Articolo 49 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 48Articolo 50
Versione
12 settembre 2014
Art. 49. (( (Fondi speciali).)) (( 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalita' di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purche' tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. ))
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente