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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 711/2024 promossa da:
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE SPA in liquidazione Pt_1 con gli avv.ti Manlio Abati, Luigi Mannucci appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Franco Focareta, Andrea Stramaccia appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/2024 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione al decreto ex art 28 L. n. 300/1970 del
26.12.2023, rilevando l'infondatezza dell'opposizione in merito alle condotte antisindacali denunciate e condannando al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi, oltre spese generali, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Con il decreto opposto era stata accertata la natura antisindacale delle condotte denunciate dal
Sindacato, ordinando alla società la loro immediata cessazione, con sua condanna:
- ad effettuare la comunicazione prevista dall'art 1, comma 224, l. 234/2021;
1 - a revocare la lettera di apertura della procedura ex L. 223/91;
- a pubblicare il testo integrale del presente decreto a proprie spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei quotidiani La Repubblica, La Nazione, Corriere della Sera;
- al pagamento in favore del Sindacato ricorrente delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi
Euro 9.300,00, oltre accessori.
La sentenza pronunciata in sede di opposizione è stata impugnata da Controparte_2
che ha chiesto di “…..accogliere il presente appello. Conseguentemente, si chiede che
[...] codesta Corte voglia provvedere alla revoca e/o all'annullamento del decreto ex art. 28 opposto, rigettando tutte le conseguenti pretese fatte valere dal Sindacato. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze ed onorari…”, concludendo anche in via istruttoria per l'assunzione eventuale della prova per testimoni.
Si è costituita delle Province di che ha concluso per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza.
*****
Le condotte antisindacali denunciate dalla si inseriscono nell'ambito di una complessa vicenda CP_1 della società svoltasi nel tempo fino all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e che il
Tribunale aveva riassunto nei termini seguenti:
“• nello stabilimento di Campi Bisenzio, gestito dalla società convenuta, l'attività di produzione è ferma dalla prima decade di luglio 2021 per decisione del management della società, all'epoca denominata GKN Driveline Firenze spa e di proprietà del fondo finanziario RO TR;
• in data 23.12.2021 il 100% delle partecipazioni azionarie di GKN spa è stato acquistato da Plar srl;
• la nuova proprietà, dopo aver revocato la stato di liquidazione e aver cambiato il nome della società in ha annunciato la propria volontà di Controparte_2 CP_2 reindustrializzare il sito e, in data 19 gennaio 2022, ha siglato con il sindacato ricorrente e altre associazioni sindacali un documento denominato “ ipotesi di accordo quadro reindustrializzazione stabilimento Campi Bisenzio” contenente le linee guida strategiche e operative per la CP_3 reindustrializzazione e il cronoprogramma delle attività da svolgere;
• in particolare, nell'Accordo quadro si è convenuto che l'attuazione del piano di riconversione dovesse avvenire in due distinte fasi: una prima fase - denominata “ponte”- che prevedeva l'utilizzo della cassa integrazione, la riqualificazione della manodopera attraverso specifici percorsi formativi
e la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito industriale;
una seconda fase di effettiva reindustrializzazione, con l'intervento di soggetti terzi;
2 • la suddetta ipotesi di accordo ha ottenuto l'approvazione della maggioranza dei lavoratori attraverso un successivo referendum appositamente indetto;
• con provvedimento del 10 marzo 2023, è stata autorizzata (retroattivamente) la CIGSS per riorganizzazione per il periodo 10 gennaio 2022 - 9 ottobre 2022, il cui trattamento è stato anticipato dalla società fino a settembre 2022;
• in data 15 maggio 2023 è stato autorizzato un nuovo periodo di CIGSS, con pagamento diretto, dal
10.10.22 al 31.12.2023;
• in data 9 febbraio 2023 la società è stata posta in liquidazione volontaria;
• con comunicazioni inviate al sindacato in data 23 settembre 2023 e 28 settembre 2023, la società ha riferito che stava “maturando l'intenzione di cessare definitivamente lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva” e di conseguenza, stava valutando il ricorso alle procedure di cui agli artt 24 e
4 della l. 223/91, di talchè si è dichiarata disponibile ad un incontro per il successivo 2 ottobre;
• il sindacato non ha partecipato all'incontro;
• in data 18 ottobre 2023 è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo”.
In tale contesto, le condotte antisindacali denunciate devono essere esaminate in relazione alle argomentazioni del Tribunale nel giudizio di opposizione, ai motivi di appello e alle difese della parte appellata.
1) PRIMA CONDOTTA ANTISINDACALE: era stata denunciata la condotta della società che aveva avviato la procedura di licenziamento in data 18.10.2023 di 185 dipendenti, comportante la chiusura definitiva dell'attività, senza effettuare le comunicazioni alle rappresentanti sindacali previste dall'art
1, commi 224-227, della L. n. 234/2021.
Tale norma aveva previsto che “224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al al e Controparte_4 Controparte_5 all' La comunicazione può essere Controparte_6 effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno
3 precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14.
227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
Il Tribunale, premesso che era pacifico che nessuna comunicazione fosse stata effettuata, aveva dedotto che l'opponente aveva contestato il decreto sull'insussistenza del requisito dimensionale, sul fatto che era integrata la clausola di esonero per le condizioni di squilibrio economico e finanziario, sul fatto che il decreto opposto era affetto da eccesso di potere per avere imposto l'applicazione della norma in un momento (quando aveva emesso il decreto, 26.12.2023) in cui il numero dei dipendenti era inferiore a 250.
Sul requisito dimensionale, il Tribunale aveva condiviso l'assunto del primo giudice che aveva preso come riferimento il periodo 19.10.2022-18.10.2023, individuando al suo interno i giorni lavorati da ciascun dipendente fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro, aveva sommato tali giorni, pari complessivamente a 91.912, e aveva diviso questa somma per 365, con una media di occupati di
251,81.
Questo calcolo, secondo il Tribunale, permetteva di fotografare la situazione del periodo tenendo conto di dati inconfutabili fondati sul doc. 18, doc. non contestato (si trattava di dati forniti dal Centro per l'Impiego), perché dava atto dello stato di occupazione (329 unità) al 19.10.2022, delle cessazioni del rapporto nel periodo (144 unità), dei 185 dipendenti al 18.10.2023, essendo corretto anche l'inserimento dell'ultima giornata di lavoro per i lavoratori cessati perché giornata lavorata.
Il Tribunale riteneva invece che non era attendibile il calcolo svolto dalla società che arrivava ad una media di 248,90, sulla base dei medesimi dati, ma che era inficiato anche da calcoli aritmetici: ad es.
3.619 giorni riferiti a 329 lavoratori dal 19.10.2022 al 3.11.2022 come se i giorni fossero 11 e non
16; oltre ad aver rilevato altri errori.
Ad avviso del Tribunale era poi irrilevante:
4 -che i lavoratori, nel periodo 9.1.2022-18.10.2023, fossero in CIGS a zero ore, perché erano dipendenti a tutti gli effetti;
mentre l'art 2 lett c) del DM 18.4.2005 (che escludeva dagli occupati chi era in CIGS) rilevava solo “ai fini del presente decreto” che era stato emanato per l'adeguamento alla disciplina comunitaria. Irrilevante era poi la circostanza che la media fosse di poco superata, perché ciò che rilevava era l'antisindacalità oggettiva e non l'intento lesivo
-che alla data del decreto del Tribunale vi fosse un requisito dimensionale inferiore, ciò in quanto l'antisindacalità va valutata al momento dell'omissione censurata a norma di legge. Sussisteva comunque un'attualità della violazione intesa nel senso di perduranza degli effetti dell'antisindacalità nel tempo
-il richiamo alla clausola di esonero del comma 226 (soggetti in squilibrio economico finanziario e che possono accedere alla procedura di negoziazione negoziata di cui al DL n. 118/2021). Invero, la società era in liquidazione e secondo la giurisprudenza di merito la composizione negoziata era riservata alle ipotesi di ragionevole possibilità di risanamento in una impresa da lungo tempo in liquidazione (in merito, richiamava una sentenza del Tribunale di Bergamo). Peraltro, nel caso di specie, non era stato allegato alcun piano finanziario o progetto di risanamento, limitandosi la società
a riferire l'assenza di ricavi e la presenza di costi
-il ritenere esclusa l'antisindacalità dedotta per l'incontro tenutosi con i sindacati il 2.11.2023; incontro che non doveva interpretarsi come rinuncia alla rivendicazione dell'antisindacalità: peraltro il sindacato in quella sede aveva ribadito l'illegittimità della procedura e l'esclusione che la presenza a quell'incontro potesse essere valutata come sanatoria.
La propone appello contestando la sentenza sotto due profili, ossia per la mancanza di Pt_2 attualità della condotta antisindacale in questione nonché nel merito:
A) in particolare, l'appellante ribadisce che l'ordine dato dal giudice nella fase sommaria di effettuare le comunicazioni ex art 1, comma 224 L. 234/2021 era affetto da eccesso di potere perché il Tribunale avrebbe dovuto accertare il requisito dimensionale al momento in cui stava provvedendo (dicembre
2023). Infatti, in quel momento i dipendenti erano 246, media tra quelli occupati nel gennaio 2023
(308) e quelli al dicembre 2023 (185). Queste circostanze sarebbero state ignorate da entrambi i giudici del giudizio di antisindacalità: se la situazione attuale non consentiva di replicare la comunicazione rimasta inadempiuta, ci poteva essere solo un diritto al risarcimento danni.
B) il calcolo della media dei lavoratori doveva essere effettuato sommando il numero dei lavoratori alle dipendenze nel periodo 19.10.2022-18.10.2023, da dividersi per 365 giorni dell'anno solare:
l'appellante dettagliava il calcolo per periodi per arrivare al numero di 248,90. Il Tribunale aveva errato perché non aveva fatto la media dei lavoratori, ma dei giorni in cui ciascuno era stato alle dipendenze della società; aveva poi calcolato ogni singola dimissione dal lavoro un giorno dopo
5 rispetto a quando verificata (es. il 3.11.2022 i lavoratori erano 329; il 4.11.2022, 327, i due lavoratori avendo lavorato un giorno in meno).
I lavoratori si trovavano in CIGS e, ai fini della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
Piccole e Medie imprese, rilevava il Decreto Ministeriale sopra citato.
La disposizione di cui al comma 226 escludeva l'applicazione nei casi di crisi e insolvenza per cui era applicabile la composizione negoziata: la società dal 9.2.2023 si trovava in liquidazione, non aveva ricavi, ma solo costi, non vi erano stati incassi nel corso del 2023 (nell'appello si evidenziava un prospetto sulle variazioni finanziarie tra il 1.1.2022- 31.12.2022 e il 1.1.2023-18.10.2023; facendo riferimento al conto economico che individuava una perdita di circa 20 milioni nei due anni); che esistevano le condizioni per addivenire alla composizione negoziata. La norma sulla composizione richiedeva il risanamento dell'impresa che doveva intendersi come possibilità di scongiurare la crisi e l'insolvenza e la società non aveva mai addotto uno squilibrio finanziario irreversibile. La norma non richiedeva neppure la prosecuzione dell'attività produttiva.
La , sulla ritenuta assenza di attualità, assume che questa doveva comunque sussistere al CP_1 momento della presentazione del ricorso, ossia in data 20.11.2023; ai fini del conteggio del personale andava preso a riferimento il periodo indicato dalla legge (al comma 225): le argomentazioni spese dall'appellante non superavano quanto già dedotto in merito dal Tribunale.
Sugli altri motivi, ha evidenziato come l'appellante avesse ribadito quanto già dedotto dalla parte in primo grado. Il metodo di calcolo effettuato da controparte era comunque errato (i 3.619 gg erano ottenuti moltiplicando il numero di gg 11 X 392, ma i gg erano 16 e il totale era 5.264,00 che diviso per 365 avrebbe dato comunque il numero di 253,41: pervenendosi comunque ad un numero superiore a 250), oltre ad altri errori in eccesso come denunciato in primo grado.
Per contro, il calcolo di cui alla sentenza era corretto perché nel periodo erano stati individuati i giorni lavorati da ciascun dipendente fino alla cessazione del rapporto. Poi era stato moltiplicato il numero dei dipendenti in forza nelle frazioni di tempo e tali risultati parziali erano stati moltiplicati per i giorni lavorati. Sulla circostanza inerente il calcolo dei dipendenti in caso di cessazione del rapporto, lo stesso era stato fatto su dati estrapolati da un doc. (n. 18), incontestato, in cui era stato preso per riferimento come lavorato l'ultimo giorno.
I dipendenti in CIGS erano da considerarsi lavoratori occupati, mentre sull'irrilevanza del DM si era già pronunciato il Tribunale. Quanto alla clausola della disciplina che esonerava dall'applicazione della norma, la società non aveva provato la crisi finanziaria, l'insolvenza e i requisiti per addivenire alla procedura negoziata: la società aveva subito 400 ingiunzioni di pagamento e aveva pagato, a riprova della assenza di crisi;
peraltro, non si trattava di una società in crisi, ma di una società in liquidazione, che doveva liquidare il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare per ripartire l'attivo
6 tra i soci. La società aveva poi dichiarato che era sua intenzione procedere alla chiusura della fabbrica, come documentato;
successivamente aveva venduto anche l'immobile; recentemente aveva chiesto un concordato liquidatorio.
Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Motivo sub A)
Sebbene le questioni, come riproposte, fossero già state oggetto di esame da parte del Tribunale, la
Corte ritiene che il requisito dimensionale presupposto della condotta antisindacale debba essere valutato nella sua sussistenza al momento richiesto dalla legge (comma 225), ossia in un determinato periodo, che non poteva essere quello in cui il primo giudice aveva provveduto: in sostanza, le comunicazioni erano dovute se il requisito dimensionale era presente nell'anno precedente all'avvio della procedura di licenziamento, come prescritto dalla norma.
In ogni caso, la questione del requisito dimensionale non deve essere confusa con il requisito di attualità della condotta antisindacale che sussiste sia quando la condotta è in atto al momento in cui si agisce ex art 28 sia quando è esaurita, ma ricorrono determinate condizioni per cui gli effetti della condotta antisindacale si protraggono nel tempo.
In proposito, può richiamarsi Cass n. 2479/2025, secondo cui “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. 22 maggio 2019, n. 13860;
Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 12 novembre 2010, n. 23038; Cass. 5 febbraio 2003, n.
1684)”.
Nello stesso senso, anche la recentissima pronuncia (Cass. n. 26618/2025), sulla persistenza dell'attualità anche oltre l'esaurirsi dell'azione antisindacale se questa continua a produrre nel tempo effetti lesivi;
ritenendosi che possa essere funzionale alla cessazione di tali effetti anche una mera pronuncia di mero accertamento.
Pertanto, l'avere omesso la comunicazione per cui è causa, prevista e dovuta per legge costituiva necessariamente condotta diretta a produrre effetti durevoli nel tempo anche per la rilevanza e l'importanza dell'omissione integrante condotta antisindacale, al di là del fatto del suo esaurimento.
L'appello semmai avrebbe dovuto contestare l'argomentazione sulla perduranza dell'attualità che era stata dedotta dal Tribunale, seppur in modo sintetico, e su cui nulla è stato allegato a sua censura.
Motivo sub B).
7 In merito al criterio di calcolo (comma 225 della normativa sopra richiamata), la prima contestazione riguarda il fatto che il Tribunale aveva svolto un calcolo in giorni lavorati e non in lavoratori occupati
(il giudice aveva preso a riferimento il calcolo redatto dalla ). CP_1
In proposito, preme ripercorrere i diversi criteri di calcolo offerti dalle parti.
Il giudice della fase sommaria (a cui il Tribunale in opposizione aveva aderito) aveva così dedotto:
“Alla luce della difese della resistente deve in primo luogo premettersi che il suddetto andamento occupazionale, riguardando un arco temporale di 12 mesi antecedenti la data dell'avvio della procedura di licenziamento, deve necessariamente comprendere i 365 giorni che vanno dal 19 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023.
Ciò chiarito, è pacifico in atti che alla data del 10 ottobre 2022 la società occupasse 330 dipendenti
(cfr. decreto di autorizzazione alla Cassa integrazione doc 32 QF).
Risulta inoltre dal documento 18 depositato da parte ricorrente (redatto sulla base dei dati forniti dal Centro dell'Impiego e non contestati) che alla data del 19 ottobre 2022 i dipendenti in forze erano
329 (essendovi stata una dimissione l'11 ottobre 2022).
Risulta inoltre che tra il 19 ottobre 2022 e il 18 ottobre 2023 vi siano state 144 cessazioni, di talché alla data di avvio della procedura di licenziamento collettivo gli occupati erano 185.
Orbene, si osserva che per calcolare con precisione la media occupazionale relativa all'anno in questione occorre sommare il numero di giorni in cui ogni singolo dipendente risulta presente nell'organico dell'azienda e dividere il risultato per 365.
Secondo i dati contenuti nel prospetto di cui al doc 18 risulta che nel periodo 19 ottobre 2022– 18 ottobre 2023: 2 dipendenti hanno lavorato per 16 giorni (essendosi dimessi il 4.11.2022), 1 per 22
(dimissione del 10.11.2022), 1 per 27 (15.11.2022), 1 per 29 (17.11.22), 2 per 38 (26.11.2022), 2 per
43 (1.12.2022), 1 per 52 (10.12.2022), 1 per 54 (12.12.2022), 1 per 56 (14.12.2022), 1 per 58
(16.12.2022), 1 per 62 (20.12.2022), 1 per 73 (31.12.2022), 3 per 74 (1 gennaio 2023), 1 per 75 (2 gennaio), 1 per 77 (4 gennaio), 1 per 82 (9 gennaio), 1 per 88 (15 gennaio), 1 per 96 (23 gennaio),
1 per 104 (31 gennaio), 2 per 105 (1 febbraio), 1 per 111 (7 febbraio), 1 per 117 (13 febbraio), 2 per
119 (15 febbraio) 1 per 128 (24 febbraio), 1 per 131 (27 febbraio), 3 per 133 ( 1 marzo), 3 per 135
(3 marzo), 1 per 136 (4 marzo); 1 per 139 (7 marzo), 1 per 140 ( 8 marzo), 1 per 143 (11 marzo) 1 per 144 (12 marzo), 1 per 146 (14 marzo), 2 per 147 (15 marzo), 1 per 149 (17 marzo), 1 per 150 (18 marzo), 1 per 151 ( 19 marzo), 1 per 154 (22 marzo); 1 per 156 (24 marzo); 1 per 157 (25 marzo); 2 per 160 (28 marzo), 3 per 162 (30 marzo ), 2 per 163 (31 marzo), 6 per 164 (1 aprile), 1 per 165 ( 2 aprile), 2 per 166 (3 aprile)1 per 167 (4 aprile), 2 per 168 ( 5 aprile), 1 per 169 (6 aprile), 3 per 171
(8 aprile), 1 per 175 (12 aprile), 2 per 176 (13 aprile), 1 per 177 ( 14 aprile), 1 per 178 (15 aprile),
1 per 179 (16 aprile) 2 per 181 ( 18 aprile), 3 per 183 (20 aprile), 4 per 184 (21 aprile), 2 per 185
8 (22 aprile), 1 per 187 (24 aprile), 1 per 190 (27 aprile), 3 per 191 (28 aprile), 4 per 192 (29 aprile)
1 per 193 (30 aprile), 2 per 194 (1 maggio); 3 per 196 (3 maggio), 1 per 198 (5 maggio), 2 per 199
(6 maggio), 4 per 203 (10 maggio), 1 per 204 ( 11 maggio), 3 per 206 (13 maggio), 1 per 208 ( 15 maggio), 1 per 211 (18 maggio), 1 per 220 (27 maggio), 1 per 235 (11 giugno), 1 per 238 (14 giugno),
1 per 251 (27 giugno), 1 per 254 (30 giugno), 3 per 255 (1 luglio) 1 per 257 (3 luglio), 2 per 262 ( 8 luglio), 1 per 269 (15 luglio), 1 per 282 (28 luglio), 1 per 285 (31 luglio) , 1 per 286 ( 1 agosto), 3 per 317 ( 1 settembre) , 1 per 320 ( 4 settembre), 1 per 321 (5 settembre), 1 per 332 (16 settembre),
2 per 335 (19 settembre), 1 per 346 (30 settembre) e 185 per 365 ( i dipendenti ancora in forze alla data della comunicazione).
Il totale è pari a 91.912 giorni complessivi che diviso 365 fa una media di occupati pari a 251,81”.
Nell'opposizione, la società invece assumeva (e assume in appello) “innanzi tutto, occorre procedere alla somma del numero di lavoratori che risultano essere stati alle dipendenze di Controparte_7 ogni singolo giorno dell'anno solare a partire al 19 ottobre 2022 e sino al 18 ottobre 2023. Il numero totale dei lavoratori così determinato deve essere poi diviso per 365, che è il numero dei giorni dell'anno solare. Il risultato che ne deriva è quello del numero dei lavoratori mediamente occupati…..44) Applicando tali regole alle risultanze di fatto, si ricava quanto segue: dal 19 ottobre al 3 novembre 2022 erano impiegati 329 lavoratori (subtotale 3619), dal 4 novembre al 9 novembre
327 (subtotale 1962), dal 10 novembre al 14 novembre326 (subtotale 1630), dal 15 novembre al 6 novembre 326 (subtotale 650), dal 17 novembre al 25 novembre 324 (subtotale 2916), dal 25 novembre al 30 novembre 322 (subtotale 1932), dal 1 dicembre al 9 dicembre 320 (subtotale 3200), dal 10 all'11 dicembre 319 (subtotale 638), dal 12 dicembre al 13 dicembre 318 (subtotale 636), dal
14 dicembre al 15 dicembre 317 (subtotale 634), dal 16 dicembre al 19 dicembre 316 (subtotale 914), dal 20 al 30 dicembre 315 (subtotale 3.465), il 31 dicembre 314, il 1 gennaio 2023 311, dal 2 al 3 gennaio 310 (subtotale 620), dal 4 all'8 gennaio 309 (subtotale 1.545), dal 9 al 14 gennaio 308
(subtotale 1.848), dal 15 al 22 gennaio 307 (subtotale 2.456), dal 23 gennaio al 30 gennaio 306
(subtotale 2448), il 31 gennaio 305, dall'1 al 6 febbraio 303 (subtotale 2.121), dal 7 febbraio al 12 febbraio 301 (subtotale 1.812), dal 13 febbraio al 14 febbraio 301 (subtotale 602), dal 15 febbraio al 26 febbraio 298 (subtotale 3.576), dal 27 febbraio al 28 febbraio 297 (subtotale 594), dall'1 marzo al 2 marzo 294 (subtotale 588), il 3 marzo 291, dal 4 marzo al 6 marzo 290 (subtotale 870), il 7 marzo 289, dall'8 marzo al 10 marzo 288 (subtotale 864), l'11 marzo 287, dal 12 marzo al 13 marzo
286 (subtotale 572), il 14 marzo 285, dal 15 marzo al 16 marzo 283 (subtotale 566), il 17 marzo 282, il 18 marzo 281, dal 19 al 21 marzo 280 (subtotale 840), dal 22 marzo al 23 marzo 279 (subtotale
558), il 24 marzo 278, dal 25 marzo al 27 marzo 277 (subtotale 831), dal 28 marzo al 29 marzo 275
(subtotale 550), il 30 marzo 272, il 31 marzo 270, l'1 aprile 264, il 2 aprile 263, il 3 aprile 261, il 4
9 aprile 260, il 5 aprile 259, dal 6 al 7 aprile 257 (subtotale 514), dall'8 all'11 aprile 254 (subtotale
1.016), il 12 aprile 253, il 13 aprile 251, il 14 aprile 250, il 15 aprile 249, dal 16 aprile al 17 aprile
248 (subtotale 496), dal 18 aprile al 19 aprile 246 (subtotale 492), il 20 aprile 243, il 21 aprile 239, dal 22 al 23 aprile 237 (subtotale 471), dal 24 aprile al 26 aprile 236 (subtotale 708), il 27 aprile
235, il 28 aprile 232, il 29 aprile 228, il 30 aprile 227, dall'1 maggio al 2 maggio 225 (subtotale450), dal 3 maggio al 4 maggio 222 (subtotale 444), il 5 maggio 221, dal 6 maggio al 9 maggio 291
(subtotale 876), l 10 maggio 215, dall'11 maggio al 12 maggio 214 (subtotale 428), dal 15 maggio al 14 maggio 211 (subtotale 422), dal 15 maggio al 17 maggio 210 (subtotale 630), dal 18 maggio al 26 maggio 209 (subtotale 1.881), dal 27 maggio al 10 giugno 208 (subtotale 3.120), dall'11 giugno al 13 giugno 207 (subtotale 621), dal 14 giugno al 26 giugno 206 (subtotale 2.678), dal 27 giugno al
29 giugno 205 (subtotale 615), il 30 giugno 204, dall'1 luglio al 2 luglio 201 (subtotale 402), dal 3 luglio al 7 luglio 200 (subtotale 1.000), dall'8 luglio al 14 luglio 198 (subtotale 1.386), dal 15 al 27 luglio 197 (subtotale 2.561), dal 28 luglio al 30 luglio 196 (subtotale 588), il 31 luglio 195, dall'1 agosto al 31 agosto 194 (subtotale 6.014), dall'1 settembre al 3 settembre 191 (subtotale 572), il 4 settembre 190, dal 5 settembre al 15 settembre 189 (subtotale 2.079), dal 16 settembre al 18 settembre
188 (subtotale 188), dal 19 settembre al 29 settembre 186 (subtotale 2.046), dal 30 settembre al 18 ottobre 185 (subtotale 3.515).
Sommando tutte le predette cifre il totale risultante è pari a 90.851.
Tale somma diviso 365 dà 248,90”.
Risulta che nell'opposizione davanti al Tribunale, la società aveva contestato quel criterio preso a riferimento nel decreto della fase sommaria, affermando che il giudice si era limitato a recepire il calcolo del sindacato;
che il calcolo corretto era quello della società, senza tuttavia alcuna motivazione in merito alle ragioni per cui era valido e preferibile il conteggio della società: anche in appello si contesta, ma non si spiegano le ragioni per cui detto calcolo dovrebbe effettuarsi sui lavoratori e non sui giorni, apparendo tale circostanza già di per sé dirimente.
In ogni caso, il calcolo recepito dal Tribunale fornisce una reale situazione dell'effettivo andamento occupazionale in concreto, avendo tenuto conto anche dei dipendenti cessati;
né era un calcolo effettuato solo con riferimento alle giornate, ma anche con riferimento ai dipendenti.
Quanto al calcolo offerto dalla società, la stessa non ha preso posizione sulla circostanza già evidenziata anche in primo grado dal sindacato, ovverosia sulla presenza di un errore nel calcolo dalla stessa operato e che porterebbe ad individuare un numero di occupati comunque superiore alle 250 unità e che inficerebbe, in ogni caso, il calcolo su cui la medesima appellante fonda la sua tesi.
Quanto al calcolo del giorno di lavoro in caso di uscita del dipendente, doveva calcolarsi anche quel giorno come ultimo giorno di lavoro sulla base delle indicazioni di cui al doc. n. 18: anche, riguardo
10 a tale circostanza, la società non ha preso una posizione a confutazione delle argomentazioni del
Tribunale, reiterando le stesse difese.
Irrilevante poi il fatto che la sentenza aveva confermato l'antisindacalità senza accertare e dichiarare se la mancata comunicazione fosse stata intenzionale, considerato che secondo Cass. n. 13726/2014
“……..qualsiasi condotta idonea a ledere la libertà sindacale deve essere considerata antisindacale e che la natura inibitoria dell'azione ex art. 28 st. lav. a tutela della detta libertà induce a ritenere che, ai fini della configurabilità di un comportamento antisindacale, sia irrilevante l'elemento psicologico del datore di lavoro. Ciò che il giudice deve accertare, è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero…”.
Anche sull'altra questione oggetto dell'appello, ossia il calcolo o meno dei lavoratori in CIGS a zero ore, vengono riproposte dalla società le medesime difese, non ricorrendo una vera e propria contestazione di quanto già affermato dal Tribunale.
In ogni caso, non appare condivisibile il riferimento fatto dalla società al DM n. 18.4.2025
(adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) al cui art 2, comma 5, lett c) si afferma che si intendono per lavoratori occupati i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Tale criterio riguarda infatti il dato occupazionale per qualificare la natura di una impresa (piccola o media), trattandosi di un dato estraneo ad una valutazione dell'occupazione nell'ambito di un rapporto di lavoro.
In proposito, la Corte Cost n. 256/2019 (seppur per il caso di revoca delle agevolazioni contributive per assunzioni di persone in CIGS ritenute parificate a soggetti privi di occupazione) ha affermato che il lavoratore in CIGS a 0 ore non è equiparabile al disoccupato in cerca di occupazione, sussistendo una diversità strutturale tra la posizione del lavoratore in CIGS e quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato (sentenza Corte Cost. n. 184 del 2000), precisando che il rapporto di lavoro “ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell continua a CP_8 produrre altri effetti ed obblighi..”.
Quindi i lavoratori in CIGS a zero ore vanno considerati tra gli occupati ai fini che qui interessano, seppur sospesi.
Altra questione oggetto di appello attiene alla clausola di esonero dalla norma sull'obbligo di comunicazione (previsto al comma 226): in merito, si discute se la società avesse i requisiti per la composizione negoziata che escluderebbe l'applicazione della norma.
11 Le norme del D.l.vo n. 14/2019 (codice delle imprese in crisi) rilevanti in merito sono:
-l'art 2 lett a) e b) che definisce la situazione di crisi ( lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate) e di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)
-l'art 12 del medesimo decreto sulla procedura negoziata (
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. …”).
Secondo il disposto della norma sulla composizione negoziata è dunque necessario che sussista una situazione indicativa di una crisi aziendale e di insolvenza nonché il fatto che vi sia una probabilità di ragionevole risanamento.
Dagli atti risulta che la società era stata messa in liquidazione nel febbraio 2023; nell'ottobre 2023 era stata avviata la procedura per il licenziamento dell'intero personale.
Il Tribunale aveva motivato in merito ad una presunta incompatibilità tra liquidazione e procedura negoziata, richiamando giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo); argomento non affrontato nell'appello che non contesta specificamente la decisione del Tribunale sul punto.
Ad avviso della Corte, ciò che rileva è il fatto che la società non ha comunque allegato alcun piano di risanamento atto a superare la asserita crisi e come quindi non emerga comunque alcuna volontà di un suo superamento: e ciò è dimostrato dall'avvio della procedura di licenziamento di tutti i dipendenti, dalla vendita dell'immobile e dalla presentazione di istanza di concordato.
Secondo l'art 12 sulla composizione negoziata, peraltro, l'esperto può tentare la risoluzione della crisi anche mediante un trasferimento di azienda e quindi con continuazione indiretta della attività, ma nella specie non era emersa una volontà di prosecuzione neppure in tal senso.
2) SECONDA CONDOTTA ANTISINDACALE: la società aveva omesso le procedure di consultazione e confronto previste dagli artt 1, 3 e 4 del D.l.vo n. 25/2007 e dall'art 9 CCNL.
3) TERZA CONDOTTA ANTISINDACALE: la società aveva violato gli impegni assunti nell'accordo quadro del 19.1.2022 (obblighi informativi)
Tali condotte possono essere trattate congiuntamente.
12 Il Tribunale sul punto, aveva richiamato sia il contenuto della normativa sopra indicata e che individua per i datori con più di 50 dipendenti le materie su cui gli obblighi di consultazione e confronto devono essere svolti sia il contenuto dell'accordo del 19.1.2022.
Aveva conseguentemente affermato che l'azienda non aveva provato di avere assolto a tali obblighi, in quanto:
-era pacifico che l'azienda non aveva dato riscontro alle richieste del novembre 2022 (doc. CP_1
11) e del gennaio e marzo 2023 (doc. 17), senza che potessero valere come esimenti le doglianze
(doc. 33) o il fatto che l'azienda non fosse operativa dal luglio 2021 (la sospensione dell'attività produttiva aveva mantenuto inalterata l'esigenza di informazione su alcuni temi tipo la situazione e andamento dell'occupazione, le previsioni di rischio per i livelli occupazionali, le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuare le conseguenze);
-l'azienda non aveva assicurato una informazione mensile sull'andamento del programma e non aveva partecipato alla commissione territoriale di proposta e verifica come si era obbligata a fare con l'accordo 19.1.2022: in merito, non vi era prova degli incontri allegati dalla società (in atti vi erano solo 3 comunicazioni: agosto-settembre 2023 doc. 21, 23 e 35); mentre erano inconferenti: i doc.
3,8,26,28, 36, relative a interlocuzioni col sindacato per la attivazione procedure CIGO e CIGS;
i doc 17 e 27, lettere indirizzate ai lavoratori;
il doc 29, non sottoscritto;
i doc. 16 e 18 34 , su incontri a tavoli istituzionali;
doc. 42 e 22).
Secondo il Tribunale, era indimostrata e generica l'affermazione che il Sindacato avrebbe avuto comunque contezza della sospensione dell'attività produttiva e delle domande di CIGS. Né poteva rilevare la situazione della forte conflittualità con la RSU sfociata in una occupazione del sito industriale con condotte violente, avendo il primo giudice affermato che non poteva invocarsi l'art
1460 cc in quanto il diritto all'informazione di era indipendente da quello della RSU né i CP_1 comportamenti denunciati presentavano le caratteristiche della forza maggiore.
La società appella contestando la ricostruzione svolta dal Tribunale (che aveva ricalcato quella del giudice della fase sommaria), assumendo che non erano state prese in considerazione le caratteristiche della vicenda costituita dall'acquisizione delle azioni GKN del gruppo RO da parte della PLAR srl società operativa, essendosi limitato il Tribunale a fare valutazioni sommarie nonostante la complessità della vicenda.
L'appellante, quindi, dal capo 55 al capo 100 dell'appello, ripercorre tutta la vicenda in cui viene evidenziata anche la situazione in cui verteva la fabbrica con l'occupazione e l'impossibilità di pervenire ad un piano di reindustrializzazione, per cui poi si era arrivati alla liquidazione e alla procedura di licenziamento.
13 Per contrastare le affermazioni del Tribunale, sull'avere soddisfatto il requisito dell'informazione,
l'appellante richiama i docc nn 3,6,7,8,17,18,23,26,27,28,29,33,34,35,36,42, oltre al fatto che da gennaio a novembre 2022 si era incontrata mensilmente con la RSU. Il Sindacato era stato sempre informato delle vicende sulla sospensione dell'attività produttiva e sulle domande CIG, anche per gli incontri sindacali.
Inoltre, con la comunicazione ex art 9 CCNL di cui al doc. n. 42, l'azienda aveva coperto tutti i temi dell'informazione: alla luce di tale comunicazione ogni eventuale questione relativa alle omesse informazioni era stata sanata e non era più attuale. Analoghe considerazioni andavano fatte relativamente alla comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità 18.10.2023, a cui aveva fatto seguito la richiesta di esame congiunto a riprova dell'esaustività della comunicazione.
La ha evidenziato come l'appellante abbia sostanzialmente riproposto le stesse doglianze di CP_1 cui al primo grado e su cui il Tribunale si era già espresso. In ogni caso, anche in questo grado, vi era stata ammissione di non avere effettuato le informative richieste: in fatto era accaduto che qualche mese dopo la richiesta di informazioni, la società aveva messo in liquidazione la società senza preavviso della RSU e della che erano al tavolo trattative per la concessione di un CP_1 ammortizzatore sociale.
Quanto alla richiesta di incontro previsto dalla L. n. 223/1991, non poteva attribuirsi efficacia sanante di alcuna omissione e in quella sede aveva peraltro contestata l'illegittimità della procedura, CP_1 rilevando che la presenza del Sindacato non sanava alcunché.
Ad avviso dell'appellata andava infine contestata la ricostruzione delle vicende di cui ai punti da 55
a 100, non conforme alla realtà; mentre sull'irrilevanza dell'occupazione della fabbrica già il
Tribunale si era pronunciato.
Tutto ciò premesso, la Corte richiama la normativa in merito al contenuto degli obblighi richiesti e che si assumono violati:
-il D.l.vo n. 50/2007 prevede per i datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti che l'informazione e la consultazione debbano riguardare: “a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma
1” (art. 4).
-l'art 9 CCNL, in attuazione della normativa in questione, prevede l'obbligo dei datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti di fornire annualmente alle RSU e alle Organizzazioni territoriali dei
14 sindacati stipulanti, tramite l'Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa e la situazione economica con riferimento,
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione anche in relazione all'andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro, nonché, in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali, le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
-nell'accordo 19.1.2022 (accordo per la reindustrializzazione ) si era previsto che:
si impegna a rispettare la timeline descritta di seguito ed anche in allegato per raggiungere CP_3 la riconversione industriale attraverso dei momenti di verifica sia in sede nazionale presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, sia a livello territoriale e aziendale, con cadenza almeno mensile”
“Durante tutto il periodo “ponte” viene costituita una commissione territoriale di proposta e verifica, composta da Istituzioni locali, RSU, OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo e dalla
Direzione Aziendale che supervisioni l'andamento del processo che porterà alla reindustrializzazione, all'interno della quale potranno proporre anche idee per la riconversione industriale, frutto dell'intelligenza collettiva del territorio. Viene convocata su richiesta delle parti”
L'appellante non contesta innanzitutto la parte della sentenza in cui si affermava che non era stata data risposta alle richieste di informazioni del 9.11.2022 e 27.1.2023 (doc 11 e 17), ragione per cui dette richieste devono considerarsi inevase, con sussistenza della condotta antisindacale.
La società ha poi richiamato i documenti da cui dovrebbe risultare l'adempimento degli obblighi che si asserisce violati;
documenti che tuttavia erano già stati esaminati dal Tribunale, il quale aveva evidenziato la loro irrilevanza o non conferenza ai fini che qui interessano, con argomentazioni specifiche, sulle quali nessuna posizione è stata presa dall'appellante a loro confutazione. Tali documenti vengono richiamati dalla parte nella narrazione delle vicende societarie (dal capitolo 55 al capitolo 100: “ricostruzione dei fatti”) e alla fine della stessa, ma in modo riassuntivo e generico;
narrazione in cui veniva evidenziata anche la condotta di occupazione della fabbrica e l'impossibilità conseguente di procedere alla reindustrializzazione.
In proposito alla situazione di occupazione e sul fatto che la stessa non esimesse dall'obbligo di informazione, aveva già dedotto il Tribunale (laddove era stato richiamato l'art 1460 cc): anche su tali circostanze, non vengono svolte argomentazioni atte a contestare quanto dedotto dal primo giudice, ossia che non sarebbe comunque venuto meno l'obbligo di informazione alla e CP_1 sull'insussistenza di cause di forza maggiore.
15 Sul fatto poi che il doc. n. 42 della società potesse avere efficacia sanante delle pregresse condotte
(non più attuali), si osserva che tale documento fa riferimento alla mail del 18.9.2023 in cui si riassumeva la situazione della società, l'intenzione di cessare l'attività e di avviare la procedura di licenziamento, con invito al Sindacato a procedere all'avvio dell'incontro previsto dall'art 9 CCNL per l'informazione concordata: la società sembra sostenere che tutte le informazioni dovute al
Sindacato erano state, alla fine, riassunte in quel documento;
il che determinerebbe una sanatoria delle pregresse omissioni non più attuali.
Tuttavia dal doc. 53 (verbale di esame congiunto a seguito dell'avvio della procedura di CP_1 licenziamento) si evince che il Sindacato aveva specificamente dichiarato in quella sede che le pregresse omissioni non erano sanate dalla sua partecipazione;
quindi con la richiesta di esame congiunto del Sindacato non vi era stata rinuncia ad eccepire alcunché.
Concludendo: l'appello deve essere respinto nella sua interezza, essendo le relative argomentazioni comunque infondate nel merito.
In ordine alle istanze istruttorie, in udienza l'appellante aveva chiesto di ammettere alcuni documenti
(consegnati in cartaceo e dopo l'udienza inseriti nel fascicolo telematico) di formazione successiva all'appello, su cui la Corte si era riservata l'ammissione.
In particolare, si trattava dei seguenti documenti: provvedimento di ammissione al concordato preventivo;
istanza di liquidazione giudiziale presentata dai lavoratori;
provvedimento del Tribunale di accoglimento delle misure protettive e la relativa proroga.
L'appellato in udienza aveva rilevato che l'istanza di liquidazione dei lavoratori era estranea al presente giudizio;
il concordato non era ancora stato omologato, essendo state fatte più udienze con richiesta di chiarimenti;
si trattava di documenti non definitivi ed estranei al giudizio, oltre al fatto che la procedura fallimentare era stata secretata (con richiesta di termine per l'ipotesi di sua ammissione).
La Corte, considerate le argomentazioni fin qui svolte sull'infondatezza dell'appello e non essendo comunque emersa la specifica rilevanza di tale documentazione ai fini delle questioni trattate in questo giudizio, ritiene che non sussistono i presupposti per la sua ammissione.
Quanto al regime delle spese del grado, le stesse devono porsi a carico della società appellante soccombente e devono essere liquidate ex DM n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa) e delle attività compiute, per l'importo (nei valori medi) di € 9.991,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
16 A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 9.991,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
17
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 711/2024 promossa da:
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE SPA in liquidazione Pt_1 con gli avv.ti Manlio Abati, Luigi Mannucci appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Franco Focareta, Andrea Stramaccia appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/2024 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione al decreto ex art 28 L. n. 300/1970 del
26.12.2023, rilevando l'infondatezza dell'opposizione in merito alle condotte antisindacali denunciate e condannando al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per compensi, oltre spese generali, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Con il decreto opposto era stata accertata la natura antisindacale delle condotte denunciate dal
Sindacato, ordinando alla società la loro immediata cessazione, con sua condanna:
- ad effettuare la comunicazione prevista dall'art 1, comma 224, l. 234/2021;
1 - a revocare la lettera di apertura della procedura ex L. 223/91;
- a pubblicare il testo integrale del presente decreto a proprie spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei quotidiani La Repubblica, La Nazione, Corriere della Sera;
- al pagamento in favore del Sindacato ricorrente delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi
Euro 9.300,00, oltre accessori.
La sentenza pronunciata in sede di opposizione è stata impugnata da Controparte_2
che ha chiesto di “…..accogliere il presente appello. Conseguentemente, si chiede che
[...] codesta Corte voglia provvedere alla revoca e/o all'annullamento del decreto ex art. 28 opposto, rigettando tutte le conseguenti pretese fatte valere dal Sindacato. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze ed onorari…”, concludendo anche in via istruttoria per l'assunzione eventuale della prova per testimoni.
Si è costituita delle Province di che ha concluso per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza.
*****
Le condotte antisindacali denunciate dalla si inseriscono nell'ambito di una complessa vicenda CP_1 della società svoltasi nel tempo fino all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e che il
Tribunale aveva riassunto nei termini seguenti:
“• nello stabilimento di Campi Bisenzio, gestito dalla società convenuta, l'attività di produzione è ferma dalla prima decade di luglio 2021 per decisione del management della società, all'epoca denominata GKN Driveline Firenze spa e di proprietà del fondo finanziario RO TR;
• in data 23.12.2021 il 100% delle partecipazioni azionarie di GKN spa è stato acquistato da Plar srl;
• la nuova proprietà, dopo aver revocato la stato di liquidazione e aver cambiato il nome della società in ha annunciato la propria volontà di Controparte_2 CP_2 reindustrializzare il sito e, in data 19 gennaio 2022, ha siglato con il sindacato ricorrente e altre associazioni sindacali un documento denominato “ ipotesi di accordo quadro reindustrializzazione stabilimento Campi Bisenzio” contenente le linee guida strategiche e operative per la CP_3 reindustrializzazione e il cronoprogramma delle attività da svolgere;
• in particolare, nell'Accordo quadro si è convenuto che l'attuazione del piano di riconversione dovesse avvenire in due distinte fasi: una prima fase - denominata “ponte”- che prevedeva l'utilizzo della cassa integrazione, la riqualificazione della manodopera attraverso specifici percorsi formativi
e la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito industriale;
una seconda fase di effettiva reindustrializzazione, con l'intervento di soggetti terzi;
2 • la suddetta ipotesi di accordo ha ottenuto l'approvazione della maggioranza dei lavoratori attraverso un successivo referendum appositamente indetto;
• con provvedimento del 10 marzo 2023, è stata autorizzata (retroattivamente) la CIGSS per riorganizzazione per il periodo 10 gennaio 2022 - 9 ottobre 2022, il cui trattamento è stato anticipato dalla società fino a settembre 2022;
• in data 15 maggio 2023 è stato autorizzato un nuovo periodo di CIGSS, con pagamento diretto, dal
10.10.22 al 31.12.2023;
• in data 9 febbraio 2023 la società è stata posta in liquidazione volontaria;
• con comunicazioni inviate al sindacato in data 23 settembre 2023 e 28 settembre 2023, la società ha riferito che stava “maturando l'intenzione di cessare definitivamente lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva” e di conseguenza, stava valutando il ricorso alle procedure di cui agli artt 24 e
4 della l. 223/91, di talchè si è dichiarata disponibile ad un incontro per il successivo 2 ottobre;
• il sindacato non ha partecipato all'incontro;
• in data 18 ottobre 2023 è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo”.
In tale contesto, le condotte antisindacali denunciate devono essere esaminate in relazione alle argomentazioni del Tribunale nel giudizio di opposizione, ai motivi di appello e alle difese della parte appellata.
1) PRIMA CONDOTTA ANTISINDACALE: era stata denunciata la condotta della società che aveva avviato la procedura di licenziamento in data 18.10.2023 di 185 dipendenti, comportante la chiusura definitiva dell'attività, senza effettuare le comunicazioni alle rappresentanti sindacali previste dall'art
1, commi 224-227, della L. n. 234/2021.
Tale norma aveva previsto che “224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al al e Controparte_4 Controparte_5 all' La comunicazione può essere Controparte_6 effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno
3 precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14.
227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
Il Tribunale, premesso che era pacifico che nessuna comunicazione fosse stata effettuata, aveva dedotto che l'opponente aveva contestato il decreto sull'insussistenza del requisito dimensionale, sul fatto che era integrata la clausola di esonero per le condizioni di squilibrio economico e finanziario, sul fatto che il decreto opposto era affetto da eccesso di potere per avere imposto l'applicazione della norma in un momento (quando aveva emesso il decreto, 26.12.2023) in cui il numero dei dipendenti era inferiore a 250.
Sul requisito dimensionale, il Tribunale aveva condiviso l'assunto del primo giudice che aveva preso come riferimento il periodo 19.10.2022-18.10.2023, individuando al suo interno i giorni lavorati da ciascun dipendente fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro, aveva sommato tali giorni, pari complessivamente a 91.912, e aveva diviso questa somma per 365, con una media di occupati di
251,81.
Questo calcolo, secondo il Tribunale, permetteva di fotografare la situazione del periodo tenendo conto di dati inconfutabili fondati sul doc. 18, doc. non contestato (si trattava di dati forniti dal Centro per l'Impiego), perché dava atto dello stato di occupazione (329 unità) al 19.10.2022, delle cessazioni del rapporto nel periodo (144 unità), dei 185 dipendenti al 18.10.2023, essendo corretto anche l'inserimento dell'ultima giornata di lavoro per i lavoratori cessati perché giornata lavorata.
Il Tribunale riteneva invece che non era attendibile il calcolo svolto dalla società che arrivava ad una media di 248,90, sulla base dei medesimi dati, ma che era inficiato anche da calcoli aritmetici: ad es.
3.619 giorni riferiti a 329 lavoratori dal 19.10.2022 al 3.11.2022 come se i giorni fossero 11 e non
16; oltre ad aver rilevato altri errori.
Ad avviso del Tribunale era poi irrilevante:
4 -che i lavoratori, nel periodo 9.1.2022-18.10.2023, fossero in CIGS a zero ore, perché erano dipendenti a tutti gli effetti;
mentre l'art 2 lett c) del DM 18.4.2005 (che escludeva dagli occupati chi era in CIGS) rilevava solo “ai fini del presente decreto” che era stato emanato per l'adeguamento alla disciplina comunitaria. Irrilevante era poi la circostanza che la media fosse di poco superata, perché ciò che rilevava era l'antisindacalità oggettiva e non l'intento lesivo
-che alla data del decreto del Tribunale vi fosse un requisito dimensionale inferiore, ciò in quanto l'antisindacalità va valutata al momento dell'omissione censurata a norma di legge. Sussisteva comunque un'attualità della violazione intesa nel senso di perduranza degli effetti dell'antisindacalità nel tempo
-il richiamo alla clausola di esonero del comma 226 (soggetti in squilibrio economico finanziario e che possono accedere alla procedura di negoziazione negoziata di cui al DL n. 118/2021). Invero, la società era in liquidazione e secondo la giurisprudenza di merito la composizione negoziata era riservata alle ipotesi di ragionevole possibilità di risanamento in una impresa da lungo tempo in liquidazione (in merito, richiamava una sentenza del Tribunale di Bergamo). Peraltro, nel caso di specie, non era stato allegato alcun piano finanziario o progetto di risanamento, limitandosi la società
a riferire l'assenza di ricavi e la presenza di costi
-il ritenere esclusa l'antisindacalità dedotta per l'incontro tenutosi con i sindacati il 2.11.2023; incontro che non doveva interpretarsi come rinuncia alla rivendicazione dell'antisindacalità: peraltro il sindacato in quella sede aveva ribadito l'illegittimità della procedura e l'esclusione che la presenza a quell'incontro potesse essere valutata come sanatoria.
La propone appello contestando la sentenza sotto due profili, ossia per la mancanza di Pt_2 attualità della condotta antisindacale in questione nonché nel merito:
A) in particolare, l'appellante ribadisce che l'ordine dato dal giudice nella fase sommaria di effettuare le comunicazioni ex art 1, comma 224 L. 234/2021 era affetto da eccesso di potere perché il Tribunale avrebbe dovuto accertare il requisito dimensionale al momento in cui stava provvedendo (dicembre
2023). Infatti, in quel momento i dipendenti erano 246, media tra quelli occupati nel gennaio 2023
(308) e quelli al dicembre 2023 (185). Queste circostanze sarebbero state ignorate da entrambi i giudici del giudizio di antisindacalità: se la situazione attuale non consentiva di replicare la comunicazione rimasta inadempiuta, ci poteva essere solo un diritto al risarcimento danni.
B) il calcolo della media dei lavoratori doveva essere effettuato sommando il numero dei lavoratori alle dipendenze nel periodo 19.10.2022-18.10.2023, da dividersi per 365 giorni dell'anno solare:
l'appellante dettagliava il calcolo per periodi per arrivare al numero di 248,90. Il Tribunale aveva errato perché non aveva fatto la media dei lavoratori, ma dei giorni in cui ciascuno era stato alle dipendenze della società; aveva poi calcolato ogni singola dimissione dal lavoro un giorno dopo
5 rispetto a quando verificata (es. il 3.11.2022 i lavoratori erano 329; il 4.11.2022, 327, i due lavoratori avendo lavorato un giorno in meno).
I lavoratori si trovavano in CIGS e, ai fini della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
Piccole e Medie imprese, rilevava il Decreto Ministeriale sopra citato.
La disposizione di cui al comma 226 escludeva l'applicazione nei casi di crisi e insolvenza per cui era applicabile la composizione negoziata: la società dal 9.2.2023 si trovava in liquidazione, non aveva ricavi, ma solo costi, non vi erano stati incassi nel corso del 2023 (nell'appello si evidenziava un prospetto sulle variazioni finanziarie tra il 1.1.2022- 31.12.2022 e il 1.1.2023-18.10.2023; facendo riferimento al conto economico che individuava una perdita di circa 20 milioni nei due anni); che esistevano le condizioni per addivenire alla composizione negoziata. La norma sulla composizione richiedeva il risanamento dell'impresa che doveva intendersi come possibilità di scongiurare la crisi e l'insolvenza e la società non aveva mai addotto uno squilibrio finanziario irreversibile. La norma non richiedeva neppure la prosecuzione dell'attività produttiva.
La , sulla ritenuta assenza di attualità, assume che questa doveva comunque sussistere al CP_1 momento della presentazione del ricorso, ossia in data 20.11.2023; ai fini del conteggio del personale andava preso a riferimento il periodo indicato dalla legge (al comma 225): le argomentazioni spese dall'appellante non superavano quanto già dedotto in merito dal Tribunale.
Sugli altri motivi, ha evidenziato come l'appellante avesse ribadito quanto già dedotto dalla parte in primo grado. Il metodo di calcolo effettuato da controparte era comunque errato (i 3.619 gg erano ottenuti moltiplicando il numero di gg 11 X 392, ma i gg erano 16 e il totale era 5.264,00 che diviso per 365 avrebbe dato comunque il numero di 253,41: pervenendosi comunque ad un numero superiore a 250), oltre ad altri errori in eccesso come denunciato in primo grado.
Per contro, il calcolo di cui alla sentenza era corretto perché nel periodo erano stati individuati i giorni lavorati da ciascun dipendente fino alla cessazione del rapporto. Poi era stato moltiplicato il numero dei dipendenti in forza nelle frazioni di tempo e tali risultati parziali erano stati moltiplicati per i giorni lavorati. Sulla circostanza inerente il calcolo dei dipendenti in caso di cessazione del rapporto, lo stesso era stato fatto su dati estrapolati da un doc. (n. 18), incontestato, in cui era stato preso per riferimento come lavorato l'ultimo giorno.
I dipendenti in CIGS erano da considerarsi lavoratori occupati, mentre sull'irrilevanza del DM si era già pronunciato il Tribunale. Quanto alla clausola della disciplina che esonerava dall'applicazione della norma, la società non aveva provato la crisi finanziaria, l'insolvenza e i requisiti per addivenire alla procedura negoziata: la società aveva subito 400 ingiunzioni di pagamento e aveva pagato, a riprova della assenza di crisi;
peraltro, non si trattava di una società in crisi, ma di una società in liquidazione, che doveva liquidare il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare per ripartire l'attivo
6 tra i soci. La società aveva poi dichiarato che era sua intenzione procedere alla chiusura della fabbrica, come documentato;
successivamente aveva venduto anche l'immobile; recentemente aveva chiesto un concordato liquidatorio.
Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Motivo sub A)
Sebbene le questioni, come riproposte, fossero già state oggetto di esame da parte del Tribunale, la
Corte ritiene che il requisito dimensionale presupposto della condotta antisindacale debba essere valutato nella sua sussistenza al momento richiesto dalla legge (comma 225), ossia in un determinato periodo, che non poteva essere quello in cui il primo giudice aveva provveduto: in sostanza, le comunicazioni erano dovute se il requisito dimensionale era presente nell'anno precedente all'avvio della procedura di licenziamento, come prescritto dalla norma.
In ogni caso, la questione del requisito dimensionale non deve essere confusa con il requisito di attualità della condotta antisindacale che sussiste sia quando la condotta è in atto al momento in cui si agisce ex art 28 sia quando è esaurita, ma ricorrono determinate condizioni per cui gli effetti della condotta antisindacale si protraggono nel tempo.
In proposito, può richiamarsi Cass n. 2479/2025, secondo cui “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. 22 maggio 2019, n. 13860;
Cass. 22 maggio 2019, n. 13860; Cass. 12 novembre 2010, n. 23038; Cass. 5 febbraio 2003, n.
1684)”.
Nello stesso senso, anche la recentissima pronuncia (Cass. n. 26618/2025), sulla persistenza dell'attualità anche oltre l'esaurirsi dell'azione antisindacale se questa continua a produrre nel tempo effetti lesivi;
ritenendosi che possa essere funzionale alla cessazione di tali effetti anche una mera pronuncia di mero accertamento.
Pertanto, l'avere omesso la comunicazione per cui è causa, prevista e dovuta per legge costituiva necessariamente condotta diretta a produrre effetti durevoli nel tempo anche per la rilevanza e l'importanza dell'omissione integrante condotta antisindacale, al di là del fatto del suo esaurimento.
L'appello semmai avrebbe dovuto contestare l'argomentazione sulla perduranza dell'attualità che era stata dedotta dal Tribunale, seppur in modo sintetico, e su cui nulla è stato allegato a sua censura.
Motivo sub B).
7 In merito al criterio di calcolo (comma 225 della normativa sopra richiamata), la prima contestazione riguarda il fatto che il Tribunale aveva svolto un calcolo in giorni lavorati e non in lavoratori occupati
(il giudice aveva preso a riferimento il calcolo redatto dalla ). CP_1
In proposito, preme ripercorrere i diversi criteri di calcolo offerti dalle parti.
Il giudice della fase sommaria (a cui il Tribunale in opposizione aveva aderito) aveva così dedotto:
“Alla luce della difese della resistente deve in primo luogo premettersi che il suddetto andamento occupazionale, riguardando un arco temporale di 12 mesi antecedenti la data dell'avvio della procedura di licenziamento, deve necessariamente comprendere i 365 giorni che vanno dal 19 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023.
Ciò chiarito, è pacifico in atti che alla data del 10 ottobre 2022 la società occupasse 330 dipendenti
(cfr. decreto di autorizzazione alla Cassa integrazione doc 32 QF).
Risulta inoltre dal documento 18 depositato da parte ricorrente (redatto sulla base dei dati forniti dal Centro dell'Impiego e non contestati) che alla data del 19 ottobre 2022 i dipendenti in forze erano
329 (essendovi stata una dimissione l'11 ottobre 2022).
Risulta inoltre che tra il 19 ottobre 2022 e il 18 ottobre 2023 vi siano state 144 cessazioni, di talché alla data di avvio della procedura di licenziamento collettivo gli occupati erano 185.
Orbene, si osserva che per calcolare con precisione la media occupazionale relativa all'anno in questione occorre sommare il numero di giorni in cui ogni singolo dipendente risulta presente nell'organico dell'azienda e dividere il risultato per 365.
Secondo i dati contenuti nel prospetto di cui al doc 18 risulta che nel periodo 19 ottobre 2022– 18 ottobre 2023: 2 dipendenti hanno lavorato per 16 giorni (essendosi dimessi il 4.11.2022), 1 per 22
(dimissione del 10.11.2022), 1 per 27 (15.11.2022), 1 per 29 (17.11.22), 2 per 38 (26.11.2022), 2 per
43 (1.12.2022), 1 per 52 (10.12.2022), 1 per 54 (12.12.2022), 1 per 56 (14.12.2022), 1 per 58
(16.12.2022), 1 per 62 (20.12.2022), 1 per 73 (31.12.2022), 3 per 74 (1 gennaio 2023), 1 per 75 (2 gennaio), 1 per 77 (4 gennaio), 1 per 82 (9 gennaio), 1 per 88 (15 gennaio), 1 per 96 (23 gennaio),
1 per 104 (31 gennaio), 2 per 105 (1 febbraio), 1 per 111 (7 febbraio), 1 per 117 (13 febbraio), 2 per
119 (15 febbraio) 1 per 128 (24 febbraio), 1 per 131 (27 febbraio), 3 per 133 ( 1 marzo), 3 per 135
(3 marzo), 1 per 136 (4 marzo); 1 per 139 (7 marzo), 1 per 140 ( 8 marzo), 1 per 143 (11 marzo) 1 per 144 (12 marzo), 1 per 146 (14 marzo), 2 per 147 (15 marzo), 1 per 149 (17 marzo), 1 per 150 (18 marzo), 1 per 151 ( 19 marzo), 1 per 154 (22 marzo); 1 per 156 (24 marzo); 1 per 157 (25 marzo); 2 per 160 (28 marzo), 3 per 162 (30 marzo ), 2 per 163 (31 marzo), 6 per 164 (1 aprile), 1 per 165 ( 2 aprile), 2 per 166 (3 aprile)1 per 167 (4 aprile), 2 per 168 ( 5 aprile), 1 per 169 (6 aprile), 3 per 171
(8 aprile), 1 per 175 (12 aprile), 2 per 176 (13 aprile), 1 per 177 ( 14 aprile), 1 per 178 (15 aprile),
1 per 179 (16 aprile) 2 per 181 ( 18 aprile), 3 per 183 (20 aprile), 4 per 184 (21 aprile), 2 per 185
8 (22 aprile), 1 per 187 (24 aprile), 1 per 190 (27 aprile), 3 per 191 (28 aprile), 4 per 192 (29 aprile)
1 per 193 (30 aprile), 2 per 194 (1 maggio); 3 per 196 (3 maggio), 1 per 198 (5 maggio), 2 per 199
(6 maggio), 4 per 203 (10 maggio), 1 per 204 ( 11 maggio), 3 per 206 (13 maggio), 1 per 208 ( 15 maggio), 1 per 211 (18 maggio), 1 per 220 (27 maggio), 1 per 235 (11 giugno), 1 per 238 (14 giugno),
1 per 251 (27 giugno), 1 per 254 (30 giugno), 3 per 255 (1 luglio) 1 per 257 (3 luglio), 2 per 262 ( 8 luglio), 1 per 269 (15 luglio), 1 per 282 (28 luglio), 1 per 285 (31 luglio) , 1 per 286 ( 1 agosto), 3 per 317 ( 1 settembre) , 1 per 320 ( 4 settembre), 1 per 321 (5 settembre), 1 per 332 (16 settembre),
2 per 335 (19 settembre), 1 per 346 (30 settembre) e 185 per 365 ( i dipendenti ancora in forze alla data della comunicazione).
Il totale è pari a 91.912 giorni complessivi che diviso 365 fa una media di occupati pari a 251,81”.
Nell'opposizione, la società invece assumeva (e assume in appello) “innanzi tutto, occorre procedere alla somma del numero di lavoratori che risultano essere stati alle dipendenze di Controparte_7 ogni singolo giorno dell'anno solare a partire al 19 ottobre 2022 e sino al 18 ottobre 2023. Il numero totale dei lavoratori così determinato deve essere poi diviso per 365, che è il numero dei giorni dell'anno solare. Il risultato che ne deriva è quello del numero dei lavoratori mediamente occupati…..44) Applicando tali regole alle risultanze di fatto, si ricava quanto segue: dal 19 ottobre al 3 novembre 2022 erano impiegati 329 lavoratori (subtotale 3619), dal 4 novembre al 9 novembre
327 (subtotale 1962), dal 10 novembre al 14 novembre326 (subtotale 1630), dal 15 novembre al 6 novembre 326 (subtotale 650), dal 17 novembre al 25 novembre 324 (subtotale 2916), dal 25 novembre al 30 novembre 322 (subtotale 1932), dal 1 dicembre al 9 dicembre 320 (subtotale 3200), dal 10 all'11 dicembre 319 (subtotale 638), dal 12 dicembre al 13 dicembre 318 (subtotale 636), dal
14 dicembre al 15 dicembre 317 (subtotale 634), dal 16 dicembre al 19 dicembre 316 (subtotale 914), dal 20 al 30 dicembre 315 (subtotale 3.465), il 31 dicembre 314, il 1 gennaio 2023 311, dal 2 al 3 gennaio 310 (subtotale 620), dal 4 all'8 gennaio 309 (subtotale 1.545), dal 9 al 14 gennaio 308
(subtotale 1.848), dal 15 al 22 gennaio 307 (subtotale 2.456), dal 23 gennaio al 30 gennaio 306
(subtotale 2448), il 31 gennaio 305, dall'1 al 6 febbraio 303 (subtotale 2.121), dal 7 febbraio al 12 febbraio 301 (subtotale 1.812), dal 13 febbraio al 14 febbraio 301 (subtotale 602), dal 15 febbraio al 26 febbraio 298 (subtotale 3.576), dal 27 febbraio al 28 febbraio 297 (subtotale 594), dall'1 marzo al 2 marzo 294 (subtotale 588), il 3 marzo 291, dal 4 marzo al 6 marzo 290 (subtotale 870), il 7 marzo 289, dall'8 marzo al 10 marzo 288 (subtotale 864), l'11 marzo 287, dal 12 marzo al 13 marzo
286 (subtotale 572), il 14 marzo 285, dal 15 marzo al 16 marzo 283 (subtotale 566), il 17 marzo 282, il 18 marzo 281, dal 19 al 21 marzo 280 (subtotale 840), dal 22 marzo al 23 marzo 279 (subtotale
558), il 24 marzo 278, dal 25 marzo al 27 marzo 277 (subtotale 831), dal 28 marzo al 29 marzo 275
(subtotale 550), il 30 marzo 272, il 31 marzo 270, l'1 aprile 264, il 2 aprile 263, il 3 aprile 261, il 4
9 aprile 260, il 5 aprile 259, dal 6 al 7 aprile 257 (subtotale 514), dall'8 all'11 aprile 254 (subtotale
1.016), il 12 aprile 253, il 13 aprile 251, il 14 aprile 250, il 15 aprile 249, dal 16 aprile al 17 aprile
248 (subtotale 496), dal 18 aprile al 19 aprile 246 (subtotale 492), il 20 aprile 243, il 21 aprile 239, dal 22 al 23 aprile 237 (subtotale 471), dal 24 aprile al 26 aprile 236 (subtotale 708), il 27 aprile
235, il 28 aprile 232, il 29 aprile 228, il 30 aprile 227, dall'1 maggio al 2 maggio 225 (subtotale450), dal 3 maggio al 4 maggio 222 (subtotale 444), il 5 maggio 221, dal 6 maggio al 9 maggio 291
(subtotale 876), l 10 maggio 215, dall'11 maggio al 12 maggio 214 (subtotale 428), dal 15 maggio al 14 maggio 211 (subtotale 422), dal 15 maggio al 17 maggio 210 (subtotale 630), dal 18 maggio al 26 maggio 209 (subtotale 1.881), dal 27 maggio al 10 giugno 208 (subtotale 3.120), dall'11 giugno al 13 giugno 207 (subtotale 621), dal 14 giugno al 26 giugno 206 (subtotale 2.678), dal 27 giugno al
29 giugno 205 (subtotale 615), il 30 giugno 204, dall'1 luglio al 2 luglio 201 (subtotale 402), dal 3 luglio al 7 luglio 200 (subtotale 1.000), dall'8 luglio al 14 luglio 198 (subtotale 1.386), dal 15 al 27 luglio 197 (subtotale 2.561), dal 28 luglio al 30 luglio 196 (subtotale 588), il 31 luglio 195, dall'1 agosto al 31 agosto 194 (subtotale 6.014), dall'1 settembre al 3 settembre 191 (subtotale 572), il 4 settembre 190, dal 5 settembre al 15 settembre 189 (subtotale 2.079), dal 16 settembre al 18 settembre
188 (subtotale 188), dal 19 settembre al 29 settembre 186 (subtotale 2.046), dal 30 settembre al 18 ottobre 185 (subtotale 3.515).
Sommando tutte le predette cifre il totale risultante è pari a 90.851.
Tale somma diviso 365 dà 248,90”.
Risulta che nell'opposizione davanti al Tribunale, la società aveva contestato quel criterio preso a riferimento nel decreto della fase sommaria, affermando che il giudice si era limitato a recepire il calcolo del sindacato;
che il calcolo corretto era quello della società, senza tuttavia alcuna motivazione in merito alle ragioni per cui era valido e preferibile il conteggio della società: anche in appello si contesta, ma non si spiegano le ragioni per cui detto calcolo dovrebbe effettuarsi sui lavoratori e non sui giorni, apparendo tale circostanza già di per sé dirimente.
In ogni caso, il calcolo recepito dal Tribunale fornisce una reale situazione dell'effettivo andamento occupazionale in concreto, avendo tenuto conto anche dei dipendenti cessati;
né era un calcolo effettuato solo con riferimento alle giornate, ma anche con riferimento ai dipendenti.
Quanto al calcolo offerto dalla società, la stessa non ha preso posizione sulla circostanza già evidenziata anche in primo grado dal sindacato, ovverosia sulla presenza di un errore nel calcolo dalla stessa operato e che porterebbe ad individuare un numero di occupati comunque superiore alle 250 unità e che inficerebbe, in ogni caso, il calcolo su cui la medesima appellante fonda la sua tesi.
Quanto al calcolo del giorno di lavoro in caso di uscita del dipendente, doveva calcolarsi anche quel giorno come ultimo giorno di lavoro sulla base delle indicazioni di cui al doc. n. 18: anche, riguardo
10 a tale circostanza, la società non ha preso una posizione a confutazione delle argomentazioni del
Tribunale, reiterando le stesse difese.
Irrilevante poi il fatto che la sentenza aveva confermato l'antisindacalità senza accertare e dichiarare se la mancata comunicazione fosse stata intenzionale, considerato che secondo Cass. n. 13726/2014
“……..qualsiasi condotta idonea a ledere la libertà sindacale deve essere considerata antisindacale e che la natura inibitoria dell'azione ex art. 28 st. lav. a tutela della detta libertà induce a ritenere che, ai fini della configurabilità di un comportamento antisindacale, sia irrilevante l'elemento psicologico del datore di lavoro. Ciò che il giudice deve accertare, è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero…”.
Anche sull'altra questione oggetto dell'appello, ossia il calcolo o meno dei lavoratori in CIGS a zero ore, vengono riproposte dalla società le medesime difese, non ricorrendo una vera e propria contestazione di quanto già affermato dal Tribunale.
In ogni caso, non appare condivisibile il riferimento fatto dalla società al DM n. 18.4.2025
(adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) al cui art 2, comma 5, lett c) si afferma che si intendono per lavoratori occupati i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Tale criterio riguarda infatti il dato occupazionale per qualificare la natura di una impresa (piccola o media), trattandosi di un dato estraneo ad una valutazione dell'occupazione nell'ambito di un rapporto di lavoro.
In proposito, la Corte Cost n. 256/2019 (seppur per il caso di revoca delle agevolazioni contributive per assunzioni di persone in CIGS ritenute parificate a soggetti privi di occupazione) ha affermato che il lavoratore in CIGS a 0 ore non è equiparabile al disoccupato in cerca di occupazione, sussistendo una diversità strutturale tra la posizione del lavoratore in CIGS e quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato (sentenza Corte Cost. n. 184 del 2000), precisando che il rapporto di lavoro “ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell continua a CP_8 produrre altri effetti ed obblighi..”.
Quindi i lavoratori in CIGS a zero ore vanno considerati tra gli occupati ai fini che qui interessano, seppur sospesi.
Altra questione oggetto di appello attiene alla clausola di esonero dalla norma sull'obbligo di comunicazione (previsto al comma 226): in merito, si discute se la società avesse i requisiti per la composizione negoziata che escluderebbe l'applicazione della norma.
11 Le norme del D.l.vo n. 14/2019 (codice delle imprese in crisi) rilevanti in merito sono:
-l'art 2 lett a) e b) che definisce la situazione di crisi ( lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate) e di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)
-l'art 12 del medesimo decreto sulla procedura negoziata (
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. …”).
Secondo il disposto della norma sulla composizione negoziata è dunque necessario che sussista una situazione indicativa di una crisi aziendale e di insolvenza nonché il fatto che vi sia una probabilità di ragionevole risanamento.
Dagli atti risulta che la società era stata messa in liquidazione nel febbraio 2023; nell'ottobre 2023 era stata avviata la procedura per il licenziamento dell'intero personale.
Il Tribunale aveva motivato in merito ad una presunta incompatibilità tra liquidazione e procedura negoziata, richiamando giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo); argomento non affrontato nell'appello che non contesta specificamente la decisione del Tribunale sul punto.
Ad avviso della Corte, ciò che rileva è il fatto che la società non ha comunque allegato alcun piano di risanamento atto a superare la asserita crisi e come quindi non emerga comunque alcuna volontà di un suo superamento: e ciò è dimostrato dall'avvio della procedura di licenziamento di tutti i dipendenti, dalla vendita dell'immobile e dalla presentazione di istanza di concordato.
Secondo l'art 12 sulla composizione negoziata, peraltro, l'esperto può tentare la risoluzione della crisi anche mediante un trasferimento di azienda e quindi con continuazione indiretta della attività, ma nella specie non era emersa una volontà di prosecuzione neppure in tal senso.
2) SECONDA CONDOTTA ANTISINDACALE: la società aveva omesso le procedure di consultazione e confronto previste dagli artt 1, 3 e 4 del D.l.vo n. 25/2007 e dall'art 9 CCNL.
3) TERZA CONDOTTA ANTISINDACALE: la società aveva violato gli impegni assunti nell'accordo quadro del 19.1.2022 (obblighi informativi)
Tali condotte possono essere trattate congiuntamente.
12 Il Tribunale sul punto, aveva richiamato sia il contenuto della normativa sopra indicata e che individua per i datori con più di 50 dipendenti le materie su cui gli obblighi di consultazione e confronto devono essere svolti sia il contenuto dell'accordo del 19.1.2022.
Aveva conseguentemente affermato che l'azienda non aveva provato di avere assolto a tali obblighi, in quanto:
-era pacifico che l'azienda non aveva dato riscontro alle richieste del novembre 2022 (doc. CP_1
11) e del gennaio e marzo 2023 (doc. 17), senza che potessero valere come esimenti le doglianze
(doc. 33) o il fatto che l'azienda non fosse operativa dal luglio 2021 (la sospensione dell'attività produttiva aveva mantenuto inalterata l'esigenza di informazione su alcuni temi tipo la situazione e andamento dell'occupazione, le previsioni di rischio per i livelli occupazionali, le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuare le conseguenze);
-l'azienda non aveva assicurato una informazione mensile sull'andamento del programma e non aveva partecipato alla commissione territoriale di proposta e verifica come si era obbligata a fare con l'accordo 19.1.2022: in merito, non vi era prova degli incontri allegati dalla società (in atti vi erano solo 3 comunicazioni: agosto-settembre 2023 doc. 21, 23 e 35); mentre erano inconferenti: i doc.
3,8,26,28, 36, relative a interlocuzioni col sindacato per la attivazione procedure CIGO e CIGS;
i doc 17 e 27, lettere indirizzate ai lavoratori;
il doc 29, non sottoscritto;
i doc. 16 e 18 34 , su incontri a tavoli istituzionali;
doc. 42 e 22).
Secondo il Tribunale, era indimostrata e generica l'affermazione che il Sindacato avrebbe avuto comunque contezza della sospensione dell'attività produttiva e delle domande di CIGS. Né poteva rilevare la situazione della forte conflittualità con la RSU sfociata in una occupazione del sito industriale con condotte violente, avendo il primo giudice affermato che non poteva invocarsi l'art
1460 cc in quanto il diritto all'informazione di era indipendente da quello della RSU né i CP_1 comportamenti denunciati presentavano le caratteristiche della forza maggiore.
La società appella contestando la ricostruzione svolta dal Tribunale (che aveva ricalcato quella del giudice della fase sommaria), assumendo che non erano state prese in considerazione le caratteristiche della vicenda costituita dall'acquisizione delle azioni GKN del gruppo RO da parte della PLAR srl società operativa, essendosi limitato il Tribunale a fare valutazioni sommarie nonostante la complessità della vicenda.
L'appellante, quindi, dal capo 55 al capo 100 dell'appello, ripercorre tutta la vicenda in cui viene evidenziata anche la situazione in cui verteva la fabbrica con l'occupazione e l'impossibilità di pervenire ad un piano di reindustrializzazione, per cui poi si era arrivati alla liquidazione e alla procedura di licenziamento.
13 Per contrastare le affermazioni del Tribunale, sull'avere soddisfatto il requisito dell'informazione,
l'appellante richiama i docc nn 3,6,7,8,17,18,23,26,27,28,29,33,34,35,36,42, oltre al fatto che da gennaio a novembre 2022 si era incontrata mensilmente con la RSU. Il Sindacato era stato sempre informato delle vicende sulla sospensione dell'attività produttiva e sulle domande CIG, anche per gli incontri sindacali.
Inoltre, con la comunicazione ex art 9 CCNL di cui al doc. n. 42, l'azienda aveva coperto tutti i temi dell'informazione: alla luce di tale comunicazione ogni eventuale questione relativa alle omesse informazioni era stata sanata e non era più attuale. Analoghe considerazioni andavano fatte relativamente alla comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità 18.10.2023, a cui aveva fatto seguito la richiesta di esame congiunto a riprova dell'esaustività della comunicazione.
La ha evidenziato come l'appellante abbia sostanzialmente riproposto le stesse doglianze di CP_1 cui al primo grado e su cui il Tribunale si era già espresso. In ogni caso, anche in questo grado, vi era stata ammissione di non avere effettuato le informative richieste: in fatto era accaduto che qualche mese dopo la richiesta di informazioni, la società aveva messo in liquidazione la società senza preavviso della RSU e della che erano al tavolo trattative per la concessione di un CP_1 ammortizzatore sociale.
Quanto alla richiesta di incontro previsto dalla L. n. 223/1991, non poteva attribuirsi efficacia sanante di alcuna omissione e in quella sede aveva peraltro contestata l'illegittimità della procedura, CP_1 rilevando che la presenza del Sindacato non sanava alcunché.
Ad avviso dell'appellata andava infine contestata la ricostruzione delle vicende di cui ai punti da 55
a 100, non conforme alla realtà; mentre sull'irrilevanza dell'occupazione della fabbrica già il
Tribunale si era pronunciato.
Tutto ciò premesso, la Corte richiama la normativa in merito al contenuto degli obblighi richiesti e che si assumono violati:
-il D.l.vo n. 50/2007 prevede per i datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti che l'informazione e la consultazione debbano riguardare: “a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma
1” (art. 4).
-l'art 9 CCNL, in attuazione della normativa in questione, prevede l'obbligo dei datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti di fornire annualmente alle RSU e alle Organizzazioni territoriali dei
14 sindacati stipulanti, tramite l'Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa e la situazione economica con riferimento,
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione anche in relazione all'andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro, nonché, in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali, le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
-nell'accordo 19.1.2022 (accordo per la reindustrializzazione ) si era previsto che:
si impegna a rispettare la timeline descritta di seguito ed anche in allegato per raggiungere CP_3 la riconversione industriale attraverso dei momenti di verifica sia in sede nazionale presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, sia a livello territoriale e aziendale, con cadenza almeno mensile”
“Durante tutto il periodo “ponte” viene costituita una commissione territoriale di proposta e verifica, composta da Istituzioni locali, RSU, OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo e dalla
Direzione Aziendale che supervisioni l'andamento del processo che porterà alla reindustrializzazione, all'interno della quale potranno proporre anche idee per la riconversione industriale, frutto dell'intelligenza collettiva del territorio. Viene convocata su richiesta delle parti”
L'appellante non contesta innanzitutto la parte della sentenza in cui si affermava che non era stata data risposta alle richieste di informazioni del 9.11.2022 e 27.1.2023 (doc 11 e 17), ragione per cui dette richieste devono considerarsi inevase, con sussistenza della condotta antisindacale.
La società ha poi richiamato i documenti da cui dovrebbe risultare l'adempimento degli obblighi che si asserisce violati;
documenti che tuttavia erano già stati esaminati dal Tribunale, il quale aveva evidenziato la loro irrilevanza o non conferenza ai fini che qui interessano, con argomentazioni specifiche, sulle quali nessuna posizione è stata presa dall'appellante a loro confutazione. Tali documenti vengono richiamati dalla parte nella narrazione delle vicende societarie (dal capitolo 55 al capitolo 100: “ricostruzione dei fatti”) e alla fine della stessa, ma in modo riassuntivo e generico;
narrazione in cui veniva evidenziata anche la condotta di occupazione della fabbrica e l'impossibilità conseguente di procedere alla reindustrializzazione.
In proposito alla situazione di occupazione e sul fatto che la stessa non esimesse dall'obbligo di informazione, aveva già dedotto il Tribunale (laddove era stato richiamato l'art 1460 cc): anche su tali circostanze, non vengono svolte argomentazioni atte a contestare quanto dedotto dal primo giudice, ossia che non sarebbe comunque venuto meno l'obbligo di informazione alla e CP_1 sull'insussistenza di cause di forza maggiore.
15 Sul fatto poi che il doc. n. 42 della società potesse avere efficacia sanante delle pregresse condotte
(non più attuali), si osserva che tale documento fa riferimento alla mail del 18.9.2023 in cui si riassumeva la situazione della società, l'intenzione di cessare l'attività e di avviare la procedura di licenziamento, con invito al Sindacato a procedere all'avvio dell'incontro previsto dall'art 9 CCNL per l'informazione concordata: la società sembra sostenere che tutte le informazioni dovute al
Sindacato erano state, alla fine, riassunte in quel documento;
il che determinerebbe una sanatoria delle pregresse omissioni non più attuali.
Tuttavia dal doc. 53 (verbale di esame congiunto a seguito dell'avvio della procedura di CP_1 licenziamento) si evince che il Sindacato aveva specificamente dichiarato in quella sede che le pregresse omissioni non erano sanate dalla sua partecipazione;
quindi con la richiesta di esame congiunto del Sindacato non vi era stata rinuncia ad eccepire alcunché.
Concludendo: l'appello deve essere respinto nella sua interezza, essendo le relative argomentazioni comunque infondate nel merito.
In ordine alle istanze istruttorie, in udienza l'appellante aveva chiesto di ammettere alcuni documenti
(consegnati in cartaceo e dopo l'udienza inseriti nel fascicolo telematico) di formazione successiva all'appello, su cui la Corte si era riservata l'ammissione.
In particolare, si trattava dei seguenti documenti: provvedimento di ammissione al concordato preventivo;
istanza di liquidazione giudiziale presentata dai lavoratori;
provvedimento del Tribunale di accoglimento delle misure protettive e la relativa proroga.
L'appellato in udienza aveva rilevato che l'istanza di liquidazione dei lavoratori era estranea al presente giudizio;
il concordato non era ancora stato omologato, essendo state fatte più udienze con richiesta di chiarimenti;
si trattava di documenti non definitivi ed estranei al giudizio, oltre al fatto che la procedura fallimentare era stata secretata (con richiesta di termine per l'ipotesi di sua ammissione).
La Corte, considerate le argomentazioni fin qui svolte sull'infondatezza dell'appello e non essendo comunque emersa la specifica rilevanza di tale documentazione ai fini delle questioni trattate in questo giudizio, ritiene che non sussistono i presupposti per la sua ammissione.
Quanto al regime delle spese del grado, le stesse devono porsi a carico della società appellante soccombente e devono essere liquidate ex DM n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa) e delle attività compiute, per l'importo (nei valori medi) di € 9.991,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
16 A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 9.991,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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