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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 13001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al N.R.G. 13001/2024, promosso da:
(CF. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 CUI 049I06R con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo De Franco del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via Belvedere n. 10 RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “....in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale e al riconoscimento della protezione complementare e il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno......”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese..”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale (in origine, richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari), negato con provvedimento emesso in data 8/07/2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato il 22/08/2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 17 maggio 2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua..
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché la sua precaria condizione di salute fisica e psicologica e la stabile convivenza con la propria compagna sig.ra con la quale pure convive (doc. 7 ricorso). Persona_1
1.3. In data 25 settembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando un non corretto grado di integrazione e radicamento sul territorio italiano, soprattutto in ragione in presenza di precedenti penali. Il Giudice ha ascoltato all'udienza del 27.11.2024 il ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana:
“ D: Buongiorno. Mi dice quali problemi di salute ha? R: mi hanno chiamato dalla Danimarca dicendo che ho una massa al cervello D: chi l'ha chiamata dalla Danimarca? R: un medico. Ora devo fare un esame di accertamento. Ora assumo la morfina (Il difensore esibisce una prescrizione medica) D: si reca al Centro di Salute Mentale e al Ser.T.? R: sì, vado al CSM e anche al Ser.T., mi danno le medicine D: Che terapia assume ora? R: Assumo antiepilettici, Zoloft, Zyprexa, Rivotril e anche il Subutex D: chi le prescrive i farmaci? R: il medico di base, il Ser.t e il CSM D: lei è alcoldipendente? R: no (Il difensore rileva che l'assistito è tossicodipendente da oppiacei) D: dove vive ora? R: vivo in via Ippolito Nievo 2 con la mia compagna D: come si chiama la sua compagna? R: D: da quanto siete insieme? R: la conosco da quando eravamo ragazzi. Prima io CP_2 ero sposato con una donna, della Tunisia, ma lei rubava quello che io mandavo ai miei parenti al mio Paese D: cosa mi dice dei reati che ha commesso? R: non so, non mi rendevo conto di quello che facevo..”. Il giudice rinviava, per l'acquisizione di ulteriore documentazione medica unitamente a quella afferente alla richiesta di affidamento terapeutico presentata presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla successiva udienza del 14 maggio 2025 nella quale veniva nuovamente ascoltato il ricorrente il quale dichiarava in lingua italiana: “ADR: sto aspettando la sua decisione. Mi hanno sospeso la casa L'invalidità è ferma da quattro anni. La mia vita è “finita”. ADR: mi sto CP_3 curando. Oggi scade la copertura sanitaria. Non ho più il medico di base”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, fissava udienza collegiale per il
5.9.2025 per la discussione e assegnava alle parti un termine di 20 gg anteriore all'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine di gg 15 per le note conclusionali;
udienza poi sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte conclusionali, non depositate. Assegnato il procedimento ad altro giudice, la causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo (v. provvedimento del 19.10.25) al fine di far integrare a parte ricorrente la documentazione rilevante ai fini della decisione (certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, certificazioni mediche, verbali d'udienza e provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in ordine alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale). Il giudice fissava udienza al
6.11.2025, nella quale il difensore di parte ricorrente evidenziava che “.. il richiedente è tornato in carcere a seguito di una ricaduta è stato mandato via dalla comunità e il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la domanda di affidamento in prova...”, senza, però, allegare alcunché (v. verbale udienza 6.11.2025). Il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** In via preliminare è opportuno delineare l'oggetto del ricorso: con il provvedimento qui impugnato, il Questore di Bologna ha ritenuto di negare al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998, richiamandosi al parere vincolante espresso dalla Commissione territoriale, rilevando altresì l'insussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011 in composizione collegiale. Venendo alle domande avanzate in questa sede, l'istante ha chiesto: in via principale il diritto al rilascio di un permesso per protezione complementare, salvo, poi, chiedere, in via subordinata, in sede giudiziale, il diritto al rilascio di un permesso per cure mediche. Prima di sussumere il caso di specie nella relativa fattispecie legale, è opportuno brevemente ricostruire la disciplina dettata dall'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile ratione temporis. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. L'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” contiene al suo interno varie ipotesi applicative della più generale figura della protezione complementare, quest'ultima intesa quale istituto generale, elastico e multiforme, posto a completamento del diritto di asilo direttamente promanante dall'art. 10 Cost. e che trova fonte diretta nella normativa unionale posta a completamento del sistema europeo di asilo (cfr. art. 6 para. 4 direttiva 2008/115/CE, ove viene attribuita la facoltà agli Stati membri di garantire forme di protezione interne in presenza di particolari circostanze genericamente individuate in “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura”). Come si evince dalla rubrica, la norma è idealmente divisa in due parti: i divieti di espulsione e respingimento, in generale;
le disposizioni in materia di categorie vulnerabili, in particolare. Espressione del generale divieto di espulsione e respingimento è anzitutto il comma 1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 che sancisce il principio di non refoulement qualora lo straniero rischi di essere perseguitato “per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”, con evidente riferimento ai presupposti che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato e da applicarsi qualora non sia possibile il positivo accertamento del diritto alla protezione maggiore. Al comma 1.1, I e II periodo, sempre in via generale, l'art. 19 D.lgs. cit. prosegue vietando l'espulsione o il respingimento “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Tale disposizione, all'interno del primo periodo, ricomprende due fattispecie tanto distinte quanto generali: il rischio che lo straniero, in caso di rimpatrio, sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (circostanza che richiama alla mente le ipotesi di rischio di danno grave di cui all'art. 14 D.lgs. n. 251/2007, in tema di protezione sussidiaria); gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286/1998 e cioè “gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Un maggior grado di dettaglio e di specificazione si rinviene nei periodi III e IV del comma 1.1 art. 19 cit. La fattispecie ivi prevista è dettata espressamente non già a tutela di generiche situazioni di pericolo persecutorio o di grave danno in caso di rimpatrio o, ancora, di non meglio precisati obblighi costituzionali o internazionali, bensì specificamente a tutela della vita privata e familiare dello straniero radicato sul territorio nazionale, diritto che trova il più alto riconoscimento nell'art. 8 CEDU ([…] “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati”). Ma è il comma 2 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 ad individuare precipuamente le “categorie vulnerabili” cui fa riferimento la norma in rubrica e soprattutto le specifiche e circoscritte ragioni che giustificano una tutela statale, espressamente estrapolate dai generici “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura” cui fa riferimento l'art. 6 para. 4 direttiva 2008/115/CE. I soggetti così individuati sono considerati inespellibili, salvo che nel caso in cui rappresentino un pericolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.lgs. n. 286/1998 “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Tra le categorie soggettive individuate dall'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.Lgs. 286/1998, la legge garantisce l'inespellibilità (salvo, si ribadisce, il ricorrere dei casi di pericolosità sociale di cui all'art. 13 co. 1 D.lgs. cit.) agli “stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. Anche a tale fattispecie deve farsi riferimento nella formulazione applicabile ratione temporis, non trovando applicazione la recente modifica introdotta con D.l. 20/2023 (conv. in L. 50/2023) ai sensi dell'art. 7 co. 2 D.l. cit. Dal quadro normativo così delineato, risulta allora evidente che il legislatore abbia inteso individuare puntualmente alcune categorie di soggetti e specifiche esigenze in senso lato umanitarie, in quanto tali meritevoli di tutela. Solo nell'assenza di apposita previsione legislativa ovvero nel caso in cui la situazione in concreto non ricada nell'ambito di applicazione della disciplina speciale possono venire in rilievo le disposizioni di carattere generale in materia di non respingimento di cui all'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, in grado di garantire tutela a situazioni non espressamente tipizzate. In sostanza, si ritiene che l'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. cit. si ponga in rapporto di specialità rispetto ai commi 1 e 1.1 della norma in esame, con la conseguenza che dovrà anzitutto valutarsi la condizione dello straniero ai sensi della norma particolare e solo successivamente ed in via residuale analizzare l'eventuale applicabilità della fattispecie generale, e cioè nel caso in cui risulti comunque necessario garantire un minimo di tutela. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha rappresentato una condizione soggettiva strettamente e quasi esclusivamente legata al suo stato di salute. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, giunto sul territorio nazionale nel 2011, ha ottenuto con provvedimento del 3.11.2014 un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6 d. lgs. 286/98 dalla Commissione Territoriale di Bologna, a seguito di presentazione di domanda di protezione internazionale e in ragione del profilo di vulnerabilità del medesimo;
permesso più volte rinnovato sempre per la sua peculiare vulnerabilità. Dal 2016 il ricorrente è stato preso in carico dal CSM di Budrio per “ Disturbo della personalità Borderline” e dal Ser.D per abuso di oppiacei (v. doc. 3 ricorso, v. all. nota di deposito del 7.5.2025). Conseguentemente, il ricorrente è stato riconosciuto dall' nel 2020 quale soggetto portatore di CP_4 handicap e nel 2024 gli è stata riconosciuta una “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%” e la corresponsione di un assegno mensile di assistenza (v. docc.
4-5 ricorso). Nel 2023, in Svizzera, il ricorrente ha ricevuto la diagnosi del c.d. morbo di Adison;
diagnosi confermata anche da medici danesi che predisponevano una nuova terapia farmacologica rispetto a quella prescritta in Italia (v. doc. 6 ricorso). Sebbene richiesta, la difesa non ha allegato alcuna documentazione medica successiva che possa attestare un progressivo peggioramento del quadro clinico del ricorrente o la prosecuzione di terapie farmacologiche o, ancora, l'effettuazione di controlli ai quali è (e deve essere) sottoposto senza soluzione di continuità che potrebbero, ove interrotti, rendere evidente il rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel Paese di origine, requisito anch'esso previsto dalla norma.
Peraltro, dalle informazioni aggiornate reperite in fonti internazionali emerge quanto segue: Sistema sanitario tunisino – copertura sanitaria nazionale: Come si legge in un rapporto del 2016 dell'Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “La nuova costituzione tunisina del 2014 ha ribadito il diritto alla salute e l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata. Per raggiungere questo obiettivo, la Tunisia dispone di regimi di assicurazione sanitaria sociale sia contributivi che non contributivi. L'assicurazione sanitaria contributiva è attuata dal , il fondo nazionale di CP_5 assicurazione sanitaria1, mentre l'AMG2 fornisce un'assistenza sanitaria mirata, gratuita e sovvenzionata”3 per gli strati più poveri della popolazione (cfr. infra). Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tunisia: Health Systems Profile, tuttavia, nonostante una spesa per la sanità pari al 3,4% del PIL, ed ad 10,8% delle spese statali totali, nel 2011 i tunisini coprivano ancora il 39,5% delle spese sanitarie di tasca propria.4 Nel 2016, tale dato era pari al Contro 37.7%.5 Ciò è considerato dal una delle debolezze principali del sistema tunisino6: in Tunisia più di un terzo della spesa sanitaria è a carico degli individui, “nonostante l'esistenza del CNAM e Contro del bilancio statale per la sanità”.7 Cionondimeno, nel 2012 il sottolineava significativamente come più del 90% della popolazione fosse coperta da assicurazione sanitaria gratuita, che questa era fornita per una serie di malattie croniche predefinite e che, infine, il paese nel 2011 aveva “buone infrastrutture” sanitarie, con 23 ospedali universitari, 33 ospedali regionali, 109 ospedali distrettuali e 2085 centri di cura primari nei 24 governatorati.8 Secondo un paper finanziato da fondi dell'UE, la situazione delle infrastrutture nel 2016 era simile: al livello di assistenza primario vi erano 81 cliniche e 2.091 centri sanitari di base;
al secondario 109 ospedali distrettuali;
al terziario, infine, “33 ospedali regionali e 24 moderni ospedali universitari”9. Tuttavia, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la fetta di popolazione che godeva di assistenza sanitaria gratuita nel 2016 era scesa da più del 90% a “più dell'80%”10. Secondo il già citato rapporto JAseHN, in Tunisia il “settore pubblico resta di gran lunga il principale fornitore di assistenza sanitaria, con 31.936 posti letto (87% del totale). Il sistema pubblico continua ad espandersi, ma lo sviluppo del settore privato è più rapido.”11 Secondo Contro l'ESCWA, nel 2013, il e l' “insieme hanno raggiunto un tasso nazionale complessivo CP_5 di copertura sanitaria del 94%. Nello stesso anno la spesa pubblica per la sanità era pari al 4,4% del Contro Pil. Tuttavia” – continua il rapporto, che ribadisce i dati riportati dal – “il 37,5% della spesa sanitaria complessiva è stata spesa di tasca propria.”12 Il CNAM 1 Caisse National Assurance Maladie, cfr. ESCWA, ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 2 Assistance Medicale Gratuite, cfr. ESCWA 3 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf Cont 4 Tunisia: Health Systems Profile, 2012., https://applications.emro.who.int/docs/Country_profile_2013_EN_15402.pdf Cont 5 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pdf 6 Alla voce Weaknesses del rapporto Health Systems Profile, il fatto che i tunisini paghino circa il 40% delle spese sanitarie di tasca propria era al primo posto della lista sia nel 2012 che nel 2018. Cont 7 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pdf Cont 8 Tunisia: Health Systems Profile, 2012., https://applications.emro.who.int/docs/Country_profile_2013_EN_15402.pdf 9 JAseHN, on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies Controparte_8 and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf Cont 10 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pd 11 JAseHN, INFORMATION PAPER on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf 12 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 19, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf Come spiega l'ESCWA, “Il sistema socio-sanitario in Tunisia è attuato attraverso il . Questo CP_5 fondo nazionale di assicurazione sanitaria comprende anche l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Il copre i lavoratori del settore pubblico e privato assicurati presso la e la CP_5 CP_9
e i loro familiari a carico”. Tramite il CNAM, “L'assistenza sanitaria pubblica primaria è CP_10 fornita attraverso 2.109 centri sanitari locali chiamati Centres de santé de base (CSB) in tutte le regioni della Tunisia. Ulteriori cure mediche sono fornite da 175 ospedali locali, regionali e universitari”15. Come continua l'ESCWA, “All'interno del esistono tre flussi con diverse CP_5 procedure di assistenza sanitaria e di rimborso, vale a dire il [1] flusso pubblico, [2] quello privato e
[3] quello di rimborso.” Il 69% dei cittadini accede al flusso pubblico, il 13% a quello privato ed il 18% a quello di rimborso. “I costi di trattamento per un elenco di 24 condizioni mediche, raggruppate sotto il gruppo affectations prises en charge intégralement (APCI), sono interamente coperti dal;
e l'ospedalizzazione negli ospedali pubblici e in alcuni ospedali privati è inclusa in tutti i CP_5 flussi. Nell'ambito del flusso pubblico del , tutti i servizi sanitari pubblici sono gratuiti;
Il CP_5 ticket esiste per alcuni trattamenti ma è limitato a 1,5 volte il valore dello stipendio mensile o della pensione del beneficiario. Inoltre, la copre le visite ai medici generalisti e specialistici, agli CP_5 odontoiatri e alle ostetriche oltre alle visite degli stessi a domicilio. Le famiglie a basso reddito non possono permettersi altro che [il flusso pubblico] e, al momento della creazione del CNAM, molti tunisini venivano automaticamente assegnati al flusso pubblico a meno che non decidessero diversamente, il che ha comportato un numero molto maggiore di beneficiari del flusso pubblico.”16 Anche il rapporto JAseHN spiega come, per alcune prestazioni erogate attraverso il , sia CP_5 necessario il pagamento di un ticket ulteriore.17 “Nel caso del flusso privato, le famiglie designano un medico di famiglia come primo referente. Sono coperti tutti i trattamenti per patologie legate alla ginecologia, ostetricia, pediatria, odontoiatria e malattie croniche e a lungo termine. Per i trattamenti non soggetti all' è richiesto il ticket. Anche per i medicinali è necessario pagare una CP_11 partecipazione al costo del 30% al momento dell'accesso, che verrà successivamente rimborsata. Nell'ambito del flusso di rimborso, i beneficiari pagano la totalità delle tariffe reali quando accedono alle cure mediche private e pubbliche presso i fornitori designati dal . Successivamente le CP_5 spese vengono rimborsate secondo le stesse tariffe di partecipazione ai costi del regime privato e fino a un limite annuo per nucleo familiare. Questo flusso, quindi, richiede una spesa iniziale più elevata, prima del rimborso.”18 Secondo un documento pubblicato sul sito del CNAM, le 24 patologie dell'elenco APCI, ossia quelle per cui la copertura gratuita è assicurata, sarebbero le seguenti: Diabete insulino-dipendente o non insulino-dipendente che non può essere bilanciato solo con la dieta;
Distiroidismo; Disturbi ipofisari;
Disturbi surrenali;
Grave ipertensione;
Cardiopatie congenite e cardiopatie valvolari;
Insufficienza cardiaca e disturbi del ritmo, Patologie coronariche e loro complicanze;
Flebiti; Tubercolosi attiva;
Insufficienza respiratoria cronica;
Sclerosi multipla;
Epilessia; Morbo di Parkinson;
Psicosi e nevrosi;
Fallimento renale cronico;
Reumatismi infiammatori cronici;
Malattie autoimmuni;
Tumori e neoplasie ematologiche;
Malattie infiammatorie croniche intestinali;
Epatite cronica attiva;
Cirrosi e insufficienza epatica;
Glaucoma; Fibrosi cistica.19 Contro L' Contro Come si legge nel già citato rapporto ESCWA, “L fornisce assistenza sanitaria gratuita o altamente sovvenzionata alle famiglie a basso reddito. Questa prestazione socio-sanitaria è riservata a coloro che non sono coperti da regimi di assicurazione sociale contributiva. L'AMG è stata istituita per la prima volta con la legge 1-63 del 29 luglio 1991. È finanziata dai trasferimenti del governo centrale al per coprire i costi dell'assistenza sanitaria concessa. Non è chiaro, Controparte_13
Contro
Contro però, come venga determinato questo importo. L' è divisa in due programmi, chiamati 1 Contro e 2. Con il programma AMG 1, viene fornita assistenza sanitaria gratuita nelle strutture sanitarie pubbliche alle famiglie povere già iscritte al programma PNAFN20. L'assistenza sanitaria gratuita è concessa per cinque anni, entro un limite nazionale e quote regionali. In una pubblicazione del CRES del 2015, il tasso di copertura per l'AMG 1 era stimato al 7,3% della popolazione. L'AMG 2 fornisce assistenza sanitaria a costi ridotti, compreso il ticket per le visite ospedaliere, alle famiglie che non soddisfano i requisiti del PNAFN ma che si trovano vicino alla soglia di povertà. Sono ammissibili le famiglie con redditi limitati, ovvero non superiori al doppio dello SMIG21, a seconda delle dimensioni della famiglia. Quindi, se il nucleo familiare è composto da due persone, lo SMIG costituisce il limite di reddito;
per 3-5 persone il limite aumenta a 1,5 volte la SMIG;
e per più di cinque individui il limite è il doppio dello SMIG. L'idoneità è concessa per cinque anni e viene convalidata ogni anno [...].....Secondo l'ESCWA, “L'accesso all'assistenza sanitaria rimane disomogeneo in Tunisia. Il CRES rileva le disparità geografiche per cui i centri urbani non solo hanno un numero più elevato di operatori sanitari ma godono ugualmente di una qualità di assistenza più elevata. Se l'assistenza sanitaria locale nelle zone rurali è assente o insufficiente, i nuclei familiari devono sostenere costi aggiuntivi per recarsi nelle aree urbane per ricevere assistenza. È probabile Contro che i beneficiari dell' continuino a pagare di tasca propria per le cure primarie e i medicinali per compensare “ lunghe code, qualità inadeguata o mancanza di farmaci in stock, soprattutto al di fuori della capitale e delle principali città”.22 Infine, come si legge in un rapporto di ARCI, che cita un paper del 2014 pubblicato nell'International Journal of Public Health, “Sebbene il sistema di assicurazione sanitaria tunisino sia spesso considerato uno dei più completi della regione, i ritardi nei rimborsi sono stati ampiamente considerati come un grave problema. Prestiti da parte di familiari o pagamenti scaglionati ai farmacisti erano le “soluzioni” menzionate dai nostri informatori come conseguenze necessarie di questi ritardi”23. Appare evidente, quindi, che la documentazione medica prodotta nei termini innanzi indicati non soddisfa i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998.
19 s.d., CP_5 Controparte_14 https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf Sotto altro profilo, parte resistente, nel provvedimento impugnato e nella memoria di costituzione in atti, ha rappresentato la pericolosità sociale del ricorrente che risulta aver commesso in data 6.7.2022 il reato di furto aggravato (con strappo) ex art. 624 bis co. 2 c.p. per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 16.5.23 alla pena di un anno, mesi nove di reclusione e alla multa di euro 412,00 euro. Nel 2023 è stato denunciato per ricettazione e deferito in stato di libertà per rapina. Sia pur richiesti, parte ricorrente non ha, anche in tal caso, prodotto né la sentenza di condanna irrevocabile né i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
né, comunque, ha contestato alcunché in ordine alle denunce e alle segnalazioni riportate nel provvedimento impugnato tant'è che si è dovuto attendere l'esito dell'ulteriore richiesta d'ufficio di integrazione documentale per apprendere, per stessa ammissione della difesa, l'esito negativo della citata istanza di affidamento in prova, la successiva revoca della sospensione dell'esecuzione della pena ed il trasferimento in regime detentivo del ricorrente (v. verbale udienza del 6.11.2025). A fronte di tali evenienze istruttorie non possono che risultare soccombenti le ulteriori circostanze quali lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa regolare dal 2022, come rilevato anche dalla Commissione Territoriale nel parere in atti, il percepimento nell'anno 2023 di guadagni, sia pur modesti (v. doc. 8 ricorso CUD 2024), l'abbandono della patria da quattordici anni, la presenza in Tunisia della sola madre oramai anziana e malata), del godimento di adeguata assistenza sanitaria e del riconoscimento di una pensione di invalidità, quale fonte lecita di reddito. Valutati nel complesso gli elementi probatori raccolti nell'istruttoria del presente giudizio, deve ritenersi che, residuano in capo allo straniero profili di pericolosità sociale tali da raggiungere quel livello di gravità richiesto dall'art. 19 co. 2 D.lgs. n. 286/1998 che impediscono di poter ritenere prevalenti le esigenze di tutela della vita privata e familiare e che fanno, invece, propendere, per un rigetto anche della domanda principale di protezione speciale. Nè sono emersi elementi utili a ritenere che il richiedente sia esposto, in caso di rimpatrio, a rischi ricollegabili alle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.286/1998 (anche per la generica pericolosità di cui s'è detto). In considerazione della natura delle questioni affrontate, si ritengono, comunque, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 19.12.25
Il Presidente est. Dott. Luca Minniti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 13 Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 14 , fr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, Controparte_12 https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 15 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 19, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 16 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 20, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 17 JAseHN, INFORMATION on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies CP_8 and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf 18 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 20, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 20 familles nécessiteuses, cfr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, Controparte_15
p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 21 Salaire minimum interprofessionnel garanti, cfr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 22 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 24, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf CP 23 F., Tinsa, F., Skhiri, A., Zaman, S., IM, P., & EN NE, H. (2014). Living with diabetes and hypertension in Tunisia: popular perspectives on biomedical treatment. International Journal of Public Health, 60(S1), 31–37. in: ARCI,
Jumamap, Tunisia: Informazioni Sulla Disponibilità E L'accessibilità Delle Cure Per Diabete E Informazioni Generali Sul Sistema Sanitario Tunisino, luglio 2023, p. 5-6, https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Tunisia-informazioni- sulla-disponibilita-e-laccessibilita-delle-cure-per-diabete-e-informazioni-generali-sul-sistema-sanitario-tunisino- Aggiornata-a-luglio-2023.pdf
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al N.R.G. 13001/2024, promosso da:
(CF. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 CUI 049I06R con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo De Franco del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via Belvedere n. 10 RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “....in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale e al riconoscimento della protezione complementare e il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno......”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese..”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale (in origine, richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari), negato con provvedimento emesso in data 8/07/2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato il 22/08/2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 17 maggio 2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua..
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché la sua precaria condizione di salute fisica e psicologica e la stabile convivenza con la propria compagna sig.ra con la quale pure convive (doc. 7 ricorso). Persona_1
1.3. In data 25 settembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando un non corretto grado di integrazione e radicamento sul territorio italiano, soprattutto in ragione in presenza di precedenti penali. Il Giudice ha ascoltato all'udienza del 27.11.2024 il ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana:
“ D: Buongiorno. Mi dice quali problemi di salute ha? R: mi hanno chiamato dalla Danimarca dicendo che ho una massa al cervello D: chi l'ha chiamata dalla Danimarca? R: un medico. Ora devo fare un esame di accertamento. Ora assumo la morfina (Il difensore esibisce una prescrizione medica) D: si reca al Centro di Salute Mentale e al Ser.T.? R: sì, vado al CSM e anche al Ser.T., mi danno le medicine D: Che terapia assume ora? R: Assumo antiepilettici, Zoloft, Zyprexa, Rivotril e anche il Subutex D: chi le prescrive i farmaci? R: il medico di base, il Ser.t e il CSM D: lei è alcoldipendente? R: no (Il difensore rileva che l'assistito è tossicodipendente da oppiacei) D: dove vive ora? R: vivo in via Ippolito Nievo 2 con la mia compagna D: come si chiama la sua compagna? R: D: da quanto siete insieme? R: la conosco da quando eravamo ragazzi. Prima io CP_2 ero sposato con una donna, della Tunisia, ma lei rubava quello che io mandavo ai miei parenti al mio Paese D: cosa mi dice dei reati che ha commesso? R: non so, non mi rendevo conto di quello che facevo..”. Il giudice rinviava, per l'acquisizione di ulteriore documentazione medica unitamente a quella afferente alla richiesta di affidamento terapeutico presentata presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla successiva udienza del 14 maggio 2025 nella quale veniva nuovamente ascoltato il ricorrente il quale dichiarava in lingua italiana: “ADR: sto aspettando la sua decisione. Mi hanno sospeso la casa L'invalidità è ferma da quattro anni. La mia vita è “finita”. ADR: mi sto CP_3 curando. Oggi scade la copertura sanitaria. Non ho più il medico di base”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, fissava udienza collegiale per il
5.9.2025 per la discussione e assegnava alle parti un termine di 20 gg anteriore all'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine di gg 15 per le note conclusionali;
udienza poi sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte conclusionali, non depositate. Assegnato il procedimento ad altro giudice, la causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo (v. provvedimento del 19.10.25) al fine di far integrare a parte ricorrente la documentazione rilevante ai fini della decisione (certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, certificazioni mediche, verbali d'udienza e provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in ordine alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale). Il giudice fissava udienza al
6.11.2025, nella quale il difensore di parte ricorrente evidenziava che “.. il richiedente è tornato in carcere a seguito di una ricaduta è stato mandato via dalla comunità e il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la domanda di affidamento in prova...”, senza, però, allegare alcunché (v. verbale udienza 6.11.2025). Il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** In via preliminare è opportuno delineare l'oggetto del ricorso: con il provvedimento qui impugnato, il Questore di Bologna ha ritenuto di negare al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998, richiamandosi al parere vincolante espresso dalla Commissione territoriale, rilevando altresì l'insussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011 in composizione collegiale. Venendo alle domande avanzate in questa sede, l'istante ha chiesto: in via principale il diritto al rilascio di un permesso per protezione complementare, salvo, poi, chiedere, in via subordinata, in sede giudiziale, il diritto al rilascio di un permesso per cure mediche. Prima di sussumere il caso di specie nella relativa fattispecie legale, è opportuno brevemente ricostruire la disciplina dettata dall'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile ratione temporis. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. L'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” contiene al suo interno varie ipotesi applicative della più generale figura della protezione complementare, quest'ultima intesa quale istituto generale, elastico e multiforme, posto a completamento del diritto di asilo direttamente promanante dall'art. 10 Cost. e che trova fonte diretta nella normativa unionale posta a completamento del sistema europeo di asilo (cfr. art. 6 para. 4 direttiva 2008/115/CE, ove viene attribuita la facoltà agli Stati membri di garantire forme di protezione interne in presenza di particolari circostanze genericamente individuate in “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura”). Come si evince dalla rubrica, la norma è idealmente divisa in due parti: i divieti di espulsione e respingimento, in generale;
le disposizioni in materia di categorie vulnerabili, in particolare. Espressione del generale divieto di espulsione e respingimento è anzitutto il comma 1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 che sancisce il principio di non refoulement qualora lo straniero rischi di essere perseguitato “per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”, con evidente riferimento ai presupposti che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato e da applicarsi qualora non sia possibile il positivo accertamento del diritto alla protezione maggiore. Al comma 1.1, I e II periodo, sempre in via generale, l'art. 19 D.lgs. cit. prosegue vietando l'espulsione o il respingimento “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Tale disposizione, all'interno del primo periodo, ricomprende due fattispecie tanto distinte quanto generali: il rischio che lo straniero, in caso di rimpatrio, sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (circostanza che richiama alla mente le ipotesi di rischio di danno grave di cui all'art. 14 D.lgs. n. 251/2007, in tema di protezione sussidiaria); gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286/1998 e cioè “gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Un maggior grado di dettaglio e di specificazione si rinviene nei periodi III e IV del comma 1.1 art. 19 cit. La fattispecie ivi prevista è dettata espressamente non già a tutela di generiche situazioni di pericolo persecutorio o di grave danno in caso di rimpatrio o, ancora, di non meglio precisati obblighi costituzionali o internazionali, bensì specificamente a tutela della vita privata e familiare dello straniero radicato sul territorio nazionale, diritto che trova il più alto riconoscimento nell'art. 8 CEDU ([…] “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati”). Ma è il comma 2 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 ad individuare precipuamente le “categorie vulnerabili” cui fa riferimento la norma in rubrica e soprattutto le specifiche e circoscritte ragioni che giustificano una tutela statale, espressamente estrapolate dai generici “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura” cui fa riferimento l'art. 6 para. 4 direttiva 2008/115/CE. I soggetti così individuati sono considerati inespellibili, salvo che nel caso in cui rappresentino un pericolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.lgs. n. 286/1998 “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Tra le categorie soggettive individuate dall'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.Lgs. 286/1998, la legge garantisce l'inespellibilità (salvo, si ribadisce, il ricorrere dei casi di pericolosità sociale di cui all'art. 13 co. 1 D.lgs. cit.) agli “stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. Anche a tale fattispecie deve farsi riferimento nella formulazione applicabile ratione temporis, non trovando applicazione la recente modifica introdotta con D.l. 20/2023 (conv. in L. 50/2023) ai sensi dell'art. 7 co. 2 D.l. cit. Dal quadro normativo così delineato, risulta allora evidente che il legislatore abbia inteso individuare puntualmente alcune categorie di soggetti e specifiche esigenze in senso lato umanitarie, in quanto tali meritevoli di tutela. Solo nell'assenza di apposita previsione legislativa ovvero nel caso in cui la situazione in concreto non ricada nell'ambito di applicazione della disciplina speciale possono venire in rilievo le disposizioni di carattere generale in materia di non respingimento di cui all'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, in grado di garantire tutela a situazioni non espressamente tipizzate. In sostanza, si ritiene che l'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. cit. si ponga in rapporto di specialità rispetto ai commi 1 e 1.1 della norma in esame, con la conseguenza che dovrà anzitutto valutarsi la condizione dello straniero ai sensi della norma particolare e solo successivamente ed in via residuale analizzare l'eventuale applicabilità della fattispecie generale, e cioè nel caso in cui risulti comunque necessario garantire un minimo di tutela. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha rappresentato una condizione soggettiva strettamente e quasi esclusivamente legata al suo stato di salute. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, giunto sul territorio nazionale nel 2011, ha ottenuto con provvedimento del 3.11.2014 un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6 d. lgs. 286/98 dalla Commissione Territoriale di Bologna, a seguito di presentazione di domanda di protezione internazionale e in ragione del profilo di vulnerabilità del medesimo;
permesso più volte rinnovato sempre per la sua peculiare vulnerabilità. Dal 2016 il ricorrente è stato preso in carico dal CSM di Budrio per “ Disturbo della personalità Borderline” e dal Ser.D per abuso di oppiacei (v. doc. 3 ricorso, v. all. nota di deposito del 7.5.2025). Conseguentemente, il ricorrente è stato riconosciuto dall' nel 2020 quale soggetto portatore di CP_4 handicap e nel 2024 gli è stata riconosciuta una “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%” e la corresponsione di un assegno mensile di assistenza (v. docc.
4-5 ricorso). Nel 2023, in Svizzera, il ricorrente ha ricevuto la diagnosi del c.d. morbo di Adison;
diagnosi confermata anche da medici danesi che predisponevano una nuova terapia farmacologica rispetto a quella prescritta in Italia (v. doc. 6 ricorso). Sebbene richiesta, la difesa non ha allegato alcuna documentazione medica successiva che possa attestare un progressivo peggioramento del quadro clinico del ricorrente o la prosecuzione di terapie farmacologiche o, ancora, l'effettuazione di controlli ai quali è (e deve essere) sottoposto senza soluzione di continuità che potrebbero, ove interrotti, rendere evidente il rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel Paese di origine, requisito anch'esso previsto dalla norma.
Peraltro, dalle informazioni aggiornate reperite in fonti internazionali emerge quanto segue: Sistema sanitario tunisino – copertura sanitaria nazionale: Come si legge in un rapporto del 2016 dell'Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “La nuova costituzione tunisina del 2014 ha ribadito il diritto alla salute e l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata. Per raggiungere questo obiettivo, la Tunisia dispone di regimi di assicurazione sanitaria sociale sia contributivi che non contributivi. L'assicurazione sanitaria contributiva è attuata dal , il fondo nazionale di CP_5 assicurazione sanitaria1, mentre l'AMG2 fornisce un'assistenza sanitaria mirata, gratuita e sovvenzionata”3 per gli strati più poveri della popolazione (cfr. infra). Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tunisia: Health Systems Profile, tuttavia, nonostante una spesa per la sanità pari al 3,4% del PIL, ed ad 10,8% delle spese statali totali, nel 2011 i tunisini coprivano ancora il 39,5% delle spese sanitarie di tasca propria.4 Nel 2016, tale dato era pari al Contro 37.7%.5 Ciò è considerato dal una delle debolezze principali del sistema tunisino6: in Tunisia più di un terzo della spesa sanitaria è a carico degli individui, “nonostante l'esistenza del CNAM e Contro del bilancio statale per la sanità”.7 Cionondimeno, nel 2012 il sottolineava significativamente come più del 90% della popolazione fosse coperta da assicurazione sanitaria gratuita, che questa era fornita per una serie di malattie croniche predefinite e che, infine, il paese nel 2011 aveva “buone infrastrutture” sanitarie, con 23 ospedali universitari, 33 ospedali regionali, 109 ospedali distrettuali e 2085 centri di cura primari nei 24 governatorati.8 Secondo un paper finanziato da fondi dell'UE, la situazione delle infrastrutture nel 2016 era simile: al livello di assistenza primario vi erano 81 cliniche e 2.091 centri sanitari di base;
al secondario 109 ospedali distrettuali;
al terziario, infine, “33 ospedali regionali e 24 moderni ospedali universitari”9. Tuttavia, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la fetta di popolazione che godeva di assistenza sanitaria gratuita nel 2016 era scesa da più del 90% a “più dell'80%”10. Secondo il già citato rapporto JAseHN, in Tunisia il “settore pubblico resta di gran lunga il principale fornitore di assistenza sanitaria, con 31.936 posti letto (87% del totale). Il sistema pubblico continua ad espandersi, ma lo sviluppo del settore privato è più rapido.”11 Secondo Contro l'ESCWA, nel 2013, il e l' “insieme hanno raggiunto un tasso nazionale complessivo CP_5 di copertura sanitaria del 94%. Nello stesso anno la spesa pubblica per la sanità era pari al 4,4% del Contro Pil. Tuttavia” – continua il rapporto, che ribadisce i dati riportati dal – “il 37,5% della spesa sanitaria complessiva è stata spesa di tasca propria.”12 Il CNAM 1 Caisse National Assurance Maladie, cfr. ESCWA, ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 2 Assistance Medicale Gratuite, cfr. ESCWA 3 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf Cont 4 Tunisia: Health Systems Profile, 2012., https://applications.emro.who.int/docs/Country_profile_2013_EN_15402.pdf Cont 5 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pdf 6 Alla voce Weaknesses del rapporto Health Systems Profile, il fatto che i tunisini paghino circa il 40% delle spese sanitarie di tasca propria era al primo posto della lista sia nel 2012 che nel 2018. Cont 7 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pdf Cont 8 Tunisia: Health Systems Profile, 2012., https://applications.emro.who.int/docs/Country_profile_2013_EN_15402.pdf 9 JAseHN, on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies Controparte_8 and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf Cont 10 Tunisia: Health Systems Profile, 2018, https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs- files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pd 11 JAseHN, INFORMATION PAPER on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf 12 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 19, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf Come spiega l'ESCWA, “Il sistema socio-sanitario in Tunisia è attuato attraverso il . Questo CP_5 fondo nazionale di assicurazione sanitaria comprende anche l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Il copre i lavoratori del settore pubblico e privato assicurati presso la e la CP_5 CP_9
e i loro familiari a carico”. Tramite il CNAM, “L'assistenza sanitaria pubblica primaria è CP_10 fornita attraverso 2.109 centri sanitari locali chiamati Centres de santé de base (CSB) in tutte le regioni della Tunisia. Ulteriori cure mediche sono fornite da 175 ospedali locali, regionali e universitari”15. Come continua l'ESCWA, “All'interno del esistono tre flussi con diverse CP_5 procedure di assistenza sanitaria e di rimborso, vale a dire il [1] flusso pubblico, [2] quello privato e
[3] quello di rimborso.” Il 69% dei cittadini accede al flusso pubblico, il 13% a quello privato ed il 18% a quello di rimborso. “I costi di trattamento per un elenco di 24 condizioni mediche, raggruppate sotto il gruppo affectations prises en charge intégralement (APCI), sono interamente coperti dal;
e l'ospedalizzazione negli ospedali pubblici e in alcuni ospedali privati è inclusa in tutti i CP_5 flussi. Nell'ambito del flusso pubblico del , tutti i servizi sanitari pubblici sono gratuiti;
Il CP_5 ticket esiste per alcuni trattamenti ma è limitato a 1,5 volte il valore dello stipendio mensile o della pensione del beneficiario. Inoltre, la copre le visite ai medici generalisti e specialistici, agli CP_5 odontoiatri e alle ostetriche oltre alle visite degli stessi a domicilio. Le famiglie a basso reddito non possono permettersi altro che [il flusso pubblico] e, al momento della creazione del CNAM, molti tunisini venivano automaticamente assegnati al flusso pubblico a meno che non decidessero diversamente, il che ha comportato un numero molto maggiore di beneficiari del flusso pubblico.”16 Anche il rapporto JAseHN spiega come, per alcune prestazioni erogate attraverso il , sia CP_5 necessario il pagamento di un ticket ulteriore.17 “Nel caso del flusso privato, le famiglie designano un medico di famiglia come primo referente. Sono coperti tutti i trattamenti per patologie legate alla ginecologia, ostetricia, pediatria, odontoiatria e malattie croniche e a lungo termine. Per i trattamenti non soggetti all' è richiesto il ticket. Anche per i medicinali è necessario pagare una CP_11 partecipazione al costo del 30% al momento dell'accesso, che verrà successivamente rimborsata. Nell'ambito del flusso di rimborso, i beneficiari pagano la totalità delle tariffe reali quando accedono alle cure mediche private e pubbliche presso i fornitori designati dal . Successivamente le CP_5 spese vengono rimborsate secondo le stesse tariffe di partecipazione ai costi del regime privato e fino a un limite annuo per nucleo familiare. Questo flusso, quindi, richiede una spesa iniziale più elevata, prima del rimborso.”18 Secondo un documento pubblicato sul sito del CNAM, le 24 patologie dell'elenco APCI, ossia quelle per cui la copertura gratuita è assicurata, sarebbero le seguenti: Diabete insulino-dipendente o non insulino-dipendente che non può essere bilanciato solo con la dieta;
Distiroidismo; Disturbi ipofisari;
Disturbi surrenali;
Grave ipertensione;
Cardiopatie congenite e cardiopatie valvolari;
Insufficienza cardiaca e disturbi del ritmo, Patologie coronariche e loro complicanze;
Flebiti; Tubercolosi attiva;
Insufficienza respiratoria cronica;
Sclerosi multipla;
Epilessia; Morbo di Parkinson;
Psicosi e nevrosi;
Fallimento renale cronico;
Reumatismi infiammatori cronici;
Malattie autoimmuni;
Tumori e neoplasie ematologiche;
Malattie infiammatorie croniche intestinali;
Epatite cronica attiva;
Cirrosi e insufficienza epatica;
Glaucoma; Fibrosi cistica.19 Contro L' Contro Come si legge nel già citato rapporto ESCWA, “L fornisce assistenza sanitaria gratuita o altamente sovvenzionata alle famiglie a basso reddito. Questa prestazione socio-sanitaria è riservata a coloro che non sono coperti da regimi di assicurazione sociale contributiva. L'AMG è stata istituita per la prima volta con la legge 1-63 del 29 luglio 1991. È finanziata dai trasferimenti del governo centrale al per coprire i costi dell'assistenza sanitaria concessa. Non è chiaro, Controparte_13
Contro
Contro però, come venga determinato questo importo. L' è divisa in due programmi, chiamati 1 Contro e 2. Con il programma AMG 1, viene fornita assistenza sanitaria gratuita nelle strutture sanitarie pubbliche alle famiglie povere già iscritte al programma PNAFN20. L'assistenza sanitaria gratuita è concessa per cinque anni, entro un limite nazionale e quote regionali. In una pubblicazione del CRES del 2015, il tasso di copertura per l'AMG 1 era stimato al 7,3% della popolazione. L'AMG 2 fornisce assistenza sanitaria a costi ridotti, compreso il ticket per le visite ospedaliere, alle famiglie che non soddisfano i requisiti del PNAFN ma che si trovano vicino alla soglia di povertà. Sono ammissibili le famiglie con redditi limitati, ovvero non superiori al doppio dello SMIG21, a seconda delle dimensioni della famiglia. Quindi, se il nucleo familiare è composto da due persone, lo SMIG costituisce il limite di reddito;
per 3-5 persone il limite aumenta a 1,5 volte la SMIG;
e per più di cinque individui il limite è il doppio dello SMIG. L'idoneità è concessa per cinque anni e viene convalidata ogni anno [...].....Secondo l'ESCWA, “L'accesso all'assistenza sanitaria rimane disomogeneo in Tunisia. Il CRES rileva le disparità geografiche per cui i centri urbani non solo hanno un numero più elevato di operatori sanitari ma godono ugualmente di una qualità di assistenza più elevata. Se l'assistenza sanitaria locale nelle zone rurali è assente o insufficiente, i nuclei familiari devono sostenere costi aggiuntivi per recarsi nelle aree urbane per ricevere assistenza. È probabile Contro che i beneficiari dell' continuino a pagare di tasca propria per le cure primarie e i medicinali per compensare “ lunghe code, qualità inadeguata o mancanza di farmaci in stock, soprattutto al di fuori della capitale e delle principali città”.22 Infine, come si legge in un rapporto di ARCI, che cita un paper del 2014 pubblicato nell'International Journal of Public Health, “Sebbene il sistema di assicurazione sanitaria tunisino sia spesso considerato uno dei più completi della regione, i ritardi nei rimborsi sono stati ampiamente considerati come un grave problema. Prestiti da parte di familiari o pagamenti scaglionati ai farmacisti erano le “soluzioni” menzionate dai nostri informatori come conseguenze necessarie di questi ritardi”23. Appare evidente, quindi, che la documentazione medica prodotta nei termini innanzi indicati non soddisfa i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998.
19 s.d., CP_5 Controparte_14 https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf Sotto altro profilo, parte resistente, nel provvedimento impugnato e nella memoria di costituzione in atti, ha rappresentato la pericolosità sociale del ricorrente che risulta aver commesso in data 6.7.2022 il reato di furto aggravato (con strappo) ex art. 624 bis co. 2 c.p. per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 16.5.23 alla pena di un anno, mesi nove di reclusione e alla multa di euro 412,00 euro. Nel 2023 è stato denunciato per ricettazione e deferito in stato di libertà per rapina. Sia pur richiesti, parte ricorrente non ha, anche in tal caso, prodotto né la sentenza di condanna irrevocabile né i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
né, comunque, ha contestato alcunché in ordine alle denunce e alle segnalazioni riportate nel provvedimento impugnato tant'è che si è dovuto attendere l'esito dell'ulteriore richiesta d'ufficio di integrazione documentale per apprendere, per stessa ammissione della difesa, l'esito negativo della citata istanza di affidamento in prova, la successiva revoca della sospensione dell'esecuzione della pena ed il trasferimento in regime detentivo del ricorrente (v. verbale udienza del 6.11.2025). A fronte di tali evenienze istruttorie non possono che risultare soccombenti le ulteriori circostanze quali lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa regolare dal 2022, come rilevato anche dalla Commissione Territoriale nel parere in atti, il percepimento nell'anno 2023 di guadagni, sia pur modesti (v. doc. 8 ricorso CUD 2024), l'abbandono della patria da quattordici anni, la presenza in Tunisia della sola madre oramai anziana e malata), del godimento di adeguata assistenza sanitaria e del riconoscimento di una pensione di invalidità, quale fonte lecita di reddito. Valutati nel complesso gli elementi probatori raccolti nell'istruttoria del presente giudizio, deve ritenersi che, residuano in capo allo straniero profili di pericolosità sociale tali da raggiungere quel livello di gravità richiesto dall'art. 19 co. 2 D.lgs. n. 286/1998 che impediscono di poter ritenere prevalenti le esigenze di tutela della vita privata e familiare e che fanno, invece, propendere, per un rigetto anche della domanda principale di protezione speciale. Nè sono emersi elementi utili a ritenere che il richiedente sia esposto, in caso di rimpatrio, a rischi ricollegabili alle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.286/1998 (anche per la generica pericolosità di cui s'è detto). In considerazione della natura delle questioni affrontate, si ritengono, comunque, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 19.12.25
Il Presidente est. Dott. Luca Minniti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 13 Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 14 , fr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, Controparte_12 https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 15 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 19, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 16 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 20, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 17 JAseHN, INFORMATION on Main eHealth activities outside of the EU Annex 10 Main Tunisia eHealth policies CP_8 and activities (D8.1.4 Annex 10 - Main Tunisia eHealth policies and activities), s.d., p. 4, https://health.ec.europa.eu/document/download/c2d24102-da48-4e9f-a2e5-
01068a56ebab_en?filename=ev_20180515_co25_en.pdf 18 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 20, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 20 familles nécessiteuses, cfr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, Controparte_15
p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 21 Salaire minimum interprofessionnel garanti, cfr. ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. vi, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf 22 ESCWA, Social Protection Country Profile: Tunisia, 2016, p. 24, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/tunisia-social-protection-profile-english_0.pdf CP 23 F., Tinsa, F., Skhiri, A., Zaman, S., IM, P., & EN NE, H. (2014). Living with diabetes and hypertension in Tunisia: popular perspectives on biomedical treatment. International Journal of Public Health, 60(S1), 31–37. in: ARCI,
Jumamap, Tunisia: Informazioni Sulla Disponibilità E L'accessibilità Delle Cure Per Diabete E Informazioni Generali Sul Sistema Sanitario Tunisino, luglio 2023, p. 5-6, https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Tunisia-informazioni- sulla-disponibilita-e-laccessibilita-delle-cure-per-diabete-e-informazioni-generali-sul-sistema-sanitario-tunisino- Aggiornata-a-luglio-2023.pdf