Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001 n. -OMISSIS- prot. U N. -OMISSIS-, successivamente ricevuto;
delle comunicazioni dei motivi ostativi prot. n. -OMISSIS- e prot. n. U N. -OMISSIS-;
dei pareri resi dal Settore Trasformazione Urbana n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- e n-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-;
di ogni altro presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui la proposta del Responsabile del Procedimento prot. n.-OMISSIS-, l’istruttoria prot. n. -OMISSIS- e - per quanto di necessità - il verbale di accertamento tecnico a firma dei tecnici comunali prot. n. -OMISSIS- e il parere dirigenziale n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa LA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001 n. -OMISSIS- prot. U N. -OMISSIS-;
le comunicazioni dei motivi ostativi prot. n. -OMISSIS- e prot. n. U N. -OMISSIS-;
i pareri resi dal Settore Trasformazione Urbana n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- e n-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-;
ogni altro presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui la proposta del Responsabile del Procedimento prot. n.-OMISSIS-, l’istruttoria prot. n. -OMISSIS- e, per quanto di necessità, il verbale di accertamento tecnico prot. n. -OMISSIS- e il parere dirigenziale n. -OMISSIS-
Deduce la ricorrente di aver acquistato nel 1990 l’unità immobiliare riportata al fl. -OMISSIS-, part. n. -OMISSIS-, via -OMISSIS- cat. A/2, con atto in cui era specificamente riportato che il bene era ante 1967, che era stato oggetto di ristrutturazione in virtù di licenza edilizia n.-OMISSIS- (con ultimazione dei lavori nel settembre del 1972) e che su di esso non erano state apportate ulteriori modificazioni che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
Rappresenta di aver realizzato sull’immobile modeste trasformazioni, costituite dall’apertura di due lucernari non a raso, di un balconcino e di due abbaini a raso, rispetto alle quali, con la sentenza n. 983/2024, è stata condannata alla pena pecuniaria - così convertita quella detentiva - di € 5.067,00 di ammenda, sentenza poi riformata dalla Suprema Corte limitatamente all’omesso ordine di demolizione.
Espone di aver presentato, per le modeste difformità realizzate, dapprima SCIA e poi istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001, archiviate per la mancata produzione della documentazione richiesta ovvero ritirate dall’istante.
Aggiunge che, entrato in vigore l’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, in data 5 settembre 2024 ha avanzato la relativa domanda di accertamento di conformità, sulla quale è stata disposta una prima comunicazione dei motivi ostativi, incentrata essenzialmente sulla mancata prova di legittimità della preesistenza (sul rilievo che i grafici allegati alla licenza del 1968, come rinvenuti allo stato negli archivi comunali, non riguardavano la porzione immobiliare di via-OMISSIS-), a cui l’interessata ha controdedotto con un’articolata memoria, nonché una seconda comunicazione dei motivi ostativi, a cui ancora una volta l’interessata ha controdedotto, seguite dall’emanazione del gravato diniego.
Rileva innanzitutto che l’Amministrazione non afferma l’insanabilità delle modeste opere di trasformazione eseguite, ma contesta la legittimità dell’intero corpo di fabbrica prospiciente via-OMISSIS-, la cui ristrutturazione/ricostruzione non sarebbe assistita da titolo edilizio.
Eccepisce poi la violazione dell’art. 36 bis evidenziando che, che alla data del 3 marzo 2025, la richiesta si era già assentita per silenzio (istanza presentata il 5 settembre 2024; preavviso di diniego del 18 ottobre 2024; osservazioni acquisite al protocollo il 21 novembre 2024; nuovo preavviso di diniego del 9 dicembre 2024, comunicato con nota del 18 dicembre 2024; osservazioni depositate il 30 gennaio 2025), sicché, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 36 bis, l’atto negativo interposto sarebbe inefficace, senza che possa ritenersi che il decorso dei termini per l’assenso sia stato impedito da una pretesa incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza (mancando, tra l’altro, qualsivoglia richiesta di integrazione documentale).
Sostiene, quindi, la sanabilità delle trasformazioni realizzate.
Ancora, con riferimento alla contestata legittimità della preesistenza e alla dedotta assenza dei grafici concernenti la porzione immobiliare del compendio prospettante su via-OMISSIS-, rileva che detta assenza non può essere imputata agli odierni proprietari e afferma che la licenza doveva ricomprendere tale porzione immobiliare, sia per la doppia indicazione del titolo, sia per ragioni strettamente strutturali e funzionali (come la circostanza che il tetto sia a falda unica o il fatto che siano menzionati n. 35 appartamenti nel progetto del 1967), già illustrate in sede di osservazioni procedimentali.
Evidenzia inoltre che la P.A. non ha inteso procedere al richiesto approfondimento istruttorio, sostenendo che sarebbe stato onere del privato provvedere, deducendo sul punto di aver segnalato di non essere in grado di consultare le mappe catastali di impianto.
Rimarca che per il passato l’Amministrazione ha sempre ritenuto legittimo lo stabile di via -OMISSIS- non interdicendo in ben sei occasioni le SCIA presentate da diversi proprietari.
In definitiva, nella prospettazione attorea, la configurazione oggi esistente della porzione immobiliare contestata, salvo le trasformazioni oggetto dell’accertamento di conformità ex art. 36 bis, è sostanzialmente quella realizzata a seguito della licenza edilizia del 1968.
Rappresenta, poi, la ricorrente che i lavori di manutenzione realizzati (quali lo spostamento di talune pareti e il rifacimento del bagno) sono stati oggetto di apposita comunicazione in data 16 aprile 2021, prot. n. -OMISSIS-, dimostrandosi così erroneo anche il rilievo operato negli atti impugnati circa la mancata regolarizzazione di tali opere (con la precisazione che la SCIA del 14 ottobre 2021 e la richiesta di accertamento di conformità del 24 febbraio 2022 attenevano invece ai lavori oggi oggetto dell’istanza di cui si discute).
Infine, afferma che, esistendo da tempo (molto prima del 1967) il 4° piano del fabbricato in via-OMISSIS- (ove è ubicata la porzione immobiliare della ricorrente, che ha sempre avuto destinazione residenziale), giammai si potrà parlare di abuso totale; al più, di ristrutturazione edilizia con le caratteristiche dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, qualora dovesse risultare che nel 1968 si siano realizzati lavori e innovazioni non autorizzati, comunque sanabili attraverso il controllo di conformità previsto dall’art. 36 bis D.P.R. 380/2001.
Con successiva memoria la ricorrente ha insistito nei motivi di gravame.
Si è costituito il Comune contestando la presunta formazione del silenzio assenso in quanto l’ufficio tecnico non è rimasto inerte ma ha istruito la pratica e comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della stessa il quarantatreesimo giorno, nonché per la riscontrata carenza documentale (relativa all’autorizzazione sismica in sanatoria, alla dichiarazione di conformità del professionista abilitato ai sensi dell’art. 36, comma 3 bis, D.P.R. n. 380/2001 e al parere vincolante della Soprintendenza ex art. 33, comma 4, del T.U.E.), che impediva, comunque, la formazione del titolo tacito.
Ha ribadito, poi, l’assenza di un titolo legittimante la realizzazione dell’immobile nella sua conformazione di fatto in quanto: la licenza edilizia n. -OMISSIS- del 1968 richiamata nell’atto di compravendita è riferita in realtà al vicino fabbricato di -OMISSIS-; l’edificio in questione subiva dei danni e dei crolli in occasione dei lavori eseguiti sul manufatto di via -OMISSIS-(distrutto a seguito di bombardamenti), a causa di uno scavo maggiore di quello assentito; per l’edificio di via-OMISSIS- veniva presentato un progetto nel 1971 (privo dell’autorizzazione della Soprintendenza) che, tuttavia, non sfociava mai nel rilascio di un titolo edilizio.
Ha aggiunto che, in sede di accertamento, sono state rilevate anche delle discrepanze tra lo stato di progetto (mai approvato) e lo stato di fatto: là dove oggi si rinviene il sottotetto, nel progetto era previsto un torrino e la copertura è a falda unica.
Ha sostenuto che le opere da sanare non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 36 bis, bensì in quello di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, che permette la sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire (come nel caso di specie).
Ha evidenziato che, già con parere n. -OMISSIS- del 12 luglio 2022, era stato rilevato che l’unità immobiliare non possedeva i requisiti normativi (in primis l’altezza) della destinazione residenziale, sicché le opere oggetto di istanza di accertamento di conformità non sarebbero state comunque sanabili poiché contrarie alla normativa urbanistico-edilizia applicabile.
Ha affermato, infine, che non vi sono motivi per ritenere che la pratica edilizia prot. n.-OMISSIS- sia incompleta e, che la stessa è sempre stata correttamente detenuta agli archivi comunali, consultabili su istanza di parte.
Con memoria di replica la ricorrente ha rimarcato nuovamente la complessità e non agevole leggibilità del quadro documentale.
Con ulteriore memoria di replica il Comune ha ribadito che la diversa tempistica tra il rilascio della concessione (1968) e il crollo dell’edificio di via-OMISSIS- (a seguito dei lavori eseguiti in virtù della licenza del 1968) esclude categoricamente che il titolo edilizio possa avere autorizzato anche la ricostruzione della parte di edificio in cui si trova la proprietà della ricorrente.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, non trovando applicazione alla fattispecie l’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001.
La norma impone che gli abusi siano configurabili come interventi realizzati in parziale difformità od in variante essenziale rispetto ad un permesso di costruire precedentemente rilasciato (cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 16689).
Ciò premesso, anche a voler prescindere dalla questione relativa all’assoluta mancanza di un titolo edilizio legittimante l’intero edificio, di cui comunque non è stata raggiunta la piena prova, è dirimente osservare che gli abusi in esame non sono configurabili come parziali difformità o varianti essenziali, ma come interventi eseguiti ex novo in carenza di titolo edilizio.
Essi, infatti, non possono essere ricollegati alla licenza edilizia n.-OMISSIS-, i cui lavori si sono conclusi nel settembre del 1972, ossia diversi anni prima dell’acquisto dell’unità immobiliare da parte del ricorrente, avvenuto nel 1990, con atto in cui era specificamente riportato che, a quella data, sul bene non erano state apportate ulteriori modificazioni che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
Inoltre, la carenza dei requisiti propri della destinazione residenziale impedisce di ritenere l’intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Infine, in mancanza del presupposto applicativo della fattispecie legale astratta, non può ritenersi validamente formato per silentium l’assenso dell’amministrazione, stanti per altro le riscontrate e non sanate carenze documentali, riguardanti, tra l’altro, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18 febbraio 2026, n. 330).
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.