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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Brancati Parte_1 C.F._1 del Foro di Pesaro, come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. greco ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Dore, come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
SS ZU e dall'Avv. Andrea Secchi, come da procura in atti
RESISTENTI
oggetto: indennità di occupazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Per tutti tali motivi, stante la gravità dei vizi denunciati, si insiste sulla richiesta di rinnovazione della disposta consulenza tecnico giuridica o in subordine il richiamo a chiarimenti del Ctu sulla base dei seguenti quesiti: - In via principale, considerata la cessazione della concessione mineraria avvenuta già il 1/6/2017 e comunque che la presa di possesso è del 6 marzo 2018, si chiede che questo Ctu effettui una valutazione alternativa che preso atto di ciò determini il valore degli immobili secondo un loro libero utilizzo e in conformità alle possibili utilizzazioni extraagricole consentite dalle normative di legge - In subordine, in relazione alla eventuale sussistenza della concessione mineraria si chiede al ctu di effettuare un calcolo alternativo che consideri la possibile utilizzazione mineraria secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione. - In ogni caso si chiede di incrementare il valore del terreno considerando il valore dei manufatti presenti sullo stesso che in base al principio di accessione devono ritenersi di proprietà del proprietario del suolo. In alternativa, ove tali manufatti non si ritengano di proprietà dei qui rappresentati, spiegandone le ragioni, si chiede che questo Ctu determini i costi di rimissione in pristino dello stato dei luoghi - In ogni caso si chiede che questo ctu determini i relativi valori facendo riferimento a specifici atti di compravendita. In subordine e per il caso di mancata rimissione in istruttoria della causa, si insiste comune sull'accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate con vittorie di spese di lite, diritti ed onorari come per legge”
Per CP_1
Per quanto precede, la , ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio per i motivi esposti al n. I che precede;
- in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e disporne l'estromissione dal presente giudizio per i motivi esposti al n. II CP_1 che precede;
- in via preliminare ulteriormente subordinata, dichiarare nullo il ricorso introduttivo del presente giudizio per i motivi esposti al n. III che precede;
- in ulteriore subordine, nel merito, respingere, in tutto o in parte, il ricorso per i motivi esposti al n. IV che precede;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Per la RAS:
I. Dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta ex art. 29 D. Lgs. 150/2011 per insussistenza dei presupposti di legge;
II. Dichiarando l'incompetenza funzionale e/o il difetto di giurisdizione della Corte d'Appello in assenza di un provvedimento di esproprio e /o di occupazione, nonché, in assenza del procedimento amministrativo presupposto dell'opposizione oggetto del presente ricorso, dovendo indicare il Tribunale quale organo giurisdizionale competente per tutte le cause che non sono devolute ad altro giudice;
III. Dichiarando la nullità della notifica per inosservanza delle disposizioni inerenti alla notificazione a mezzo posta elettronica ce rtificata;
IV. Dichiarando la nullità del ricorso per inosservanza dell'art. 281 undecies, comma 1, c.p.c. e, eventualmente, fissando una nuova udienza nel Firmato Da:
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: d9803a 12 Email_1 rispetto di detto articolo;
V. Rigettando il ricorso, e ogni avversa domanda, poiché irricevibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, sotto ogni possibile profilo fattuale e giuridico, finanche per estinzione del diritto per intervenuta prescrizione o decadenza o per non essere stato provato, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio, spese generali ed accessori di legge , compresi gli oneri riflessi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso l'intestata Corte d'Appello il 31.5.2023 e notificato ad e alla ha esposto i seguenti fatti: 1) CP_1 Parte_2 Parte_1 di essere proprietario dei terreni in agro di Olmedo, località IO (in catasto al f. 7, mapp.li 100,160,162,216,217,346,373 e 385 per l'intero e mappale 384 per ½), ricompresi all'interno di una concessione mineraria per l'estrazione di bauxite, cessata per rinuncia dell'ultima concessionaria, accettata dall'Assessorato dell'Industria della Regione con determina n. 155 prot. 8228; 2) con convenzione n. 20 prot. 46449 del 22 dicembre 2017 la aveva Pt_2 incaricato la società in house di custodire e mantenere la miniera nonché di eseguire le CP_1 ulteriori attività previste nella convenzione;
3) a partire dal 6 marzo 2018 la Regione aveva occupato i terreni, affidandone con deliberazione del 5 febbraio 2019 n. 6/58, intitolata “chiusura e messa in sicurezza definitiva della miniera di Bauxite di Olmedo” il servizio di custodia e messa in sicurezza del sito ad per il periodo 2019/2021, successivamente prorogato con CP_1 deliberazione del 14 ottobre 2021 n. 40/18; 4) i terreni erano allo stato detenuti da , per CP_1 conto della per il servizio di “custodia e mantenimento in efficienza della miniera di Pt_2
Olmedo” in attesa del riavvio dell'attività produttiva da parte di un eventuale nuovo concessionario ovvero per la definitiva chiusura e messa in sicurezza del sito;
4) la situazione di protratta occupazione dei terreni ricompresi nel perimetro minerario equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e obbligava pertanto la a indennizzare Pt_2
CP_ il ai sensi deli artt. 49, 50 e 54 dpr 327/2001 in solido con la società , responsabile ex Pt_1 art. 17 della convenzione “per tutte le eventuali controversie connesse all'espletamento di quanto previsto con la presente convenzione”; 5) indennità temporanea da liquidarsi nella misura di 1/12 Per_ annuo del valore del bene, che l'agronomo (consulente di parte) aveva stimato in €
1.614.632,70 in base ad un attento esame di comparabili e considerando le potenzialità dei terreni di miniere dismesse per l'installazione di impianti produttivi di fonti rinnovabili sulla base della più recente normativa speciale (deliberazione n. 27/16 del 1/6/2011, Linee Guida ministeriali del
D.M. 10/9/2010, decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante disposizioni attuative delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). si è costituita in giudizio e ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso per essere il CP_1 preteso danno conseguente ai provvedimenti amministrativi con i quali la aveva affidato Pt_2 alla società il compito di custodire e mettere in sicurezza i terreni oggetto di causa, contro i quali il non aveva attivato tutti i rimedi di tutela previsti dall'ordinamento, così rendendosi esso Pt_1 stesso responsabile del danno di cui domandava il ristoro;
b) l'inapplicabilità della disciplina del
T.U. sulle espropriazioni alle aree oggetto di permessi di ricerca mineraria e di concessione mineraria, disciplinata dal r.d. 1443/1927, che regola diversamente dal T.U espropri i rapporti patrimoniali tra proprietario del terreno ed occupante, prevendendo a favore del proprietario delle aree soltanto il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni causati al fondo dall'esercizio della miniera;
c) in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento di un danno da occupazione, se provato, doveva essere domandato al Tribunale con rito ordinario e non alla Corte d'appello in unico grado in sede di opposizione alla stima;
d) l'inammissibilità del ricorso per mancanza di una CP_ stima da opporre;
d) il difetto di legittimazione passiva di , non avendo la società svolto alcuna attività di coltivazione della miniera, ma soltanto la custodia e messa in sicurezza su incarico della e) la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda con riferimento al periodo Pt_2 per il quale era domandata l'indennità; f) l'infondatezza nel merito della domanda, avendo il Pt_1 acquistato dalla procedura esecutiva i terreni nello stato in cui si trovavano, ossia ricadenti all'interno del perimetro minerario;
g) l'erroneità nell'individuazione dei terreni oggetto di concessione mineraria limitata ad una parte dei mappali 160 e 162; h) la prescrizione del diritto all'indennizzo per le annualità precedenti il quinquennio dalla domanda;
i) l'erroneità del calcolo dell'indennità contenuto in ricorso in quanto riferito a mappali esterni alla concessione mineraria.
Con comparsa depositata in data 25/1/2024 si è costituita in giudizio la Parte_2 eccependo: i) la nullità della notifica, in quanto eseguita ad un indirizzo pec diverso da quello comunicato al Ministero e inserito nel Reginde, e del ricorso introduttivo per incertezza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c, effettuato con rinvio ad una norma nelle more modificata;
ii) l'inammissibilità del ricorso e l'incompetenza della Corte a decidere in unico grado con le forme del rito semplificato, riservato dal T.U espropri alle sole controversie in tema di determinazione giudiziaria dell'indennità di esproprio nell'ambito di un "procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato dalla citata legge"; iii) l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, sicuramente trascorso dal 6 marzo 2018, data alla quale il ricorrente ancorava l'inizio dell'occupazione della Regione;
iv) l'appartenenza dei beni oggetto della concessione mineraria al demanio e al patrimonio indisponibile della v) la mancanza di atti di esproprio e di una Pt_2 stima peritale cui opporsi;
v) l'erroneità dei criteri utilizzati per il calcolo dell'indennità. La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Preliminarmente, sul piano strettamente processuale, rileva la Corte come sia l'eventuale vizio della notifica del ricorso introduttivo alla per inidoneità dell'indirizzo pec che Parte_2 quello sul richiamo alle decadenze previste da una norma (il previgente art. 702 bis c.p.c.) ormai modificata siano stati ampiamente superati e sanati dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente convenuto, peraltro con una memoria di costituzione articolata nella quale ha Parte_3 replicato puntualmente a tutte le avverse deduzioni e allegazioni.
Venendo ora alle eccezioni, formulate da entrambi i resistenti, sull'ammissibilità del ricorso con riferimento alla competenza della Corte d'Appello in unico grado a decidere con rito sommario sull'indennizzo domandato dal per l'occupazione dei suoi terreni, la Corte osserva quanto Pt_1 segue.
In fatto la situazione è semplice. ha acquistato ad un'asta pubblica alcuni terreni Parte_1 di proprietà dell'ultima concessionaria della miniera di bauxite di Olmedo, allo stato ancora inutilizzabili perché interessati da attività di custodia e messa in sicurezza propedeutiche alla cessazione definitiva dell'attività mineraria.
Dunque, quantomeno dal 6.3.2018, ossia dall'accettazione della rinuncia alla concessione da parte del servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della
Sardegna (determina n. 155 prot. 8228), tutte le strutture minerarie e i terreni ricompresi nel perimetro della concessione mineraria sono rientrati nella disponibilità della che ha Pt_2 affidato ad una società in house, le operazioni di custodia e messa in sicurezza, CP_1 impedendo di fatto al proprietario ogni utilizzo dei terreni ricompresi nel perimetro della miniera.
In sintesi, il ha potuto acquistare ad un'asta pubblica da una società privata le aree, ma non Pt_1 può farne nessun uso perché non sono state interamente completate le operazioni di custodia e messa in sicurezza del sito ad opera della Pt_2
Ritenendo che tale forma di occupazione, sicuramente lecita e riconducibile latu sensu a quelle attività di ricerca e sfruttamento minerario disciplinate dal R.D. 29.7.1927 n. 1443, gli attribuisca il diritto ad essere indennizzo del mancato uso, ha fatto ricorso alla Corte d'appello in unico grado con rito sommario ai sensi degli artt. 49 e 50 T. U. Espropriazione.
Secondo il la competenza della Corte d'appello troverebbe un appiglio normativo nell'art 32 Pt_1 del R.D. 29.7.1927 n. 1443, a mente del quale “Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e le la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1965 n. 2359 …”
Da qui il richiamo alla disciplina sull'occupazione temporanea prevista dall'attuale normativa in materia di espropriazione, e nello specifico al capo XI del T.U. Espropriazione.
Si tratta di una ricostruzione che la Corte non intende condividere.
Non sembra infatti che la disciplina che prevede la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, sacrificando in tal modo il doppio grado del giudizio, sia suscettibile di applicazione analogica alla particolare situazione in cui si trovano i terreni di proprietà del . Pt_1
Lo ha detto espressamente la Corte di cassazione, anche di recente, quando è stata chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso di opposizione ai provvedimenti di riacquisto effettuati dai ai sensi dell'art. 63 L. n. 448/1998. In tale occasione, Cass. Parte_4
Ordinanza n. 36188 del 23/11/2021 ha chiarito che “In relazione alle questioni patrimoniali correlate al procedimento dettato dalla l. n. 448 del 1998, art. 63, secondo cui i Consorzi di sviluppo industriale hanno, a determinate condizioni, la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali - senza che sia operato alcun richiamo alla disciplina generale dell'espropriazione, ed essendo l'istituto subordinato a presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al procedimento espropriativo delineato dal d.P.R. n. 327 del
2001 - non può trovare applicazione il procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54
T.U. espropri, che consente di proporre in unico grado, alla Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di acquisizione, l'opposizione agli atti di determinazione dell'indennità, e comunque di chiederne la determinazione giudiziale;
alla controversia avente ad oggetto la quantificazione del valore di riacquisto, che integra una questione di tipo meramente patrimoniale ed appartiene perciò alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di specifica e diversa disposizione normativa, deve pertanto ritenersi applicabile la ordinaria disciplina prevista dalle norme codicistiche, non essendovi gli estremi per un ricorso all'applicazione per analogia di una normativa speciale”. Principio ribadito da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27260 del 21/10/2024.
È innegabile che il particolare procedimento di opposizione dinanzi alla Corte d'appello in unico grado presupponga sempre un subprocedimento di stima non accettata da una delle parti.
Anche l'art. 50 D.p.r. 327/2001, invocato dal , stabilisce al comma secondo che […] Se Pt_1 manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'art.
41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili”.
D'altronde, proprio l'esistenza di un subprocedimento di stima imparziale è il principale argomento che la Cassazione ha speso, in altro ambito, per affermare che il diritto ad opporre la stima di un provvedimento di acquisizione sanante (art. 42 bis T.U. Espropri) è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al breve termine di decadenza di trenta giorni, previsto invece per l'opposizione alla stima delle espropriazioni in senso stretto. Tra le tante cfr. Cass. n.
11687 del 17/06/2020: “Il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 per l'impugnazione della determinazione dell'indennità di esproprio, non è applicabile all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del medesimo decreto, sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione sanante, sia perché l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo all'art. 54, sicché, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa.
Viceversa, la competenza della Corte d'appello in unico grado anche per la determinazione dell'indennità di acquisizione sanante, nonostante la mancanza di una stima, trova fonte nel suo stesso inserimento all'interno del T.U. Espropriazioni (art. 42 bis), che costituisce anche l'ambito di applicazione della relativa disciplina e dei rimedi ivi previsti per la determinazione della giusta indennità spettante al destinatario del provvedimento ablatorio.
Ben altra cosa è l'esercizio dell'attività mineraria e dell'indennizzabilità del proprietario delle aree eventualmente occupate dall'autorità mineraria o dal concessionario per le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e la sicurezza della miniera.
A ben vedere, a seguire il ragionamento del , all'occupazione delle aree per la coltivazione e Pt_1
l'esercizio della miniera, equivalente quanto agli effetti a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, avrebbe dovuto far seguito un provvedimento espropriativo, nel caso di specie pacificamente mancante, così che potrebbe persino profilarsi un'ipotesi di occupazione senza titolo, dunque illecita, sottratta addirittura anche alla giurisdizione del giudice ordinario. Così
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23102 del 17/09/2019: “Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata.
In realtà, l'unico aspetto che accomuna la situazione delle aree di proprietà del ricomprese Pt_1 nel perimetro minerario al procedimento espropriativo, è il fatto in sé dell'occupazione sorretta da provvedimenti amministrativi legittimi, verosimilmente anche indennizzabile, sicuramente non con le forme e il rito previsti dal T.U. espropri, peraltro nei brevi termini di decadenza di trenta giorni e con il sacrificio del doppio grado del giudizio.
E ciò si capisce, perché è pacificamente mancato quel subprocedimento di stima, previsto invece per l'espropriazione, il cui esito possa essere opposto dinanzi alla Corte d'appello in unico grado.
D'altronde, che non esista una competenza generalizzata della Corte d'appello in unico grado in tutti i casi di compressione, anche solo temporanea, del diritto del privato si ricava dalla giurisprudenza di legittimità formatasi intorno alla situazione analoga dell'indennizzo da reiterazione dei vincoli d'inedificabilità.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 10/02/2017 chiarisce che “La competenza a conoscere delle controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartiene al tribunale e non alla corte d'appello, come previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto citato”. Principio che si impone in considerazione della normativa transitoria e del carattere non retroattivo della disposizione contenuta nell'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, con conseguente piena operatività del criterio, sancito dall'art. 9, comma l, cod. proc. civ., secondo cui, in assenza di specifiche attribuzioni ad altro giudice, deve ritenersi sussistente la competenza del tribunale.
Ebbene, nessun ulteriore elemento autorizza a ricondurre la fattispecie dell'occupazione dei soprassuoli del sito minerario di Olmedo, oggi in parte acquistati dal , alle fattispecie di Pt_1 occupazione temporanea finalizzate all'esproprio, o in qualche modo funzionali alla corretta esecuzione dei lavori previsti per l'espropriazione (art. 49 1 co. T.U. Espropriazioni), con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da all'intestata Corte d'appello Parte_1 ai sensi degli artt. 49 e 50 T.U. espropriazione.
D'altronde il ha già domandato e ottenuto dal Tribunale il medesimo indennizzo nei rapporti Pt_1 con la concessionaria. Si vedano al riguardo le sentenze del Tribunale di Sassari e dell'intestata
Corte d'appello in funzione di giudice di secondo grado (prodotte dallo stesso ricorrente sub 2 e
3), nelle quali il richiamo agli artt. 49 e 50 T.U. Espropriazione è fatto ai soli fini della quantificazione equitativa dell'indennizzo e non come disciplina direttamente applicabile alla specifica fattispecie.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione della peculiarità della questione e della mancanza di una chiara disciplina normativa, mentre le spese di ctu sono poste definitivamente a carico del ricorrente.
PQM
la Corte definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da . Parte_1
2) Compensa le spese di lite e pone le spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni