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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 168/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- AN Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE STRANGIO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE PERRONE (C.F. CP_1 C.F._3
PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 581/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 23.09.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 801/2018 R.G. (avente ad oggetto opposizione avverso il d.i. n. 148/2018, emesso dal Tribunale di Locri il 21.03.2018 e ivi confermato).
* * *
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 3 R.G. 168/2021.
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte , originaria attrice Parte_1
opponente, ha impugnato la sentenza n. 581/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data
23.09.2020, e ha ivi in particolare concluso con la richiesta alla Corte di voler, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
“a) in via preliminare, dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
148/2018 emesso dal Tribunale di Locri il 21.03.2018 e notificato con atto di precetto il
6.04.2018, poiché emesso in assenza dei presupposti di legge;
b) nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia alla richiesta preliminare di cui al punto a), per tutti i motivi infra esplicitati, accogliere l'appello e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi voglia credito dell'opposto nei confronti di , e quindi revocare e/o CP_1 Parte_1
annullare il decreto ingiuntivo di cui al precedente punto a); in via più gradata e subordinata, sempre per le motivazioni di cui in premessa, accogliere l'appello e ridurre considerevolmente il medesimo credito nella misura indicata, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta;
c) revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni rappresentate nel presente atto;
d) condannare al CP_1
pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori tutti di legge”.
I.2.- Con comparsa del 27.06.2023 si è poi costituito il appellato e CP_1
originario opposto, eccependo in particolare l'infondatezza del gravame e chiedendo di confermare integralmente la sentenza di prime cure.
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, dopo apposto rinvio per la pendenza di trattative in corso per la definizione bonaria della controversia (cfr. provvedimento dell'8.11.2024), nessuna parte depositava note scritte – condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza - a due udienze consecutive (udienza del 25.09.2025 e, a seguito di rinvio ex artt. 309 e 127 ter c.p.c.
Pagina 2 di 3 R.G. 168/2021.
del 29.09.2025 ritualmente comunicato alle parti – giuste RdAC del 29.09.2025 ore 8.06 -, udienza del 16.10.2025).
Preso atto di ciò la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c..
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del
Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 168/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. , disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 17 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- AN Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE STRANGIO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE PERRONE (C.F. CP_1 C.F._3
PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 581/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 23.09.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 801/2018 R.G. (avente ad oggetto opposizione avverso il d.i. n. 148/2018, emesso dal Tribunale di Locri il 21.03.2018 e ivi confermato).
* * *
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 3 R.G. 168/2021.
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte , originaria attrice Parte_1
opponente, ha impugnato la sentenza n. 581/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data
23.09.2020, e ha ivi in particolare concluso con la richiesta alla Corte di voler, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
“a) in via preliminare, dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
148/2018 emesso dal Tribunale di Locri il 21.03.2018 e notificato con atto di precetto il
6.04.2018, poiché emesso in assenza dei presupposti di legge;
b) nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia alla richiesta preliminare di cui al punto a), per tutti i motivi infra esplicitati, accogliere l'appello e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi voglia credito dell'opposto nei confronti di , e quindi revocare e/o CP_1 Parte_1
annullare il decreto ingiuntivo di cui al precedente punto a); in via più gradata e subordinata, sempre per le motivazioni di cui in premessa, accogliere l'appello e ridurre considerevolmente il medesimo credito nella misura indicata, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta;
c) revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni rappresentate nel presente atto;
d) condannare al CP_1
pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori tutti di legge”.
I.2.- Con comparsa del 27.06.2023 si è poi costituito il appellato e CP_1
originario opposto, eccependo in particolare l'infondatezza del gravame e chiedendo di confermare integralmente la sentenza di prime cure.
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, dopo apposto rinvio per la pendenza di trattative in corso per la definizione bonaria della controversia (cfr. provvedimento dell'8.11.2024), nessuna parte depositava note scritte – condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza - a due udienze consecutive (udienza del 25.09.2025 e, a seguito di rinvio ex artt. 309 e 127 ter c.p.c.
Pagina 2 di 3 R.G. 168/2021.
del 29.09.2025 ritualmente comunicato alle parti – giuste RdAC del 29.09.2025 ore 8.06 -, udienza del 16.10.2025).
Preso atto di ciò la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c..
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del
Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 168/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. , disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 17 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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