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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210030101771501 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1066/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 05720210030101771501 ricevuta il 01/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e relativa a ruoli su Tassa automobilistica anno 2019 di competenza della Regione Lazio, per complessivi euro 174,43. Sostiene parte ricorrente che la tassa auto del 2019, sottoponibile al termine prescrizionale triennale, si era prescritta nel 2022, pur laddove fosse dimostrata la previa notifica, che comunque contesta, dell'avviso di accertamento indicato in atto come notificato il 13/08/2021.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla contestazione dell'omessa notifica di atti presupposti alla cartella, che ritiene di competenza dell'Ente creditore Regione Lazio, citata in giudizio dall'opponente ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis DLgs. n. 546/92. Quanto al proprio operato, ne rileva la correttezza, essendo stata la cartella notificata ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/73 e degli artt. 1 e 3 L. n. 212/2000, scongiurando ogni possibile decadenza a fronte della definitività dell'atto presupposto.
A sua volta si costituisce la Regione Lazio parimenti rilevando la propria carenza di legittimazione passiva stante la non opponibilità alla stessa, nella sua qualità di Ente impositore, delle eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alle asserite violazioni della procedura di notifica e alla conseguente prescrizione del credito. Ad ogni modo, comunque, riferisce della infondatezza della censura relativa all'omessa notifica di atti presupposti atteso che, per l'esazione del bollo auto, la stessa procedeva, come per legge, alla diretta iscrizione a ruolo senza la preventiva emissione di alcun atto accertativo. Chiede anch'essa, quindi, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento alla luce delle condivisibili ragioni esposte da entrambi gli enti resistenti ed, in particolare, dalla descrizione resa dalla costituita Regione Lazio, ente titolare della pretesa, rispetto alla procedura di esazione del tributo, affidata alla diretta iscrizione a ruolo dello stesso.
Invero, l'art. 1, comma 85 della L.R. n. 12/2011 stabilisce che “la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di orme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche”. Non è pertanto possibile considerare decaduta dal proprio potere impositivo la Regione Lazio, dovendosi altresì considerare che, a fronte del termine triennale di prescrizione della pretesa, deve pure essere considerato quanto introdotto con le norme emergenziali emanate a seguito della pandemia da Covid19 che hanno prorogato i termini di prescrizione di 541 giorni per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
L'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura.
Per tali ragioni il ricorso va respinto con conferma della cartella impugnata e condanna della parte ricorrente alle spese di lite di cui liquidazione è indicata come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 200,00 omni comprensive.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210030101771501 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1066/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 05720210030101771501 ricevuta il 01/10/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e relativa a ruoli su Tassa automobilistica anno 2019 di competenza della Regione Lazio, per complessivi euro 174,43. Sostiene parte ricorrente che la tassa auto del 2019, sottoponibile al termine prescrizionale triennale, si era prescritta nel 2022, pur laddove fosse dimostrata la previa notifica, che comunque contesta, dell'avviso di accertamento indicato in atto come notificato il 13/08/2021.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla contestazione dell'omessa notifica di atti presupposti alla cartella, che ritiene di competenza dell'Ente creditore Regione Lazio, citata in giudizio dall'opponente ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis DLgs. n. 546/92. Quanto al proprio operato, ne rileva la correttezza, essendo stata la cartella notificata ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/73 e degli artt. 1 e 3 L. n. 212/2000, scongiurando ogni possibile decadenza a fronte della definitività dell'atto presupposto.
A sua volta si costituisce la Regione Lazio parimenti rilevando la propria carenza di legittimazione passiva stante la non opponibilità alla stessa, nella sua qualità di Ente impositore, delle eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alle asserite violazioni della procedura di notifica e alla conseguente prescrizione del credito. Ad ogni modo, comunque, riferisce della infondatezza della censura relativa all'omessa notifica di atti presupposti atteso che, per l'esazione del bollo auto, la stessa procedeva, come per legge, alla diretta iscrizione a ruolo senza la preventiva emissione di alcun atto accertativo. Chiede anch'essa, quindi, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento alla luce delle condivisibili ragioni esposte da entrambi gli enti resistenti ed, in particolare, dalla descrizione resa dalla costituita Regione Lazio, ente titolare della pretesa, rispetto alla procedura di esazione del tributo, affidata alla diretta iscrizione a ruolo dello stesso.
Invero, l'art. 1, comma 85 della L.R. n. 12/2011 stabilisce che “la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di orme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche”. Non è pertanto possibile considerare decaduta dal proprio potere impositivo la Regione Lazio, dovendosi altresì considerare che, a fronte del termine triennale di prescrizione della pretesa, deve pure essere considerato quanto introdotto con le norme emergenziali emanate a seguito della pandemia da Covid19 che hanno prorogato i termini di prescrizione di 541 giorni per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
L'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura.
Per tali ragioni il ricorso va respinto con conferma della cartella impugnata e condanna della parte ricorrente alle spese di lite di cui liquidazione è indicata come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 200,00 omni comprensive.