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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1265/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Felice Cavallotti n. 12, Cuneo (CN) presso il difensore Avv.
ON LL
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano:
[...] Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Cervasca (CN) il 29.8.2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 2009; che dal matrimonio sono nati i figli (a Cuneo il 7.2.2011) e (a Cuneo Persona_1 Persona_2
il 30.6.2013);
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 14.5.2019 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto emesso il 30.5.2019 e pubblicato il 6.6.2019;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cervasca in data 29/08/2009 tra i Sig.ri e trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1
civile del Comune di Cervasca al n. 7, p. II, s. A;
- disporre che i figli minori (oggi di anni 14) e (oggi di anni 11) vengano affidati Per_1 Per_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione queste potranno essere assunte dal genitore presso cui il figlio si troverà, mentre rimangono affidate ad entrambi i genitori le decisioni di straordinaria amministrazione;
- disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e il sabato alle Per_1 Per_2
ore 10:00 fino alle 18:30, oltre due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle ore 13:30 alle ore 20:30:
- disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, nelle vacanze, da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
per quanto riguarda le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per metà delle stesse comprendenti, ad anni alterni, Natale o
Capodanno, nonché metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; - rimane inteso che eventuali cambi di data potranno avvenire con il consenso dell'altro genitore;
inoltre, ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli alle varie attività sportive e ricreative rispettivamente nei giorni in cui gli stessi si trovino presso ciascun genitore;
- disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun Parte_1 figlio, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così come previste dal protocollo del Tribunale di Torino, che si allega;
- i Sig.ri e si concedono per sé e per i figli minori e Parte_2 Parte_1 Per_1
il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente per l'espatrio. Per_2
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28.5.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente Per_1 Per_2
si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. La pronuncia pertanto può essere emessa alle condizioni concordate dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
29.8.2009 in Cervasca (CN) da: , nato a [...] il Parte_1
6.8.1981, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cervasca al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 7.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervasca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 09/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1265/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Felice Cavallotti n. 12, Cuneo (CN) presso il difensore Avv.
ON LL
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano:
[...] Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Cervasca (CN) il 29.8.2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 2009; che dal matrimonio sono nati i figli (a Cuneo il 7.2.2011) e (a Cuneo Persona_1 Persona_2
il 30.6.2013);
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 14.5.2019 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto emesso il 30.5.2019 e pubblicato il 6.6.2019;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cervasca in data 29/08/2009 tra i Sig.ri e trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1
civile del Comune di Cervasca al n. 7, p. II, s. A;
- disporre che i figli minori (oggi di anni 14) e (oggi di anni 11) vengano affidati Per_1 Per_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione queste potranno essere assunte dal genitore presso cui il figlio si troverà, mentre rimangono affidate ad entrambi i genitori le decisioni di straordinaria amministrazione;
- disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e il sabato alle Per_1 Per_2
ore 10:00 fino alle 18:30, oltre due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle ore 13:30 alle ore 20:30:
- disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, nelle vacanze, da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
per quanto riguarda le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per metà delle stesse comprendenti, ad anni alterni, Natale o
Capodanno, nonché metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; - rimane inteso che eventuali cambi di data potranno avvenire con il consenso dell'altro genitore;
inoltre, ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli alle varie attività sportive e ricreative rispettivamente nei giorni in cui gli stessi si trovino presso ciascun genitore;
- disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun Parte_1 figlio, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così come previste dal protocollo del Tribunale di Torino, che si allega;
- i Sig.ri e si concedono per sé e per i figli minori e Parte_2 Parte_1 Per_1
il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente per l'espatrio. Per_2
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28.5.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente Per_1 Per_2
si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento. La pronuncia pertanto può essere emessa alle condizioni concordate dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
29.8.2009 in Cervasca (CN) da: , nato a [...] il Parte_1
6.8.1981, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cervasca al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 7.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervasca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 09/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi