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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo depositato il 12/09/2025 relativo al R.G.R. n. 276/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001365000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001367000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001368000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001366000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce da una autotutela dell'Agenzia cui è seguito un decreto di estinzione.
Il contribuente reclamava la decisione non avendo aderito alla compensazione delle spese. Ad avviso del reclamante la Corte avrebbe dovuto statuire sulla soccombenza (virtuale) o almeno sugli oneri della prima fase contenziosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Decreto va – evidentemente – riformato.
Il principio della soccombenza trova applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Infatti anche quando l'Ufficio - dopo la proposizione del ricorso- ritiri in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e provveda allo sgravio vanno liquidate le spese secondo il criterio della c.d “soccombenza virtuale” che implica una valutazione figurativa dell'esito della lite ove questa fosse proseguita .
Questo principio giuridico – che si attaglia alla fattispecie dedotta- deriva dalla Corte Costituzionale la quale ha ritenuto infatti irragionevole che le spese restassero comunque a carico di chi le aveva anticipate ed -al fine di evitare un ingiustificato trattamento privilegiato alla parte pubblica - ha ridotto la originaria portata “compensativa”dell'art.46 del Dlgs 546/92 , che resta confinata alle definizioni delle pendenze tributarie stabilite dalla legge (condoni rottamazione ect. v. anche art. 48) parallelamente a quanto previsto per le altre ipotesi estintive quali quelle provocate da inattivita' delle parti ex art.45
(mancata prosecuzione ,integrazione ,riassunzione del giudizio nei termini fissati dal giudice o dalla legge).
Il calcolo del compenso – nel caso dedotto - va effettuato secondo il seguente criterio. Va valorizzata solo la fase di studio ed introduttiva, in presenza di autotutela tempestiva e cioè prima dell'udienza (che peraltro non si è neppure svolto, stante il decreto presidenziale) al minimo tariffario, atteso l'immediatezza della questione. Essendo quattro le parti, ma un'unica identica questione ed il ricorso, anch'esso unico, va applicato l'aumento ex art. 4 comma 2 sul valore lite (maggiore) e cioè euro 134 mila (v. Cass.
10367/2024), e non evidentemente il compenso moltiplicato 4 (l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti (così Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n.10367 del 17 aprile
2024).
Vanno perciò addebitate alle Agenzie (ADER e ADBO) in solido tra loro - euro 2.299, oltre accessori di legge (15% spese generali ed IVA se e in quanto dovuta) oltre al rimborso dei contributi unificati.
In conclusione il reclamo va accolto condannando l'Agenzia Riscossione in solido con Agenzia entrate
Bologna al pagamento delle spese legali , quantificate in euro 2.299 complessive, oltre al rimborso del cut se e in quanto assolto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
condanna l'Agenzia Riscossione in solido con Agenzia entrate Bologna al pagamento delle spese legali , quantificate in euro 2.299 complessive, oltre al rimborso dei contributi unificati assolti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - ex art. 93 c.p.c
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo depositato il 12/09/2025 relativo al R.G.R. n. 276/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001365000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001367000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001368000 RITENUTE 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02077202500001366000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce da una autotutela dell'Agenzia cui è seguito un decreto di estinzione.
Il contribuente reclamava la decisione non avendo aderito alla compensazione delle spese. Ad avviso del reclamante la Corte avrebbe dovuto statuire sulla soccombenza (virtuale) o almeno sugli oneri della prima fase contenziosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Decreto va – evidentemente – riformato.
Il principio della soccombenza trova applicazione anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Infatti anche quando l'Ufficio - dopo la proposizione del ricorso- ritiri in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e provveda allo sgravio vanno liquidate le spese secondo il criterio della c.d “soccombenza virtuale” che implica una valutazione figurativa dell'esito della lite ove questa fosse proseguita .
Questo principio giuridico – che si attaglia alla fattispecie dedotta- deriva dalla Corte Costituzionale la quale ha ritenuto infatti irragionevole che le spese restassero comunque a carico di chi le aveva anticipate ed -al fine di evitare un ingiustificato trattamento privilegiato alla parte pubblica - ha ridotto la originaria portata “compensativa”dell'art.46 del Dlgs 546/92 , che resta confinata alle definizioni delle pendenze tributarie stabilite dalla legge (condoni rottamazione ect. v. anche art. 48) parallelamente a quanto previsto per le altre ipotesi estintive quali quelle provocate da inattivita' delle parti ex art.45
(mancata prosecuzione ,integrazione ,riassunzione del giudizio nei termini fissati dal giudice o dalla legge).
Il calcolo del compenso – nel caso dedotto - va effettuato secondo il seguente criterio. Va valorizzata solo la fase di studio ed introduttiva, in presenza di autotutela tempestiva e cioè prima dell'udienza (che peraltro non si è neppure svolto, stante il decreto presidenziale) al minimo tariffario, atteso l'immediatezza della questione. Essendo quattro le parti, ma un'unica identica questione ed il ricorso, anch'esso unico, va applicato l'aumento ex art. 4 comma 2 sul valore lite (maggiore) e cioè euro 134 mila (v. Cass.
10367/2024), e non evidentemente il compenso moltiplicato 4 (l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti (così Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n.10367 del 17 aprile
2024).
Vanno perciò addebitate alle Agenzie (ADER e ADBO) in solido tra loro - euro 2.299, oltre accessori di legge (15% spese generali ed IVA se e in quanto dovuta) oltre al rimborso dei contributi unificati.
In conclusione il reclamo va accolto condannando l'Agenzia Riscossione in solido con Agenzia entrate
Bologna al pagamento delle spese legali , quantificate in euro 2.299 complessive, oltre al rimborso del cut se e in quanto assolto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
condanna l'Agenzia Riscossione in solido con Agenzia entrate Bologna al pagamento delle spese legali , quantificate in euro 2.299 complessive, oltre al rimborso dei contributi unificati assolti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - ex art. 93 c.p.c