TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 991/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. ANTONINO ROSSI Parte_1 CodiceFiscale_1
- IC -
contro
, con gli avv.ti MARUSCA PILLA e SILVIA BONISSONI Controparte_1
- TE – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege –
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, residente in [...], chiedendo disporsi l'affidamento Controparte_2
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, prevedendo che il padre possa incontrare il figlio in modalità videochiamata ogni giorno alle ore 11.30 circa e tenere con sé il figlio per le festività, in anni alterni, nonché per un mese durante le vacanze estive;
- di disporre a carico del TE l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il Minore.
A sostegno delle proprie conclusioni, la IC deduceva che: - le Parti instauravo una relazione sentimentale per circa 8 anni dalla quale nasceva in Germania, il 23 novembre 2021, il figlio - nell'agosto 2022, la loro relazione affettiva terminava per Persona_2
incompatibilità caratteriale e la IC insieme al figlio tornava in Italia, in Borgonovo Val
Tidone (PC) sino al settembre 2023 allorché la coppia momentaneamente si riconciliava e madre e figlio rientravano in Germania;
- la convivenza poi cessava definitivamente nel dicembre 2023 e la
IC rientrava nuovamente in Italia mentre il TE rimaneva in Germania, dove svolgeva attività lavorativa presso l'azienda Asys Automatisierungssysteme, in qualità di operaio specializzato, con un reddito non inferiore ad € 2.000,00 mensili;
- viveva con il figlio presso i propri genitori in Borgonovo Val Tidone (PC) e svolgeva attività lavorativa part-time presso il supermercato BASKO;
- i rapporti padre-figlio si limitavano a videochiamate giornaliere di una ventina di minuti dal lunedì al venerdì e il TE, dopo la fine della loro relazione, aveva interrotto ogni forma di supporto economico per il figlio nonostante le richieste Per_1
formulate dalla IC.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 6 giugno 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 26 novembre 2024, assegnando termine alla IC per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine a Parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio dando atto della sussistenza di serie trattative Controparte_2
tra le Parti per addivenire ad una definizione bonaria della causa e chiedendo un rinvio d'udienza per permettere alle Parti di definire un accordo definitivo congiunto. pagina 2 di 4 All'udienza del 26 novembre 2024, il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che erano ancora in corso serie trattative volte al raggiungimento di un accordo relativo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore della coppia di genitori e si associava all'istanza di rinvio di udienza formulata dalla Controparte in comparsa di costituzione;
sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 21 gennaio 2025, per consentire alle Parti di depositare conclusioni congiunte ed in occasione della quale il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore così come da Persona_2
conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del Minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso l'abitazione materna in Borgonovo Val Tidone (PC), via Moretta
n 14 e conseguentemente, i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone, in merito alla regolamentazione del diritto di visita del TE che vive in Germania
in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti, che il padre potrà Controparte_2
incontrare il figlio in modalità videochiamata ogni giorno alle 11.30 circa e tenere con sé il figlio per le festività Natalizie e di Pasqua in anni alterni nonché per un mese durante le vacanze estive;
- dispone, in conformità all'accordo raggiunto dai Genitori, che il padre - tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione dovuta alla crisi del settore automobilistico - corrisponda a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00 mensili, con impegno ad aumentare detta pagina 3 di 4 somma, da concordarsi fra le parti, in caso di nuova occupazione lavorativa dello stesso, con addebito diretto sul conto corrente n. DE 88 6105 000 1255 0617 21 al conto corrente avente il seguente IBAN IT 29 L 05156 65200 CC0030012842 intestato a somma Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per il Minore, da corrispondersi secondo le stesse modalità, previa presentazione di documentazione giustificativa da parte della madre;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 20 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4