Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3826
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale

    Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione medica prodotta non soddisfacesse i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998. Inoltre, sono stati riscontrati profili di pericolosità sociale del ricorrente, derivanti da condanne penali e denunce, che impediscono di ritenere prevalenti le esigenze di tutela della vita privata e familiare e giustificano il rigetto della domanda principale di protezione speciale. Non sono emersi elementi per ritenere che il richiedente sia esposto a rischi ricollegabili alle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.286/1998.

  • Rigettato
    Permesso di soggiorno per cure mediche

    La documentazione medica prodotta non soddisfa i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998, in quanto non è stata dimostrata un'interruzione delle terapie o un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese d'origine. Inoltre, la situazione sanitaria in Tunisia, sebbene presenti alcune criticità, offre un sistema di copertura sanitaria nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3826
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3826
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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