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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/04/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 1 dell'anno 2025 depositato da:
(P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale avv. con sede in Via dell'Unione Parte_2
n. 1, 20122 Milano, rapp.ta e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni;
RICORRENTE
nei confronti di:
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidatore CP_2 con sede in Via Mingardo, SNC – 84059 Camerota (SA), rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Forte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania alla via Angelo Rubino, n. 107BIS,
RESISTENTE COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art.40 comma 6 CCII in data
23.01.2025 e la resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione in data 13.03.2025.
2. Il debitore, attualmente in stato di scioglimento e liquidazione volontaria, deve essere considerato imprenditore commerciale, per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'attività svolta consistente nell'acquisto, vendita e gestione di villaggi, campeggi ed impianti turistici.
3. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non si evince il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII in quanto dai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 risultano:
a) un attivo patrimoniale ampiamente superiore alle soglie in quanto corrispondenti rispettivamente ad euro 1.932.959 nel 2021, euro 1.822.540 nel 2022 ed euro 1.823.217 nel 2023;
b) debiti ampiamente superiori alle soglie, rispettivamente pari ad euro
1.824.734 nel 2021, euro 1.744.108 nel 2022 ed euro 1.738.966 nel 2023.
L'onere circa il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, incombe sul debitore, quale fatto impeditivo all'accoglimento della domanda (vedi Cass. n. 30516/2018 e 24548/2016)
e tuttavia questi, pur costituendosi, ha omesso di fornire elementi di prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII per il periodo di riferimento mediante il deposito dei bilanci o con strumenti probatori alternativi.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 28
CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ai sensi dell'art. 37
CCII in virtù di:
Decreto Ingiuntivo n. 8133/2022 (R.G. 6413/2022) emesso dal Tribunale di Milano, dichiarato esecutivo con decreto del 24.04.2024, a seguito del quale veniva notificato alla società (P.IVA Controparte_1
) atto di precetto per la somma di euro 35.473,45 oltre P.IVA_2 interessi e spese;
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma,
CCII in quanto, oltre alla somma precettata pari ad euro € 35.473,45, dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'INPS emergono ulteriori debiti;
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
− inadempimenti nei confronti della ricorrente e di altri soggetti;
− l'infruttuosità dei tentativi di recupero del credito intrapresi dalla ricorrente, in particolare attraverso pignoramento mobiliare che ha avuto riscontro negativo;
− pendenza di situazioni debitorie consistenti e di lungo corso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'TU , con debitorie Controparte_3 che allo stato attuale risultano pari rispettivamente ad euro
1.154.559,81 per cartelle/avvisi di pagamento nei confronti di ed euro 399.379,76 per debiti contributivi nei CP_4 confronti di INPS, oltre ad ulteriori debiti nei confronti di banche e fornitori, come si evince dai bilanci depositati dalla
CCIIA di Salerno;
Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute.
In particolare, trattandosi di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della sussistenza del presupposto oggettivo, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290).
Ebbene, dalla stessa relazione del liquidatore della società resistente del
12.03.2025 prodotta nel fascicolo telematico, emerge che “la società non svolge alcuna attività e non è titolare di alcuna immobilizzazione” da cui discende pertanto che la situazione patrimoniale è tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, liquidatore con sede in Via CP_2
Mingardo, SNC – 84059 Camerota (SA);
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: dott.ssa Emanuela Chirico;
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 10.07.2025 ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201
CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 1 dell'anno 2025 depositato da:
(P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale avv. con sede in Via dell'Unione Parte_2
n. 1, 20122 Milano, rapp.ta e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni;
RICORRENTE
nei confronti di:
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidatore CP_2 con sede in Via Mingardo, SNC – 84059 Camerota (SA), rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Forte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania alla via Angelo Rubino, n. 107BIS,
RESISTENTE COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art.40 comma 6 CCII in data
23.01.2025 e la resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione in data 13.03.2025.
2. Il debitore, attualmente in stato di scioglimento e liquidazione volontaria, deve essere considerato imprenditore commerciale, per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'attività svolta consistente nell'acquisto, vendita e gestione di villaggi, campeggi ed impianti turistici.
3. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non si evince il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII in quanto dai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 risultano:
a) un attivo patrimoniale ampiamente superiore alle soglie in quanto corrispondenti rispettivamente ad euro 1.932.959 nel 2021, euro 1.822.540 nel 2022 ed euro 1.823.217 nel 2023;
b) debiti ampiamente superiori alle soglie, rispettivamente pari ad euro
1.824.734 nel 2021, euro 1.744.108 nel 2022 ed euro 1.738.966 nel 2023.
L'onere circa il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, incombe sul debitore, quale fatto impeditivo all'accoglimento della domanda (vedi Cass. n. 30516/2018 e 24548/2016)
e tuttavia questi, pur costituendosi, ha omesso di fornire elementi di prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII per il periodo di riferimento mediante il deposito dei bilanci o con strumenti probatori alternativi.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 28
CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ai sensi dell'art. 37
CCII in virtù di:
Decreto Ingiuntivo n. 8133/2022 (R.G. 6413/2022) emesso dal Tribunale di Milano, dichiarato esecutivo con decreto del 24.04.2024, a seguito del quale veniva notificato alla società (P.IVA Controparte_1
) atto di precetto per la somma di euro 35.473,45 oltre P.IVA_2 interessi e spese;
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma,
CCII in quanto, oltre alla somma precettata pari ad euro € 35.473,45, dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'INPS emergono ulteriori debiti;
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
− inadempimenti nei confronti della ricorrente e di altri soggetti;
− l'infruttuosità dei tentativi di recupero del credito intrapresi dalla ricorrente, in particolare attraverso pignoramento mobiliare che ha avuto riscontro negativo;
− pendenza di situazioni debitorie consistenti e di lungo corso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'TU , con debitorie Controparte_3 che allo stato attuale risultano pari rispettivamente ad euro
1.154.559,81 per cartelle/avvisi di pagamento nei confronti di ed euro 399.379,76 per debiti contributivi nei CP_4 confronti di INPS, oltre ad ulteriori debiti nei confronti di banche e fornitori, come si evince dai bilanci depositati dalla
CCIIA di Salerno;
Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute.
In particolare, trattandosi di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della sussistenza del presupposto oggettivo, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290).
Ebbene, dalla stessa relazione del liquidatore della società resistente del
12.03.2025 prodotta nel fascicolo telematico, emerge che “la società non svolge alcuna attività e non è titolare di alcuna immobilizzazione” da cui discende pertanto che la situazione patrimoniale è tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, liquidatore con sede in Via CP_2
Mingardo, SNC – 84059 Camerota (SA);
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: dott.ssa Emanuela Chirico;
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 10.07.2025 ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201
CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni