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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4352 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato ANDREATTA GRAZIELLA e dall'avvocato ANDREATTA SONIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato DALLA PALMA GUIDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo reciproco di Controparte_1 Parte_1
comunicare eventuali cambi di residenza e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti.
2) Il Figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 presso l'abitazione familiare a Bassano del Grappa (VI), alla via Don Domenico Cimarosa nr. 31 scala A int. 1, dove vivrà prevalentemente con la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il Figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre
1 ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il Figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
3) I coniugi si impegnano, nel caso di reciproche frequentazioni, di fare conoscere gli eventuali nuovi compagni/e al loro Figlio, solo quando la relazione si potrà ritenere stabile e seria.
4) I Figlio salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano Persona_1
conto dei preminenti interessi dei Figlio, trascorrerà con il Padre:
a) un fine settimana ogni 15 giorni dalle 14.00 del venerdì al lunedì mattina ore 8.00, lo stesso dicasi nei periodi di vacanza scolastica nel w.e. di sua competenza;
b) le pause pranzo del lunedì e del mercoledì, riportando il Figlio nell'abitazione familiare entro le ore 16.00;
c) cena e pernotto il mercoledì;
d) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì accompagnerà il Figlio a scuola entro le ore 8.00;
e) il minore trascorrerà le giornate delle festività principali (Vigilia di Natale e Natale, San Silvestro
e Capodanno, Pasqua e Pasquetta) una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: -metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il 30 Ottobre di ogni anno;
- metà vacanze di carnevale e pasquali ad anni alterni;
- un mese anche non consecutivo delle vacanze estive da concordarsi preventivamente entro il 15 Aprile di ogni anno. In tale periodo di vacanza il Padre e la Madre saranno liberi di gestire il minore anche con collocazione a tempo parziale o pieno presso centri estivi o altra soluzione analoga e il pagamento degli stessi sarà integralmente a carico del genitore che opterà per tale scelta di gestione;
f) le festività con “ponti scolastici” saranno gestiti di comune accordo tra i genitori alternandosi in modo eguale;
g) i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il Figlio minore.
5) I genitori, si rendono disponibili, previo reciproco preavviso, a derogare in caso di necessità al calendario di visita stabilito nei punti precedenti, garantendo il sereno svolgimento della routine quotidiana ed aiutando il Figlio ad abituarsi gradualmente alle novità conseguenti alla loro separazione.
6) Il SI. verserà entro il 5 (cinque) di ogni mese assegno di mantenimento a Controparte_1
favore del Figlio pari ad euro 300,00= (trecentoeuro/00) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge, finchè non sarà economicamente autosufficiente.
7) Le spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le spese per cui il richiamato Protocollo prevede il preventivo consenso di entrambi i genitori dovranno essere
2 anticipatamente discusse e concordate di comune accordo tra i genitori anche verbalmente via email o chat whatsapp o similare e si intenderanno accettate con riscontro per accettazione da parte di chi ha ricevuto la richiesta o con la manifestazione di dissenso entro 7 giorni dalla richiesta. Le spese comunque sostenute dovranno essere giustificate dal genitore che le sostiene contestualmente al pagamento delle stesse con relativo rimborso della quota parte al coniuge che le ha anticipate nel termine di cinque giorni dalla comunicazione. Per quanto riguarda le attività sportive ed eventuali viaggi studio in territorio nazionale o all'estero i genitori già in tale sede precisano che manifesteranno l'assenso per il loro svolgimento.
8) L'assegno unico a favore della madre se sussistono i requisiti previsti per legge.
9) I Coniugi danno atto che tra loro sussiste il regime di separazione dei beni. A titolo di liquidazione tra loro, la SI.ra ha già ceduto al SI. la sua quota di comproprietà dell'autovettura Pt_1 CP_1
Porsche in data 9 ottobre 2024; mentre il SI. cederà a titolo gratuito alla SI.ra con CP_1 Pt_1
la formula che il Notaio riterrà più opportuna (cessione e/o donazione), entro 60 (sessanta giorni) dall'omologa della separazione consensuale, la sua quota di proprietà dell'immobile sito in Bassano del Grappa (VI) “cd casa di abitazione familiare-coniugale” su cui grava mutuo ventennale a partire da giugno 2010 garantito da ipoteca di primo grado sostanziale acceso con i cui Controparte_2
ratei resteranno sino al completamento del piano di ammortamento a carico della SI.ra Pt_1 comprese le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile con conseguente accollo liberatorio a favore del SI. . I Coniugi dichiarano, altresì, che null'altro hanno a Controparte_1
pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo sul piano economico/finanziario mobiliare ed immobiliare.
10) I beni da collezione (giocattoli ed oggettistica varia) di proprietà del sig. siti in via CP_1
Cimarosa saranno prelevati dallo stesso previo accordo sul giorno e sulle modalità di ritiro con la
SI.ra . Pt_1
11) Ciascuna parte provvederà in via esclusiva al pagamento dei compensi professionali maturati e delle spese anticipate dai propri difensori per l'intera procedura fino all'adempimento degli incombenti di cui all'art. 6 co. 3 d.l. 132/14 come convertito con L. n. 162/2014.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa, riservando all'esito le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Marostica (VI) in data 01/12/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Marostica (VI) in data 01/12/2012 con atto trascritto al n. 39, Parte II, Serie A, Anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marostica (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4352 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato ANDREATTA GRAZIELLA e dall'avvocato ANDREATTA SONIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato DALLA PALMA GUIDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo reciproco di Controparte_1 Parte_1
comunicare eventuali cambi di residenza e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti.
2) Il Figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 presso l'abitazione familiare a Bassano del Grappa (VI), alla via Don Domenico Cimarosa nr. 31 scala A int. 1, dove vivrà prevalentemente con la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il Figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre
1 ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il Figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
3) I coniugi si impegnano, nel caso di reciproche frequentazioni, di fare conoscere gli eventuali nuovi compagni/e al loro Figlio, solo quando la relazione si potrà ritenere stabile e seria.
4) I Figlio salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano Persona_1
conto dei preminenti interessi dei Figlio, trascorrerà con il Padre:
a) un fine settimana ogni 15 giorni dalle 14.00 del venerdì al lunedì mattina ore 8.00, lo stesso dicasi nei periodi di vacanza scolastica nel w.e. di sua competenza;
b) le pause pranzo del lunedì e del mercoledì, riportando il Figlio nell'abitazione familiare entro le ore 16.00;
c) cena e pernotto il mercoledì;
d) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì accompagnerà il Figlio a scuola entro le ore 8.00;
e) il minore trascorrerà le giornate delle festività principali (Vigilia di Natale e Natale, San Silvestro
e Capodanno, Pasqua e Pasquetta) una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: -metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il 30 Ottobre di ogni anno;
- metà vacanze di carnevale e pasquali ad anni alterni;
- un mese anche non consecutivo delle vacanze estive da concordarsi preventivamente entro il 15 Aprile di ogni anno. In tale periodo di vacanza il Padre e la Madre saranno liberi di gestire il minore anche con collocazione a tempo parziale o pieno presso centri estivi o altra soluzione analoga e il pagamento degli stessi sarà integralmente a carico del genitore che opterà per tale scelta di gestione;
f) le festività con “ponti scolastici” saranno gestiti di comune accordo tra i genitori alternandosi in modo eguale;
g) i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il Figlio minore.
5) I genitori, si rendono disponibili, previo reciproco preavviso, a derogare in caso di necessità al calendario di visita stabilito nei punti precedenti, garantendo il sereno svolgimento della routine quotidiana ed aiutando il Figlio ad abituarsi gradualmente alle novità conseguenti alla loro separazione.
6) Il SI. verserà entro il 5 (cinque) di ogni mese assegno di mantenimento a Controparte_1
favore del Figlio pari ad euro 300,00= (trecentoeuro/00) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge, finchè non sarà economicamente autosufficiente.
7) Le spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le spese per cui il richiamato Protocollo prevede il preventivo consenso di entrambi i genitori dovranno essere
2 anticipatamente discusse e concordate di comune accordo tra i genitori anche verbalmente via email o chat whatsapp o similare e si intenderanno accettate con riscontro per accettazione da parte di chi ha ricevuto la richiesta o con la manifestazione di dissenso entro 7 giorni dalla richiesta. Le spese comunque sostenute dovranno essere giustificate dal genitore che le sostiene contestualmente al pagamento delle stesse con relativo rimborso della quota parte al coniuge che le ha anticipate nel termine di cinque giorni dalla comunicazione. Per quanto riguarda le attività sportive ed eventuali viaggi studio in territorio nazionale o all'estero i genitori già in tale sede precisano che manifesteranno l'assenso per il loro svolgimento.
8) L'assegno unico a favore della madre se sussistono i requisiti previsti per legge.
9) I Coniugi danno atto che tra loro sussiste il regime di separazione dei beni. A titolo di liquidazione tra loro, la SI.ra ha già ceduto al SI. la sua quota di comproprietà dell'autovettura Pt_1 CP_1
Porsche in data 9 ottobre 2024; mentre il SI. cederà a titolo gratuito alla SI.ra con CP_1 Pt_1
la formula che il Notaio riterrà più opportuna (cessione e/o donazione), entro 60 (sessanta giorni) dall'omologa della separazione consensuale, la sua quota di proprietà dell'immobile sito in Bassano del Grappa (VI) “cd casa di abitazione familiare-coniugale” su cui grava mutuo ventennale a partire da giugno 2010 garantito da ipoteca di primo grado sostanziale acceso con i cui Controparte_2
ratei resteranno sino al completamento del piano di ammortamento a carico della SI.ra Pt_1 comprese le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile con conseguente accollo liberatorio a favore del SI. . I Coniugi dichiarano, altresì, che null'altro hanno a Controparte_1
pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo sul piano economico/finanziario mobiliare ed immobiliare.
10) I beni da collezione (giocattoli ed oggettistica varia) di proprietà del sig. siti in via CP_1
Cimarosa saranno prelevati dallo stesso previo accordo sul giorno e sulle modalità di ritiro con la
SI.ra . Pt_1
11) Ciascuna parte provvederà in via esclusiva al pagamento dei compensi professionali maturati e delle spese anticipate dai propri difensori per l'intera procedura fino all'adempimento degli incombenti di cui all'art. 6 co. 3 d.l. 132/14 come convertito con L. n. 162/2014.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa, riservando all'esito le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Marostica (VI) in data 01/12/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Marostica (VI) in data 01/12/2012 con atto trascritto al n. 39, Parte II, Serie A, Anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marostica (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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