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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2854/21 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. C.F._2
TR AZ (C.F. ), con gli avv.ti Carlo Manca (C.F. e C.F._3 C.F._4
IA RL SU, (C.F ) nello Studio in Sassari, via P.ssa Jolanda n. 6, fax C.F._5
079290015, domiciliati,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Alghero nella Via Giovanni XXIII n° C.F._7
41, presso e nello studio dell'avvocato Isabella Salis (C.F. che li rappresenta e C.F._8
difende in forza di procura speciale, rilasciata con atto separato, in data 6 novembre 2021, depositata all'interno del fascicolo telematico,
CONVENUTI
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “1. insistono affinché siano accolte le conclusioni formulate nell'atto di citazione depositato il 14.09.2021, qui di seguito riportate: “8. accerti e dichiari il diritto di proprietà di
e sul locale sito nel tratto di cortile ceduto ai predetti Parte_1 Parte_2 unitamente all'appartamento al piano 1°, sito in Alghero nella Via Pasquale Paoli n. 35/C., identificato in catasto al foglio 62 mapp, 385 sub 42, con rogito del 31.01.1994, Notaio Dott. Per_1
, Rep. 84515, Racc. 22931, registrato a Sassari l'11.02.1994 al n. 699; 8.1. accerti e dichiari,
[...] conseguentemente, che e occupano sine titulo il locale de quo;
conseguentemente:
9. CP_1 CP_2
pagina 1 di 10 condanni e a rilasciare il predetto locale, consegnando le CP_1 Controparte_2 chiavi di accesso agli attori e liberandolo dai beni che lo ingombrano;
9.2. condanni e CP_1 CP_2 al risarcimento del danno subito e subendo a causa dell'occupazione indebita dell'immobile, per non aver potuto trarre frutti dal godimento dell'immobile de quo, da determinarsi in base al valore locativo di esso;
9.3. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
10. con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfetario”;
2. insistono affinché sia respinta la domanda riconvenzionale avversaria ex art. 1158 c.c. proposta nella comparsa di risposta avversaria, giacché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti supra, sub 6 ss. e sub 7 ss. della memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.; 3. previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 10.03.2023, ammetta la C.t.u. sollecitata in atto di citazione e in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., affinché sia quantificato il valore locativo del bene oggetto di causa, nonché l'eventuale deprezzamento subito da esso a causa dell'occupazione dei convenuti”. Per parte convenuta: “1. Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta. – Nel merito 2. Rigettare le richieste di parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale 3.
Accertare e dichiarare che i signori e possiedono in maniera CP_1 Controparte_2 pacifica e continuata, da oltre vent'anni, a decorrere dal dicembre 1998, il piccolo locale, sito all'interno del “Complesso Miralido”, in Alghero nella Via Pasquale Paoli 35/C, ubicato sul lato destro rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli e, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30
m x H 1,90 m, come meglio rappresentato nel materiale fotografico in atti;
per l'effetto 4. Dichiarare usucapito in favore dei signori e per intervenuta prescrizione CP_1 Controparte_2 acquisitiva ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà del piccolo immobile, non censito, sito all'interno del complesso “Centro Miralido”, in Alghero nella Via P. Paoli 35/C, ubicato a destra rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30 m x H 1,90
m, come meglio rappresentato nel materiale fotografico in atti.
5. Ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dell'indicato bene a favore dei signori e 6. Con vittoria di competenze, spese CP_1 Controparte_2
e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché dei pagina 2 di 10 provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e . CP_1 Controparte_2
Premesso di essere coniugi in regime di comunione dei beni e proprietari, in forza di atto pubblico stipulato il 31.01.1994 con dell'immobile sito in Alghero nella Via Pasquale Controparte_3
Paoli n. 35/C, costituito da:
- appartamento al piano 1° identificato in catasto al foglio 62 mapp, 385 sub 42;
- piccolo tratto di cortile al piano terra, delimitato con muro e cancellata per tre lati, contiguo a spazi condominiali, ove è ubicato un piccolo locale (“gabbiotto”) non accatastato e avente unico accesso dal cortile suddetto, hanno dedotto che il loro dante causa era proprietario dell'immobile de quo in forza di rogito notarile di
Par compravendita stipulato addì 29.10.1992 con la Ditta costruttrice del bene,
[...]
(Notaio rogante Dott. , Rep. 77438, Racc. Controparte_4 Persona_1
20297, registrato a Sassari il 16.11.1992 al n. 5097).
Hanno allegato che dal 1994 al 2006 avevano abitato stagionalmente l'appartamento per cui è causa e utilizzato il predetto piccolo locale (“gabbiotto”) posto all'interno del cortile sia come ricovero per il loro cane che come locale di sgombero, per riporvi oggetti vari, che con contratto del 26.04.2006, registrato a Sassari il 18.05.2006, avevano concesso in locazione entrambi gli immobili a
[...]
che li aveva detenuti fino al mese di maggio 2017, che con successivo contratto stipulato il Pt_4
01.05.2017, registrato a Sassari il 18.02.2018 avevano concesso in locazione gli stessi beni a
[...]
e , che li avevano detenuti fino al 20.06.2020 e che, nel luglio 2020, allorché gli Pt_4 Parte_5 attori si accingevano alla sostituzione delle serrature dell'appartamento della porta caposcala e del cancello di ingresso alla parte condominiale, si erano accorti che non era apribile la serratura del suddetto locale di sgombero (“gabbiotto”).
Hanno riferito che si era presentata una giovane, asserente di essere la figlia del condomino e convenuto , proprietario di appartamento sito nel medesimo edificio condominiale (al CP_1
Foglio 62, mapp. 382 sub 43), la quale aveva affermato che il locale era utilizzato dal genitore, che era risultato invece che il locale contenesse delle biciclette appartenenti al predetto, che il , chiamato CP_1
da costei al telefono, aveva dichiarato di utilizzare il locale de quo esclusivamente perché autorizzato dal “figlio dei . Pt_1
Posto che la coppia non aveva figli maschi avevano interrogato il il quale alla presenza di CP_1 [...]
, aveva promesso di sgomberare. Per_2
pagina 3 di 10 Hanno dedotto che il non solo non aveva sgomberato il locale ma insieme alla moglie aveva CP_1
inviato loro accomandata A/r del 10.09.2020, ricevuta il 22.09.2020, con cui avevano comunicato loro che il predetto locale, di proprietà esclusiva dei costruttori, era stato concesso in uso al e li CP_1
avevano invitati a non interporre ostacolo al relativo uso.
Ritenuto che sulla scorta degli atti e delle evidenze di fatto (accesso al bene è possibile esclusivamente attraversando il cortile di esclusiva proprietà degli attori) il locale in questione era di loro proprietà e che, pertanto, i convenuti lo occupavano senza titolo, hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti i convenuti i quali, premesso di essere proprietari dell'immobile, facente parte del complesso edilizio denominato “Centro Miralido”, sito in Alghero nella Via Pasquale Paoli 35/C, posto al piano 1°, a cui le parti di causa accedono dalla comune scala denominata “E”, e che nello specifico gli attori occupavano l'appartamento posto a sinistra per chi dalla scala comune giunge sul pianerottolo, mentre loro erano titolari dell'immobile posto a destra, hanno dedotto che erano divenuti proprietari dell'immobile in data 1 settembre 1998, in forza di atto a rogito del notaio rep. 132.904, racc. Per_3
23.044, concluso con la signora la quale aveva ceduto loro “ l'appartamento sito al piano Parte_6 primo (2° f.t.), con ingresso dal portoncino a sinistra per chi dalla scala “E”, la prima di quelle cui si accede dal passaggio condominiale che si apre sulla Via Pasquale Paoli, posto alla sinistra del fabbricato per chi guarda lo stesso dalla via, giunge sul pianerottolo e svolta a destra, composto da sala con angolo di cottura, due camere, bagno, doppio servizio, disimpegno, due terrazze, ed annessi lastrico solare al piano secondo (3° f.t.) e tratto di cortile al piano terra, il tutto confinante nell'insieme con passaggio condominiale, vano scala “E”, proprietà salvo altri”. Pt_1
Hanno rappresentato che l'atto pubblico di acquisto dell'immobile degli attori aveva contenuto speculare al loro e che nell'atto pubblico predetto non vi era alcun riconoscimento del diritto di proprietà del piccolo manufatto in favore degli stessi.
Hanno quindi contestato che il locale, oggetto di causa, definito “gabbiotto”, sia posto nel tratto di corte di pertinenza dell'abitazione attorea rilevando che lo stesso insiste su un'area rialzata e differente rispetto all'intera corte (quest'ultima individuabile nell'area contornata per tutto il perimetro da un battiscopa) su cui, necessariamente, si deve transitare per poter accedere al piccolo manufatto, avente la porta d'ingresso frontalmente alla stessa.
Hanno quindi dedotto che gli attori non avevano fornito la prova di esserne proprietari e che, comunque, anche qualora tale prova fosse stata fornita, i medesimi non ne avrebbero mai esercitato il possesso, atteso che il possesso esclusivo del gabbiotto era stato esercitato dai soli convenuti fin dal
1998.
pagina 4 di 10 Hanno contestato quanto affermato da parte avversa secondo cui il si sarebbe accorto Pt_1
dell'impossibilità ad aprire la serratura del locale in contestazione a metà del mese di luglio 2020, mentre si accingeva alla sostituzione delle serrature dell'appartamento, della porta capo scala e del cancello d'ingresso alla parte condominiale atteso che il cambio delle indicate serrature, per ragioni di sicurezza, era avvenuto nel mese di maggio 2020, al rilascio dell'immobile da parte del condomino a seguito del quale il l'attore aveva consegnato al convenuto una copia delle chiavi del Pt_4 CP_1
cancello d'ingresso condominiale.
Hanno altresì contestato tutte le altre allegazioni di parte attrice e concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 29 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Si osserva preliminarmente che oggetto del presente giudizio è la rivendica, da parte degli attori, della proprietà del locale sito nel tratto di cortile delimitato con muro e cancellata per tre lati, contiguo a spazi condominiali, non censito al catasto asseritamente detenuto senza titolo dai convenuti, e la conseguente condanna al rilascio dello stesso e al risarcimento del danno per indebita occupazione.
Orbene, come è noto, sul soggetto che agisce in rivendicazione grava il rigoroso onere di probatio diabolica della proprietà che può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 2334/95).
Anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, secondo cui l'onere probatorio gravante su colui che agisce per ottenere l'accertamento del diritto di proprietà si atteggia diversamente a seconda che l'attore sia o meno nel possesso del bene, attenuando lo stesso nell'ipotesi in cui il rivendicante sia al possesso del bene, richiede comunque prova della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore,
e, segnatamente, dell'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile.
Tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie, risultano prodotti in giudizio gli atti notarili di compravendita degli immobili acquistati da entrambe le parti nonché le planimetrie catastali originali allegate agli stessi.
Orbene dal raffronto tra queste ultime emerge che, sebbene entrambi gli atti facciano riferimento, ricomprendendolo nell'oggetto della vendita, ad un tratto di cortile al piano terra, la corte su cui si affaccia il gabbiotto per cui è causa parrebbe di proprietà degli attori in ragione dell'atto pubblico di acquisto, atteso che la predetta corte risulta raffigurata nella planimetria allegata, mentre il cortile a cui pagina 5 di 10 fa riferimento l'atto pubblico di acquisto dei convenuti sarebbe quello posto a sinistra del passaggio condominiale che si apre sulla via Pasquale Paoli, come raffigurato anch'esso nella relativa planimetria.
Non è tuttavia oggetto della presente causa la proprietà della corte.
Ciò posto occorre invece verificare se sussista o meno un rapporto pertinenziale tra l'appartamento degli attori ed il locale per cui è causa (che non risulta richiamato nell'atto di acquisto né raffigurato nella planimetria), accertamento che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte il rapporto pertinenziale “presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni”
(Cass. Ordin. 20911/21) con la precisazione che “gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli” (Cass. Ordin.
12866/22).
Orbene dall'istruttoria espletata è emerso non solo che gli attori non hanno destinato il locale in questione a servizio dell'appartamento di loro proprietà ma anche che lo stesso è stato posseduto in via esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni dai convenuti e quindi con i requisiti e per il tempo necessario ad acquistarne la proprietà per intervenuta usucapione.
Deve in primo luogo rilevarsi che il presente procedimento è stato istruito con l'audizione di n. 10 testi,
a prova diretta e contraria, 4 indicati da parte attrice e 6 da parte convenuta.
Sono stati escussi, in particolare:
- genero degli attori in quanto coniuge della loro figlia Testimone_1 Controparte_5
- figlia degli attori;
Controparte_5
- : terzo estraneo ai fatti, non parente;
Persona_2
- figlia degli attori;
Controparte_6
- : fratello della convenuta;
Testimone_2
- sorella della convenuta;
Testimone_3
- e : terzi non parenti, residente in [...] CP_8
Paoli n. 35, nello stabile in cui si trovano gli appartamenti delle parti e il locale per cui è causa;
- : figlia dei convenuti;
CP_9
pagina 6 di 10 - non parente, conduttore dell'appartamento di proprietà dell'attore al Parte_4 Pt_1
maggio 2006 fino al 4 agosto del 2017;
- terzo amico del CP_10 Pt_1
Si osserva che i testi indicati dagli attori e legati ai medesimi da un rapporto di parentela o affinità, hanno confermato le allegazioni di parte attrice, ossia che la famiglia avrebbe usato Persona_4 in via esclusiva il gabbiotto per cui è causa dalla data dell'acquisto dell'immobile di loro proprietà
(1994), riponendovi oggetti (attrezzatura per il mare, oggetti voluminosi come valigie, biciclette), nonché usufruendone come ricovero per il cane, e detenendo le relative chiavi in via esclusiva, chiavi con cui la serratura del locale veniva chiusa tutte le sere.
Hanno anche dichiarato di aver utilizzato personalmente il locale in questione, negando che altri ne abbiano usufruito in qualsiasi modo e precisando di non avervi visto all'interno oggetti appartenenti ad altre persone estranee alla famiglia.
Per contro i testi indicati dai convenuti e legati ai medesimi da rapporti di parentela hanno dichiarato che il , dall'anno 1998 (data di acquisto dell'immobile), sarebbe stato utilizzato in via Per_5
esclusiva dalla famiglia per riporvi attrezzatura (buste della spesa, biciclette, CP_11
carrozzine, moto) ed hanno negato fermamente che altri ne abbiano usufruito in alcun modo e che all'interno vi fossero oggetti appartenenti a persone estranee alla famiglia. Hanno anche aggiunto di aver usato personalmente il locale e che le chiavi erano detenute dai soli convenuti. Il teste Tes_2 ha poi dichiarato che all'inizio il , nel dicembre del 1998, aveva solo la porta priva di
[...] Per_5
serratura e che fu lui a mettere la serratura.
A fronte di tali dichiarazioni totalmente inconciliabili ed incompatibili tra loro occorre dare rilievo a quanto rappresentato dagli unici testi non parenti delle parti, estranei ai fatti di causa e pertanto maggiormente attendibili.
Orbene il teste , proprietario di un appartamento in Alghero, via Pasquale Paoli n. 35 dal CP_8
1992, premesso di abitare al n. 35 dal 1992 in uno stabile separato da quello delle parti ma di avere comunque la possibilità di vedere il da lontano dal corridoio in comune, ha dichiarato di aver Per_5
visto solo i convenuti utilizzare il locale, ad esempio per riporvi la bicicletta, e ha CP_12
negato di aver mai visto gli attori usare il locale de quo.
Il teste , anch'egli residente in [...], nello stesso Controparte_7
stabile ove è ubicato il gabbiotto per cui è causa dal 1990, premesso che a tale data il locale non esisteva e che era stato costruito dall'impresa che ha realizzato l'immobile e che all'inizio non era munito di porta, ha dichiarato che la porta è stata messa quando si è trasferito il convenuto e di CP_1 aver visto quest'ultimo utilizzarlo per riporvi le sue cose (ad esempio le biciclette) e chiudere la porta.
pagina 7 di 10 Ha riferito che abitando nello stabile ci passa tutti i giorni e di aver visto solo i signori CP_11
ed i loro figli utilizzare il gabbiotto, di non aver mai visto nessun altro né usare il locale né metterci oggetti.
Ha anche aggiunto che conosceva signori e , che avevano condotto in locazione l'immobile Pt_4 Pt_5
di proprietà degli attori dal 2006 al 2020, che aveva frequentato anche la loro casa e che gli stessi non avevano mai utilizzato il gabbiotto. Ha poi negato di aver mai visto cani nel cortile.
Il teste premesso di essere stato conduttore dell'appartamento del sig. dal Parte_4 Pt_1
maggio 2006 fino al 4 agosto del 2017, e che poi dopo essersi separato dalla moglie era Parte_5
andato via, mentre quest'ultima era rimasta a vivere nell'immobile, ha dichiarato che nell'arco di tempo indicato il gabbiotto veniva utilizzato dai coniugi e che lui e la moglie potevano CP_11 usare solo l'appartamento ed il garage. Ha aggiunto che nel 2006 il gabbiotto aveva la serratura, si vedeva dall'esterno, e di aver visto il sig. aprirlo con la chiave ed entrare dentro. CP_1
infine ha dichiarato di essere stato chiamato dal (il quale non si trovava le Persona_2 Tes_4
chiavi) per cambiare la serratura del gabbiotto, che quando si stava apprestando al cambio della serratura era arrivata una ragazza che aveva detto di avere lei le chiavi e che dentro il gabbiotto vi erano le sue biciclette. Ha precisato che non c'era stato bisogno di rompere la serratura in quanto la ragazza aveva aperto la porta e detto che avrebbe avvisato il padre di quello che stava succedendo. Ha precisato di aver comunque cambiato la serratura perché il voleva avere le chiavi in via Tes_4
esclusiva. Ha anche riferito che era arrivato un altro signore, che non ha identificato, che aveva promesso al he avrebbe liberato il gabbiotto visto che non era di sua proprietà. Tes_4
Tale dichiarazione, anche a volerla qualificare come di natura confessoria stragiudiziale, poiché fatta al terzo, per giurisprudenza consolidata di legittimità non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice.
A fronte di tali testimonianze univoche e concordanti nessuna attendibilità può riconoscersi al teste
(che ha dichiarato che nel 2005 aveva portato un regalo voluminoso al e che CP_10 Pt_1 questi avrebbe aperto il gabbiotto per posizionarvi il presente) il quale si è riferito ad un'unica occasione risalente nel tempo a vent'anni prima che tuttavia egli dimostra di ricordare con incredibile precisione.
Tutto ciò premesso non vi è alcun dubbio che dall'esame delle testimonianze rese dai terzi sopra indicati emerga senza dubbio alcuno che il gabbiotto per cui è causa è sempre stato utilizzato, dall'anno
1994 all'attualità (gli attori hanno allegato che il locale è occupato dai convenuti tanto da averne chiesto il rilascio) in via esclusiva dai convenuti e dai loro parenti per riporvi le proprie cose, che le pagina 8 di 10 chiavi della serratura della porta sono detenute solo dai convenuti che per contro gli attori non lo hanno mai usato così come i conduttori del loro appartamento quando lo stesso è stato locato.
I convenuti hanno quini esercitato sul bene il possesso pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, con l'animo del proprietario, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione, così come domandato in via riconvenzionale.
Si osserva che la circostanza che lo stesso non sia accatastato non è ostativa alla pronuncia di acquisto per usucapione e ciò anche qualora il bene fosse abusivo atteso che “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (cfr. ex multis. Cass. Sent. n. 25843/23, n.
1395/17).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
e nata ad [...] il [...], C.F. C.F._6 Controparte_2
, sono pieni ed esclusivi comproprietari pro indiviso del piccolo C.F._7 immobile, non censito, sito all'interno del complesso “Centro Miralido”, in Alghero nella Via P.
Paoli 35/C, ubicato a destra rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30 m x H 1,90 m, come rappresentato nel materiale fotografico in atti, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione con esonero di responsabilità.
- Condanna gli attori e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2854/21 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. C.F._2
TR AZ (C.F. ), con gli avv.ti Carlo Manca (C.F. e C.F._3 C.F._4
IA RL SU, (C.F ) nello Studio in Sassari, via P.ssa Jolanda n. 6, fax C.F._5
079290015, domiciliati,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Alghero nella Via Giovanni XXIII n° C.F._7
41, presso e nello studio dell'avvocato Isabella Salis (C.F. che li rappresenta e C.F._8
difende in forza di procura speciale, rilasciata con atto separato, in data 6 novembre 2021, depositata all'interno del fascicolo telematico,
CONVENUTI
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “1. insistono affinché siano accolte le conclusioni formulate nell'atto di citazione depositato il 14.09.2021, qui di seguito riportate: “8. accerti e dichiari il diritto di proprietà di
e sul locale sito nel tratto di cortile ceduto ai predetti Parte_1 Parte_2 unitamente all'appartamento al piano 1°, sito in Alghero nella Via Pasquale Paoli n. 35/C., identificato in catasto al foglio 62 mapp, 385 sub 42, con rogito del 31.01.1994, Notaio Dott. Per_1
, Rep. 84515, Racc. 22931, registrato a Sassari l'11.02.1994 al n. 699; 8.1. accerti e dichiari,
[...] conseguentemente, che e occupano sine titulo il locale de quo;
conseguentemente:
9. CP_1 CP_2
pagina 1 di 10 condanni e a rilasciare il predetto locale, consegnando le CP_1 Controparte_2 chiavi di accesso agli attori e liberandolo dai beni che lo ingombrano;
9.2. condanni e CP_1 CP_2 al risarcimento del danno subito e subendo a causa dell'occupazione indebita dell'immobile, per non aver potuto trarre frutti dal godimento dell'immobile de quo, da determinarsi in base al valore locativo di esso;
9.3. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
10. con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfetario”;
2. insistono affinché sia respinta la domanda riconvenzionale avversaria ex art. 1158 c.c. proposta nella comparsa di risposta avversaria, giacché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti supra, sub 6 ss. e sub 7 ss. della memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.; 3. previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 10.03.2023, ammetta la C.t.u. sollecitata in atto di citazione e in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., affinché sia quantificato il valore locativo del bene oggetto di causa, nonché l'eventuale deprezzamento subito da esso a causa dell'occupazione dei convenuti”. Per parte convenuta: “1. Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta. – Nel merito 2. Rigettare le richieste di parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale 3.
Accertare e dichiarare che i signori e possiedono in maniera CP_1 Controparte_2 pacifica e continuata, da oltre vent'anni, a decorrere dal dicembre 1998, il piccolo locale, sito all'interno del “Complesso Miralido”, in Alghero nella Via Pasquale Paoli 35/C, ubicato sul lato destro rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli e, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30
m x H 1,90 m, come meglio rappresentato nel materiale fotografico in atti;
per l'effetto 4. Dichiarare usucapito in favore dei signori e per intervenuta prescrizione CP_1 Controparte_2 acquisitiva ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà del piccolo immobile, non censito, sito all'interno del complesso “Centro Miralido”, in Alghero nella Via P. Paoli 35/C, ubicato a destra rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30 m x H 1,90
m, come meglio rappresentato nel materiale fotografico in atti.
5. Ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dell'indicato bene a favore dei signori e 6. Con vittoria di competenze, spese CP_1 Controparte_2
e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché dei pagina 2 di 10 provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e . CP_1 Controparte_2
Premesso di essere coniugi in regime di comunione dei beni e proprietari, in forza di atto pubblico stipulato il 31.01.1994 con dell'immobile sito in Alghero nella Via Pasquale Controparte_3
Paoli n. 35/C, costituito da:
- appartamento al piano 1° identificato in catasto al foglio 62 mapp, 385 sub 42;
- piccolo tratto di cortile al piano terra, delimitato con muro e cancellata per tre lati, contiguo a spazi condominiali, ove è ubicato un piccolo locale (“gabbiotto”) non accatastato e avente unico accesso dal cortile suddetto, hanno dedotto che il loro dante causa era proprietario dell'immobile de quo in forza di rogito notarile di
Par compravendita stipulato addì 29.10.1992 con la Ditta costruttrice del bene,
[...]
(Notaio rogante Dott. , Rep. 77438, Racc. Controparte_4 Persona_1
20297, registrato a Sassari il 16.11.1992 al n. 5097).
Hanno allegato che dal 1994 al 2006 avevano abitato stagionalmente l'appartamento per cui è causa e utilizzato il predetto piccolo locale (“gabbiotto”) posto all'interno del cortile sia come ricovero per il loro cane che come locale di sgombero, per riporvi oggetti vari, che con contratto del 26.04.2006, registrato a Sassari il 18.05.2006, avevano concesso in locazione entrambi gli immobili a
[...]
che li aveva detenuti fino al mese di maggio 2017, che con successivo contratto stipulato il Pt_4
01.05.2017, registrato a Sassari il 18.02.2018 avevano concesso in locazione gli stessi beni a
[...]
e , che li avevano detenuti fino al 20.06.2020 e che, nel luglio 2020, allorché gli Pt_4 Parte_5 attori si accingevano alla sostituzione delle serrature dell'appartamento della porta caposcala e del cancello di ingresso alla parte condominiale, si erano accorti che non era apribile la serratura del suddetto locale di sgombero (“gabbiotto”).
Hanno riferito che si era presentata una giovane, asserente di essere la figlia del condomino e convenuto , proprietario di appartamento sito nel medesimo edificio condominiale (al CP_1
Foglio 62, mapp. 382 sub 43), la quale aveva affermato che il locale era utilizzato dal genitore, che era risultato invece che il locale contenesse delle biciclette appartenenti al predetto, che il , chiamato CP_1
da costei al telefono, aveva dichiarato di utilizzare il locale de quo esclusivamente perché autorizzato dal “figlio dei . Pt_1
Posto che la coppia non aveva figli maschi avevano interrogato il il quale alla presenza di CP_1 [...]
, aveva promesso di sgomberare. Per_2
pagina 3 di 10 Hanno dedotto che il non solo non aveva sgomberato il locale ma insieme alla moglie aveva CP_1
inviato loro accomandata A/r del 10.09.2020, ricevuta il 22.09.2020, con cui avevano comunicato loro che il predetto locale, di proprietà esclusiva dei costruttori, era stato concesso in uso al e li CP_1
avevano invitati a non interporre ostacolo al relativo uso.
Ritenuto che sulla scorta degli atti e delle evidenze di fatto (accesso al bene è possibile esclusivamente attraversando il cortile di esclusiva proprietà degli attori) il locale in questione era di loro proprietà e che, pertanto, i convenuti lo occupavano senza titolo, hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti i convenuti i quali, premesso di essere proprietari dell'immobile, facente parte del complesso edilizio denominato “Centro Miralido”, sito in Alghero nella Via Pasquale Paoli 35/C, posto al piano 1°, a cui le parti di causa accedono dalla comune scala denominata “E”, e che nello specifico gli attori occupavano l'appartamento posto a sinistra per chi dalla scala comune giunge sul pianerottolo, mentre loro erano titolari dell'immobile posto a destra, hanno dedotto che erano divenuti proprietari dell'immobile in data 1 settembre 1998, in forza di atto a rogito del notaio rep. 132.904, racc. Per_3
23.044, concluso con la signora la quale aveva ceduto loro “ l'appartamento sito al piano Parte_6 primo (2° f.t.), con ingresso dal portoncino a sinistra per chi dalla scala “E”, la prima di quelle cui si accede dal passaggio condominiale che si apre sulla Via Pasquale Paoli, posto alla sinistra del fabbricato per chi guarda lo stesso dalla via, giunge sul pianerottolo e svolta a destra, composto da sala con angolo di cottura, due camere, bagno, doppio servizio, disimpegno, due terrazze, ed annessi lastrico solare al piano secondo (3° f.t.) e tratto di cortile al piano terra, il tutto confinante nell'insieme con passaggio condominiale, vano scala “E”, proprietà salvo altri”. Pt_1
Hanno rappresentato che l'atto pubblico di acquisto dell'immobile degli attori aveva contenuto speculare al loro e che nell'atto pubblico predetto non vi era alcun riconoscimento del diritto di proprietà del piccolo manufatto in favore degli stessi.
Hanno quindi contestato che il locale, oggetto di causa, definito “gabbiotto”, sia posto nel tratto di corte di pertinenza dell'abitazione attorea rilevando che lo stesso insiste su un'area rialzata e differente rispetto all'intera corte (quest'ultima individuabile nell'area contornata per tutto il perimetro da un battiscopa) su cui, necessariamente, si deve transitare per poter accedere al piccolo manufatto, avente la porta d'ingresso frontalmente alla stessa.
Hanno quindi dedotto che gli attori non avevano fornito la prova di esserne proprietari e che, comunque, anche qualora tale prova fosse stata fornita, i medesimi non ne avrebbero mai esercitato il possesso, atteso che il possesso esclusivo del gabbiotto era stato esercitato dai soli convenuti fin dal
1998.
pagina 4 di 10 Hanno contestato quanto affermato da parte avversa secondo cui il si sarebbe accorto Pt_1
dell'impossibilità ad aprire la serratura del locale in contestazione a metà del mese di luglio 2020, mentre si accingeva alla sostituzione delle serrature dell'appartamento, della porta capo scala e del cancello d'ingresso alla parte condominiale atteso che il cambio delle indicate serrature, per ragioni di sicurezza, era avvenuto nel mese di maggio 2020, al rilascio dell'immobile da parte del condomino a seguito del quale il l'attore aveva consegnato al convenuto una copia delle chiavi del Pt_4 CP_1
cancello d'ingresso condominiale.
Hanno altresì contestato tutte le altre allegazioni di parte attrice e concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 29 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Si osserva preliminarmente che oggetto del presente giudizio è la rivendica, da parte degli attori, della proprietà del locale sito nel tratto di cortile delimitato con muro e cancellata per tre lati, contiguo a spazi condominiali, non censito al catasto asseritamente detenuto senza titolo dai convenuti, e la conseguente condanna al rilascio dello stesso e al risarcimento del danno per indebita occupazione.
Orbene, come è noto, sul soggetto che agisce in rivendicazione grava il rigoroso onere di probatio diabolica della proprietà che può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 2334/95).
Anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, secondo cui l'onere probatorio gravante su colui che agisce per ottenere l'accertamento del diritto di proprietà si atteggia diversamente a seconda che l'attore sia o meno nel possesso del bene, attenuando lo stesso nell'ipotesi in cui il rivendicante sia al possesso del bene, richiede comunque prova della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore,
e, segnatamente, dell'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile.
Tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie, risultano prodotti in giudizio gli atti notarili di compravendita degli immobili acquistati da entrambe le parti nonché le planimetrie catastali originali allegate agli stessi.
Orbene dal raffronto tra queste ultime emerge che, sebbene entrambi gli atti facciano riferimento, ricomprendendolo nell'oggetto della vendita, ad un tratto di cortile al piano terra, la corte su cui si affaccia il gabbiotto per cui è causa parrebbe di proprietà degli attori in ragione dell'atto pubblico di acquisto, atteso che la predetta corte risulta raffigurata nella planimetria allegata, mentre il cortile a cui pagina 5 di 10 fa riferimento l'atto pubblico di acquisto dei convenuti sarebbe quello posto a sinistra del passaggio condominiale che si apre sulla via Pasquale Paoli, come raffigurato anch'esso nella relativa planimetria.
Non è tuttavia oggetto della presente causa la proprietà della corte.
Ciò posto occorre invece verificare se sussista o meno un rapporto pertinenziale tra l'appartamento degli attori ed il locale per cui è causa (che non risulta richiamato nell'atto di acquisto né raffigurato nella planimetria), accertamento che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte il rapporto pertinenziale “presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni”
(Cass. Ordin. 20911/21) con la precisazione che “gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli” (Cass. Ordin.
12866/22).
Orbene dall'istruttoria espletata è emerso non solo che gli attori non hanno destinato il locale in questione a servizio dell'appartamento di loro proprietà ma anche che lo stesso è stato posseduto in via esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni dai convenuti e quindi con i requisiti e per il tempo necessario ad acquistarne la proprietà per intervenuta usucapione.
Deve in primo luogo rilevarsi che il presente procedimento è stato istruito con l'audizione di n. 10 testi,
a prova diretta e contraria, 4 indicati da parte attrice e 6 da parte convenuta.
Sono stati escussi, in particolare:
- genero degli attori in quanto coniuge della loro figlia Testimone_1 Controparte_5
- figlia degli attori;
Controparte_5
- : terzo estraneo ai fatti, non parente;
Persona_2
- figlia degli attori;
Controparte_6
- : fratello della convenuta;
Testimone_2
- sorella della convenuta;
Testimone_3
- e : terzi non parenti, residente in [...] CP_8
Paoli n. 35, nello stabile in cui si trovano gli appartamenti delle parti e il locale per cui è causa;
- : figlia dei convenuti;
CP_9
pagina 6 di 10 - non parente, conduttore dell'appartamento di proprietà dell'attore al Parte_4 Pt_1
maggio 2006 fino al 4 agosto del 2017;
- terzo amico del CP_10 Pt_1
Si osserva che i testi indicati dagli attori e legati ai medesimi da un rapporto di parentela o affinità, hanno confermato le allegazioni di parte attrice, ossia che la famiglia avrebbe usato Persona_4 in via esclusiva il gabbiotto per cui è causa dalla data dell'acquisto dell'immobile di loro proprietà
(1994), riponendovi oggetti (attrezzatura per il mare, oggetti voluminosi come valigie, biciclette), nonché usufruendone come ricovero per il cane, e detenendo le relative chiavi in via esclusiva, chiavi con cui la serratura del locale veniva chiusa tutte le sere.
Hanno anche dichiarato di aver utilizzato personalmente il locale in questione, negando che altri ne abbiano usufruito in qualsiasi modo e precisando di non avervi visto all'interno oggetti appartenenti ad altre persone estranee alla famiglia.
Per contro i testi indicati dai convenuti e legati ai medesimi da rapporti di parentela hanno dichiarato che il , dall'anno 1998 (data di acquisto dell'immobile), sarebbe stato utilizzato in via Per_5
esclusiva dalla famiglia per riporvi attrezzatura (buste della spesa, biciclette, CP_11
carrozzine, moto) ed hanno negato fermamente che altri ne abbiano usufruito in alcun modo e che all'interno vi fossero oggetti appartenenti a persone estranee alla famiglia. Hanno anche aggiunto di aver usato personalmente il locale e che le chiavi erano detenute dai soli convenuti. Il teste Tes_2 ha poi dichiarato che all'inizio il , nel dicembre del 1998, aveva solo la porta priva di
[...] Per_5
serratura e che fu lui a mettere la serratura.
A fronte di tali dichiarazioni totalmente inconciliabili ed incompatibili tra loro occorre dare rilievo a quanto rappresentato dagli unici testi non parenti delle parti, estranei ai fatti di causa e pertanto maggiormente attendibili.
Orbene il teste , proprietario di un appartamento in Alghero, via Pasquale Paoli n. 35 dal CP_8
1992, premesso di abitare al n. 35 dal 1992 in uno stabile separato da quello delle parti ma di avere comunque la possibilità di vedere il da lontano dal corridoio in comune, ha dichiarato di aver Per_5
visto solo i convenuti utilizzare il locale, ad esempio per riporvi la bicicletta, e ha CP_12
negato di aver mai visto gli attori usare il locale de quo.
Il teste , anch'egli residente in [...], nello stesso Controparte_7
stabile ove è ubicato il gabbiotto per cui è causa dal 1990, premesso che a tale data il locale non esisteva e che era stato costruito dall'impresa che ha realizzato l'immobile e che all'inizio non era munito di porta, ha dichiarato che la porta è stata messa quando si è trasferito il convenuto e di CP_1 aver visto quest'ultimo utilizzarlo per riporvi le sue cose (ad esempio le biciclette) e chiudere la porta.
pagina 7 di 10 Ha riferito che abitando nello stabile ci passa tutti i giorni e di aver visto solo i signori CP_11
ed i loro figli utilizzare il gabbiotto, di non aver mai visto nessun altro né usare il locale né metterci oggetti.
Ha anche aggiunto che conosceva signori e , che avevano condotto in locazione l'immobile Pt_4 Pt_5
di proprietà degli attori dal 2006 al 2020, che aveva frequentato anche la loro casa e che gli stessi non avevano mai utilizzato il gabbiotto. Ha poi negato di aver mai visto cani nel cortile.
Il teste premesso di essere stato conduttore dell'appartamento del sig. dal Parte_4 Pt_1
maggio 2006 fino al 4 agosto del 2017, e che poi dopo essersi separato dalla moglie era Parte_5
andato via, mentre quest'ultima era rimasta a vivere nell'immobile, ha dichiarato che nell'arco di tempo indicato il gabbiotto veniva utilizzato dai coniugi e che lui e la moglie potevano CP_11 usare solo l'appartamento ed il garage. Ha aggiunto che nel 2006 il gabbiotto aveva la serratura, si vedeva dall'esterno, e di aver visto il sig. aprirlo con la chiave ed entrare dentro. CP_1
infine ha dichiarato di essere stato chiamato dal (il quale non si trovava le Persona_2 Tes_4
chiavi) per cambiare la serratura del gabbiotto, che quando si stava apprestando al cambio della serratura era arrivata una ragazza che aveva detto di avere lei le chiavi e che dentro il gabbiotto vi erano le sue biciclette. Ha precisato che non c'era stato bisogno di rompere la serratura in quanto la ragazza aveva aperto la porta e detto che avrebbe avvisato il padre di quello che stava succedendo. Ha precisato di aver comunque cambiato la serratura perché il voleva avere le chiavi in via Tes_4
esclusiva. Ha anche riferito che era arrivato un altro signore, che non ha identificato, che aveva promesso al he avrebbe liberato il gabbiotto visto che non era di sua proprietà. Tes_4
Tale dichiarazione, anche a volerla qualificare come di natura confessoria stragiudiziale, poiché fatta al terzo, per giurisprudenza consolidata di legittimità non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice.
A fronte di tali testimonianze univoche e concordanti nessuna attendibilità può riconoscersi al teste
(che ha dichiarato che nel 2005 aveva portato un regalo voluminoso al e che CP_10 Pt_1 questi avrebbe aperto il gabbiotto per posizionarvi il presente) il quale si è riferito ad un'unica occasione risalente nel tempo a vent'anni prima che tuttavia egli dimostra di ricordare con incredibile precisione.
Tutto ciò premesso non vi è alcun dubbio che dall'esame delle testimonianze rese dai terzi sopra indicati emerga senza dubbio alcuno che il gabbiotto per cui è causa è sempre stato utilizzato, dall'anno
1994 all'attualità (gli attori hanno allegato che il locale è occupato dai convenuti tanto da averne chiesto il rilascio) in via esclusiva dai convenuti e dai loro parenti per riporvi le proprie cose, che le pagina 8 di 10 chiavi della serratura della porta sono detenute solo dai convenuti che per contro gli attori non lo hanno mai usato così come i conduttori del loro appartamento quando lo stesso è stato locato.
I convenuti hanno quini esercitato sul bene il possesso pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, con l'animo del proprietario, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione, così come domandato in via riconvenzionale.
Si osserva che la circostanza che lo stesso non sia accatastato non è ostativa alla pronuncia di acquisto per usucapione e ciò anche qualora il bene fosse abusivo atteso che “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (cfr. ex multis. Cass. Sent. n. 25843/23, n.
1395/17).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], c.f. CP_1
e nata ad [...] il [...], C.F. C.F._6 Controparte_2
, sono pieni ed esclusivi comproprietari pro indiviso del piccolo C.F._7 immobile, non censito, sito all'interno del complesso “Centro Miralido”, in Alghero nella Via P.
Paoli 35/C, ubicato a destra rispetto al cancello d'ingresso, confinante con la corte, con l'accesso condominiale, con area adibita a parcheggio scoperto e con la Via P. Paoli, avente le seguenti dimensioni L 1,76 m x l 2,30 m x H 1,90 m, come rappresentato nel materiale fotografico in atti, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione con esonero di responsabilità.
- Condanna gli attori e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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