Articolo 14 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 luglio 1956
Art. 14.
Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.
Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.
Entrata in vigore il 6 luglio 1956