Ufficio ritiri in autotutela gli atti impugnati. Le spese vanno liquidate secondo il criterio della 'soccombenza virtuale'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 93
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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