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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1044/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1044/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Bertolini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. A. Micaela Controparte_1 C.F._2
Camiscia e dall'Avv. Gian Mario Longo, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: separazione coniugale
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.1.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti, e le parti personalmente, chiedono congiuntamente una pronuncia sullo status di separazione”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio concordatario in PA TE Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA TE dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A), optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione nacquero i figli il 28.04.1995) e (il 18.8.1997). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi – con addebito della stessa al marito – alle seguenti condizioni: “[…] Disporre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 o quello maggiore o minore che verrà determinato espletata l'istruttoria, in favore della moglie e a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Parte_2 OR […] - somma che sarà annualmente assoggettata a rivalutazione lstat;
Ordinare Parte_1
l'immediato rilascio della casa coniugale da parte del SInor con restituzione CP_1
dell'immobile alla OR , esclusiva proprietaria. Disporre la trasmissione della Parte_1 sentenza all'ufficio dello stato civile di PA TE (CH) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Con il favore delle spese del giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1
telematicamente in data 19.11.24 – ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “In via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca di ogni variazione di residenza;
2) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in
PA TE alla via Val di Foro n. 28 alla moglie e, per l'effetto, assegnare al SI. un CP_1
congruo termine per lasciare la casa coniugale, anche in considerazione della permanenza ivi di uno
pagina 2 di 5 dei figli;
5) rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore della moglie;
7) disporre il pagamento delle utenze della casa coniugale a carico della moglie;
9) pronunciare ogni ulteriore provvedimento di legge o di Giustizia. In via subordinata: dichiarare
l'addebito della separazione alla SI.ra , senza alcuna conseguente pretesa di ordine Parte_1 economico”.
4. Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c., del 23.12.2024, il Presidente Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità di una riconciliazione coniugale e preso atto della impossibilità della stessa, ha invitato le medesime a tentare una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, rinviando la causa all'udienza del 20.1.25; all'esito – preso atto del fallimento delle trattative per addivenire ad una separazione consensuale – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Tribunale ritiene sussistenti – per le ragioni di seguito esposte – le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
5.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
5.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr., Cass. civ., Sez. I, 05/08/2020, n. 16698).
5.3 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
pagina 3 di 5 5.4 Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della
“affectio coniugalis”, milita la considerazione sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente Istruttore all'udienza di comparizione, sia delle domande di addebito della separazione richieste da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
6. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in trattazione, per l'adozione – da parte del Presidente Istruttore – delle ulteriori determinazioni.
7. Spese al definitivo.
8. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1044/2024 R.G., così provvede:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile PA TE (CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA TE dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A);
− ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PA TE (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
− rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
− rimette la causa in trattazione per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 28.1.25.
pagina 4 di 5 Chieti, 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1044/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Bertolini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. A. Micaela Controparte_1 C.F._2
Camiscia e dall'Avv. Gian Mario Longo, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: separazione coniugale
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.1.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti, e le parti personalmente, chiedono congiuntamente una pronuncia sullo status di separazione”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio concordatario in PA TE Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA TE dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A), optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione nacquero i figli il 28.04.1995) e (il 18.8.1997). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi – con addebito della stessa al marito – alle seguenti condizioni: “[…] Disporre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 o quello maggiore o minore che verrà determinato espletata l'istruttoria, in favore della moglie e a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Parte_2 OR […] - somma che sarà annualmente assoggettata a rivalutazione lstat;
Ordinare Parte_1
l'immediato rilascio della casa coniugale da parte del SInor con restituzione CP_1
dell'immobile alla OR , esclusiva proprietaria. Disporre la trasmissione della Parte_1 sentenza all'ufficio dello stato civile di PA TE (CH) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Con il favore delle spese del giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1
telematicamente in data 19.11.24 – ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “In via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca di ogni variazione di residenza;
2) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in
PA TE alla via Val di Foro n. 28 alla moglie e, per l'effetto, assegnare al SI. un CP_1
congruo termine per lasciare la casa coniugale, anche in considerazione della permanenza ivi di uno
pagina 2 di 5 dei figli;
5) rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore della moglie;
7) disporre il pagamento delle utenze della casa coniugale a carico della moglie;
9) pronunciare ogni ulteriore provvedimento di legge o di Giustizia. In via subordinata: dichiarare
l'addebito della separazione alla SI.ra , senza alcuna conseguente pretesa di ordine Parte_1 economico”.
4. Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c., del 23.12.2024, il Presidente Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità di una riconciliazione coniugale e preso atto della impossibilità della stessa, ha invitato le medesime a tentare una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, rinviando la causa all'udienza del 20.1.25; all'esito – preso atto del fallimento delle trattative per addivenire ad una separazione consensuale – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Tribunale ritiene sussistenti – per le ragioni di seguito esposte – le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
5.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
5.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr., Cass. civ., Sez. I, 05/08/2020, n. 16698).
5.3 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
pagina 3 di 5 5.4 Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della
“affectio coniugalis”, milita la considerazione sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente Istruttore all'udienza di comparizione, sia delle domande di addebito della separazione richieste da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
6. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in trattazione, per l'adozione – da parte del Presidente Istruttore – delle ulteriori determinazioni.
7. Spese al definitivo.
8. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1044/2024 R.G., così provvede:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile PA TE (CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PA TE dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A);
− ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PA TE (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
− rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
− rimette la causa in trattazione per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 28.1.25.
pagina 4 di 5 Chieti, 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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