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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4862/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale “condropatia femoro-rotulea dx”, denunciata in data 16 febbraio 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti a precedenti malattie professionali (“limitazione funzionale gomiti” e “deficit uditivo bilaterale”) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella complessiva misura del 13%:
1
Sentenza R.G. n° 4862/22 -----------
e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia solo parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
2
Sentenza R.G. n° 4862/22 Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “esiti di meniscectomia per meniscosi al ginocchio destro” che deve essere considerata di origine professionale in quanto in sede testimoniale è stato confermato che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative di carpentiere, è stato esposto a microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio o comunque a movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio (mentre la “condropatia femoro-rotulea dx” deve essere attribuita a fattori costituzionali, così come la “gonartrosi” da cui pure il ricorrente è affetto).
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Del resto, occorre considerare che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19
GIUGNO 1999 N° 6175; in senso conforme si vedano altresì CASS. SEZ. VI-LAV. 14
3
Sentenza R.G. n° 4862/22 MARZO 2016 N° 5004, 18 N° 23533 e 5 LUGLIO Parte_2 Parte_3 Parte_2
2018 N° 17684).
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalle precedenti malattie professionali (come sopra indicate) determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (15 settembre 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica
4
Sentenza R.G. n° 4862/22 richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla esiguità della misura dell'incremento accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
5
Sentenza R.G. n° 4862/22 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_4 Parte_2
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 15 settembre 2021, condanna l' CP_1
al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4862/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale “condropatia femoro-rotulea dx”, denunciata in data 16 febbraio 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti a precedenti malattie professionali (“limitazione funzionale gomiti” e “deficit uditivo bilaterale”) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella complessiva misura del 13%:
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Sentenza R.G. n° 4862/22 -----------
e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia solo parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
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Sentenza R.G. n° 4862/22 Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “esiti di meniscectomia per meniscosi al ginocchio destro” che deve essere considerata di origine professionale in quanto in sede testimoniale è stato confermato che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative di carpentiere, è stato esposto a microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio o comunque a movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio (mentre la “condropatia femoro-rotulea dx” deve essere attribuita a fattori costituzionali, così come la “gonartrosi” da cui pure il ricorrente è affetto).
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Del resto, occorre considerare che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19
GIUGNO 1999 N° 6175; in senso conforme si vedano altresì CASS. SEZ. VI-LAV. 14
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Sentenza R.G. n° 4862/22 MARZO 2016 N° 5004, 18 N° 23533 e 5 LUGLIO Parte_2 Parte_3 Parte_2
2018 N° 17684).
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalle precedenti malattie professionali (come sopra indicate) determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (15 settembre 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica
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Sentenza R.G. n° 4862/22 richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla esiguità della misura dell'incremento accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
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Sentenza R.G. n° 4862/22 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_4 Parte_2
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 15 (quindici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 15 settembre 2021, condanna l' CP_1
al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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