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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'AZ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. POZZATO ANNA e dell'avv. SOLARO MARIO
( ) VIA BRAMANTE 11 20014 NERVIANO;
C.F._2
pagina 1 di 36 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 16 40125
BOLOGNA, presso il difensore avv. POZZATO ANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. RAFFA KAREN PATRIZIA CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S.ISAIA 23 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. RAFFA KAREN PATRIZIA CRISTINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 settembre 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di domanda giudiziale proposta dal signor Parte_1
(nel seguito, anche solo: lo , al fine di accertare la effettiva Pt_1
proprietà della casa famigliare, sita in AL di Reno alla via Di
Vittorio 7 (l'”IL AL”, nel seguito).
Lo premetteva di avere avuto una relazione d'amore con la Pt_1
convenuta, la signora dalla quale era nata una figlia. La CP_1
pagina 2 di 36 al momento in cui nacque l'amore con l'attore, conviveva con CP_1
il signor padre della seconda figlia della signora oggi CP_2 CP_1
maggiorenne come pure la prima figlia della signora CP_1
Dall'amore delle odierne parti, nasceva altra figlia.
Proseguiva la citazione affermando come, al momento dell'inizio della relazione amorosa, il sig. avesse in proprietà immobile in Zola Pt_1
SA (“IL Zola”) e la aveva assegnata casa popolare. CP_1
La rimaneva incinta nell'anno 2014 ed il signor in CP_1 Pt_1
previsione della sistemazione della famiglia “allargata” – cioè la convenuta, la figlia comune e la precedente prole della signora – CP_1
comprava con suoi mezzi l'IL AL. Non vi sono dubbi, secondo l'attore in citazione, che la provvista provenisse dallo stesso attore, poiché la convenuta non aveva disponibilità propria dal punto di vista finanziario.
La casa veniva intestata, solo a fini di risparmio fiscale (c.d. tassazione prima casa), per il 99% alla convenuta e per l'1% all'attore.
La intestazione era, ad avviso di parte attrice, una intestazione fiduciaria. Infatti, parte attrice affermava come si fosse in presenza di una fiducia di tipo romanistico. Prova di tale patto fiduciario era costituita dal fatto che vi era procura a vendere, sostanzialmente pagina 3 di 36 contestuale, rilasciata dalla convenuta allo stesso attore (pg. 5 della citazione).
Tale procura veniva tuttavia asportata dalla signora non CP_1
appena si manifestava la crisi di coppia.
Seguivano in atto introduttivo alcune considerazioni sulle condotte inurbane della signora in sede di separazione. CP_1
In diritto (pp. 7 ss. della citazione), la parte attrice affermava come la operazione avesse visto la intestazione alla convenuta, per pure ragioni di risparmio fiscale. In realtà, dal punto di vista civilistico (e non fiscale)
fu concluso un patto fiduciario (cum amico) di tipo romanistico.
Sulla base di questa ricostruzione della fattispecie, l'attore rilevava come il patto fiduciario non richieda forma scritta, sulla base di una giurisprudenza di legittimità, che puntualmente menzionava in citazione. Pertanto, chiedeva la restituzione del bene, dato in fiducia alla convenuta.
A sostegno di tale ricostruzione, la parte attrice faceva presente che la esistenza della procura a vendere fosse elemento decisivo in tal senso.
Tale, in estrema sintesi, l'atto introduttivo di parte attrice Pt_1
...oooOooo...
Si costituiva la parte convenuta.
pagina 4 di 36 In primo luogo, lamentava come vi fossero due notificazioni del medesimo atto, che avrebbero cagionato alla convenuta signora CP_1
“interrogativi e confusione”, con la conseguenza di una improcedibilità insanabile della domanda attorea.
Nel merito, si affermava come l'immobile fosse stato acquistato in una situazione di convivenza e di amore fra i due conviventi. Avevano infatti deciso di vivere more uxorio, in una fase della loro relazione ancora caratterizzata da piena armonia. La casa, con questo spirito e con queste ragioni, era stata dunque intestata come appunto a rogito (99%-1%). La
provvista era in effetti dell'attore: “La casa famigliare fu acquistata da
entrambi, ma pagata dal Sig. in quanto lo stesso non aveva e Pt_1
tutt'ora non ha alcun problema di liquidità (come documentabile) ed invero
egli pagò l'appartamento (con cinque assegni provenienti dal suo conto nella
tempistica indicata in atto di citazione) senza la necessità di richiedere
alcun mutuo o finanziamento di sorta (…). Di contro la non CP_1
avendo la liquidità chiese l'anticipo del proprio tfr per acquistare, sistemare
la casa e comprare arredamento”.
Tale, dunque, l'intenzione delle parti;
soprattutto in un momento specifico, felice dal punto di vista sentimentale ed al contempo delicato pagina 5 di 36 per lo stato di gravidanza;
momento nel quale la convenuta era rimasta incinta dell'attore.
Contestava la mancanza di
contro
-scrittura; negando valore significativo alla procura a vendere. Anche per la mancanza di ogni menzione della intenzione fiduciaria;
nonché, infine, per la circostanza che si tratta di una normale procura e non certo in rem propriam, rimanendo l'obbligo di rendiconto (evidentemente in favore della convenuta).
Chiedeva il rigetto.
In caso di accoglimento, esperiva riconvenzionale in relazione alle somme spese per l'immobile.
Tale la costituzione di parte convenuta, anch'essa in sintesi.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli atti introduttivi hinc
inde.
...oooOooo…
Alla udienza del giorno 8 maggio 2023 , il giudice onorario dottoressa
CA concedeva i termini di cui all'articolo 183 c.p.c.; le parti depositavano le relative memorie.
Con ordinanza
9-21 novembre 2023, il medesimo giudice ammetteva alcuni dei mezzi di prova dedotti dalle parti. Tali prove venivano assunte alla udienza del giorno 27 marzo 2024.
pagina 6 di 36 Nel secondo semestre del 2024, si insediava il presidente di sezione, coincidente con il giudice estensore di questa sentenza. Il presidente di sezione, sulla base di un criterio automatico (approvato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Bologna), assegnava a sé i fascicoli di più
antica iscrizione, al fine di abbreviare, nei limiti del possibile, il tempo medio di definizione dei processi del Tribunale. Pertanto, con ordinanza primo ottobre 2024, fissava udienza, per la presenza di una istanza urgente di una delle parti. Alla udienza del 10 ottobre 2024, il giudice verificava il profilo relativo alla istanza urgente (presenza o meno di una procura a vendere) e svolgeva libero interrogatorio e tentativo di conciliazione. La conciliazione sembrava ben avviata, al punto che le parti chiedevano sospensione ai sensi dell'articolo 296 c.p.c.
Le parti non riuscivano tuttavia a raggiungere una conciliazione e, dunque, dopo un'ulteriore questione istruttoria, la causa transitava a decisione.
…oooOooo…
Lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso, in ragione della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile.
A maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede. Per quanto qui pagina 7 di 36 non narrato o narrato in modo incompleto, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
In generale
La domanda attorea non è fondata.
Va respinta.
Occorre premettere come la presente causa si inserisca in una crisi di coppia;
che vede, oltre alla presente causa, anche profili di diritto di famiglia e di diritto penale (doc. 9 attoreo).
Ciò ovviamente complica anche la vicenda immobiliare.
Inoltre, la vicenda immobiliare è stata trattata in modo non tecnicamente perfetto;
rispetto ai profili civilistici e sostanziali, già dalla stessa citazione emerge come vi sia stata una prevalente, se non esclusiva, attenzione al dato fiscale;
con una intestazione asimmetrica del bene (99%-1%) e con una procura a vendere contestuale al rogito.
Una operazione immobiliare tecnicamente non impeccabile, come detto;
senza
contro
-scritture; puramente diretta al risparmio fiscale e priva di adeguata sagoma civilistica. Fenomeno non raro – quello della torsione pagina 8 di 36 del diritto civile per ragioni fiscali – e, in questo caso, con caratteristiche accentuate di atecnicità.
Sarebbe dunque stata opportuna una soluzione tecnico-giuridica – consensuale e contestuale – dei vari focolai di lite, nascenti dal brusco scioglimento del rapporto. Tale conciliazione è stata tentata in sede di causa;
sia regolando l'assetto immobiliare, qui rilevante, sia il complesso delle vicende sottostanti.
La conciliazione è fallita. Ancora in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno comunicato il permanere della lite.
La causa va dunque trattata secondo stretto diritto e con esclusivo riferimento alle norme di legge. Va dunque adottata una soluzione di stretto diritto; eventuali accomodamenti conciliativi generali – fino a qui tentati e risultati vani – saranno tentati a questo punto successivamente.
Infine, proprio perché la causa va trattata secondo stretto diritto, fuoriescono dal tema del decidere le reciproche recriminazioni relative al rapporto di coppia;
così, le affermazioni della convenuta sulle condotte dell'attore (“mania di manipolazione”) nel rapporto di coppia;
e, di contro, le affermazioni dell'attore sulla instabilità della convenuta, con tratti aggressivi. Tutti profili che non attengono a questa vicenda pagina 9 di 36 immobiliare;
come peraltro emerge anche dagli atti hinc inde, che li menzionano, come s'usa dire, ad colorandum.
(DUE)
La asserita nullità della citazione. Manifesta infondatezza
La parte convenuta ha lamentato una doppia notificazione. Tale
condotta della difesa avrebbe cagionato alla convenuta Pt_1
confusione, nella comprensione dell'atto. Con esito giuridico, pur se espresso in termini generici, di improcedibilità insanabile della citazione.
La difesa è manifestamente infondata.
Inammissibilità ed improcedibilità, pur poco normate, sono nozioni diverse dalla ipotesi invocata dalla difesa della convenuta. La inammissibilità di un atto attiene alla invalidità di domande, per mancanza del rispetto di un termine perentorio, dunque riferito soprattutto alle impugnazioni;
impedisce lo stesso avvio del processo. La
improcedibilità è nozione contigua (arg. 348 bis c.p.c.) alla inammissibilità; si riferisce ai casi nei quali, pur iniziato il processo in modo ammissibile, nel corso del giudizio veda il mancato rispetto, anche in questo caso generalmente di termini perentori: caso normato è
l'articolo 348 c.p.c..
pagina 10 di 36 La improcedibilità attiene dunque ad altre ipotesi e non è istituto invocabile in questo caso.
La difesa della convenuta va comunque esaminata, indipendentemente dalla qualificazione data, trattandosi di un fatto processuale comunque ben descritto. Per il principio per cui spetta al giudice dare qualificazioni di fattispecie, sostanziali e processuali, se ben narrate: da mihi factum dabo tibi ius.
In questo caso potrebbe, al più, individuarsi una ipotesi di nullità della citazione, dovuta alla mancata individuazione della data di prima udienza, ovvero degli altri elementi della vocatio in ius. Si potrebbe trattare di una delle ipotesi di cui all'articolo 164 c.p.c.; appunto con riferimento alla viziosa vocatio in ius.
Anche in termini di nullità – così qualificata correttamente la difesa della convenuta – la stessa non è fondata. Va infatti rammentato come il nostro sistema sia improntato a criteri non formalistici;
nel caso di specie, la sbavatura della condotta attorea non ha portato alcun danno al contraddittorio. In altri e più tecnici termini, la citazione, come atto giuridico, ha raggiunto lo scopo (articolo 156, comma terzo, c.p.c.).
Il processo, dunque, è stato ritualmente instaurato.
Può dunque procedersi alla valutazione del merito della causa.
pagina 11 di 36 (TRE)
In diritto
La necessità di atto scritto, per il ritrasferimento, anche nel caso di negozio
fiduciario
La fattispecie che la parte attrice ha illustrato è a cavaliere fra una simulazione relativa soggettiva ed il patto fiduciario.
In particolare, la simulazione relativa soggettiva si avrebbe se (come pure sembra in alcuni passaggi degli atti di parte attrice) il bene fosse sempre rimasto nella proprietà dell'attore. In tale caso, si avrebbe evidentemente una simulazione relativa soggettiva. Rispetto ad essa, la prova scritta sarebbe, con certezza, necessaria.
Invece, in altri passaggi della citazione, la ricostruzione è in termini di
negozio fiduciario.
Il bene sarebbe stato effettivamente intestato (nel senso di: acquistato in comproprietà del 99 per cento, dunque non solo in quanto così trascritto nei rr.ii. e volturato) in capo alla convenuta Questa lo avrebbe CP_1
dunque acquistato, tuttavia con il patto fiduciario di trasmetterlo all'attore. Nella ricostruzione attorea, tale obbligazione di ritrasmettere il bene sarebbe senza termine, dunque esigibile in ogni momento (1183,
primo periodo, c.c.); profilo non espresso in questo modo dalla parte pagina 12 di 36 attrice e, tuttavia, implicito nella stessa domanda dell'attore, che richiede il trasferimento immediatamente e, sostanzialmente, ad nutum.
La attrice ha insistito nella qualificazione della vicenda in termini fiduciari;
ovviamente, la qualificazione della parte non supera la qualificazione effettiva. La narrazione oscilla fra i due istituti ma,
certamente, vi è anche e prevalentemente la narrazione di una fattispecie fiduciaria.
Non deve sorprendere che la parte attrice abbia qualificato la fattispecie come fiduciaria (con una narrazione anche in tal senso); infatti, Cass. ss.
uu. 6459 del 2020 ha posto il principio di diritto per cui “Per il patto
fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato
dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica
esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una
volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della
domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul
fiduciario.”. Infatti, la parte attrice è consapevole di non avere alcuna prova scritta della propria pretesa;
la qualificazione in termini fiduciari le consente di appoggiarsi sulla sentenza che precede, nel tentativo di pagina 13 di 36 provare con testimoni la vicenda stessa. La giurisprudenza assolutamente prevalente, invece, non consentirebbe alcuno spazio all'attore, nel caso di qualificazione in termini di simulazione, in mancanza in questo caso di una
contro
-scrittura.
Ritiene questo giudice – in consapevole dissenso dalla sentenza soprammenzionata – che il patto fiduciario, quando riguardi beni immobili o diritti sugli stessi, debba essere stipulato per iscritto; il che,
quanto meno, deve essere stabilito ogni qual volta si chieda il trasferimento di diritto su beni immobili, in ragione dell'allegato patto fiduciario.
Il tutto può esprimersi in una semplice massima:
Il patto fiduciario, a) qualsiasi sia l'assetto di interessi sottostante (cum amico o cum creditore, nella tradizione), b) qualsiasi sia la struttura che esso assume (cessione dal fiduciante al fiduciario o acquisto da terzi al
fiduciario); comunque inteso, il patto fiduciario, se attiene a diritti su beni
immobili, richiede la forma scritta ad substantiam.
Vari gli argomenti in questo senso:
a) Letterali;
b) Di sistema;
pagina 14 di 36 c) Di stretta connessione con le norme di cui agli artt. 2932 e 1351
c.c.;
d) Di difficoltà di cogliere, nella proteiforme nozione di pactum fiduciae, la distinzione con altre figure;
nonché pratiche e di politica del
diritto;
e) Di rapporto con le norme del Libro VI del codice civile.
Fra gli argomenti letterali, vi è ovviamente l'articolo 1350 c.c., che prevede la forma scritta per una serie di contratti, che attengono a beni immobili. In essi, non vi è solo la presenza di contratti ad effetti reali ma anche ad effetti obbligatori. Tale articolo, dunque, deve essere considerato come norma centrale del diritto immobiliare. Né convince la limitazione dello stesso a casi specifici ed eccezionali;
secondo un meccanismo ermeneutico fra un principio generale (la libertà delle forme) e casi specifici ed eccezionali (appunto previsti dall'articolo 1350
c.c.). Proprio la vastità dei casi previsti dall'articolo 1350 c.c. fa ritenere che non si tratti di casi eccezionali, rispetto ad un (inespresso normativamente) principio di libertà delle forme.
La libertà delle forme non deve diventare uno degli idola libertatis – vige l'articolo 118, comma terzo, disposizioni di att. c.p.c., che non consente ulteriori approfondimenti dogmatici – e, per contro, i casi di cui pagina 15 di 36 all'articolo 1350 c.c. non possono essere considerati casi eccezionali, rispetto ad una presunta (e normativamente inespressa) regola generale.
Il che consente una ragionevole operazione analogica, rispetto alle ipotesi dell'articolo 1350 c.c. che prevedono patti sugli immobili, anche non direttamente traslativi.
In secondo luogo, il patto fiduciario, comunque lo si configuri, influisce su un negozio giuridico precedente. Il patto fiduciario non è disciplinato normativamente, con la conseguenza che persino la nozione non è agevolmente individuabile.
Nella tradizione romanistica, il fiduciante cede un bene al fiduciario, o per garanzia (cum creditore) o per altre ragioni che gli impongono di sbarazzarsi provvisoriamente del bene (cum amico). Dunque, sembra che la tradizione romanistica escluda che il patto fiduciario veda la presenza di terzi (cedenti o cessionari). Deve però dirsi che – anche nella sentenza da cui ci si discosta motivatamente, menzionata sopra – la nozione si estende oltre la tradizione romanistica: potrebbe darsi patto fiduciario anche nelle ipotesi in cui vi sia acquisto da un terzo e l'acquirente, con tale patto, si renda fiduciario di altro soggetto;
ipotesi per così dire “allargata” del patto fiduciario, in cui vi è la presenza di un terzo.
pagina 16 di 36 Non ha qui rilievo la ammissibilità della nozione “allargata” di patto fiduciario, per la natura proteiforme della nozione, su cui oltre.
Il punto è che, in ogni caso, il patto fiduciario finisce per influire, nel senso di modificare o estinguere gli effetti di altro negozio giuridico, che lo precede o che è contemporaneo (o, anche, che seguirà). In questo senso, il negozio fiduciario si inquadra nella grande categoria dei negozi giuridici di secondo grado; se con tale dizione si intendono quei negozi giuridici che influiscono su precedenti negozi giuridici.
Ora, dal punto di vista sistematico, emerge dalla trama normativa questa regola ricorrente, che così può esprimersi: i negozi di secondo grado che influiscono (modificano o estinguono gli effetti di) altro negozio giuridico, la cui forma sia prevista in forma scritta, richiedono la forma scritta.
Questo è il caso della procura, che deve avere la forma del negozio che si andrà a stipulare (1392 c.c.); la procura, negozio di secondo grado, deve avere la forma del negozio di primo grado. Lo stesso la ratifica (1399
c.c.). Nel contratto per persona da nominare, la electio amici deve avere la stessa forma del contratto stipulato (in questo caso, come si ritiene prevalentemente, anche la forma concreta deve essere seguita: 1403 c.c.).
pagina 17 di 36 Anche nella contrattazione preliminare, il contratto preliminare – negozio giuridico di secondo grado rispetto al definitivo – deve avere la forma del contratto definitivo (1351 c.c.). Mancando una disciplina specifica, la pratica si è poi posta il tema se il contratto risolutorio di preliminare (immobiliare) debba avere la forma del preliminare: in questo caso, si tratta, volendo, di un contratto “di terzo grado”, nel senso che ci si chiede se, dato che il preliminare è un contratto di secondo grado cui si applica l'articolo 1351 c.c., può poi essere risolto solo con un contratto con la medesima forma. La giurisprudenza ha dato ferma,
condivisibile e consolidata risposta positiva, a far data dalla nota Cass.
ss. uu. 8878 del 1990 (e poi con: Cass. 19323 del 2025; 30446 del 2018;
13290 del 2015; 14524 del 2002; 14730 del 2000; 8491 del 2000; 10328 del
1998; 13104 del 1995; 1790 del 1995; 1092 del 1995; 928 del 1994); dunque, anche in questo caso – il risolutorio di preliminare immobiliare
– vi è un “trascinamento” dell'onere di forma.
Anche nel caso – parimenti non disciplinato, come il contratto risolutorio di preliminare immobiliare – della rinuncia al legato immobiliare, la risposta è stata alfine quella della necessità della forma scritta (Cass. ss. uu. 7098 del 2011).
pagina 18 di 36 La cessione del contratto con oggetto immobiliare, parimenti, deve ritenersi come forma necessariamente scritta.
Emerge dunque una regola, derivante dal sistema, per cui i negozi di secondo grado ripetono la forma ad substantiam prevista per il negozio cui
si riferiscono. Tale tendenza sistematica, fra l'altro, conferma la natura non tassativa dei casi di cui all'articolo 1350 c.c.
In questo contesto sistematico, allora, appare distonico ritenere che solo il negozio fiduciario, quando si riferisca a successivi contratti con forma scritta, possa sottrarsi a questo principio, che riguarda i negozi giuridici di secondo grado.
Terzo argomento è la stretta connessione con gli articoli 1351 e 2932 c.c.
Il contratto fiduciario, in fase fisiologica, non ha ovviamente bisogno del sistema giustizia. Nel momento patologico, occorre verificare come sia giustiziabile il patto fiduciario non adempiuto;
solo posizioni giustiziabili, infatti, hanno caratteristiche di effettiva giuridicità.
Il patto fiduciario su beni immobili, come anche in questo processo, se inadempiuto, vede la reazione del fiduciante, nel senso di una azione costitutiva, di trasferimento a sé del bene immobile. Tale azione costitutiva vede come norma centrale l'articolo 2932 c.c., posto nel libro
VI del codice civile, come mezzo di tutela. Si tratta di una delle norme pagina 19 di 36 che regolano, ad esempio, il contratto preliminare: il preliminare è regolato dunque dall'articolo 1351, dall'articolo 2932, dall'articolo 2645
bis c.c.
Non si vede perché, in generale, chi stipula contratti preliminari sugli immobili debba munirsi di un contratto scritto, per poi usufruire della tutela costitutiva;
viceversa, chi stipula un patto fiduciario può esimersi dallo stipulare un patto scritto: tuttavia, l'ordinamento gli consentirebbe comunque di utilizzare il meccanismo costitutivo dell'articolo 2932 c.c.
La disparità di tutela – o se si vuole, la medesima tutela costitutiva di posizioni affatto diverse (un contratto scritto ed una promessa orale) – è stridente;
talmente stridente da portare ulteriore argomento a favore della necessità di una forma scritta per pactum fiduciae, quando questo abbia ad oggetto beni immobili.
Vi è un quarto argomento, in realtà composito.
Si tratta della difficoltà di cogliere, nella proteiforme nozione di pactum fiduciae, la distinzione con altre figure;
nonché, ragioni pratiche e di
politica del diritto.
Come è noto, il negozio fiduciario non ha una disciplina autonoma. Il che consente di applicare l'istituto a molteplici fattispecie, ben oltre la pagina 20 di 36 tradizione del diritto comune. Ne è prova proprio questo processo: si invoca un pactum fiduciae non nella classica forma romanistica – il fiduciante cede un bene proprio, con patto di fiducia – quanto in una forma trilaterale;
il bene è stato acquistato da terzi con patto di fiducia.
Proprio la natura proteiforme del patto di fiducia lo renderebbe applicabile – se si supera la tradizione romanistica – a molteplici ipotesi, come in questo caso e oltre questo caso.
Il che renderebbe una pattuizione solo orale di tali patti (adattando il patto a tipi contrattuali assai numerosi) estremamente pericolosa per la certezza del diritto. Sarebbe sufficiente, infatti, invocare il patto fiduciario per poter agire (solo a mezzo testimoni o presunzioni semplici) per il trasferimento di un bene immobile.
Si sfuma verso valutazioni di politica del diritto, non già de iure condendo non consentite al giudice ma di interpretazione del sistema, tenendo conto delle conseguenze in termini pratici e di politica del diritto.
In questo senso generale, ancora, occorre tenere conto del sistema privatistico, come risultante dalla fusione dei codici civile e di commercio. Una affermazione ricorrente è quella per cui la fusione, pur nella tradizionale dizione “codice civile”, abbia visto una intensa commercializzazione del diritto privato, con la prevalenza delle soluzioni pagina 21 di 36 commercialistiche, rispetto a quelle del diritto civile tradizionale. Questa scelta modernizzatrice ha visto la scelta di ridurre lo spazio per la contrattazione orale, in favore della scrittura;
scelta che avvicina l'attuale disciplina al codice di commercio piuttosto che alle soluzioni del c.c. 1865. Tale preferenza per l'atto scritto – scelta, come detto, fondante il sistema e modernizzatrice nel 1942 – appare oggi ancor più razionale, in un contesto che vede l'analfabetismo di fatto eradicato.
Infine, va tenuto conto di argomento legato alle norme del libro VI del codice civile, in particolare le norme sulle prove (titolo II).
Pur trattandosi di norme che attengono al diritto delle prove (ad
probationem) e non più alla questione della scrittura a fini della validità
(ad substantiam), un contratto fiduciario orale, anche se ritenuto valido dal punto di vista sostanziale, vedrebbe poi difficoltà praticamente insormontabili in tema di prova, finendo per “urtare” contro contratti scritti. In pratica, contratti validi ma impossibili da provare.
Così avviene anche in questo caso. Su ciò, la successiva sezione di motivazione.
(QUATTRO)
In ogni caso in rito e secondo le regole probatorie.
Applicazione delle regole di cui agli artt. 2721 ss. c.c.
pagina 22 di 36 Può persino prescindersi dalle valutazioni sostanziali, su cui la precedente sezione (TRE) di motivazione, cioè la necessità della forma scritta per il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili.
Anche, semplicemente, applicando le norme sulla prova per testi, la pretesa attorea è infondata per mancanza di prova.
Si intende dire come, anche prescindendo dalla qualificazione della fattispecie sostanziale, la pretesa attorea si scontri con le norme “dure”
che regolano la ammissibilità della prova scritta;
norme che, nella loro semplicità, si applicano a tutte le fattispecie che si situino nel loro ambito
(simulazione; fiducia). Il che sposta il piano sul diritto delle prove;
prova che non è ammessa in questo caso nella forma libera (testimoni e presunzioni semplici) ma solo in forma scritta.
Il che consente di prescindere dalle delicate questioni sulla natura del negozio fiduciario e sulla sua forma (sul piano sostanziale), quando questi riguardi diritti su immobili;
su cui appunto la precedente sezione
(TRE). Si ha, semplicemente, una franca applicazione delle norme che non consentono prova per testimoni e per presunzioni semplici. Se si vuole utilizzare una metafora topografica, non si discute più delle norme del libro IV del codice civile ma del libro VI (in particolare: non si discute pagina 23 di 36 più della fiducia e dunque degli artt. 1322, nonché 1350 e così via;
quanto, piuttosto, degli artt. 2721 ss. c.c.).
Il nostro sistema – per le scelte politiche di cui è detto in sede di codificazione del 1942 – vede con sfavore la prova testimoniale nella materia contrattuale. Se non ammessa la prova testimoniale, non è
nemmeno possibile raggiungere un risultato di prova per indizi (nel lessico civilistico, gli indizi sono definiti presunzioni semplici), come chiaramente da articolo 2729, comma secondo, c.c.
Nel caso di specie, si versa nella ipotesi di cui ad articolo 2722 c.c..
Infatti, dal libello attoreo, comunque si qualifichi la vicenda, non vi è
dubbio che si è in presenza di un patto contemporaneo o anteriore al rogito notarile.
Se, infatti, si riguarda la citazione (le prime tre pagine della citazione), queste illustrano, in modo molto convincente, che solo l'attore ha pagato l'immobile, essendo l'unico ad avere mezzi adeguati ed una provvista per pagare la abitazione;
il che, come oltre, potrebbe anche costituire una ipotesi di arricchimento senza causa, in favore della convenuta.
In relazione al patto, si afferma che insieme “decisero di intestare l'immobile di via G. di Vittorio alla signora (pg. 4 della CP_1
citazione), dopo avere appunto verificate l'importante risparmio fiscale pagina 24 di 36 (dunque, prima del rogito). Al più tardi, questo patto era confermato con la “intestazione” (pg. 4 Ibidem) e con la operazione di rilascio della procura a vendere, contestuale al rogito (pg. 4 Ibidem).
Non è dunque ammessa una prova contraria – con riferimento al caso concreto e dunque alla concreta vicenda di fatto – né prova per presunzioni semplici, per il chiaro disposto dell'articolo 2722 c.c.. Né è possibile un discrezionale e prudente ingresso della prova per testimoni
(e per presunzioni semplici), come nel caso della successiva norma 2723
c.c.; poiché nel caso di specie, sulla base della allegazione stessa attorea, il patto fu anteriore o al più contestuale al rogito.
Né il patto fiduciario – comunque invalido per mancanza di forma ad substantiam – potrebbe in alcun modo sottrarsi alla norma in questione.
Un conto è infatti un patto che si ponga come separato e distinto
(logicamente successivo al patto che si sfida con la prova testimoniale);
altra cosa è quando si alleghi semplicemente un patto, qualificandolo come fiduciario, ché altrimenti si perverrebbe, attraverso tale istituto, a derogare a tale norma fondamentale (Cass. 17488 del 2018 e 7416 del
2017).
Non sono applicabili le eccezioni di cui all'articolo 2724 c.c.
pagina 25 di 36 Innanzi tutto, va rilevato che la pretesa attorea sfida un contratto immobiliare, la cui forma è richiesta ad substantiam. Dunque, non tutte le eccezioni di cui all'articolo 2724 c.c. sono ammesse ma solo il caso previsto dall'articolo 2725 c.c., cioè il numero 3) dell'articolo 2724 c.c.
Non può operare questa eccezione.
Non sono nemmeno allegati documenti, contrari al rogito, che appunto smentiscano il rogito o provino altri patti;
di cui si alleghi lo smarrimento incolpevole.
L'unico documento contrario è una procura a vendere che non è
tecnicamente una
contro
-scrittura rispetto al rogito;
al più, è valutabile come indizio/presunzione semplice dell'assunto attoreo. Si è dunque fuori dalla ipotesi di cui all'articolo 2725 e 2724 numero 3 c.c., poiché non si versa in ipotesi di una scrittura che farebbe riferimento al patto fiduciario. E' una scrittura che – anche se perduta incolpevolmente –
prova una procura a vendere;
tale procura potrebbe forse ritenersi provata, appunto ai sensi del numero 3 dell'articolo 2724 cit.; tale negozio giuridico non è però qui invocato come tale bensì come indizio di altro negozio giuridico, il che ovviamente non è ammissibile, perché si aggira il divieto di prova testimoniale (e di indici=presunzioni semplici)
sul negozio giuridico che si mira a provare (cioè il patto fiduciario).
pagina 26 di 36 In sintesi, secondo le norme sui limiti alla testimonianza (ed alle presunzioni semplici, per il richiamo ai divieti di testimoniale), il patto in questione avrebbe dovuto avere luogo in forma scritta (scrittura aggiuntiva o vera e propria
contro
-scrittura); non certo per presunzioni semplici o a mezzo testimoni.
Prescindendo dunque da ogni qualificazione sostanziale – su cui la precedente sezione di motivazione – è proprio sul punto delle norme sulla prova che non può provarsi questo asserito pactum fiduciae.
E' noto come, sulle norme in punto a limiti alla prova testimoniale, vi sia un non sopito contrasto. Nel senso che vi è una opinione,
prevalentemente dottrinale, che ritiene che tali norme siano a tutela di esigenze generali e dunque il giudice possa applicarle anche di ufficio;
altro indirizzo ritiene che i divieti testimoniali siano a tutela esclusiva della parte avversaria.
Anche senza sciogliere tale profilo in diritto, non vi è dubbio che, in terza memoria 183 c.p.c., la parte convenuta abbia affermato che era necessaria una controdichiarazione, innanzi al notaio. Non si tratta di rilievo tardivo – ripetesi, ad adottare la soluzione per cui i divieti probatori debbano essere eccepiti dalla parte, essendo a tutela esclusiva pagina 27 di 36 di tale parte – poiché è proprio nella terza memoria istruttoria che si possono effettuare le contestazioni sulle prove avversarie.
(CINQUE)
Mancanza di prova del patto, anche sulla base del solo quadro indiziario
(presunzioni semplici)
Come nella precedente sezione di motivazione, i “cancelli probatori” apposti dal codice civile non consentono di argomentare sulla base di presunzioni semplici;
nel senso che la ricostruzione della parte attrice è tutta basata su indizi=presunzioni semplici, non ammissibili poiché non ammissibile la prova testimoniale.
Ulteriormente, va rilevato quanto segue.
Anche ad ammettere tutti i meccanismi indiziari, si ripete inammissibili,
non si raggiungerebbe la prova dell'assunto attoreo.
Del patto fiduciario non vi è sostanzialmente traccia.
Può darsi solida, su base documentale, la affermazione che la provvista per l'acquisto della abitazione provenisse da parte attrice.
Il resto appare fondato solo su una “punta di spillo” indiziaria – dunque un indizio non preciso e non concordante con altri – costituito dalla procura a vendere e da qualche chat o messaggino.
pagina 28 di 36 In relazione alla procura, le parti hanno discusso sulla esistenza fisica della stessa. La parte attrice ha ripetutamente lamentato che la stessa non sia più presente, mentre era, invece, regolarmente custodita nella casa di famiglia, poi sparita. Allo stato, tale procura, rilasciata, non è
presente in originale. La convenuta afferma che si è deteriorata accidentalmente;
vera o falsa la circostanza, non vi è dubbio che anche la convenuta ammetta la esistenza della stessa;
si intende la parte personalmente. Il difensore di parte convenuta, in modo estremamente leale, ha ammesso di essere in possesso una copia della stessa;
tale copia,
infatti, era stata prodotta in precedenti controversie;
essa è stata prodotta a seguito di ordine di esibizione. Parte attrice non nega che tale copia sia conforme all'originale. In breve: a) la procura non esiste più
nell'originale o, almeno, non è qui acquisibile;
b) la esistenza della stessa non è contestata ed è dunque accertata anche in questa sede;
c) il testo della procura è quello in atti.
Tale procura non conduce necessariamente ad un patto fiduciario;
potrebbe indicare una simulazione, nel senso che i coniugi intendevano che il bene fosse esclusivamente dell'attore (fattispecie diversa dalla fiducia); potrebbe semplicemente suggerire una disponibilità della convenuta a lasciar gestire al compagno la vicenda immobiliare, pur pagina 29 di 36 ritenendo le parti il bene, comunque, della convenuta al 99%. Si tratta di un elemento non preciso.
La natura ambigua di tale procura è confermata dal fatto che la stessa non esime dall'obbligo di rendiconto;
pertanto, anche nel caso in cui l'attore vendesse l'immobile sulla base di tale procura, dovrebbe poi dare rendiconto e pagare il novantanove per cento del ricavato alla convenuta.
In breve, si ha tale indizio, comunque isolato e non concordante con altri, mancante di precisione e di direzione verso la pretesa attorea,
persino mancante di precisione nell'indicare una simulazione, a maggior ragione un patto fiduciario. Indizio che contrasta peraltro con la decisione della convenuta di abbandonare la casa popolare di cui godeva.
I documenti 18 e 19 attorei riguardano problemi di coppia, da riferire piuttosto al processo di separazione. Non hanno alcun valore indiziario.
Nel documento 18, vi è un cenno al fatto che la casa fu intestata per ragioni fiscali;
cenno peraltro non confermato espressamente dalla convenuta, in un contesto estremamente litigioso. In ogni caso, tale elemento non conferma alcunché; i due stavano insieme e il fatto che, come avviene nelle coppie, si sia decisa la soluzione fiscalmente più
pagina 30 di 36 conveniente, non implica a cascata che vi era il patto che, in caso di crisi di coppia, l'immobile dovesse poi essere trasferito all'attore.
Pertanto, anche a voler ammettere un ragionamento probatorio di tipo indiziario – il che, va ribadito, è contrario a tutto quanto detto nelle
precedenti sezioni di motivazione – non vi è prova di questo patto fiduciario.
La ricostruzione attorea, pur suggestiva e ben costruita, non ha fondamento probatorio.
(SEI)
In sintesi
Va dunque rilevato come:
- In diritto, il patto fiduciario su beni immobili richiede forma scritta;
- In rito, può prescindersi dalla natura sostanziale dei patti intercorsi fra le parti. Infatti, in ogni caso tali patti debbono essere provati per iscritto. Non vi è alcuna prova scritta. Dunque, non può darsi ingresso né alla prova per testimoni né a quella indiziaria. Il che avviene per la semplice e piana lettura delle norme sul divieto di prova orale, divieto che trascina seco il divieto di prova per presunzioni semplici. Punto
QUATTRO della motivazione.
pagina 31 di 36 - Pertanto, non potendosi dare ingresso a prova per testimoni o indiziaria, la domanda va respinta, poiché manca prova scritta.
- Infine, si è comunque ritenuto di verificare quale potrebbe essere il risultato di prova, nel caso in cui si ammetta una completa libertà di prova (punto CINQUE di motivazione, che immediatamente precede).
Anche in tale caso, invero, l'assunto dell'attore non potrebbe dirsi provato.
Dunque, sotto qualsiasi prisma si esamini questa causa, la domanda dell'attore non può essere accolta;
ciò anche a voler aderire a Cass. ss.
uu. 6459 del 2020, dalla quale, come detto, ci si è comunque motivatamente discostati.
(SETTE)
Mancanza di domanda relativa a liberalità indiretta
Mancanza di domanda di arricchimento senza causa
Nella fattispecie per cui è causa, emerge la plausibile ricostruzione di parte attrice. Infondata in termini di pactum fiduciae;
il pagamento con provvista dell'attore dell'appartamento ben può costituire una Pt_1
liberalità indiretta – se vi fosse un tale animus donandi – ovvero un arricchimento senza causa;
nel caso in cui la intestazione fosse avvenuta,
pagina 32 di 36 come allegato dall'attore, senza alcun intento liberale ma come pura tecnica di risparmio fiscale.
La ipotesi della donazione indiretta è esclusa dall'attore (pg. 9 della citazione) e non provata dalla convenuta.
In relazione alla diversa ipotesi dell'arricchimento senza causa – che sul piano narrativo ha solidità, poiché, se si escludesse l'animo di liberalità, vi sarebbe spostamento di ricchezza senza causa – non vi è domanda da
parte dell'attore, nemmeno in via subordinata.
Va rilevato come non vi sia domanda in tal senso; né, anche con una interpretazione larga e non asfittica della domanda attorea, può
ricavarsi una domanda di arricchimento senza causa, con arricchimento della signora e corrispondente depauperamento attoreo. CP_1
Non può dunque il giudice provvedere, nemmeno in tal senso, ché si avrebbe ipotesi di un iudex iens ultra petita. La evidente ultrapetizione di una pronuncia in tal senso impedisce di provvedere in punto ad arricchimento senza causa.
(OTTO)
Le spese di lite
Seguono la soccombenza;
salva la compensazione per un mezzo.
pagina 33 di 36 In relazione al dato giuridico, cioè le ipotesi di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile come previste dal legislatore, può individuarsi un caso di uniformità giurisprudenziale (mutamento della giurisprudenza), poiché questa sentenza opera un distinguishing rispetto alla menzionata sentenza a Ss.Uu..
E' poi noto che, rispetto ai casi tipici, quali previsti dal legislatore, C. costit. 77 del 2018 abbia consentito la compensazione anche in casi atipici, purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla cit. sent. 77.
Ritiene questo giudice che la singolarità della vicenda – che si inserisce anche in un reticolo di profili non strettamente immobiliari – possa consentire la compensazione.
E' noto che, rispetto ai casi tipici di compensazione, Corte costituzionale
77 del 2018 ha consentito l'ingresso di compensazione in ipotesi (non tipica) di “gravi ed eccezionali ragioni”. Deve ritenersi che questo sia il caso in questione;
alla luce della singolare divisione del bene nelle percentuali 1-99 e dell'intersecarsi della lite con la crisi di coppia.
Il tutto anche alla luce del plausibile depauperamento dell'attore: si è
infatti in presenza di una situazione di evidente spostamento patrimoniale in danno di parte attrice;
su un piano, per così dire, di buon senso, non vi è dubbio che, rispetto all'assetto patrimoniale, vi sia una pagina 34 di 36 perdita dello Il che si dice, appunto, sul piano di buon senso e Pt_1
generale; non dunque caso tipico e, tuttavia, valutabile appunto al fine della compensazione delle spese di lite, nella larga discrezionalità che assiste il giudice in punto a spese di lite.
Equa compensazione per un mezzo. In misura maggiore, infatti, la compensazione pregiudicherebbe in modo eccessivo la parte vittoriosa, rispetto all'attore. Va considerato che, anche ad aderire alla ricostruzione del negozio fiduciario come negozio a forma libera, in ogni caso il compendio probatorio non consentirebbe punto di pervenire ad un risultato di prova favorevole all'attore. La domanda è dunque in ogni caso infondata e, conseguentemente, una compensazione delle spese di lite sarebbe eccessivamente penalizzante per la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12706/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda attorea.
2. DICHIARA LE SPESE COMPENSATE per un mezzo.
3. NA parte attrice al pagamento di un mezzo delle spese di lite pagina 35 di 36 sostenute dalla parte spese di lite che si liquidano CP_1
nell'intero (dunque, dovuto dall'attore solo un mezzo di tutto quanto in appresso) in: euro 14.000,00 per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine,
Cassa professionale ed IVA, secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 31 ottobre 2025
Il giudice
Marco D'AZ
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