Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1993/2024 del registro generale degli affari contenziosi civili
PROMOSSO DA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PIRRONE MARISA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. BOTINDARI STEFANO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli naturali.
Conclusioni dei ricorrenti: come istanza congiunta di trasformazione e accordo raggiunto dalle parti e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'1° aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio premesso che dalla relazione more Parte_1 uxorio intrattenuta con dal 2007 al 2018 erano nate in data 9.10.2007, e Parte_2 Persona_1
in data 16.2.2010, ha chiesto l'affidamento condiviso delle due figlie minori, la Parte_3 regolamentazione del diritto di visita del padre, e la corresponsione di un assegno di mantenimento per le due figlie pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) da parte del padre.
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Ritualmente costituitosi si associava alla domanda di affidamento condiviso delle due Parte_2 figlie e di regolamentazione del diritto di visita, dichiarandosi disponibile a versare un contributo al mantenimento per le due figlie minori pari a € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.1.2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e chiedevano un rinvio per il deposito dell'accordo.
Il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'1° aprile 2025 onerando le parti del deposito dell'accordo entro il 25.3.2025.
Il giudice delegato, all'udienza di rinvio, preso atto del deposito dell'accordo congiunto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore, poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo congiunto di trasformazione del rito depositato in data 25.3.2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Omologa l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie naturali delle parti (nata a [...] in data [...]) e Persona_1 Pt_3
(nata a [...] il [...]) alle condizioni di cui all'accordo congiunto di
[...] trasformazione depositato in data 25.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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