TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 467
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001

    Il Tribunale ritiene che gli abusi non siano configurabili come parziali difformità o varianti essenziali, ma come interventi eseguiti ex novo in carenza di titolo edilizio. Pertanto, l'art. 36 bis non è applicabile.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    In mancanza del presupposto applicativo della fattispecie legale astratta (art. 36 bis), non può ritenersi validamente formato per silentium l'assenso dell'amministrazione, stanti per altro le riscontrate e non sanate carenze documentali.

  • Rigettato
    Sanabilità delle trasformazioni realizzate

    Il Tribunale rileva che gli abusi non possono essere ricollegati alla licenza edilizia n. -OMISSIS- del 1968, i cui lavori si sono conclusi nel settembre del 1972. Inoltre, la carenza dei requisiti propri della destinazione residenziale impedisce di ritenere l'intervento conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente.

  • Rigettato
    Legittimità delle comunicazioni dei motivi ostativi

    Il Tribunale concorda con il Comune, ritenendo che non si sia formato il silenzio assenso a causa delle comunicazioni dei motivi ostativi e delle carenze documentali non sanate.

  • Rigettato
    Legittimità dei pareri resi dal Settore Trasformazione Urbana

    Il Tribunale ritiene che i pareri siano legittimi in quanto basati sulla non applicabilità dell'art. 36 bis e sulla carenza di titolo edilizio legittimante l'intero edificio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 467
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 467
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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