Art. 14.
Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.
Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.
Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.
Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.