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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 5941/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO Parte_1 C.F._1 (MI), il 14/10/1978
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 NO (TV), il 5/05/1977
entrambi con l'avv. BARBARA MARIANO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto dell'8/10/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MILANO (MI), il 14/10/1978 Parte_1
e
, nato/a a NO (TV), il 5/05/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 13/05/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SUSEGANA (TV) dell'anno 2017 n. 7, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, che si impegna ad acquistare, le proprie quote di proprietà, pari ad ½,
[...] degli immobili indicati in ricorso, in comproprietà con quest'ultima, catastalmente individuati come a pag.2 dell'atto di compravendita del 09.03.2022 Notaio
Dott. , Rep.n.23546, Racc.n.11417, che si richiama Persona_1 integralmente ed i cui dati si riportano:
“Catasto Fabbricati del Comune di San Pietro di Feletto (TV), Sezione A, Foglio 5 (cinque)”
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 9 (nove), categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6 (sei), totale superficie catastale metri quadrati 150
(centocinquanta), rendita euro 557,77; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T-1;
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 10 (dieci), categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 16 (sedici), totale superficie catastale metri quadrati 19 (diciannove), rendita euro 38,84; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T;
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 16 (sedici), categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 39 (trentanove), totale superficie catastale metri quadrati 39 (trentanove), rendita euro 94,67; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T;
il tutto formante un unico corpo, nell'insieme confinante con i subalterni nn. 8, 13,
11, 12, 6, 17, 6 e con strada, salvo se altri o variati confini;
le unità in oggetto risultano tali identificate per variazione delle preesistenti unità identificate con i subalterni 1, 2, 3, 4 e 5.
Sono inoltre comprese le parti comuni condominiali ai sensi di legge o per destinazione, quali pure individuate nell'elaborato planimetrico e nell'elenco subalterni appresso allegati, per i diritti di spettanza delle unità immobiliari in oggetto, ed in particolare: per la quota di 1/8 (un ottavo)
- l'area di manovra ed a verde identificata con la particella n.1.135
(millecentotrentacinque) subalterno 6 (sei), bene non censibile comune ai subalterni dal 9 al 28; per la quota di 1/2 (un mezzo)
- l'area di manovra identificata con la particella n.1.135 (millecentotrentacinque) subalterno 8 (otto), bene non censibile comune ai subalterni 9, 10, 13 e 16.
L'area di sedime del complesso immobiliare di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto e le aree di pertinenza risultano unitariamente identificate in Catasto
Terreni del Comune di San Pietro di Feletto al foglio 5, particella n.1135, ente urbano di are 48.65; unità tale identificata nella indicata consistenza per unificazione delle preesistenti particelle nn. 1135 di are 33.37, 1340 di are 6.41,
1342 di are 2.90 e 1344 di are 5.97”. La sig. si impegna ad accollarsi il residuo del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 di detti immobili, impegnandosi altresì ad ottenere l'adesione dell'Istituto creditore, che costituisce condizione espressa dell'accordo di trasferimento.
Il rogito verrà stipulato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque al termine dei lavori di rifacimento del muro indicati in ricorso;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale assegno una Parte_2 Pt_1 tantum, l'importo di € 25.000,00, di cui € 15.000,00 entro il 30 giugno 2026, ed €
10.000,00 entro il 30 marzo 2027.
3) a seguito del perfezionamento del trasferimento di cui al punto 1), i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Banca Unicredit
S.p.a.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 5941/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO Parte_1 C.F._1 (MI), il 14/10/1978
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 NO (TV), il 5/05/1977
entrambi con l'avv. BARBARA MARIANO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto dell'8/10/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MILANO (MI), il 14/10/1978 Parte_1
e
, nato/a a NO (TV), il 5/05/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 13/05/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SUSEGANA (TV) dell'anno 2017 n. 7, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, che si impegna ad acquistare, le proprie quote di proprietà, pari ad ½,
[...] degli immobili indicati in ricorso, in comproprietà con quest'ultima, catastalmente individuati come a pag.2 dell'atto di compravendita del 09.03.2022 Notaio
Dott. , Rep.n.23546, Racc.n.11417, che si richiama Persona_1 integralmente ed i cui dati si riportano:
“Catasto Fabbricati del Comune di San Pietro di Feletto (TV), Sezione A, Foglio 5 (cinque)”
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 9 (nove), categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6 (sei), totale superficie catastale metri quadrati 150
(centocinquanta), rendita euro 557,77; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T-1;
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 10 (dieci), categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 16 (sedici), totale superficie catastale metri quadrati 19 (diciannove), rendita euro 38,84; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T;
- particella n.1.135 (millecentotrentacinque), subalterno 16 (sedici), categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 39 (trentanove), totale superficie catastale metri quadrati 39 (trentanove), rendita euro 94,67; indirizzo Via Crucolon Snc, piano T;
il tutto formante un unico corpo, nell'insieme confinante con i subalterni nn. 8, 13,
11, 12, 6, 17, 6 e con strada, salvo se altri o variati confini;
le unità in oggetto risultano tali identificate per variazione delle preesistenti unità identificate con i subalterni 1, 2, 3, 4 e 5.
Sono inoltre comprese le parti comuni condominiali ai sensi di legge o per destinazione, quali pure individuate nell'elaborato planimetrico e nell'elenco subalterni appresso allegati, per i diritti di spettanza delle unità immobiliari in oggetto, ed in particolare: per la quota di 1/8 (un ottavo)
- l'area di manovra ed a verde identificata con la particella n.1.135
(millecentotrentacinque) subalterno 6 (sei), bene non censibile comune ai subalterni dal 9 al 28; per la quota di 1/2 (un mezzo)
- l'area di manovra identificata con la particella n.1.135 (millecentotrentacinque) subalterno 8 (otto), bene non censibile comune ai subalterni 9, 10, 13 e 16.
L'area di sedime del complesso immobiliare di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto e le aree di pertinenza risultano unitariamente identificate in Catasto
Terreni del Comune di San Pietro di Feletto al foglio 5, particella n.1135, ente urbano di are 48.65; unità tale identificata nella indicata consistenza per unificazione delle preesistenti particelle nn. 1135 di are 33.37, 1340 di are 6.41,
1342 di are 2.90 e 1344 di are 5.97”. La sig. si impegna ad accollarsi il residuo del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 di detti immobili, impegnandosi altresì ad ottenere l'adesione dell'Istituto creditore, che costituisce condizione espressa dell'accordo di trasferimento.
Il rogito verrà stipulato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque al termine dei lavori di rifacimento del muro indicati in ricorso;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale assegno una Parte_2 Pt_1 tantum, l'importo di € 25.000,00, di cui € 15.000,00 entro il 30 giugno 2026, ed €
10.000,00 entro il 30 marzo 2027.
3) a seguito del perfezionamento del trasferimento di cui al punto 1), i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Banca Unicredit
S.p.a.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi